VENETO › TERRADEIFORTI DOC

VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI DOC

VIGNETI TERRADEIFORTI

VIGNETI TERRADEIFORTI

 

VALDADIGE TERRADEIFORTI O TERRADEIFORTI

D.O.C.

D. D. 24/MAGGIO/2010

 

Art 1   

Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

Enantio,

Enantio riserva,

Casetta,

Casetta riserva,

Pinot grigio

Pinot grigio superiore.

 

Art 2   

Base ampelografica

I vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Enantio (anche riserva):

Enantio minimo 85%;

possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

 

Casetta (anche riserva):

Casetta minimo 85%;

possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

 

Pinot grigio (anche superiore):

Pinot grigio minimo 85%;

possono concorrere le uve provenienti da altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione nelle province di Verona e Trento, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

 

Art 3   

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere prodotte esclusivamente nei territori dei comuni di

Brentino Belluno, Dolce' e Rivoli Veronese,

in provincia di Verona

Avio,

in provincia di Trento.

 

Art 4   

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a

3.500 in coltura specializzata.. 

Le forme di allevamento consentite sono quelli già usate nella zona e quindi la spalliera semplice, la pergola mono e bilaterale inclinata.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

 

Enantio  anche riserva: 9,00  t/ha, 11,50% vol.;

Casetta  anche riserva: 9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Pinot grigio: 14,00 t/ha,  10,00% vol.;

Pinot grigio superiore: 12 ,00 t/ha, 10,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione di detti vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché' la produzione complessiva non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino di cui trattasi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

 

Art 5   

Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3. E’ tuttavia consentito che le operazioni di cui sopra siano effettuate in cantine situate nell’intero territorio amministrativo dei comuni di:

Caprino Veronese, in provincia di Verona

Ala e Rovereto, in provincia di Trento.

Arricchimento e colmature.

E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà' di vite, anche non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10 per cento per la complessiva durata dell'invecchiamento.

 

La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale arricchimento, e' la seguente:

 

Enantio (anche riserva): 70%, 63,00 hl/ha

Casetta (anche riserva): 70%, 63,00 hl/ha

Pinot grigio: 70% , 98,00 hl/ha

Pinot grigio superiore: 70%, 84,00 hl/ha

 

Per le tipologie Enantio e Casetta (anche con menzione riserva) qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Per le tipologie Pinot grigio e Pinot grigio superiore qualora la resa superi i limiti di cui sopra, ma non l’80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine.

Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Invecchiamento.

 

I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di maturazione:

 

Enantio: 10 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Enantio riserva: 36 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Casetta: 10 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Casetta riserva: 36 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Pinot grigio: 4 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Pinot grigio superiore: 10 mesi, 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

 

Art 6   

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Enantio

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 %/vol.;.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Enantio riserva:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: fruttato, caratteristico, leggermente speziato;

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%/vol.;.

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Casetta:

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato; 

profumo: caratteristico, leggermente speziato; 

sapore: asciutto, pieno, armonico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%/vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.

 

«Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Casetta riserva

colore: rosso rubino intenso, con riflessi granati se invecchiato;

profumo: caratteristico, leggermente speziato; 

sapore: asciutto, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50%/vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo24,00 g/l.

 

Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio

colore: giallo paglierino, talvolta ramato; 

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: secco, armonico, caratteristico; 

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00%/vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo19,00 g/l.

 

Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» Pinot grigio superiore

colore: giallo paglierino, talvolta ramato;

profumo: gradevole, fruttato;

sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.00%/vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

E' in facoltà del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

 

Art 7   

Etichettatura, designazione e presentazione

Qualificazioni.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Località.

E’ consentito l’uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e

dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto (vedi allegato 1).

Annata.

Nell'etichettatura dei vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o

«Terradeiforti» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e' obbligatoria.

Vigna.

La menzione «vigna», seguita dal relativo toponimo, e' consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.

 

Art 8   

Confezionamento

Volumi nominali.

I vini di cui all'art.1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro del volume

nominale fino a 5 litri.

Tappatura e recipienti.

Per i vini della denominazione di origine controllata «Valdadige Terradeiforti» o «Terradeiforti» in

versione riserva e' obbligatorio il tappo di sughero raso bocca.

Per le altre tipologie e' consentita la tappatura con i vari dispositivi ammessi dalla normativa vigente.

 

Allegato 1

 

di cui all’art. 7 del disciplinare di produzione

Elenco delle unità amministrative, frazioni, aree, zone, località comprese nella zona delimitata nel

precedente articolo 3.

 

- Avio

- Mama d’Avio

- Sabbionara

- Vo’ Destro

- Vo’ Sinistro

- Masi d’Avio

- Borghetto all’Adige

- Dolcè

- Ossenigo

- Peri

- Ceraino

- Volargne

- Rivoli Veronese

- Canale o Incanale

- Tessari

- Zuane

- Montalto

- Gaium

- Brentino-Belluno

- Preabocco

- Brentino

- Rivalta Veronese

- Belluno Veronese

 

 


 

 

 

VISITATE I SITI IN CALCE

O CLICCATE QUI

VISITATE I SITI IN CALCE

senigallia