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GATTINARA DOCG

VIGNETI GATTINARA

VIGNETI GATTINARA

 

GATTINARA

D.O.C.G.

D.D. 07/Giugno/2010

 

Art 1  

La denominazione di origine controllata e garantita “Gattinara” è riservata al vino “Gattinara” già riconosciuto a denominazione di origine controllata con D.P.R. 9/luglio/1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

Gattinara

Gattinara riserva 

 

Art 2  

I vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, aventi in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Nebbiolo (detto localmente Spanna) dal 90% al 100%,

possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni:

Vespolina per un massimo del 4%

Uva rara (Bonarda di Gattinara),

purché detti vitigni complessivamente non superino il 10% del totale delle viti.

 

Art 3

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e     Gattinara riserva” comprende l’intero territorio amministrativo del comune di:

Gattinara

In provincia di Vercelli

 

Art 4  

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura collinare, sono da escludere i terreni di fondovalle, non sufficientemente soleggiati;

altitudine non inferiore a 250 metri s.l.m. e non superiore a 550 metri s.l.m.;

esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

le densità d’impianto devono essere quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.000;

le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E’ esclusa ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva ammessa per la produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” non devono essere superiori in coltura specializzata, a:

8,00 tonnellate/ettaro

La resa massima per la produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di

7,20 tonnellate/ettaro

La DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 7 anni.

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni del comma 5.

I titolo alcolometrici volumici naturali minimi per la DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” sono i seguenti:

Gattinara: 12,00% vol.

Gattinara riserva: 12,50% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,50% vol.

 

Art 5  

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Gattinara.

E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste di consentire che le operazioni di invecchiamento siano effettuate in stabilimenti situati nei comuni limitrofi o vicini a quello di Gattinara, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate effettuino, da almeno dieci anni prima dell’entrata in vigore del DPR 12/luglio/1963, n. 93, le operazioni di invecchiamento del vino a DOCG “Gattinara”.

La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al:

Gattinara: 65% (52,00 hl/ha),

Gattinara riserva: 65% (52,00 hl/ha).

L’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alla resa uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.           

Il vino a DOCG “Gattinara” deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a:

35 mesi

di cui almeno 24 in botti di legno.

Per la tipologia “Gattinara riserva” un periodo di invecchiamento non inferiore a:

47 mesi,

di cui almeno 36 mesi in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal:

1° Novembre  dell’anno di produzione delle uve.

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero periodo di invecchiamento obbligatorio.

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Gattinara: 1° Ottobre del terzo anno successivo a quello della vendemmia;

Gattinara riserva: 1° Ottobre del quarto anno successivo a quello della vendemmia.

Per i vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la DOC “Coste della Sesia” con o senza la specificazione “Nebbiolo (Spanna)”.

I vini destinati a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, possono essere classificati durante il periodo di maturazione obbligatoria con la DOC “Coste della Sesia” con o senza la specificazione “Nebbiolo (Spanna”, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Art 6  

I vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, all’atto dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

           

Gattinara:

Gattinara con menzione “vigna”:

colore: rosso granata con leggere sfumature aranciate;

profumo: fine gradevole, speziato con lievi sentori di viola;

sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;

 

Gattinara riserva:

Gattinara riserva con menzione “vigna”:

colore: rosso granata con leggere sfumature aranciate;

profumo: fine gradevole, speziato con lievi sentori di viola;

sapore: asciutto, armonico, con caratteristico fondo amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;

 

E’ facoltà del Ministero delle politiche Agricole, Alimentari  e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.  

 

Art 7  

Nella presentazione e designazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella stabilita nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: fine, extra, scelto, superiore, selezionato ed altri similari.

Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

Nella designazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti della denominazione;

la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Art 8  

Le bottiglie, in cui viene confezionato per la commercializzazione i vini a DOCG “Gattinara e Gattinara riserva”, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero raso bocca.

La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi e comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 5,000 litri, con l’esclusione dei contenitori da 2,000 litri.

 

 

 

            

 


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