VALTIDONE IGP
VIGNETI PIANELLO VAL TIDONE
VAL TIDONE
I.G.T.
D.D. 21 Luglio 2010
(fonte GURI)
ART 1
La indicazione geografica tipica "Val Tidone" accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni
bianco
rosso,
o dal riferimento al nome di uno dei seguenti vitigni:
Barbera,
Riesling,
Fortana,
Marsanne
Muller Thurgau
è riservata ai mosti, ai mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appreso indicati.
ART 2
La indicazione geografica tipica "Val Tidone" e' riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Malvasia bianca aromatica e/o Moscato bianco e/o Trebbiano romagnolo per almeno il 70%,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%.
I vini ad indicazione geografica tipica " Val Tidone" rosso devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera e/o Bonarda per almeno il 70%,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna fino ad un massimo del 30%.
La indicazione geografica tipica "Val Tidone" con la specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 e' riservata ai vini attenuti, da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale,
per almeno l'85% dal corrispondente vitigno,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione in Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" con la specifica dei vitigni di cui all'art. 1 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.
Per i vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.
ART 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio della provincia di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:
Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel San Giovanni, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino
e parte dei comuni di
Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.
Tale zone di produzione e delimitata dal seguente perimetro:
partendo dal paese di Borgonovo V. T. segue la strada provinciale Borgonovo - Ziano sino in località Moretta, per la provinciale Ziano Castel San Giovanni, da località Moretta a località Vigolo, da località Vigolo per S. Marzano su campestre e strada rotabile a fondo naturale sino all'altezza del rio Cavo che segue verso foce fino ad incrociare la comunale C.S. Giovanni - Ganaghello per località Perduta Ca' Pradello sino all'incrocio del rio Gambero che
percorre verso la foce sino a località Ca' Loghetto.
Indi per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale cha da Ca'Fornaci conduce alle località il Poggio, Casanova, Ca'Merlino, sino al confine con la provincia di Pavia lungo la strada ordinaria.
Segue quindi il confine del comune di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castel San Giovanni 59 II S.E. - Edizione 2° I.G.M.I. - foglio Pianello V.T. 71 1° N.E. - Edizione 5° I.G.M.I. - foglio Montalto Pavese 71 1° N.O. - Edizione 5° I.G.M.I. - foglio Zavattarello 71 1° S.O. sino in localita' Pian del Poggio.
Abbandonando il confine provinciale per mulattiera quote 756 - 708, località Torrazza, Ca'dei Follini quota 510 indi per strada a stretto transito per Ca'Bazzarri, Costalda, Poggio Moresco sino a Ca'Aie di Sotto che corre adiacente la riva sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca'Aie di Sotto per mulattiera Caprile sino a C. Cucoleto Km 10 per strada permettente il passaggio di un solo convoglio
Al Km 9, Km 8, medesima strada, località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada a stretto transito per quote 472, 492, 505 Ca'Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio ad un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e risalire C. Morone, C. Bole' , C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E., sempre su strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa Colombani, deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago ed indi per strada a stretto transito sino in localita' C. Carre' quota 446 dove per breve tratto si segue il confine di comune lungo la sponda sinistra a sinistra del Luretta verso la fonte sino alla mulattiera
che conduce a Boschi quota 567.
Sempre per mulattiera per quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito a scendere sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a quota 566, 608 Costa del Grillo e per strada a stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bullo fra le località Pradello e Ca' del Bullo, quindi da Costa del Bullo per mulattiera sino a quota 586 incontrando il confine di comune tra Travo e Agazzano.
Si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora, Ongareto, Roccola, Polanina, Terrazza quota 285 del foglio di Travo n. 72 IV S.E. indi sul foglio Agazzano in prossimità quota 249 si abbandona il confine tra comuni per scendere per breve tratto mulattiera che conduce a Campo dei Re.
Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino Monte Raschio, Ca'dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che
permette il passaggio di un solo convoglio: Ca'del Dolce, Ca'Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio Gerosa, Bolletta, quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota 134 per la Torre comune di Gazzola.
Da la Torre, strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto sino a quota 136, per strada a stretto transito per
quota 131, che demarca il confine tra il comune di Gazzola ed Agazzano, quote 128, 125 Ca' Vecchia, e per mulattiera Ca' Nuova quota 122 dove con strada che permette il passaggio di un solo convoglio si attraversa il torrente Luretta ed indi per C. Amola, Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101 Ca'Nuova sino a quota 99.
Si imbocca strada stretto transito per Tavernago superando a quota 104 il rio Frate, Tavernago 108, strada per Mirabello per brevissono tratto sino a quota 110 dove si piega per C. Caffè, quote 107, 106 sino al bivio Osteria Nuova quota 114 e prosegue per Bilegno quota 114 guadando il torrente Tidone.
Da Bilegno per strada dove passa un solo convoglio sino in località Rio, indi attraversando il rio Grande quote 129, 131, 140 sino località Castelnuovo dove si percorre la provinciale Pianello V.T. - Borgonovo per località Borgonovo V.T. sino al raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto di partenza del confine».
ART 4
Le condizioni ambientali e di cultura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in cultura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone", anche con la specificazione del vitigno, a 17,00 t/ha.
(detta resa e' comprensiva del supero del 20% previsto dal D.M. 6 agosto 1996).
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
"Val Tidone" bianco: 9,50 % vol.;
"Val Tidone" Barbera: 10,00% vol.;
"Val Tidone" Fortana: 9,50% vol.;
"Val Tidone" Muller Thurgau: 10,00% vol.;
"Val Tidone" rosso: 10,00% vol.;
"Val Tidone" Marsanne: 10,00% vol.;
"Val Tidone" Riesling: 9,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,50% vol.
ART 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione, di tutti i vini a Indicazione Geografica Tipica "Val Tidone" di cui all'art.1, debbono essere effettuati in provincia di Piacenza.
E' fatta salva la deroga di cui all'art. 6, par. 4, secondo capoverso, del Reg. CE n. 607/2009, per effettuare le predette operazioni di vinificazione al di fuori della provincia di Piacenza fino al 31 dicembre 2012.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.
ART 6
I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
"Val Tidone" bianco: 10,00 % vol.;
"Val Tidone" Barbera: 10,50% vol.;
"Val Tidone" Fortana: 10,00% vol.;
"Val Tidone" Muller Thurgau: 10,50% vol.;
"Val Tidone" rosso: 10,50% vol.;
"Val Tidone" Marsanne: 10,50% vol.;
"Val Tidone" Riesling: 10,00% vol.
ART 7
Alla indicazione geografica tipica "Val Tidone" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che faccino riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone" possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, possono essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica tradizionalmente usato in zona di produzione.
L'indicazione geografica tipica "Val Tidone" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più tipologie di cui al presente disciplinare.
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