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VALTIDONE IGP

VIGNETI PIANELLO VAL TIDONE

VIGNETI PIANELLO VAL TIDONE

 

VAL TIDONE

I.G.T.

D.D. 21 Luglio 2010

(fonte GURI)

 

ART 1

 

La  indicazione   geografica   tipica   "Val   Tidone"   accompagnata obbligatoriamente dalle menzioni

bianco

rosso,

o dal riferimento al nome  di  uno  dei  seguenti  vitigni: 

Barbera, 

Riesling, 

Fortana,

Marsanne 

Muller  Thurgau 

è  riservata  ai   mosti,   ai   mosti parzialmente fermentati e ai vini che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti in appreso indicati.

 

ART 2

 

La  indicazione  geografica  tipica  "Val  Tidone"  e'  riservata  ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Val  Tidone"  bianco  devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vitigni  aventi,  nell'ambito aziendale, la  seguente  composizione  ampelografica:

Malvasia  bianca aromatica e/o Moscato bianco e/o Trebbiano romagnolo  per  almeno  il 70%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione  in  Emilia-Romagna, fino ad un massimo del 30%.

 

I vini ad indicazione geografica tipica " Val  Tidone"  rosso  devono essere ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente  composizione ampelografica:

Barbera e/o Bonarda per almeno il 70%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla  coltivazione  in  Emilia-Romagna fino ad un massimo del 30%.

 

La indicazione geografica tipica "Val Tidone" con  la  specificazione di uno dei vitigni di cui all'art. 1 e' riservata ai  vini  attenuti, da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale, 

per almeno l'85% dal corrispondente vitigno,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, non aromatici, idonei alla  coltivazione  in  Emilia-Romagna fino ad un massimo del 15%.

 

I vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Val  Tidone"  con  la specifica dei vitigni di cui all'art. 1 possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

Per i vini ad indicazione geografica tipica  "Val  Tidone"  tipologia frizzante e' vietata la gassificazione artificiale.

 

ART 3

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti ad essere designati  con  l'indicazione  geografica  tipica "Val Tidone" rientra nell'ambito del territorio  della  provincia  di Piacenza e comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di:

Borgonovo Val Tidone,  Caminata,  Castel  San  Giovanni,  Nibbiano, Pianello Val Tidone, Ziano Piacentino

e parte dei comuni di

Agazzano, Gazzola, Piozzano e Travo.

 

Tale zone di produzione e delimitata dal seguente perimetro:

partendo dal paese di Borgonovo V. T. segue la  strada  provinciale Borgonovo - Ziano sino in località Moretta, per la provinciale Ziano Castel San Giovanni, da località  Moretta  a  località  Vigolo,  da località Vigolo per S. Marzano su  campestre  e  strada  rotabile  a fondo naturale sino all'altezza del rio Cavo  che  segue  verso  foce fino ad  incrociare  la  comunale  C.S.  Giovanni  -  Ganaghello  per località Perduta Ca' Pradello sino all'incrocio del rio  Gambero  che

percorre verso  la  foce  sino  a  località  Ca' Loghetto.

Indi  per campestre e strada rotabile a fondo naturale per Casa Fornaci dove si immette sulla provinciale cha da Ca'Fornaci conduce alle località il Poggio, Casanova, Ca'Merlino, sino al confine  con  la  provincia  di Pavia lungo la strada ordinaria.

Segue quindi il confine  del  comune di Pavia per quanto interessa tutto il foglio Castel San Giovanni  59 II S.E. - Edizione 2° I.G.M.I. - foglio Pianello V.T. 71    N.E.  - Edizione 5° I.G.M.I. - foglio Montalto Pavese 71 1° N.O.  -  Edizione 5° I.G.M.I. - foglio Zavattarello 71 1° S.O. sino in  localita'  Pian del Poggio.

Abbandonando il confine  provinciale  per  mulattiera quote 756 - 708, località Torrazza, Ca'dei Follini  quota  510  indi per strada a  stretto  transito  per  Ca'Bazzarri,  Costalda,  Poggio Moresco sino a Ca'Aie di Sotto che corre adiacente la  riva  sinistra del torrente Tidoncello all'altezza di Ca'Aie di Sotto per mulattiera Caprile sino a C. Cucoleto Km 10 per strada permettente il  passaggio di un solo convoglio

Al Km 9, Km 8, medesima  strada,  località C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di Sevizzano quota 452 Km 7,750 si devia su strada  a  stretto  transito  per  quote  472,  492,  505 Ca'Pozzo indi sempre percorrendo la medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto, Casa Casoni, e con strada che permette il passaggio  ad  un solo convoglio l'Ardara sino a quota 605 e  risalire  C.  Morone,  C. Bole' , C. Lunga, indi sul foglio Travo 72 IV S.E., sempre su  strada permettente il passaggio di un solo convoglio sino a Casa  Colombani, deviazione per mulattiera quota 563, Sordello, Paviago  ed  indi  per strada a stretto transito sino in localita' C. Carre' quota 446  dove per breve tratto si segue  il  confine  di  comune  lungo  la  sponda sinistra a sinistra del Luretta verso la fonte sino  alla  mulattiera

che conduce a Boschi quota 567.

Sempre per mulattiera  per  quota 621 sino a quota 554, segue su strada a stretto transito  a  scendere sino a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per mulattiera sino a  quota 566, 608 Costa del Grillo  e  per  strada  a  stretto  transito  sino all'incrocio con mulattiera per Costa  del  Bullo  fra  le  località Pradello e Ca' del Bullo, quindi da Costa  del  Bullo  per  mulattiera sino a quota 586  incontrando  il  confine  di  comune  tra  Travo  e Agazzano.

Si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora,  Ongareto, Roccola, Polanina, Terrazza quota 285 del foglio di Travo  n.  72  IV S.E. indi sul foglio Agazzano in prossimità quota 249  si  abbandona il confine tra comuni per scendere per breve  tratto  mulattiera  che conduce a Campo dei Re.

Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino Monte Raschio, Ca'dei Boschi, Boccine di Sopra, e con strada che

permette il passaggio di un solo convoglio: Ca'del Dolce, Ca'Marconi, quota 143, quota 138, dove si passa il rio  Gerosa,  Bolletta,  quota 130, quota 123, con ponte che supera rio Gandore, quota  134  per  la Torre comune di Gazzola.

Da la Torre, strada provinciale per Gazzola con brevissimo tratto sino a quota 136, per strada a stretto transito per

quota 131, che demarca  il  confine  tra  il  comune  di  Gazzola  ed Agazzano, quote 128, 125 Ca' Vecchia, e per mulattiera Ca' Nuova  quota 122 dove con strada che permette il passaggio di un solo convoglio si attraversa il  torrente  Luretta  ed  indi  per  C.  Amola,  Rivasso, Castelletto, Sarturano, quote 136 e 134, 126, 120, 101 Ca'Nuova  sino a quota 99.

Si imbocca  strada  stretto  transito  per  Tavernago superando a quota  104  il  rio  Frate,  Tavernago  108,  strada  per Mirabello per brevissono tratto sino a quota 110 dove si piega per C. Caffè, quote 107, 106 sino  al  bivio  Osteria  Nuova  quota  114  e prosegue per Bilegno quota 114 guadando il torrente Tidone.

Da Bilegno per strada dove passa un solo  convoglio  sino  in  località Rio, indi attraversando il  rio  Grande  quote  129,  131,  140  sino località Castelnuovo dove si percorre la provinciale Pianello V.T. - Borgonovo per località Borgonovo V.T. sino al  raggiungimento del capoluogo di comune per riallacciarsi al punto  di partenza del confine».

 

ART 4

 

Le condizioni ambientali e di  cultura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei mosti e dei vini  di  cui  all'art.  2  devono  essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  cultura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica  "Val  Tidone",  anche  con  la specificazione  del  vitigno,  a 17,00 t/ha.  

(detta   resa   e' comprensiva del supero del 20% previsto dal D.M. 6 agosto  1996). 

Le uve destinate alla produzione  dei  vini  ad  indicazione  geografica tipica "Val Tidone" devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

 

"Val Tidone" bianco: 9,50 % vol.;

"Val Tidone" Barbera: 10,00% vol.;

"Val Tidone" Fortana: 9,50% vol.;

"Val Tidone" Muller Thurgau: 10,00% vol.;

"Val Tidone" rosso: 10,00% vol.;

"Val Tidone" Marsanne: 10,00% vol.;

"Val Tidone" Riesling: 9,50% vol.

 

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,50% vol.

 

ART 5

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le operazioni  di  vinificazione,  di  tutti  i  vini  a  Indicazione Geografica Tipica "Val  Tidone"  di  cui  all'art.1,  debbono  essere effettuati in provincia di Piacenza.

E' fatta  salva  la  deroga  di  cui  all'art.  6,  par.  4,  secondo capoverso, del Reg.  CE  n.  607/2009,  per  effettuare  le  predette operazioni di vinificazione al di fuori della provincia  di  Piacenza fino al 31 dicembre 2012.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino.

 

ART 6

 

I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Val  Tidone"  all'atto dell'immissione  al  consumo   devono   avere   i   seguenti   titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

"Val Tidone" bianco: 10,00 % vol.;

"Val Tidone" Barbera:  10,50%  vol.;

"Val Tidone" Fortana: 10,00% vol.;

"Val Tidone" Muller Thurgau: 10,50% vol.;

"Val Tidone" rosso: 10,50% vol.;

"Val Tidone" Marsanne: 10,50% vol.;

"Val Tidone" Riesling: 10,00% vol.

 

ART 7

 

Alla indicazione geografica tipica "Val Tidone" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che faccino riferimento a nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati   purché   non   abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

I vini ad indicazione geografica tipica "Val Tidone"  possono  essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa  vigente.

Qualora siano confezionati in  bottiglie  di  vetro,  possono  essere presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a  fungo ancorato a gabbietta metallica  tradizionalmente  usato  in  zona  di produzione.

L'indicazione geografica tipica "Val Tidone" può  essere utilizzata come ricaduta per i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da vigneti  coltivati  nell'ambito   del   territorio   delimitato   nel precedente art. 3 ed iscritti negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui  trattasi, abbiano i requisiti previsti per una  o  più  tipologie  di  cui  al presente disciplinare.

 

 

 

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