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FARA DOC

VIGNETI FARA

VIGNETI FARA

FARA

D.O.C.

D.D. 04 Giugno 2010

 

Art. 1

1. La denominazione di origine controllata "Fara" è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

"Fara"

"Fara" riserva.

 

Art. 2

1. I vini A doc "Fara" devono essere ottenuti, nell’ambito aziendale, dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella

proporzione appresso indicata:

Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 70%;

Vespolina ed Uva rara (Bonarda novarese) da sole o congiuntamente dal 30% al 50%.

possono inoltre concorrere a detta produzione le uve a bacca rossa, non aromatiche, provenienti dai vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 10%.

 

Art. 3

1. Le uve destinate alla produzione dei vini "Fara" devono essere prodotte nei territori amministrativi comunali di

Fara e Briona.

In provincia di Novara.

 

Art. 4

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Fara" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che

seguono:

terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m. e non superiore a 300 s.l.m.

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad - forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

 

“Fara”:  10,00 tonnellate/ettaro,  11,50% Vol.;

“Fara riserva”: 9,00 tonnellate/ettaro, 12,00% Vol.

 

I vini a DOC “Fara e Fara riserva” possono essere accompagnati dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 5 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC “Fara e Fara riserva”, con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:

“Fara”:

quinto anno: 7,20 tonnellate/ettaro, 12,00% vol.;

sesto anno: 8,10 tonnellate/ettaro, 12,00% vol.;

settimo anno: 9,00 tonnellate/ettaro, 12,00% vol.;

“Fara riserva”:

quinto anno: 7,20 tonnellate/ettaro, 12,50% vol.;

sesto anno: 8,10 tonnellate/ettaro, 12,50% vol.;

settimo anno: 9,00 tonnellate/ettaro. 12,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a DOC "Fara" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione

Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque

almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima

della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo,

per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio

di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente

disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Art. 5

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini  a DOC "Fara"

devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti comuni:

Barengo, Boca, Bogogno, , Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio. Cressa,

Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino,

Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sosia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna , Veruno e Agrate

Conturbia ,

tutti in provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia,

tutti in provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo,

Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese,

tutti in provincia di Biella.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

 

"Fara":  70%  (70,00 hl/ha),

"Fara riserva” 70% (63,00 hl/ha).

 

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla

denominazione d’origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

"Fara":  22 mesi di cui almeno 12 in botti di legno;

“Fara riserva”: 34 mesi di cui almeno 20 in botti di legno;

il periodo di invecchiamento obbligatoria ha inizio dal 1° Novembre dell’anno della vendemmia.

 

4. E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

"Fara":  1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia

"Fara riserva”:  1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

 

6. Per i vini a DOC "Fara" la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto

verso la denominazione di origine controllata "Colline Novaresi rosso”.

7. I vini destinati alla DOC "Fara" possono essere classificati, con la DOC "Colline Novaresi rosso", purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Art. 6

I vini  a DOC "Fara e Fara riserva" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Fara”:

colore: rosso rubino;

profumo: profumo fine e piacevolmente gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00% Vol.;

acidità totale minima: 4.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Fara" con menzione "vigna":

- estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

“Fara riserva”:

“Fara riserva” con menzione “vigna”:

colore: rosso rubino con leggeri riflessi granato;

profumo: profumo caratteristico, fine, gradevole ;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12.50 % Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

3. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Art. 7

1. Nella designazione e presentazione dei vini a DOC "Fara" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da "Riserva" , ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a DOC  "Fara", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini a DOC "Fara", la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella "lista positiva" istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della Denominazione;

coloro i quali, nella designazione e presentazione del vino a DOC "Fara" intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna", abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini  a DOC "Fara e Fara riserva” è obbligatoria l'indicazione dell'annata

di produzione delle uve.

 

Art. 8

1. Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini a DOC "Fara e Fara riserva”, devono essere di forma tradizionale,

di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 18,7 cl e non superiore a 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cI.

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