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SOAVE DOC

VIGNETI BATTOCCHI SOAVE

VIGNETI BATTOCCHI SOAVE

SOAVE

D.O.C.

D. D. 18 Novembre 2010

(fonte GURI)

 

Articolo 1

 

La denominazione di origine controllata “Soave” è riservata ai vini

“Soave”

“Soave” spumante

“Soave” con il riferimento della sottozona classico,

“Soave” con il riferimento della sottozona Colli Scaligeri,

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

 

I vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Garganega per almeno il 70%,

e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), e Chardonnay.

In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la provincia di Verona.

 

 

Articolo 3

 

A - Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata "Soave" devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di

Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno

in provincia di Verona.

 

Tale zona è così delimitata:

A sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino Buon Albergo e segue la statale n. 11 fino alla località di S.Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11.

Seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino a intersecare l’autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona sita in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.

La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce

quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto.

Da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano.

Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.

Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo.

Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all’altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino a superare l’abitato.

Prosegue per località Chiavica, e quindi segue la strada che da Cazzano conduce a località Canova.

Raggiunge l’abitato di Canova appena usciti dall’abitato si prosegue verso ovest da quota m. 84 a m. 73, oltrepassando il Pissolo e raggiungendo la Cantina Sociale (vedi dettaglio A1*).

Da qui si raggiunge via Monti e si prosegue lungo la medesima giungendo a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S.Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Prosegue in direzione sud (vedi dettaglio A2*), fino ai Grisi, da qui in direzione est sud-est passa per Case Val

dell’Oco e prosegue fino a raggiungere Cerèolo di Sopra, segue la strada che porta a Cereolo di Sotto e da qui segue la strada che in direzione sud/ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi.

La segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C.Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in

prossimità del km 16 la strada per Illasi.

Procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue per località Valnogara quindi per via Montecurto prima verso ovest fino all’incrocio con Via Cara, da cui seguendo una retta immaginaria verso ovest sud ovest (vedi dettaglio A3*) incrocia il confine comunale di Illasi, all’altezza di Montecurto di sopra.

Segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all’altezza di Leon S.Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135.

Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all’altezza di Villa Alberti.

Segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S.Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S.Rocco, Ca’ Brusà e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l’Arcandole raggiunge San Martino Buon Albergo da dove è iniziata la delimitazione.

 

B - Le uve atte a produrre il vino "Soave” Classico, devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (Gazzetta Ufficiale n.289 del 16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d’Alpone

ed è così delimitata:

Partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega. Comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, seguendo nell’ordine: Via Zoppega, via Novella, via San Carlo, via 27 Aprile, attraversa quindi il torrente Alpone ricongiungendosi con via Alpone, prosegue verso nord ed infine via Roma per comprendere la zona di Monticello (vedi dettaglio B1*).

Interseca via Santa Croce e prosegue in direzione nord-ovest, fino a comprendere la Cantina Sociale di Monteforte. Segue via XX settembre in direzione sud per poi proseguire oltre il torrente Alpone, si sposta su via della Fontana che

percorre prima verso ovest poi verso sud e quindi verso ovest e infine verso nord, e quindi segue le pendici del Monte Riondo (vedi dettaglio B2*) .

Segue per circa 530 metri la via Monte Riondo e quindi si spinge verso nord per escludere la parte alluvionale del Torrente Ponsara, e quindi si sposta sulla strada in direzione est, incontra il confine del foglio catastale 13 del comune di Monte Forte d’Alpone che segue fino a circa 110 metri in via Cervia.

Comprende la borgata Casotti (vedi dettaglio B3*), incontra quindi la strada Monteforte-Brognoligo.

Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e (vedi dettaglio B4*) verso ovest corre sulle pendici del Monte Grande.

Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché l'abitato di Costalunga. (vedi dettaglio B5*)

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, sino al confine del comune di Soave presso Moscatello.

Segue questo confine e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo.

Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Visco. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano.

Tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario delle Anguane (vedi dettaglio B6*), che segue poi fino alla provinciale Soave- Cazzano.

Prosegue per la provinciale in direzione sud, fino alle ultime case Battocchi.

Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino.

Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè‚ del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo. Piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

 

C - Le uve atte a produrre i vini "Soave" designati con la specificazione aggiuntiva della sottozona “ Colli Scaligeri” devono essere prodotte nella zona che è così delimitata:

partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo.

Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione

Monticelli nel comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, fino ad incrociare il Progno di Mezzane a quota m. 92, seguendolo verso nord fino ad incrociare Via Leon che percorre verso est e quindi verso sud, in

direzione di C. Spiazzi e quindi prosegue per Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.

Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano.

Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l’unghia del Monte, si arriva a San Vittore.

Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale passando per località Fenil del Monte.

Prosegue fino a via Molini (verso Cazzano di Tramigna) e prima di incrociare Via Siro Conti svolta in direzione Sud Sud – Est per località Chiavica, prosegue per la località Canova che supera ed arriva in comune di Soave località Costeggiola.

Risale verso nord est seguendo il confine del Soave Classico per località Casa Nui, Villa Visco, valle Crivellara continuando poi verso est sempre costeggiando la zona classica per Meggiano e Ca’ Vecchie.

La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri.

Da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà (vedi dettagli C1 e C2).

Da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara.

La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato

Suddetto.

Da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano.

Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani.

Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo.

Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, proseguendo in direzione di Pissolo di sotto sino a superare l’abitato.

Prosegue per località Chiavica, e quindi segue la strada che dalla località Canova conduce Cazzano di Tramigna.

Raggiunge il centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S.Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Prosegue in direzione sud (vedi dettaglio A2*), fino ai Grisi, da qui in direzione est sud-est passa per Case Val dell’Oco e prosegue fino a raggiungere Cerèolo di Sopra, segue la strada che porta a Cereolo di Sotto e da qui segue la strada che in direzione ovest raggiunge Bocca Scaluce.

Segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C.Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi.

Percorre quest’ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea

fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi.

Lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri (vedi dettaglio A3*), seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all’altezza di Montecurto di sopra.

Segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all’altezza di Leon S.Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135.

Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all’altezza di Villa Alberti.

Segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S.Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S.Rocco.

 

Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del monte Rocca e del monte Gazzo in comune di Caldiero

e del monte Bisson in comune di Soave

così delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si allega:

Delimitazione “Monte Gazzo”- “Monte Rocca” – Comune di Caldiero.

Partendo dalla Statale Padana n. 11 all’altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53.

Da qui si svolta a sinistra seguendo l’unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale.

Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza.

Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia.

Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all’inizio della delimitazione.

Delimitazione “Monte Bisson” – Comune di Soave

Partendo all’altezza del capitello in località Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all’incrocio della strada che porta all’abitato di San Vittore.

Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l’unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in Comune di Colognola ai Colli.

* i dettagli fotointerpretativi, sono depositati presso Regione Veneto-Direzione produzioni

Agroalimentari

 

Articolo 4

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata "Soave” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, o a pergola veronese con potatura tradizionale che assicuri l’apertura della nell’interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro.

E’ fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l’entrata in vigore del DM 7 maggio 1998 un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.

3. È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

 

4. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Soave” ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico minimo deve essere il seguente:

 

“Soave”: 15,00 t/ha, 9,50% vol.;

“Soave” classico: 14,00 t/ha, 10,00% vol.;

“Soave” Colli Scaligeri: 14,00 t/ha, 10,00% vol.

 

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol. a quelli sopra specificati purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all’articolo 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela vini Soave, sentite le organizzazioni di categoria interessate, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e

delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Articolo 5

 

1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini “Soave”, anche con la specificazione aggiuntiva della sottozona Colli Scaligeri, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art.3, lettera a).

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino "Soave” Classico devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dal precedente art. 3, lettera b).

Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei conduttori delle superfici vitate iscritte nello schedario viticolo e previa istruttoria della Regione Veneto, nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei comuni rientranti in tutto o in parte nelle zone

delimitate di cui al precedente art. 3, lettera a) del disciplinare “Soave”.

2. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per la tipologia spumante la resa è calcolata al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come IGT.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

3. I vini a denominazione di origine controllata “Soave” devono essere immessi al consumo dopo il

1° dicembre dell’anno della vendemmia;

i vini “Soave” Classico e “Soave” Colli scaligeri devono essere immessi al consumo dopo il

1° febbraio dell’anno successivo alla vendemmia.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

5. I mosti e vini a denominazione di origine controllata “Soave” possono essere elaborati nella versione spumante, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale.

6. Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell’ambito territoriale della Regione Veneto.

7. È consentito l’arricchimento alle condizione e nelle modalità previste dalle normative nazionali e comunitarie.

8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Soave” Superiore prima dell’immissione al consumo può essere designato con la denominazione di origine controllata “Soave”, nelle diverse tipologie, sempre che il vino abbia i requisiti previsti per detta denominazione di origine controllata.

 

Articolo 6

 

I vini a denominazione di origine controllata "Soave" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Soave":

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: secco, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Soave” Classico e “Soave” Colli Scaligeri):

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: secco, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4.50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

 

B) “Soave” spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;

profumo: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

i vini di cui al presente articolo, possono essere talvolta elaborati secondo la pratica tradizionale anche in recipienti di legno.

2. è in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Soave" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "riserva", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Soave” eccetto la tipologia spumante, “Soave Classico” e “Soave” Colli Scaligeri è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

3. I vini a denominazione di origine controllata “Soave”, “Soave” classico e “Soave” Colli Scaligeri devono essere immessi al consumo in contenitori di vetro tradizionale con abbigliamento consono ai caratteri di pregio di tali produzioni.

4. Fino a 5 litri è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri e' consentito l'uso del tappo a vite.

Per la sola tipologia “Soave”, senza alcuna specificazione aggiuntiva, è tuttavia consentito l'uso del tappo a vite per le bottiglie fino a l 1,50.

Per la sola tipologia “Soave”, senza alcuna specificazione aggiuntiva, è inoltre consentito l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi da 2 a 5 litri.

5. Per i vini a denominazione di origine controllata “Soave” Classico e “Soave” Colli Scaligeri sono consentite, in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore, quali “viticoltore”, “fattoria”, “tenuta”, “podere”, “cascina” ed altri termini similari.

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