COLLINE FRENTANE IGT
VIGNETI ROCCA SAN GIOVANNI
COLLINE FRENTANE
I.G.T.
D.D. 02 Marzo 2010
Rettificato D.D. 23 Luglio 2010-09-24
(fonte GURI)
Art 1
La indicazione geografica tipica “Colline Frentane”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Colline Frentane” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
rosato novello
I vini ad IGT “Colline Frentane” bianchi, rossi e rosati e passito devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo.
I vini ad IGT “Colline Frentane” bianchi con la specificazione del nome del vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% da uno dei seguenti vitigni:
Chardonnay
Cococciola
Falanghina
Fiano
Greco
Malvasia bianca lunga
Manzoni bianco
Montonico
Moscato
Passerina
Pecorino
Pinot bianco
Pinot grigio
Sauvignon
Sylvaner verde
Traminer
Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano)
Vermentino
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Colline Frentane” rossi e rosati con la specificazione del nome del vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% da uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Ciliegiolo
Merlot
Pinot nero
Primitivo
Sangiovese
Syrah
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Colline Frentane” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’art. 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’art. 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Colline Frentane” comprende l’intero territorio amministrativo d ei comuni di:
Archi, Atessa, Altino, Bomba, Casoli, Castel Frentano, Fossacesia, Frisa, Lanciano, Mozzagrogna, Paglieta, Perano, Rocca San Giovanni, Sant’Eusanio del Sangro, Santa Maria Imbaro, San Vito Chietino, Torino di Sangro, Treglio,
in provincia di Chieti.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i vini a IGT “Colline Frentane” bianco, rosso e rosato, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 2 Agosto 1996, non deve essere superiore a:
Colline Frentane bianco, rosso e rosato: 26,00 tonnellate/ettaro
Colline Frentane più vitigno: 24,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Colline Frentane” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Colline Frentane bianco: 9,50% vol.;
Colline Frentane rosso e rosato: 10,00% vol.;
Colline Frentane più vitigno: 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 50%.
Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica
Art 6
I vini ad IGT “Colline Frentane”, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Colline Frentane bianco: 10,00% vol.;
Colline Frentane bianco con vitigno: 11,00% vol.;
Colline Frentane rosso: 10,50% vol.;
Colline Frentane rosso con vitigno: 11,00% vol.;
Colline Frentane rosato: 10,50% vol.;
Colline Frentane rosato con vitigno: 11,00% vol.;
Colline Frentane novello: 11,00% vol.;
Colline Frentane passito: 15,00% vol.
Art 8
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a IGT “Colline Frentane” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Colline Frentane” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.