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CARIGNANO DEL SULCIS DOC

VIGNETI CALASETTA

VIGNETI CALASETTA

CARIGNANO DEL SULCIS

D.O.C.

D. D. 25 Ottobre 2010-12-26

(Fonte GURI)

 

 

Articolo 1

denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai

requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

"Carignano del Sulcis" rosso;

"Carignano del Sulcis" rosso riserva;

"Carignano del Sulcis" rosso superiore;

"Carignano del Sulcis" rosato;

"Carignano del Sulcis" novello;

"Carignano del Sulcis" passito.

 

Articolo 2

base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" rosso, riserva, superiore, rosato, novello e passito

devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione

ampelografica:

Carignano per almeno l'85%,

possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei

alla coltivazione per la Regione Sardegna, fino ad un massimo del 15%.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nell'ambito del Sulcis, comprendente per intero il territorio amministrativo dei seguenti

comuni

Sant'Antioco, Teulada, Tratalias, Villaperuccio.

Calasetta, Carbonia, Carloforte, Giba, Maisainas, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratallas, Villaperuccio,

in provincia di Carbonia-Iglesias,

Teulada,

In provincia di di Cagliari.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo unicamente i vigneti di giacitura e di

orientamento adatti, con esclusione dei terreni male esposti, di scarsa profondità o fortemente erosi, particolarmente umidi e quelli ubicati al di sopra dei 400 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e comunque idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei vini previste nel presente disciplinare.

Il vino a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" superiore deve provenire esclusivamente da vigneti aventi la forma di allevamento ad alberello e alberello appoggiato.

I nuovi impianti ed i reimpianti successivi all'approvazione del presente disciplinare, escludono i sistemi espansi (tendone, pergole, palmette e forme similari).

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.500 ceppi a ettaro

e la produzione media non deve superare i Kg. 3,50 a ceppo.

Per le viti aventi forma di allevamento ad alberello, i nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un

minimo di 5.000 ceppi a ettaro

e la produzione media non deve superare i Kg. 2,2 per ceppo.

E' vietata ogni pratica di forzatura. E' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso in numero massimo di due interventi

nelle stagioni primaverile ed estiva e comunque non oltre il 15 Agosto.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata

"Carignano del Sulcis" rosso,

devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo di 12,00% vol.

mentre quelle destinate alla produzione delle tipologie

"rosso riserva" e "rosso superiore"

devono assicurare un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di 12,50% vol.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie novello e rosato,

devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico complessivo naturale minimo dell' 11,00% vol.

 

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata

non deve superare le 11,00 t/ha.

La resa massima di uva per ettaro dei vini a denominazione di origine controllata

"Carignano del Sulcis" rosso superiore e passito

non può superare le 7,50 t/ha.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso un'accurata cernita

delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% i limiti medesimi; oltre detto limite tutta la

produzione decade dalla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a

quella specializzata, in rapporto al numero delle piante ed alla produzione per ceppo.

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento, di imbottigliamento e di affinamento obbligatorio in bottiglia dei vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 70% per tutte le tipologie

con l’esclusione della tipologia Passito per la quale, la medesima resa, calcolata sull’uva fresca , non deve superare il

50%.

Qualora vengano superati questi limiti l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Per le tipologie riserva e superiore è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno

due anni,

di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia.

Per la tipologia rosso è previsto esclusivamente

un periodo di affinamento in bottiglia di almeno 40 giorni.

Il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre

dal 1° gennaio dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.

Nel caso di rivendicazione della tipologia "Carignano del Sulcis" superiore non può essere effettuato alcun tipo di

arricchimento.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" passito, il tradizionale

metodo di vinificazione prevede quanto segue:

a) l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere

ammostata non prima del 10 ottobre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

b) l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata;

può avvenire altresì su pianta, sotto tettoie, e/o anche al sole fino al raggiungimento di

un contenuto zuccherino non inferiore al 27,00%;

c) la conservazione e l'invecchiamento devono avvenire in recipienti di capacità non superiore a 10 ettolitri;

d) il periodo di invecchiamento è di almeno

6 mesi di cui almeno tre mesi di affinamento obbligatorio in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento decorre dal

1° maggio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve

e l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre successivo;

e) al termine del periodo di invecchiamento, il prodotto deve avere

un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16,00%.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata “Carignano del Sulcis" all'atto dell'immissione al consumo devono avere

le seguenti caratteristiche:

 

Carignano del Sulcis rosso:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, gradevolmente intenso;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

itolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

Carignano del Sulcis riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso, fine,elegante;

sapore: asciutto, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00g/l.

 

Carignano del Sulcis superiore:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: intenso e caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Carignano del Sulcis rosato:

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: gradevolmente vinoso;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Carignano del Sulcis novello:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, fruttato;

sapore: asciutto, sapido;

zuccheri riduttori residui massimi: 6 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

Carignano del Sulcis passito:

colore: dal rosso all'ambrato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, morbido, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00%;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:14,00%;

zuccheri riduttori: minimo: 50,0 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 28,00 g/l;

.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di modificare, con un proprio decreto, i limiti

minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

etichettatura e presentazione

 

Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

Per la tipologia superiore non è consentita la qualificazione riserva.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art. 1, è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione

delle uve.

 

Articolo 8

confezionamento

 

I vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" novello e rosato, devono essere immessi al

consumo esclusivamente in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 1,50 litri.

I vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" rosso, riserva e superiore, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro di capacità non inferiore a litri 0,375 e non superiore a litri 27, esclusa la damigiana.

Le bottiglie nelle quali sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" riserva, superiore e passito debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappo in sughero.

I vini a denominazione di origine controllata "Carignano del Sulcis" passito deve essere immesso al consumo in

bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero.

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