UNIONE EUROPEA › R 555 2008

REGOLAMENTO (CE) N. 555/2008 DELLA COMMISSIONE

del 27 giugno 2008

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo

(fonte GUCE)

Modificato Regolamento CE n. 42/2009

Modificato Regolamento CE 702/2009

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

 

Articolo 1

Campo di applicazione e significato dei termini

1.  Il presente regolamento reca modalità di applicazione delle seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008:

a) le misure di sostegno (titolo II),

b) gli scambi con i paesi terzi (titolo IV),

c) il potenziale produttivo (titolo V),

d) l’inventario previsto all’articolo 109,

e) i controlli nel settore vitivinicolo (articolo 117), e

f) la misurazione delle superfici come previsto dall’articolo 121, lettera c).

Il presente regolamento non osta all’applicazione:

a) delle disposizioni specifiche che disciplinano i rapporti tra Stati membri nel settore della lotta contro la frode vitivinicola, nella misura in cui siano tali da facilitare l’applicazione del presente regolamento,

b) delle regole relative:

i) alla procedura penale o alla collaborazione giudiziaria tra Stati membri in materia penale,

ii) alla procedura in materia di sanzioni amministrative.

2.  I termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 479/2008 hanno lo stesso significato quando sono utilizzati nel presente regolamento.

3.  Ai fini del titolo II, per «operazione» si intende un progetto, un contratto, un accordo o un'altra azione contemplata da un dato programma di sostegno, corrispondente a una qualsiasi delle attività nell'ambito delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e realizzata da uno o più beneficiari.

 

TITOLO II

PROGRAMMI DI SOSTEGNO

 

CAPO I

Procedura di presentazione

 

Articolo 2

Prima presentazione dei programmi di sostegno

1.  La presentazione del progetto di programma di sostegno di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 si riferisce ai cinque esercizi finanziari dal 2009 al 2013.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il progetto di programma di sostegno per via elettronica utilizzando il modulo riportato nell’allegato I.

Gli Stati membri trasmettono nello stesso modo alla Commissione la tabella finanziaria relativa al progetto di programma di sostegno nazionale, di cui al primo comma, utilizzando il modulo riportato nell’allegato II.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non appena adottate o modificate, le disposizioni legislative relative ai progetti di programma di sostegno di cui al paragrafo 1. Tale comunicazione può essere compiuta trasmettendo alla Commissione l’indirizzo del sito sul quale le disposizioni legislative sono accessibili al pubblico.

3.  Gli Stati membri che decidono di trasferire al regime di pagamento unico l’intero importo della rispettiva dotazione nazionale, a partire dall’esercizio finanziario 2010 e per tutto il periodo indicato nell’allegato II del regolamento (CE) n. 479/2008, presentano una volta per tutte entro il 30 giugno 2008 il modulo figurante nell’allegato II del presente regolamento, compilando adeguatamente la riga corrispondente.

4.  Gli Stati membri che decidono di inserire caratteristiche regionali nei programmi di sostegno possono presentare anche informazioni dettagliate a livello regionale, utilizzando il modulo figurante nell’allegato III del presente regolamento.

5.  Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data di ricevimento del programma di sostegno, da parte della Commissione, fino alla data in cui il programma entra in applicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 3

Modifiche dei programmi di sostegno

1.  I programmi riveduti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono presentati alla Commissione utilizzando il modulo figurante nell’allegato I del presente regolamento, insieme, se pertinente, alla tabella finanziaria riveduta, redatta utilizzando il modulo figurante nell’allegato IV del presente regolamento.

Gli Stati membri di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono esentati dalla presentazione del modulo figurante nell’allegato IV.

Gli Stati membri sono responsabili delle spese dalla data di ricevimento del programma di sostegno modificato da parte della Commissione fino alla data in cui il programma entra in applicazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2.  Tranne in caso di adozione di misure di emergenza in seguito a calamità naturali, le modifiche dei programmi di sostegno possono essere presentate non più di due volte per esercizio finanziario. Se ritiene necessario modificare il proprio programma di sostegno, lo Stato membro presenta entro il 1o marzo e entro il 30 giugno di ogni anno, ove pertinente:

a) versioni aggiornate del programma di sostegno, utilizzando il modulo di cui all’allegato I e della tabella finanziaria, utilizzando il modulo di cui all’allegato IV;

b) i motivi delle modifiche proposte.

Ogni trasferimento relativo alle misure di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 479/2008 è comunicato anteriormente al 1o dicembre che precede l’anno civile di applicazione del regime di pagamento unico.

 

CAPO II

Misure ammissibili

 

Sezione 1

Promozione sui mercati dei paesi terzi

 

Articolo 4

Azioni e mercati ammissibili

I vini di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono ammessi al beneficio di misure di promozione sui mercati dei paesi terzi a condizione che:

a) siano destinati al consumo diretto, esistano per essi opportunità di esportazione o potenziali sbocchi su nuovi mercati nel paese terzo destinatario e presentino un alto valore aggiunto;

b) l’origine del prodotto sia indicata nell’ambito di un’azione di informazione o di promozione nel caso di un vino a indicazione geografica;

c) l’azione che beneficia del sostegno sia chiaramente definita, specifichi i prodotti che possono esserne oggetto, l’operazione di marketing e la spesa stimata;

d) il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione non duri più di tre anni per un dato beneficiario in un dato paese terzo;

e) il messaggio di promozione e/o di informazione si basi sulle qualità intrinseche del vino ed è conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi a cui è destinato;

f) i beneficiari dispongano della capacità sufficiente per far fronte alle specifiche esigenze del commercio con i paesi terzi e possiedano le risorse necessarie per garantire l’applicazione quanto più efficace possibile della misura. Gli Stati membri verificano in particolare che vi sia una sufficiente disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l’azione promozionale.

I beneficiari possono essere imprese private e organizzazioni professionali, organizzazioni di produttori, organizzazioni interprofessionali o, in funzione della decisione dello Stato membro, enti pubblici. Gli Stati membri non designano in nessun caso un ente pubblico come il solo beneficiario della misura di promozione.

La preferenza va data alle microimprese e alle piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 10 ) e ai marchi collettivi.

Per evitare abusi non sono in generale autorizzate modifiche delle condizioni di cui alle lettere a) e c) per l’intera durata delle azioni che beneficiano del sostegno, a meno che non si dimostri che tali modifiche permettano di migliorarne l’attuazione.

 

Articolo 5

Procedura di selezione

1.  Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, contenente in particolare le modalità relative:

a) alla verifica del rispetto dei requisiti e dei criteri di cui all’articolo 4;

b) ai termini di presentazione delle domande e di esame dell’idoneità di ogni azione proposta;

c) ai prodotti in oggetto e alla loro commercializzazione in conformità alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni nazionali e alle relative specifiche;

d) alle conclusione di contratti, eventualmente con i relativi moduli, alla costituzione di cauzioni e alle disposizioni relative al pagamento di anticipi;

e) alla valutazione delle azioni che beneficiano del sostegno.

2.  Gli Stati membri selezionano le domande in base, in particolare, ai seguenti criteri:

a) la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati;

b) la qualità delle azioni proposte;

c) l’impatto prevedibile della loro realizzazione in termini di sviluppo della domanda dei relativi prodotti;

d) garanzie quanto all’efficacia degli operatori coinvolti, del fatto che questi dispongano della necessaria capacità tecnica e che il costo della misura che intendono realizzare non sia superiore ai normali prezzi di mercato.

3.  Dopo aver esaminato le domande gli Stati membri selezionano quelle economicamente più vantaggiose, compilano un elenco degli operatori selezionati, nei limiti dei fondi disponibili, e lo comunicano alla Commissione utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII, in modo da permettere l’informazione degli altri Stati membri e garantire una migliore coerenza della misura.

4.  Due o più Stati membri possono decidere di selezionare un’azione promozionale congiunta. Essi si impegnano a contribuire al finanziamento e concordano le procedure di collaborazione amministrativa atte ad agevolare il monitoraggio, l’attuazione e il controllo dell’azione.

5.  Gli Stati membri procurano che le campagne nazionali o regionali sovvenzionate siano conformi alle misure finanziate in virtù del regolamento (CE) n. 3/2008, o del regolamento (CE) n. 1698/2005, e alle misure finanziate nell’ambito delle campagne nazionali e regionali.

6.  Il sostegno previsto dall’articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008 non è concesso per le azioni che beneficiano del sostegno previsto dall’articolo 20, lettera c), punto iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3/2008.

7.  Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo del sostegno prima dell’attuazione delle misure, a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.

8.  Se erogano aiuti nazionali a favore della promozione, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V, VII e VIII del presente regolamento.

 

Sezione 2

Ristrutturazione e riconversione dei vigneti

 

Articolo 6

Definizione

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite. Gli Stati membri possono stabilire disposizioni più specifiche, in particolare riguardo all’età dei vigneti sostituiti.

 

Articolo 7

Procedura e domande

1.  Gli Stati membri stabiliscono:

a) i limiti temporali per la realizzazione delle operazioni di ristrutturazione, che non possono superare cinque anni;

b) gli organismi o le persone autorizzate a presentare progetti di domanda;

c) criteri oggettivi per la classificazione delle domande in ordine di priorità, in particolare in conformità all’articolo 104, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 479/2008;

d) il contenuto della domanda, che comprende una descrizione dettagliata delle misure e dei termini di esecuzione proposti;

e) la procedura di presentazione e di approvazione delle domande, che precisa in particolare i termini di presentazione delle stesse e criteri oggettivi per la loro classificazione in una graduatoria;

f) l’obbligo di indicare in tutte le domande, per ogni esercizio finanziario, le misure da attuare in tale esercizio finanziario e la superficie interessata da ogni misura, nonché le procedure di sorveglianza dell’attuazione.

2.  Gli Stati membri possono stabilire la superficie minima che può essere ammessa all’aiuto a favore delle azioni di ristrutturazione e di riconversione e la superficie minima risultante dalla ristrutturazione/riconversione, nonché eventuali deroghe a tale requisito, adeguatamente giustificate e basate su criteri oggettivi.

 

Articolo 8

Livelli dell’aiuto

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente capo, gli Stati membri stabiliscono le norme che disciplinano la portata esatta e l’entità dell’aiuto da erogare. Tali norme possono disporre in particolare il pagamento di importi forfettari, livelli massimi di aiuto per ettaro e l’adeguamento dell’aiuto in base a criteri oggettivi. Se i diritti di impianto utilizzati non provengono dall’operazione di ristrutturazione e allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza, l’aiuto subisce una riduzione proporzionale per tener conto del fatto che i diritti di impianto utilizzati non hanno comportato costi di estirpazione.

L’aiuto è erogato per la superficie vitata, definita in conformità all’articolo 75, paragrafo 1.

Le norme mirano a garantire il conseguimento dell’obiettivo del regime.

 

Articolo 9

Gestione finanziaria

1.  L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro.

Fermo restando che di norma l’aiuto può essere versato solo dopo l’esecuzione di tutte le operazioni, è comunque possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ( 11 ).

Se dai controlli emerge che un’operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e se l’aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell’operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell’aiuto versato.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre il versamento anticipato dell’aiuto ai produttori prima della realizzazione delle operazioni, per una singola operazione, o per tutte le operazioni contemplate da una domanda di aiuto, a condizione che l’esecuzione delle operazioni medesime sia iniziata e che il beneficiario abbia costituito una cauzione. Ai fini del regolamento (CEE) n. 2220/85 ( 12 ), l’obbligo è costituito dall’esecuzione delle operazioni entro la fine della seconda campagna viticola successiva al pagamento dell’anticipo.

Tale periodo può essere modificato dallo Stato membro se:

a) le superfici interessate rientrano in zone che hanno subito una calamità naturale riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro interessato;

b) un organismo riconosciuto dallo Stato membro interessato ha attestato l’esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale che impediscono la realizzazione delle operazioni programmate.

L’aiuto può essere versato in anticipo a condizione che ogni operazione precedente realizzata sulla stessa superficie per la quale il produttore abbia beneficiato in precedenza di un anticipo sia stata portata a termine.

Se dai controlli emerge che la misura indicata nella domanda di aiuto e che ha beneficiato di un anticipo non è stata portata a termine, gli Stati membri possono decidere di imporre una sanzione.

 

Articolo 10

Misure transitorie

Gli Stati membri possono autorizzare la trasformazione delle operazioni di ristrutturazione in corso già pianificate in applicazione dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1493/1999 in una nuova domanda ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008 alle seguenti condizioni:

a) tale trasformazione sia finanziata con le risorse rese disponibili nell’ambito del programma di sostegno per le misure previste dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) il proseguimento delle misure, se necessario opportunamente adeguate, soddisfi le condizioni previste dal presente regolamento.

 

Articolo 10 bis

Compatibilità e coerenza

1.  Il sostegno per le spese di ristrutturazione e riconversione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 non riguarda le spese di acquisto di veicoli agricoli.

2.  Il sostegno di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 479/2008 previsto nell'ambito di un programma nazionale di sostegno a norma del titolo II di tale regolamento non è concesso, per un dato Stato membro o regione, ad alcuna delle operazioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale di tale Stato membro o regione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.  Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di ristrutturazione e di riconversione nella parte pertinente dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.

 

Sezione 3

Vendemmia verde

 

Articolo 11

Definizione di vendemmia verde

Ai fini dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 479/2008 e della presente sezione, la mancata raccolta, ossia il fatto di lasciare sulla pianta uva che potrebbe essere commercializzata al termine del normale ciclo di produzione, non è considerata vendemmia verde.

Inoltre, la superficie delle particelle che beneficiano del sostegno a favore della vendemmia verde non entra nel calcolo dei limiti di resa stabiliti nel disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica.

 

Articolo 12

Condizione di attuazione della vendemmia verde

1.  In relazione alle misure relative alla vendemmia verde gli Stati membri:

a) adottano modalità di applicazione della misura che comprendono

i) la notifica preventiva della vendemmia verde;

ii) l’importo della compensazione da versare;

iii) disposizioni atte a garantire che le superfici sottoposte a vendemmia verde siano mantenute in buone condizioni vegetative, che l’applicazione della misura non provochi alcun impatto ambientale negativo né conseguenze fitosanitarie negative e che sia possibile effettuare controlli sulla corretta esecuzione della misura; in relazione a tali obiettivi gli Stati membri possono applicare restrizioni alla misura in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ad esempio tenendo conto dei diversi tempi di maturazione delle singole varietà, dei rischi ambientali o fitosanitari o del metodo da usare;

b) stabiliscono il termine di presentazione delle domande di vendemmia verde all’interno del periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 maggio di ogni anno;

c) entro il 31 maggio valutano se la situazione del mercato giustifichi l’applicazione della vendemmia verde per riequilibrare il mercato e prevenire una crisi;

d) garantiscono che la misura sia eseguita correttamente controllando l’effettiva esecuzione delle operazioni; le superfici che beneficiano dell’aiuto per la vendemmia verde sono sottoposte sistematicamente a controlli in loco dopo l’esecuzione; sono sottoposte a controllo le particelle oggetto di domande di aiuto.

Il controllo di cui al primo comma, lettera d), consiste nella verifica:

i) dell’esistenza del vigneto e dell’effettiva coltivazione della particella;

ii) della completa rimozione o distruzione di tutti i grappoli;

iii) del metodo utilizzato; gli agricoltori che presentano domanda di aiuto per la vendemmia verde conservano le prove dei costi dell’operazione.

Per garantire che nella particella che beneficia dell’aiuto non rimanga più uva commercializzabile, i controlli sono effettuati tra il 15 giugno e il 31 luglio di ogni anno e, in ogni caso, sono completati entro il periodo normale di invaiatura (Baggiolini stage M, BBCH stage 83) nella zona considerata.

2.  La vendemmia verde non può essere praticata per due anni consecutivi sulla stessa particella.

3.  In caso di danno totale o parziale subito dalle colture prima della data della vendemmia verde a causa, in particolare, di calamità naturali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 ( 13 ) della Commissione, non è erogato alcun sostegno.

4.  In caso di danno totale o parziale subito tra la data del pagamento dell’aiuto per la vendemmia verde e il periodo della vendemmia, non può essere erogata nessuna compensazione finanziaria nell’ambito dell’assicurazione del raccolto per perdite subite sulla superficie che ha già beneficiato dell’aiuto.

 

Articolo 13

Procedura di domanda

1.  Gli Stati membri stabiliscono la procedura di presentazione delle domande, precisando in particolare l’aiuto applicabile al produttore e le informazioni che devono accompagnare la domanda. La domanda contiene informazioni particolareggiate sulla superficie, la resa media, il metodo da utilizzare, e indica la varietà di vite e il tipo di vino da essa ottenuto.

2.  Gli Stati membri verificano la fondatezza delle domande. A tal fine possono disporre che il produttore alleghi alla domanda un impegno scritto. Se il produttore ritira la domanda senza un motivo giustificato, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.

 

Articolo 14

Compensazioni

1.  Gli Stati membri calcolano ogni anno i costi diretti della vendemmia verde per i diversi metodi, manuale, meccanico e chimico, che autorizzano in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera a), punto iii). Se sulla stessa superficie si applica più di un metodo, la compensazione è calcolata in funzione del metodo meno costoso.

2.  Gli Stati membri definiscono la perdita di reddito causata dalla raccolta verde in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

Fatto salvo il disposto dell’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri fissano l’importo del sostegno di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del medesimo regolamento in base a spese standard e a stime standard della perdita di reddito. Gli Stati membri procurano che i calcoli:

a) contengano unicamente elementi verificabili;

b) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;

c) indichino chiaramente la fonte dei dati;

d) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali.

L’aiuto è erogato per la superficie vitata, definita in conformità all’articolo 75, paragrafo 1, del presente regolamento.

 

Sezione 4

Fondi di mutualizzazione

 

Articolo 15

Livello dell’aiuto

Gli Stati membri possono inserire nel programma di sostegno la misura di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 479/2008 in base alle seguenti disposizioni:

a) il sostegno non può essere concesso per un periodo non superiore a tre anni;

b) la partecipazione alle spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione rappresentano, nel primo, nel secondo e nel terzo anno di funzionamento del fondo, una quota del contributo dell’organizzazione di produttori al fondo stesso nel primo, secondo e terzo anno di funzionamento, pari al:

i) 10 %, 8 % e 4 % negli Stati membri che hanno aderito alla Comunità il 1o maggio 2004 o dopo tale data;

ii) 5 %, 4 % e 2 % negli altri Stati membri;

c) gli Stati membri possono fissare massimali per la partecipazione alle spese amministrative di costituzione dei fondi di mutualizzazione;

d) gli Stati membri adottano le modalità di applicazione di tale misura.

 

Sezione 5

Assicurazione del raccolto

 

Articolo 16

Condizioni di ammissibilità

Gli Stati membri possono inserire nel programma di sostegno la misura di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2008 alle seguenti condizioni:

a) gli Stati membri adottano modalità di applicazione delle misure di assicurazione del raccolto, in particolare le modalità necessarie ad evitare che tali misure creino distorsioni della concorrenza sul mercato delle assicurazioni;

b) i produttori che chiedono di aderire al regime comunicano alle autorità nazionali la strategia di assicurazione che intendono seguire, per permettere agli Stati membri di rispettare le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008;

c) gli Stati membri fissano i massimali degli importi del sostegno erogabili in modo da garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008. Se del caso gli Stati membri fissano gli importi in base a tabelle di spese standard e a stime standard della perdita di reddito. Gli Stati membri procurano che i calcoli:

i) contengano unicamente elementi verificabili;

ii) siano basati su valori assodati mediante opportune perizie;

iii) indichino chiaramente la fonte dei dati;

iv) siano differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali.

Ai fini dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2008, le «avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali» hanno lo stesso significato della definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Se erogano aiuti nazionali a favore dell’assicurazione del raccolto, gli Stati membri li notificano compilando le parti pertinenti degli allegati I, V e VII del presente regolamento.

 

Sezione 6

Investimenti

 

Articolo 17

Misure ammissibili

Gli investimenti sovvenzionati rispettano le norme comunitarie applicabili al tipo di investimento considerato.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;

b) l’acquisto o il leasing con patto di acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato; gli altri costi connessi al contratto di leasing (interessi, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;

c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

In deroga alla lettera b), e unicamente per le microimprese e le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione ( 14 ), gli Stati membri possono, in casi debitamente giustificati, stabilire le condizioni alle quali l’acquisto di materiale d’occasione può essere considerato spesa ammissibile.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli investimenti nell’ambito della misura relativa alla catena di trasformazione conseguano l’obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività.

 

Articolo 18

Misure ammissibili per lo sviluppo di nuovi prodotti

I costi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008, riguardano operazioni preliminari come la progettazione, lo sviluppo e il collaudo di prodotti, processi e tecnologie, nonché investimenti materiali e/o immateriali ad essi connessi, precedenti all’uso commerciale dei nuovi prodotti, processi e tecnologie.

Non sono ammissibili al sostegno i semplici investimenti di sostituzione, in modo da garantire che gli aiuti conseguano l’obiettivo ricercato, ossia il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività.

 

Articolo 19

Gestione finanziaria

1.  L’aiuto è versato previa verifica dell’esecuzione e dell’avvenuto controllo in loco della singola operazione o di tutte le operazioni contemplate dalla domanda di aiuto, a seconda della modalità di gestione della misura scelta dallo Stato membro.

Fermo restando che di norma l’aiuto può essere versato solo dopo l’esecuzione di tutte le operazioni, in deroga al primo comma è possibile versarlo per singole operazioni realizzate, se non è stato possibile eseguire le operazioni rimanenti a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ( 15 ).

Se dai controlli emerge che un’operazione globale contemplata dalla domanda di aiuto non è stata pienamente attuata per motivi diversi dalla forza maggiore o da circostanze eccezionali, di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 73/2009 e se l’aiuto è stato versato per singole operazioni che fanno parte dell’operazione globale indicata nella relativa domanda, gli Stati membri procedono al recupero dell’aiuto versato.

2.  I beneficiari dell’aiuto agli investimenti possono chiedere il pagamento di un anticipo ai competenti organismi pagatori se il programma nazionale prevede tale possibilità.

L’importo dell’anticipo è limitato al 20 % dell’aiuto pubblico all’investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell’importo anticipato. Tuttavia, per gli investimenti per i quali la decisione individuale di concessione del sostegno è adottata nel 2009 o nel 2010, l’importo dell’anticipo può essere innalzato al 50 % dell’aiuto pubblico per tale investimento.

La garanzia è svincolata una volta che l’organismo pagatore competente abbia accertato che l’importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all’aiuto pubblico per l’investimento supera l’importo dell’anticipo.

 

Articolo 20

Compatibilità e coerenza

1.  Non sono concessi aiuti per le operazioni promozionali che hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 479/2008.

Se erogano aiuti nazionali a favore degli investimenti, gli Stati membri li notificano compilando le relative parti degli allegati I, V e VII del presente regolamento.

2.  Il sostegno di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008 previsto nell'ambito di un programma nazionale di sostegno a norma del titolo II di tale regolamento non è concesso, per un dato Stato membro o regione, ad alcuna delle operazioni che beneficiano di un sostegno nell'ambito del programma di sviluppo rurale di tale Stato membro o regione a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005.

3.  Gli Stati membri indicano le operazioni che rientrano nei rispettivi programmi di sostegno per le misure di investimento nella relativa parte dell'allegato I, in maniera sufficientemente dettagliata da permettere di verificare che la stessa operazione non beneficia di un sostegno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale.

 

Sezione 7

Eliminazione dei sottoprodotti

 

Articolo 21

Fissazione di una percentuale minima di alcole

1.  Fatto salvo l’allegato VI, sezione D, punto 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri stabiliscono il volume di alcole che devono contenere i sottoprodotti in percentuale del volume contenuto nel vino prodotto. Gli Stati membri possono modulare la percentuale minima di alcole in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

2.  Se le percentuali applicabili, fissate dallo Stato membro in applicazione del paragrafo 1 non sono raggiunte, i soggetti obbligati alla distillazione consegnano una quantità di vino di loro produzione in modo da garantire il rispetto di dette percentuali.

3.  Per determinare il volume di alcole contenuto nei sottoprodotti rispetto a quello contenuto nel vino prodotto, il titolo alcolometrico volumico naturale standard da prendere in considerazione nelle varie zone viticole è fissato in:

a) 8,00% per la zona A;

b) 8,50% per la zona B;

c) 9,00% per la zona C I;

d) 9,50% per la zona C II;

e) 10,00% per la zona C III.

 

Articolo 22

Eliminazione dei sottoprodotti

I produttori sono tenuti a ritirare i sottoprodotti della vinificazione o di qualsiasi altra operazione di trasformazione dell’uva, sotto supervisione e nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i sottoprodotti sono ritirati rapidamente e al più tardi entro la fine della campagna nel corso della quale sono stati ottenuti. Gli Stati membri possono anticipare tale data. Il ritiro, con indicazione dei quantitativi stimati, è iscritto nei registri tenuti in applicazione dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, oppure attestato dall’autorità competente;

b) il ritiro avviene nel rispetto della normativa comunitaria in vigore, in particolare in materia ambientale.

Il ritiro delle fecce si considera eseguito una volta che le medesime siano state denaturate in modo da renderne impossibile l’impiego nella vinificazione e a condizione che la consegna a terzi delle fecce denaturate sia iscritta nei registri tenuti in applicazione dell’articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il controllo di tali transazioni. A tal fine possono istituire un sistema di riconoscimento preventivo dei terzi.

Gli Stati membri possono decidere che i produttori che nel corso della campagna considerata non producono nei propri impianti più di 25 hl di vino o di mosto sono esonerati dal ritiro dei loro sottoprodotti.

 

Articolo 23

Eliminazione dei sottoprodotti mediante distillazione

1.  I produttori possono adempiere l’obbligo di eliminare una parte o la totalità dei sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell’uva conferendo i sottoprodotti alla distillazione.

2.  Gli Stati membri possono imporre a tutti i loro produttori o a una parte dei medesimi l’obbligo di conferire alla distillazione, in tutto o in parte, i sottoprodotti della vinificazione o di ogni altra operazione di trasformazione dell’uva, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Tale obbligo può essere adempiuto anche mediante il conferimento di vino all’industria dell’aceto.

3.  Gli Stati membri interessati possono istituire un sistema di certificazione delle distillerie secondo una procedura che sono tenuti ad adottare.

 

Articolo 24

Oggetto dell’aiuto

1.  L’aiuto di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 479/2008 è versato, fermo restando il disposto del paragrafo 3 ed entro i limiti fissati al paragrafo 1, secondo comma, del medesimo articolo, ai distillatori che trasformano i prodotti conferiti alla distillazione in alcole greggio avente un titolo alcolometrico volumico minimo di 92 % vol.

2.  L’aiuto comprende un importo forfettario destinato a compensare i costi di raccolta dei prodotti, importo che il distillatore è tenuto a trasferire al produttore se i costi sono stati da lui sostenuti.

3.  Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.

4.  Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.

 

Articolo 25

Importo dell’aiuto

1.  L’importo massimo dell’aiuto di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 479/2008 da versare ai distillatori è fissato in % vol di alcol e per ettolitro nel modo seguente:

a) per l’alcole greggio ottenuto dalle vinacce: 1,1 EUR/%vol/hl;

b) per l’alcole greggio ottenuto da vino e fecce: 0,5 EUR/%vol/hl.

2.  Gli Stati membri fissano, nei limiti stabiliti al paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto e la compensazione forfettaria dei costi di raccolta di cui all’articolo 24, paragrafo 2, e li comunicano alla Commissione compilando le pertinenti parti degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere adeguati a seconda delle diverse tipologie di produzione, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

 

Articolo 25 bis

Verifica delle condizioni

Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari per verificare il rispetto delle condizioni e del limite di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del presente regolamento in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008. Gli Stati membri hanno la facoltà di verificare il rispetto di questo limite a livello dei singoli produttori o a livello nazionale. Gli Stati membri che optano per la verifica a livello nazionale non includono nel bilancio dell'alcole i quantitativi non destinati alla distillazione (ritiro controllato) e neppure quelli destinati all'elaborazione di prodotti diversi dall'alcole per uso industriale.

 

Sezione 8

Distillazione di alcole per usi commestibili

 

Articolo 26

Oggetto dell’aiuto

1.  L’aiuto di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 479/2008 è versato, alle condizioni ivi stabilite in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ai produttori la cui attività è finalizzata all’elaborazione di distillati di vino destinati al settore dell’alcole per usi commestibili.

2.  L’aiuto può essere versato ai produttori di vino che non sono essi stessi produttori di uva.

3.  Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.

4.  Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.

 

Articolo 27

Importo dell’aiuto

Gli Stati membri fissano gli importi dell’aiuto per ettaro e li comunicano alla Commissione compilando le parti pertinenti degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere adeguati, in particolare in funzione della regione di produzione e delle condizioni di produzione, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

 

Sezione 9

Distillazione di crisi

 

Articolo 28

Definizione della misura

1.  Fatto salvo il disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 e nei limiti delle risorse disponibili, di cui ai paragrafi 4 e 5 del medesimo articolo, gli Stati membri che avviano la distillazione di crisi sull’intero loro territorio o parte di esso, per una o più categorie di vino, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, ne informano la Commissione attraverso una modifica dei programmi di sostegno.

2.  Gli Stati membri possono imporre l’obbligo della distillazione di crisi a tutti i loro produttori o a una parte dei medesimi, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

3.  Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.

 

Articolo 29

Modalità dell’aiuto

1.  L’aiuto di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 479/2008 è versato, fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 3 del medesimo articolo, ai distillatori che trasformano il vino in alcole greggio con un titolo alcolometrico volumico minimo di 92 % vol.

2.  L’aiuto può includere un prezzo minimo che i distillatori trasferiscono ai produttori di vino.

3.  Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.

 

Articolo 30

Importo dell’aiuto

1.  Gli Stati membri fissano l’importo dell’aiuto e, se del caso, il prezzo minimo per i produttori di vino di cui all’articolo 29, e li comunicano alla Commissione compilando le parti pertinenti degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere adeguati, in particolare in funzione della regione di produzione e della categoria di vino, in base a criteri oggettivi e non discriminatori. In ogni caso l’aiuto è fissato in modo che il prezzo versato al produttori di vino non superi il prezzo di mercato della regione di produzione e della categoria di vino corrispondenti.

2.  Se del caso, gli Stati membri riducono in proporzione il prezzo minimo da versare ai produttori di vino il cui titolo alcolometrico è stato aumentato mediante aggiunta di saccarosio o di mosto col beneficio dell’aiuto di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 31

Aiuti nazionali

Se concedono aiuti nazionali per la distillazione di crisi, gli Stati membri conservano una registrazione dei dati relativi ad ogni domanda e al risultato ad essa riservato. Essi comunicano tali informazioni compilando la riga corrispondente degli allegati II, III e IV.

 

Sezione 10

Impiego di mosto di uve concentrato

 

Articolo 32

Oggetto dell’aiuto

1.  L’aiuto di cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 479/2008 è concesso ai produttori di vino che usano mosti di uve concentrati e mosti di uve concentrati rettificati prodotti nella Comunità per aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti di cui all’allegato V, sezione A, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2.  Gli Stati membri possono disporre la concessione di un anticipo dell’aiuto a condizione che il beneficiario abbia costituito una cauzione.

3.  Gli Stati membri adottano le modalità di applicazione della misura prevista dal presente articolo.

 

Articolo 33

Importo dell’aiuto

1.  L’importo massimo dell’aiuto di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 è fissato come segue, per titolo alcolometrico volumico (% vol) potenziale e per ettolitro, per le seguenti categorie di prodotti:

a) mosto di uve concentrato: 1,699 EUR/%vol/hl;

b) mosto di uve concentrato rettificato: 2,206 EUR/%vol/hl.

2.  Gli Stati membri fissano, nei limiti stabiliti al paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, l’importo dell’aiuto per ogni categoria di prodotto e lo comunicano alla Commissione compilando la parte pertinente degli allegati I, V e VII. Tali importi possono essere modulati per regione o zona viticola, in base a criteri oggettivi e non discriminatori.

3.  Il titolo alcolometrico potenziale dei prodotti specificati nel paragrafo 1 è determinato applicando i dati della tabella di corrispondenza che figura nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1623/2000 agli indici forniti alla temperatura di 20 °C dal rifrattometro utilizzato secondo il metodo previsto dall’allegato del regolamento (CEE) n. 558/93 della Commissione ( 16 ). Per i controlli compiuti dalle autorità competenti è ammessa una tolleranza di 0,2 % vol.

 

Articolo 34

Controlli

Le autorità competenti degli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a consentire i controlli necessari per verificare, in particolare, l’identità e il volume del prodotto utilizzato per l’operazione di aumento del titolo alcolometrico, nonché l’osservanza delle disposizioni dell’allegato V, sezioni A e B, del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

CAPO III

Relazioni, valutazione e disposizioni generali

 

Articolo 35

Relazioni e valutazione

1.  Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 utilizzando il modulo di cui agli allegati V e VI del presente regolamento. Le informazioni contenute nelle relative tabelle si riferiscono, per ogni anno, alle misure previste dal programma di sostegno:

a) una dichiarazione delle spese, per esercizio finanziario, già sostenute nel corso del periodo di programmazione, che in nessun caso superano il massimale assegnato agli Stati membri in applicazione dell’allegato II del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) stime delle spese per gli esercizi finanziari successivi fino al termine del periodo previsto per l’attuazione del programma di sostegno, nei limiti del massimale assegnato allo Stato membro in applicazione dell’allegato II del regolamento (CE) n. 479/2008 e in linea con la versione più aggiornata del programma trasmesso in applicazione dell’articolo 3 del presente regolamento.

2.  Nella stessa comunicazione gli Stati membri presentano, in base al modulo figurante nell’allegato VII, i dati tecnici relativi all’attuazione delle misure previste nel programma di sostegno. Gli Stati membri trasmettono i dati dettagliati sull’attuazione delle misure di promozione utilizzando il modulo figurante nell’allegato VIII.

3.  I riferimenti a un determinato esercizio finanziario riguardano i pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre di un anno e il 15 ottobre dell’anno successivo.

4.  Gli Stati membri presentano alla Commissione la relazione di cui all’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 utilizzando il modulo di cui agli allegati V e VI del presente regolamento. Inoltre, nelle conclusioni figurano i seguenti elementi:

— C1: valutazione dei costi e dei benefici del programma di sostegno;

— C2: indicazioni su come sia possibile accrescere l’efficienza del programma.

5.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti presi per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d). Per tale comunicazione gli Stati membri utilizzano i moduli figuranti negli allegati VIII bis e VIII ter.

6.  Gli Stati membri di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 non hanno l’obbligo di presentare i moduli riportati negli allegati V, VI, VII, VIII, VIII bis e VIII ter del presente regolamento.

7.  Gli Stati membri tengono una registrazione particolareggiata dei programmi di sostegno, modificati o no, nonché di tutte le misure realizzate in applicazione dei medesimi.

 

Articolo 36

Esclusione

Nell’ambito dei programmi nazionali di sostegno non possono essere concessi aiuti finanziari ai produttori che detengono superfici piantate illegalmente, a cui si applicano gli articoli 85 e 86 del regolamento (CE) n. 479/2008, né a favore di superfici destinate alla coltura di piante madri per marze, di cui all’articolo 60, paragrafo 3, del presente regolamento.

 

Articolo 37

Termini di pagamento ai beneficiari

Per tutte le misure, ad eccezione di quella prevista dall’articolo 9 del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri:

a) fissano il termine di presentazione della domanda;

b) effettuano i pagamenti ai beneficiari entro i seguenti termini, a partire dalla data di presentazione di un fascicolo di domanda completo e valido:

i) sette mesi per misure che possono essere portate a termine e controllate entro un anno;

ii) entro un periodo ragionevole di tempo, che gli Stati membri fissano e comunicano alla Commissione nelle pertinenti parti dell’allegato I, per le misure che non possono essere portate a termine e controllate entro un anno.

 

Articolo 37 bis

Comunicazioni relative agli aiuti di Stato

1.  In deroga all’articolo 5, paragrafo 8, all’articolo 16, terzo comma e all’articolo 20, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento, gli Stati membri che concedono aiuti di Stato in conformità all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 ( 17 ), comunicano alla Commissione i seguenti dati:

a) se del caso, l’elenco delle misure di aiuto già autorizzate in virtù degli articoli 87, 88 e 89 del trattato a cui ricorrere per l’attuazione dei programmi, oppure il motivo per cui l’aiuto di Stato in parola è stato esentato dall’obbligo di notifica;

b) negli altri casi, gli elementi necessari per la valutazione dell’aiuto di Stato in base alle regole di concorrenza.

2.  In caso di applicazione del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri compilano la tabella 1 dell’allegato VIII quater:

a) indicando se il sostegno sarà concesso in conformità del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione ( 18 ) sugli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli o in conformità del regolamento (CE) n. 1998/2006 ( 19 ) sugli aiuti de minimis per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli; oppure

b) indicando il numero di registrazione e il riferimento al regolamento di esenzione della Commissione adottato sulla base del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio ( 20 ), in virtù del quale è stata introdotta la misura; oppure

c) indicando il numero della pratica e il numero di riferimento con cui la Commissione ha dichiarato la misura compatibile con il trattato.

3.  In caso di applicazione del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a) la tabella 2 dell’allegato VIII quater per ciascuna delle misure di cui agli articoli 103 septdecies, 103 unvicies e 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 per le quali è stato concesso un aiuto di Stato;

b) la tabella 3 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di promozione sui mercati dei paesi terzi, di cui all’articolo 103 septdecies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

c) la tabella 4 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di assicurazione del raccolto di cui all’articolo 103 unvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007;

d) la tabella 5 dell’allegato VIII quater in caso di concessione di aiuti di Stato per le misure di investimento di cui all’articolo 103 duovicies del regolamento (CE) n. 1234/2007.

4.  I dati comunicati utilizzando una delle tabelle di cui all’allegato VIII quater devono essere validi per l’intero ciclo di vita del programma, fatte salve eventuali modifiche successive del medesimo.

5.  In deroga all’articolo 103 quindecies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento, gli Stati membri che concedono aiuti di Stato modificano il loro futuro programma di sostegno compilando le tabelle corrispondenti dell’allegato VIII ter entro il 15 ottobre 2009. A tali modifiche si applica l’articolo 103 duodecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

TITOLO III

SCAMBI CON I PAESI TERZI

 

CAPO I

Regime dei prezzi di entrata dei succhi e mosti di uve

 

Articolo 38

Definizione

Ai fini del presente titolo per «partita» si intende il quantitativo di uno stesso prodotto spedito da un unico speditore ad un unico destinatario, nell’ambito di un’unica dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione può riguardare esclusivamente merci aventi una stessa origine, ai sensi della definizione di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 ( 21 ) e che rientrano in un solo codice della nomenclatura combinata.

 

Articolo 39

Verifica dei prezzi per ciascuna partita

1.  Per i prodotti dei codici NC 2009 61, 2009 69 e 2204 30 elencati nell’allegato I, parte terza, sezione I, allegato 2, della tariffa doganale comune e soggetti al regime dei prezzi d’entrata, la realtà del valore in dogana è verificata partita per partita.

2.  Il prezzo di entrata figurante nell’allegato 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 ( 22 ) dei prodotti di cui al paragrafo 1 è determinato in base al valore in dogana.

 

CAPO II

Attestato e bollettino di analisi dei vini, dei succhi e dei mosti di uve per l’importazione

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

Articolo 40

Documenti richiesti

L’attestato e il bollettino di analisi di cui, rispettivamente, all’articolo 82, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 479/2008 sono contenuti in un unico documento nel quale:

a) la parte «attestato» è rilasciata da un organismo del paese terzo di cui sono originari i prodotti;

b) la parte «bollettino di analisi» è rilasciata da un laboratorio ufficiale riconosciuto dal paese terzo di cui sono originari i prodotti.

 

Articolo 41

Contenuto del bollettino di analisi

Il bollettino di analisi reca le seguenti indicazioni:

a) per quanto riguarda i vini e i mosti di uve parzialmente fermentati:

i) il titolo alcolometrico volumico totale,

ii) il titolo alcolometrico volumico effettivo;

b) per quanto riguarda i mosti di uve e i succhi di uve, la densità;

c) per quanto riguarda i vini, i mosti di uve e i succhi di uve:

i) l’estratto secco totale,

ii) l’acidità totale,

iii) l’acidità volatile,

iv) l’acidità citrica,

v) l’anidride solforosa totale.

 

Articolo 42

Esenzioni

1.  Sono esentati dall’obbligo di presentazione dell’attestato e del bollettino di analisi i prodotti esportati da paesi terzi e originari dei medesimi, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere, purché il quantitativo totale trasportato, anche se composto di più partite separate, non superi 100 litri.

2.  Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, non è necessario presentare l’attestato o il bollettino di analisi per:

a) il vino, il mosto di uve e i succhi di uve contenuti nei bagagli dei viaggiatori, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ( 23 ), in quantità non superiore a 30 l per viaggiatore;

b) i quantitativi di vino, fino a un massimo di 30 l per partita, che formano oggetto di piccole spedizioni tra privati, ai sensi dell’articolo 29 del regolamento (CEE) n. 918/83;

c) i vini e i succhi di uve che fanno parte dei beni personali di privati che trasferiscono la propria residenza da un paese terzo a un paese della Comunità, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 918/83;

d) i vini e i succhi di uve destinati alle fiere, ai sensi dell’articolo 95 del regolamento (CEE) n. 918/83, purché tali prodotti siano condizionati in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, etichettati e muniti di un dispositivo di chiusura a perdere;

e) le quantità di vini, di mosti e di succhi di uve condizionati in altri recipienti, importati a fini di sperimentazione scientifica e tecnica, fino a un massimo di 100 l;

f) i vini e i succhi di uve importati in conformità alle disposizioni della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961, o della convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, del 24 aprile 1963, o di altre convenzioni consolari, o della convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

g) i vini e i succhi di uve che costituiscono le provviste di bordo di navi e aeromobili operanti su rotte internazionali;

h) i vini e i succhi di uve originari della Comunità e qui imbottigliati, esportati in un paese terzo e rientrati nel territorio doganale della Comunità e immessi in libera pratica.

 

Sezione 2

Condizioni da rispettare, modalità di redazione ed utilizzazione dell’attestato e del bollettino di analisi per l’importazione di vini, succhi e mosti di uve

 

Articolo 43

Documento V I 1

1.  L’attestato e il bollettino di analisi sono redatti su un unico documento V I 1 per ciascuna partita destinata ad essere importata nella Comunità.

Il documento di cui al primo comma è redatto su un formulario V I 1 conforme al modello contenuto nell’allegato IX. Esso è firmato da un funzionario di un organismo ufficiale o da un funzionario di un laboratorio riconosciuto ai sensi dell’articolo 48.

2.  Se il prodotto non è destinato al consumo umano diretto non è necessaria la compilazione della parte relativa al bollettino di analisi del formulario V I 1.

Se si tratta di un vino confezionato in recipienti etichettati di capacità non superiore a 60 litri e provvisti di un dispositivo di chiusura a perdere, il quale sia originario di un paese terzo incluso nell’elenco di cui all’allegato XII che abbia offerto particolari garanzie accettate dalla Comunità, la parte relativa al bollettino di analisi del formulario V I 1 deve essere compilata soltanto per quanto riguarda:

a) il titolo alcolometrico volumico effettivo,

b) l’acidità totale,

c) l’anidride solforosa totale.

 

Articolo 44

Descrizione dei documenti

1.  I formulari V I 1 sono costituiti da un originale e da una copia dattiloscritta o manoscritta ottenuta contemporaneamente, in quest’ordine.

2.  Il formulario V I 2 è un estratto conforme al modello contenuto nell’allegato X, recante i dati riportati in un documento V I 1 o in un altro estratto V I 2 e vistato da un ufficio doganale della Comunità. I formulari V I 2 sono costituiti da un originale e da due copie, in quest’ordine.

3.  I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 sono conformi alle disposizioni tecniche riportate nell’allegato XI.

4.  L’originale e la copia accompagnano il prodotto. I formulari V I 1 e V I 2 sono compilati a macchina, a mano o con mezzi tecnici equivalenti riconosciuti da un organismo ufficiale. Qualora sia effettuata a mano, la compilazione deve essere eseguita in inchiostro e a stampatello. I formulari non devono contenere raschiature o alterazioni. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ognuna di queste modifiche deve essere approvata da chi la apporta e vistata dall’organismo ufficiale, dal laboratorio o dalle autorità doganali.

5.  I documenti V I 1 e gli estratti V I 2 recano un numero d’ordine attribuito, nel caso dei documenti V I 1, dall’organismo ufficiale il cui responsabile firma l’attestato, e nel caso degli estratti V I 2, dall’ufficio doganale che appone su di essi il visto a norma dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3.

6.  Fatti salvi i paragrafi 2, 3, 4 e 5, i documenti V I 1 e V I 2 possono essere rilasciati e utilizzati ricorrendo a sistemi computerizzati, secondo modalità stabilite dalle autorità competenti degli Stati membri. Il contenuto dei documenti V I 1 e V I 2 in forma elettronica è identico a quello dei documenti cartacei.

 

Articolo 45

Procedura semplificata

1.  Si considerano attestati o bollettini di analisi, rilasciati dagli organismi e dai laboratori figuranti nell’elenco di cui all’articolo 48, i documenti V I 1 compilati dai produttori di vino stabiliti nei paesi terzi elencati all’allegato XII, che hanno offerto garanzie particolari accettate dalla Comunità, a condizione che tali produttori siano stati riconosciuti individualmente dalle autorità competenti dei medesimi paesi terzi e siano soggetti al controllo di tali autorità.

2.  I produttori riconosciuti di cui al paragrafo 1 usano il formulario V I 1 e indicano nella casella 9 il nome e l’indirizzo dell’organismo ufficiale del paese terzo che li ha riconosciuti. Essi lo compilano indicando inoltre:

a) nella casella 1, il proprio nome e indirizzo e il numero di registrazione nei paesi terzi indicati nell’allegato XII;

b) nella casella 10, almeno i dati di cui all’articolo 43, paragrafo 2.

I produttori appongono la propria firma negli appositi spazi delle caselle 9 e 10, dopo aver depennato le parole «nome e qualifica del responsabile».

Non è necessaria né l’apposizione di timbri né l’indicazione del nome e dell’indirizzo del laboratorio.

 

Articolo 46

Deroghe

L’applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, e dell’articolo 45 del presente regolamento può essere sospesa ove si constati che i prodotti cui si applicano tali disposizioni sono stati sottoposti a falsificazioni tali da mettere in pericolo la salute dei consumatori o a pratiche enologiche diverse da quelle di cui all’articolo 82, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 47

Uso

1.  L’originale e la copia del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 sono consegnati, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali necessarie per l’immissione in libera pratica della partita, alle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio hanno luogo tali formalità.

Le autorità annotano in conformità il tergo del documento V I 1 o dell’estratto V I 2. Esse restituiscono l’originale all’interessato e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.

2.  Quando una partita è rispedita nella sua totalità prima dell’immissione in libera pratica, il nuovo speditore consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita, il documento V I 1 o l’estratto V I 2 relativo alla stessa, nonché eventualmente un formulario V I 2, compilato consecutivamente.

Le autorità, dopo aver constatato la concordanza delle indicazioni del documento V I 1 con quelle del formulario V I 2 o, se del caso, delle indicazioni dell’estratto V I 2 con quelle del formulario V I 2 compilato consecutivamente, vistano quest’ultimo, facente funzione di estratto V I 2, ed annotano in conformità il documento o l’estratto precedente. Esse restituiscono l’estratto e l’originale del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 precedente al nuovo speditore e ne conservano la copia per un periodo di almeno cinque anni.

Quando una partita di prodotti è riesportata verso un paese terzo, non è necessaria la compilazione del formulario V I 2.

3.  Quando una partita di un prodotto è frazionata prima della sua immissione in libera pratica, l’interessato consegna alle autorità doganali, sotto la cui sorveglianza si trova la partita da frazionare, l’originale e la copia del documento V I 1 o l’estratto V I 2 relativo alla partita stessa e, per ciascuna nuova partita, l’originale di un formulario V I 2, nonché due copie compilate consecutivamente.

Le autorità, dopo aver constatato la concordanza tra le indicazioni del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 e quelle del formulario V I 2 relativo ad ogni nuova partita, vistano quest’ultimo, che funge quindi da estratto V I 2, ed annotano in conformità il tergo del documento V I 1 o dell’estratto V I 2 sulla cui base l’estratto è stato redatto. Esse restituiscono all’interessato l’estratto V I 2 e il documento V I 1 o l’estratto V I 2 redatto precedentemente e conservano una copia di ciascuno di detti documenti per un periodo di almeno cinque anni.

 

Articolo 48

Elenchi degli organismi competenti

1.  La Commissione redige e tiene aggiornati, sulla base delle comunicazioni trasmesse dalle autorità competenti dei paesi terzi, elenchi con i nomi e gli indirizzi degli organismi, dei laboratori, nonché dei produttori di vino abilitati a compilare i documenti V I 1. La Commissione rende pubblici su internet i nomi e gli indirizzi di tali organismi e laboratori.

2.  Le comunicazioni delle autorità competenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 1 recano:

a) i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e dei laboratori riconosciuti o designati per la redazione dei documenti V I 1;

b) i nomi, gli indirizzi e i numeri di registrazione ufficiale dei produttori di vino autorizzati a redigere i documenti V I 1.

Negli elenchi di cui al paragrafo 1 sono inclusi soltanto gli organismi e i laboratori ai sensi del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, autorizzati dalle autorità competenti del paese terzo a fornire, su richiesta, alla Commissione e agli Stati membri, tutte le informazioni utili per la valutazione dei dati contenuti nel documento.

3.  Gli elenchi sono aggiornati, in particolare, a seguito di eventuali cambiamenti di indirizzo e/o di denominazione degli organismi o dei laboratori.

 

Articolo 49

Norme sull’importazione indiretta

Se un vino è esportato da un paese terzo, sul cui territorio è stato elaborato («paese d’origine»), in un altro paese terzo («paese d’esportazione») dal quale è poi esportato nella Comunità, le autorità competenti del «paese d’esportazione» possono redigere il documento V I 1 per il vino di cui trattasi, sulla base di un documento V I 1 o di un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti del «paese d’origine», senza dover praticare analisi supplementari sul vino in questione, se il medesimo:

a) è stato imbottigliato ed etichettato nel «paese d’origine» e tale è rimasto, oppure

b) è stato esportato sfuso dal «paese d’origine» ed imbottigliato ed etichettato nel paese d’esportazione, senza subire un’ulteriore trasformazione.

Nel documento V I 1 l’autorità competente del «paese d’esportazione» certifica che si tratta di un vino ai sensi delle disposizioni del primo comma e che sono state rispettate le condizioni stabilite in tali disposizioni.

L’originale o una copia conforme del documento V I 1 o documento equivalente del paese di origine e accluso al documento V I 1 del paese di esportazione.

Per paese di origine ai sensi del presente articolo si intendono esclusivamente i paesi figuranti nell’elenco degli organismi e dei laboratori abilitati dai paesi terzi a compilare i documenti che devono accompagnare ogni partita di vino importato, pubblicato in applicazione dell’articolo 48, paragrafo 1.

 

Articolo 50

Disposizioni speciali per taluni vini

1.  Per i vini liquorosi ed i vini alcolizzati i documenti V I 1 sono riconosciuti validi soltanto se l’organismo ufficiale di cui all’articolo 48 ha inserito la seguente annotazione nella casella 14:

«L’alcole aggiunto a questo vino è di origine vinica».

Tale annotazione è completata con le seguenti indicazioni:

a) il nome e l’indirizzo completi dell’organismo che rilascia il documento;

b) la firma di un responsabile di tale organismo;

c) il timbro di tale organismo.

2.  Il documento V I 1 può essere usato per certificare che un vino importato reca un’indicazione geografica conforme all’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti il commercio (TRIPs) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), oppure alla normativa comunitaria sulle indicazioni geografiche oppure a un accordo sul riconoscimento e sulla protezione delle indicazioni geografiche tra la Comunità europea e il paese terzo di cui il vino è originario.

In tal caso nella casella 14 è inserita la seguente annotazione:

«Il vino oggetto del presente documento è stato prodotto nella regione viticola … e la denominazione di origine indicata nella casella 6 gli è stata attribuita conformemente alla normativa del paese di origine».

Tale annotazione è completata con le indicazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

 

Articolo 51

Conformità dei vini importati

Ove sospettino che un prodotto originario di un paese terzo non sia conforme alle disposizioni dell’articolo 82, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, le autorità competenti degli Stati membri ne informano senza indugio la Commissione.

 

CAPO III

Disposizioni specifiche per l’esportazione

 

Articolo 52

Comunicazione degli organismi ufficiali

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli organismi ufficiali o ufficialmente riconosciuti che propongono per il rilascio degli attestati comprovanti che il vino è conforme alle condizioni di accesso alle concessioni previste dagli accordi con i paesi terzi.

2.  La Commissione agisce in nome della Comunità nel redigere e scambiare, congiuntamente con il paese terzo interessato, l’elenco degli organismi ufficiali autorizzati a compilare l’attestato di cui al paragrafo 1 nonché il certificato equivalente rilasciato dal paese terzo interessato.

3.  La Commissione rende pubblico l’elenco di cui al paragrafo 2 e lo aggiorna periodicamente.

 

CAPO IV

Disposizioni transitorie

 

Articolo 53

Conformità dei documenti V I 1 e V I 2

I documenti V I 1 e V I 2 che erano conformi alle pertinenti disposizioni vigenti al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti, ma che non sono più conformi alle suddette disposizioni a partire dall’entrata in applicazione del presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2008.

 

Articolo 54

Svincolo delle cauzioni

A richiesta delle parti interessate le sanzioni costituite per il rilascio di titoli di importazione e di esportazione sono svincolate a partire dal 1o agosto 2008, a meno che i titoli non siano scaduti prima di tale data.

 

TITOLO IV

POTENZIALE PRODUTTIVO

 

CAPO I

Impianti illegali

 

Articolo 55

Sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di estirpazione

1.  Le sanzioni previste dall’articolo 85, paragrafo 3 e dall’articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.

Fatte salve, se del caso, le sanzioni eventualmente imposte in precedenza, gli Stati membri fissano le sanzioni previste dall’articolo 85, paragrafo 3 e dall’articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, in base ai seguenti principi:

a) la sanzione finanziaria di base è pari ad almeno 12 000 EUR/ha;

b) gli Stati membri possono aumentare la sanzione in base al valore commerciale dei vini prodotti nei vigneti considerati.

2.  Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008:

a) per quanto riguarda gli impianti illegali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta il 1o gennaio 2009;

b) per quanto riguarda gli impianti illegali realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per la prima volta con decorrenza dalla data di tali impianti.

La sanzione è nuovamente applicata ogni 12 mesi a partire dalle date suddette e secondo i criteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino all’adempimento dell’obbligo di estirpazione.

3.  Gli Stati membri impongono la sanzione di cui all’articolo 86, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008 per la prima volta il 1o luglio 2010 per mancata osservanza dell’obbligo di estirpazione e, successivamente, ogni 12 mesi fino al suo adempimento, secondo i criteri fissati al paragrafo 1 del presente articolo.

4.  Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.

 

Articolo 56

Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione

1.  Le sanzioni previste dall’articolo 87, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono fissate in modo da sanzionare adeguatamente coloro che hanno violato le pertinenti disposizioni.

2.  Le sanzioni di cui al paragrafo 1 sono imposte se il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ha, secondo i casi:

a) non presenta il contratto di distillazione entro il termine specificato all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma o se i contratti non coprono l’intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione; oppure

b) non informa la competente autorità, entro il termine specificato all’articolo 57, paragrafo 1, terzo comma, dell’intenzione di procedere alla vendemmia verde oppure se non esegue in maniera soddisfacente la vendemmia verde.

3.  Gli Stati membri impongono le sanzioni di cui al paragrafo 1:

a) un mese dopo la scadenza del termine stabilito all’articolo 57, paragrafo 1, secondo comma, in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione;

b) il 1o settembre dell’anno civile considerato in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde.

4.  Gli Stati membri trattengono gli importi corrispondenti alle sanzioni applicate ai sensi del presente articolo.

 

Articolo 57

Non circolazione o distillazione

1.  Nel caso di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, le uve o i prodotti ottenuti dalle uve possono avere soltanto una delle destinazioni seguenti:

a) distillazione esclusivamente a spese del produttore;

b) vendemmia verde, ai sensi della definizione di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, a spese del produttore;

c) consumo familiare; questa possibilità è ammessa solo se il vigneto del produttore ha una superficie non superiore a 0,1 ha.

Nel caso della distillazione di cui al primo comma, lettera a):

— i produttori presentano il contratto di distillazione di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 entro la fine della campagna viticola in cui prodotti sono stati ottenuti;

— i prodotti ottenuti prima della regolarizzazione dei vigneti a norma dell’articolo 86, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono soggetti all’obbligo di distillazione.

In caso di ricorso alla vendemmia verde ai sensi del primo comma, lettera b), i produttori preannunciano la loro intenzione alle autorità competenti entro una data che lo Stato membro fissa in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b). Gli Stati membri procedono al controllo della vendemmia verde ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.

2.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, per agevolare i controlli gli Stati membri possono imporre ai produttori l’obbligo di preannunciare alla competente autorità, entro una data da essi stabilita in conformità all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), quale delle opzioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), del presente articolo intendono scegliere.

Gli Stati membri possono anche limitare la scelta dei produttori ad una sola o a due delle opzioni citate alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, primo comma.

3.  Se il produttore possiede anche vigneti la cui produzione può essere commercializzata, le autorità competenti sono tenute a garantire che i prodotti ottenuti dagli impianti illegali non siano aggiunti ai prodotti commercializzati ottenuti da questi altri vigneti.

 

Articolo 58

Comunicazioni

1.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o marzo di ogni anno, le superfici per le quali sono state applicate sanzioni e l’importo della sanzione effettivamente riscossa, avvalendosi del modulo riportato nella tabella 1 dell’allegato XIII. Essi comunicano alla Commissione anche le loro disposizioni di diritto interno in merito a tali sanzioni.

2.  Salvo diversa indicazione nelle rispettive tabelle dell’allegato XIII del presente regolamento, le comunicazioni di cui all’articolo 85, paragrafo 4, all’articolo 86, paragrafo 5 e all’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, si riferiscono alla campagna viticola precedente.

In caso di prima trasmissione delle comunicazioni di cui all’articolo 85, paragrafo 4, e all’articolo 86, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008, da effettuarsi entro e non oltre il 1o marzo 2009, le informazioni indicate nelle pertinenti tabelle si riferiscono:

a) agli impianti illegali effettuati dopo il 31 agosto 1998, scoperti a partire da tale data fino alla fine della campagna viticola 2007/2008 e non ancora estirpati al 31 luglio 2008, se i dati sono disponibili;

b) agli impianti illegali effettuati anteriormente al 1o settembre 1998, la cui domanda di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1493/1999 è stata accettata o rifiutata dallo Stato membro nel periodo compreso tra il 1o agosto 2007 e il 31 luglio 2008.

Per la comunicazione di cui al secondo comma, lettera a), si utilizza la tabella 2 dell’allegato XIII del presente regolamento.

Per la comunicazione di cui al secondo comma, lettera b), si utilizza la tabella 4 dell’allegato XIII del presente regolamento.

La Commissione si riserva il diritto di richiedere informazioni sui suddetti impianti illegali in base agli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1227/2000, precedentemente in vigore ma che non sono stati rispettati.

Le successive comunicazioni annuali sono trasmesse utilizzando le tabelle 3, 5, 6 e 7 dell’allegato XIII del presente regolamento.

3.  Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no dati regionali nelle comunicazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

Articolo 59

Riduzioni imposte agli Stati membri

Se gli Stati membri non comunicano entro i termini stabiliti una qualsiasi delle tabelle, tranne la tabella 2, di cui all’articolo 58, secondo il modulo riportato nell’allegato XIII del presente regolamento, adeguatamente compilata con le informazioni previste agli articoli 85, paragrafo 4, 86, paragrafo 5 e 87, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, la loro dotazione per le misure di sostegno di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 479/2008 può essere ridotta secondo quanto previsto all’articolo 89, lettera a), del medesimo regolamento. La Commissione può decidere che, in funzione della portata dell’inadempienza, per ogni mese di ritardo a partire dall’inizio della campagna viticola successiva a quella in cui era necessario trasmettere la comunicazione è incamerato un importo che può arrivare all’1 % in totale della dotazione dello Stato membro per le misure di sostegno.

 

CAPO II

Regime transitorio dei diritti di impianto

 

Articolo 60

Diritti di nuovo impianto

1.  Se concedono ai produttori diritti di nuovo impianto per superfici destinate a nuovi impianti nell’ambito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale, gli Stati membri procurano che tali diritti non siano concessi per una superficie superiore, in coltura pura, al 105 % della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità.

2.  Se gli Stati membri concedono diritti di nuovo impianto per superfici destinate a sperimentazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici non possono essere commercializzati per tutto il periodo della sperimentazione.

3.  Se gli Stati membri concedono diritti di nuovo impianto per superfici destinate alla produzione di piante madri per marze, per tutto il periodo di produzione dei vivai di marze le uve ottenute da queste piante non sono vendemmiate oppure, se vendemmiate, sono distrutte.

4.  I diritti di nuovo impianto concessi in virtù dei paragrafi 2 e 3 si applicano solo nel corso del periodo sperimentale o, rispettivamente, del periodo di produzione di piante madri per marze.

Dopo il periodo di cui al primo comma:

a) il produttore usa diritti di reimpianto o di impianto concessi a partire da una riserva per poter produrre vino commercializzabile sulla superficie corrispondente; oppure

b) le viti piantate su tali superfici devono essere estirpate; le spese dell’estirpazione sono a carico del produttore. Fino all’estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve di tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione, a spese del produttore. Questi prodotti non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

5.  I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1o agosto 2000 per superfici destinate alla sperimentazione o alla produzione di piante madri per marze, e le eventuali condizioni sull’utilizzo di tali diritti o delle superfici piantate in virtù dei medesimi, sono validi durante il periodo di sperimentazione o, rispettivamente, di produzione di dette piante. Dopo la fine del periodo sperimentale o di produzione di piante madri per marze, a tali superfici si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma.

6.  Nel caso di cui all’articolo 91, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 479/2008, per evitare oneri amministrativi eccessivi, anziché concedere diritti di nuovo impianto gli Stati membri hanno la facoltà di esentare dall’obbligo di estirpazione di cui all’articolo 85, paragrafo 1, del medesimo regolamento le superfici i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori. Gli Stati membri possono avvalersi di tale facoltà soltanto:

a) nei limiti di una superficie massima per viticoltore che lo Stato membro è tenuto a fissare e che in ogni caso non può essere superiore a 0,1 ha; e

b) a condizione che il viticoltore non produca vino a scopi commerciali.

7.  È vietata la commercializzazione di vino o di prodotti vitivinicoli provenienti dalle superfici di cui al paragrafo 6. Gli Stati membri istituiscono un sistema atto a controllare il rispetto di tale divieto. Qualora si riscontrino infrazioni al divieto, oltre alle eventuali sanzioni imposte dallo Stato membro, si applica il disposto del paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Gli Stati membri tengono la registrazione di tutti i casi di applicazione del presente paragrafo.

 

Articolo 61

Obblighi di registrazione e comunicazione degli Stati membri relativi ai diritti di nuovo impianto

Gli Stati membri tengono una registrazione di tutti i casi in cui concedono diritti di nuovo impianto ai sensi dell’articolo 60.

Per ciascuna campagna viticola gli Stati membri comunicano alla Commissione le seguenti informazioni:

a) le superfici totali per le quali hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 dell’articolo 60 e

b) la superficie totale per la quale hanno concesso diritti di nuovo impianto a norma dell’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008. Tuttavia, qualora si siano avvalsi della deroga di cui all’articolo 60, paragrafo 6, del presente regolamento, gli Stati membri comunicano una stima della superficie complessiva interessata, basata sui risultati delle verifiche compiute.

Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 8 dell’allegato XIII. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no, in tale comunicazione, dati regionali. La comunicazione è trasmessa alla Commissione entro il 1o marzo di ogni anno con riferimento alla campagna viticola precedente.

 

Articolo 62

Estirpazione che non dà origine a diritti di reimpianto

L’estirpazione di una superficie in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 4, dell’articolo 85, paragrafo 1 o dell’articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 o dell’articolo 60, paragrafo 4, secondo comma, lettera b), del presente regolamento, non comporta la concessione di diritti di reimpianto. Inoltre non sono concessi diritti di reimpianto qualora siano estirpate:

a) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove siano stati concessi diritti di nuovo impianto per tali superfici in virtù dell’articolo 60, paragrafo 1, del presente regolamento;

b) superfici riservate alla sperimentazione viticola durante il periodo della sperimentazione;

c) superfici riservate alla produzione di piante madri per marze durante il periodo di produzione di dette piante;

d) superfici riservate esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori; oppure

e) superfici che beneficiano di un premio di estirpazione a norma dell’articolo 92, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 63

Diritti di reimpianto anticipati

1.  A norma dell’articolo 92, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono assegnare diritti di reimpianto ai produttori che si impegnano ad estirpare una superficie vitata entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui tale superficie è stata piantata. In questo caso il produttore deve dimostrare di non possedere diritti di impianto, o non in numero sufficiente, per poter piantare a vite tutta la superficie. Lo Stato membro non concede più diritti di quelli necessari al produttore per piantare a vite tutta la superficie interessata, tenendo conto di eventuali diritti già in suo possesso. Il produttore è tenuto a precisare la superficie da estirpare.

2.  L’impegno di cui al paragrafo 1, assunto da un produttore, è corredato della costituzione di una cauzione. L’obbligo di estirpazione della superficie indicata costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85. Lo Stato membro interessato fissa l’importo della cauzione sulla base di criteri oggettivi. Tale importo è proporzionato e sufficiente a motivare i produttori a rispettare l’impegno assunto.

3.  Fino a quando l’impegno di estirpare non è stato osservato, gli Stati membri garantiscono che, in una data campagna viticola, non possa essere prodotto vino da commercializzare proveniente simultaneamente dalla superficie che deve essere estirpata e dalla superficie appena piantata, facendo in modo che i prodotti ottenuti da uve coltivate sull’una o l’altra di queste superfici possano essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione, a spese del produttore. Tuttavia, partendo da questi prodotti non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80 % vol.

4.  Se l’impegno di estirpazione non è eseguito entro il termine stabilito, la superficie non estirpata si considera piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

5.  Gli Stati membri controllano l’impianto e l’estirpazione delle superfici di cui trattasi.

6.  Gli Stati membri tengono una registrazione di tutti i casi di applicazione dei paragrafi da 1 a 5.

 

Articolo 64

Trasferimento dei diritti di reimpianto

1.  Nell’applicazione dell’articolo 92, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri possono imporre un coefficiente di riduzione equivalente ai trasferimenti di diritti di reimpianto tra aziende.

2.  Gli Stati membri tengono una registrazione dei trasferimenti dei diritti di reimpianto tra aziende.

 

Articolo 65

Riserve di diritti di impianto

1.  Gli Stati membri garantiscono che il trasferimento di diritti tramite una riserva nazionale e/o riserve regionali non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul loro territorio. Se necessario, gli Stati membri possono applicare un coefficiente di riduzione.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione la costituzione di riserve nazionali e/o regionali di diritti di impianto o, a seconda dei casi, della scelta di sospendere l’applicazione del sistema delle riserve.

3.  Qualora scelga di non applicare il sistema delle riserve, lo Stato membro è tenuto a comprovare alla Commissione di disporre di un sistema efficace per la gestione dei diritti di impianto sul suo territorio.

4.  Gli Stati membri tengono una registrazione dei casi in cui hanno concesso diritti di impianto prelevati dalle riserve, dei trasferimenti di diritti di impianto tra le riserve e dei casi di versamento di diritti di impianto nelle riserve. Gli Stati membri registrano anche gli eventuali corrispettivi pagati per il versamento di diritti in una riserva o per la concessione di diritti prelevati da una riserva.

5.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni campagna viticola, compilando la tabella 9 dell’allegato XIII:

a) i diritti di impianto versati alle riserve;

b) i diritti di impianto concessi a partire dalla riserva con o senza pagamento di corrispettivo.

 

Articolo 66

Mantenimento del sistema dei diritti di impianto

Gli Stati membri che intendono mantenere nel loro territorio o in parte di esso il divieto di impianto previsto dall’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 oltre la data del 31 dicembre 2015, in virtù della facoltà prevista dal medesimo articolo, paragrafo 6, comunicano la propria intenzione alla Commissione entro il 1o marzo 2015.

 

CAPO III

Regime di estirpazione

 

Articolo 67

Ammissibilità

1.  Il premio di estirpazione può essere concesso solo se è comprovato che la superficie vitata è effettivamente coltivata. Fatto salvo il controllo previsto all’articolo 81, paragrafo 3, del presente regolamento, è necessaria a tal fine la dichiarazione di raccolta di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione ( 24 ), riguardante almeno le due campagne viticole precedenti l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008 e le tre campagne viticole precedenti l’estirpazione.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che i produttori dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di raccolta in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) o dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2001 possono comprovare la produzione di uve in base alla dichiarazione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) o alla dichiarazione di produzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Se per motivi debitamente giustificati non è disponibile né la dichiarazione di raccolta, né la dichiarazione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) o all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere mezzi alternativi per dimostrare l’effettiva coltivazione del vigneto. Gli Stati membri sono tenuti a verificare scrupolosamente l’attendibilità di tali mezzi alternativi.

3.  Prima di accettare una domanda di pagamento, gli Stati membri garantiscono che siano soddisfatti i criteri di ammissibilità stabiliti dall’articolo 100, lettere a), b), d), e) e f) del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 68

Motivi di esenzione

1.  Le zone di montagna e le zone in forte pendenza che possono essere dichiarate non ammissibili al regime di estirpazione in virtù dell’articolo 104, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 sono le seguenti:

a) zone di montagna ad un’altitudine superiore a 500 m, esclusi gli altipiani,

b) zone con pendenza superiore al 25 %,

c) zone con terrazze.

2.  La comunicazione prevista all’articolo 104, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 479/2008 contiene informazioni indicative delle dimensioni delle suddette superfici ed è trasmessa compilando il modulo figurante nell’allegato XIV del presente regolamento.

 

Articolo 69

Importo del premio

1.  Fatti salvi gli aiuti nazionali che possono essere erogati a norma dell’articolo 106 del regolamento (CE) n. 479/2008, le tabelle relative ai premi di estirpazione di cui all’articolo 101 del medesimo regolamento sono riportate nell’allegato XV del presente regolamento.

2.  La resa storica di cui all’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 è stabilita in base alla resa media dell’azienda oppure, se disponibile, alla resa media della particella, oppure alla resa media di una certa categoria di vino prodotto nell’azienda considerata, per il quale è chiesto il premio di estirpazione. La resa media è calcolata in base alla resa media del quinquennio che va dalla campagna viticola 2003/04 alla campagna viticola 2007/08, escluse le campagne con la resa più alta e con la resa più bassa.

In deroga alle disposizioni di cui al primo comma:

a) gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o nel 2007 e che non disponevano di un sistema di dichiarazioni di raccolta per l’intero periodo tra il 2003/04 e il 2007/08 calcolano la resa storica in base alla resa media delle campagne dal 2005/06 al 2007/08;

b) il produttore la cui produzione è stata colpita per più di un anno, nel corso del periodo di riferimento, da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali ha il diritto di chiedere che la resa storica sia fissata in base alle rese medie delle campagne viticole comprese nel periodo di cui al primo comma, o eventualmente al presente comma, lettera a), non colpite da eventi di forza maggiore o da circostanze eccezionali.

3.  La resa media è fissata in base alle dichiarazioni di raccolta.

In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre che i produttori dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione di raccolta in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) o dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1282/2001 possano comprovare la produzione di uve in base alla dichiarazione prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c) o alla dichiarazione di produzione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Gli Stati membri possono disporre, per i membri di cooperative o di altri gruppi di appartenenza o con cui sono associati che non dispongono della dichiarazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1282/2001, che può essere presa in considerazione la resa media della cooperativa o del gruppo purché la cooperativa o il gruppo certifichino che nelle campagne considerate il produttore in questione ha effettivamente fornito loro le uve. In questo caso, se disponibile, si tiene conto della resa media ottenuta nella cooperativa o nel gruppo considerati da una determinata categoria di vino, per la quale è presentata domanda di premio di estirpazione.

Gli Stati membri possono disporre che, qualora non siano disponibili né la dichiarazione di raccolta, né la dichiarazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), o all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1282/2001, per motivi giustificati, da essi controllati, esclusi i motivi indicati al secondo e terzo comma, la resa storica corrisponda alla resa media della regione viticola.

Gli Stati membri sono responsabili della verifica scrupolosa dell’attendibilità delle dichiarazioni e delle fonti alternative utilizzate per determinare la resa storica, presentate in applicazione del presente articolo.

4.  Il premio è versato per la superficie vitata, definita in conformità all’articolo 75.

 

Articolo 70

Procedura di domanda

1.  Gli Stati membri stabiliscono le modalità della procedura da seguire, in particolare:

a) le informazioni necessarie che accompagnano la domanda;

b) la successiva comunicazione al produttore interessato del premio applicabile;

c) il termine di esecuzione dell’estirpazione.

2.  Gli Stati membri verificano la fondatezza delle domande. A tal fine possono disporre che il produttore alleghi alla domanda un impegno scritto. Se il produttore ritira la domanda senza un motivo giustificato, gli Stati membri possono disporre che i costi relativi al trattamento della domanda siano posti a suo carico.

3.  Se in un dato esercizio finanziario un produttore ha revocato la propria domanda di premio di estirpazione o non ha estirpato la superficie ivi indicata o l’ha estirpata solo in parte, lo Stato membro può decidere di non attribuirgli, in uno degli esercizi finanziari successivi, la priorità prevista dall’articolo 85 vicies, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.

 

Articolo 71

Procedura in caso di applicazione di una percentuale unica di accettazione

1.  Se applicano la percentuale di accettazione prevista dall’articolo 102, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008, gli Stati membri procedono ogni anno come segue:

a) nella misura in cui le risorse di bilancio assegnate allo Stato membro lo permettano, sono accolte senza applicazione di riduzioni tutte le domande di estirpazione dell’intero vigneto di un produttore; se le risorse di bilancio assegnate allo Stato membro non sono sufficienti per poter accogliere tutte queste domande, gli Stati membri ripartiscono il bilancio disponibile in base a criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti mediante disposizioni nazionali;

b) dopo aver dedotto dalle risorse di bilancio disponibili assegnate allo Stato membro gli importi di cui alla lettera a), nella misura in cui le risorse di bilancio rimanenti lo permettano sono accolte senza applicazione di riduzioni tutte le domande dei richiedenti di età non inferiore a cinquantacinque anni, purché gli Stati membri lo abbiano previsto in applicazione dell’articolo 102, paragrafo 5, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 479/2008; se le risorse di bilancio assegnate allo Stato membro non sono sufficienti per poter accogliere tutte queste domande, gli Stati membri ripartiscono il bilancio disponibile in base a criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti mediante disposizioni nazionali;

c) dopo aver dedotto dalle risorse di bilancio disponibili assegnate allo Stato membro gli importi di cui alle lettere a) e b), gli Stati membri ripartiscono il bilancio residuo disponibile in base a criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti mediante disposizioni nazionali.

2.  I criteri oggettivi e non discriminatori di cui all’articolo 102, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 479/2008 sono stabiliti dagli Stati membri in modo da garantire che non siano applicate riduzioni alle domande ammissibili. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri di cui al paragrafo 1 entro il 15 ottobre di ogni anno, utilizzando la tabella 10 dell’allegato XIII del presente regolamento.

3.  Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, la percentuale unica di accettazione non si applica negli Stati membri che, in conformità dell’articolo 85 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, hanno comunicato domande ammissibili per una superficie inferiore a 50 ha.

 

Articolo 72

Versamento del premio

Il premio è versato previa verifica dell’avvenuta estirpazione e al più tardi il 15 ottobre dell’anno di accoglimento delle domande da parte degli Stati membri, a norma dell’articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 479/2008.

 

Articolo 73

Comunicazioni

1.  Le comunicazioni di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 dell’articolo 102 del regolamento (CE) n. 479/2008 sono trasmesse utilizzando le tabelle 10-12 dell’allegato XIII del presente regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no nelle tabelle dati regionali.

2.  Se concedono aiuti nazionali per l’estirpazione gli Stati membri inseriscono tale informazione nelle tabelle di cui al paragrafo 1.

3.  Se decide di respingere ogni ulteriore domanda, in applicazione dell’articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, lo Stato membro comunica tale decisione alla Commissione.

4.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione i provvedimenti presi per conformarsi alle disposizioni dell’articolo 104, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 479/2008. Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 12 dell’allegato XIII del presente regolamento.

5.  Entro il 1o dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione annuale sui risultati dei controlli sul regime di estirpazione condotti nel corso del precedente esercizio finanziario. Per tale comunicazione gli Stati membri compilano la tabella 13 dell’allegato XIII.

 

CAPO IV

Inventario e misurazione della superficie vitata

Articolo 74

Inventario

I dati comunicati nell’inventario di cui all’articolo 109 del regolamento (CE) n. 479/2008 si riferiscono al 31 luglio della campagna viticola precedente.

L’inventario contiene le informazioni riportate nelle tabelle 14-16 dell’allegato XIII del presente regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di includere o no nelle tabelle dati regionali.

 

Articolo 75

Superficie vitata

1.  Ai fini delle misure riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, la vendemmia verde e l’estirpazione, di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione ( 25 ).

2.  Se la resa storica ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 è determinata in base ad una superficie che non corrisponde alla definizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono procedere ad un nuovo calcolo della resa dividendo la produzione dell’azienda, o della particella, o della categoria di vino considerate, per la superficie vitata su cui è ottenuto il volume di vino determinato, quale definita al paragrafo 1.

 

TITOLO V

CONTROLLI NEL SETTORE VITIVINICOLO

 

CAPO I

Principi del controllo

 

Articolo 76

Controlli

Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento o in altri atti legislativi comunitari, gli Stati membri istituiscono i controlli e adottano i provvedimenti necessari a garantire la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente regolamento. I controlli e i provvedimenti sono effettivi, proporzionati e dissuasivi in modo da assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Gli Stati membri garantiscono in particolare che:

a) possano essere verificati tutti i criteri di ammissibilità stabiliti dalla normativa comunitaria o nazionale, o dalla disciplina nazionale;

b) le autorità competenti responsabili dell’esecuzione dei controlli dispongano di personale sufficiente con idonee qualifiche ed esperienza per eseguire efficacemente i controlli;

c) siano previsti controlli intesi ad evitare doppi finanziamenti irregolari delle misure previste dal presente regolamento e da altri regimi comunitari o nazionali;

d) i controlli e i provvedimenti corrispondono alla natura della misura di sostegno considerata. Gli Stati membri definiscono i metodi e gli strumenti necessari per l’esecuzione dei controlli e le persone da controllare;

e) i controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. Nel caso di controlli per sondaggio gli Stati membri si assicurano, mediante il numero, la natura e la frequenza dei controlli, che essi siano rappresentativi dell’intero territorio nazionale e, se del caso, adeguati al volume dei prodotti vitivinicoli commercializzati o detenuti a fini di commercializzazione;

f) le operazioni ammesse al finanziamento comunitario sono autentiche e conformi alla legislazione comunitaria.

 

Articolo 77

Principi generali

1.  Le verifiche sono effettuate attraverso controlli amministrativi e, se del caso, in loco.

2.  I controlli amministrativi sono sistematici e comportano controlli incrociati con, fra l’altro, i dati del sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

3.  Tranne nei casi in cui il regolamento (CE) n. 479/2008 o il presente regolamento prevedano l’esecuzione di controlli in loco sistematici, le autorità competenti eseguono controlli in loco mediante il campionamento di una percentuale idonea di beneficiari/produttori, in base ad un’analisi di rischio ai sensi dell’articolo 79 del presente regolamento.

4.  Per quanto riguarda le misure previste dagli articoli 16, 17, 18 e 19 del regolamento (CE) n. 479/2008, la dimensione del campione corrisponde almeno al 5 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 5 % degli importi oggetto dell’aiuto.

5.  Per quanto riguarda le misure previste dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 479/2008, si applicano mutatis mutandis gli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1975/2006 ( 26 ).

6.  Ai controlli in loco previsti dal presente articolo si applica il disposto dell’articolo 26, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 796/2004.

7.  In tutti i casi idonei, gli Stati membri si avvalgono del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC).

 

Articolo 78

Controlli in loco

1.  I controlli in loco sono effettuati senza preavviso. È tuttavia ammesso un preavviso limitato allo stretto necessario, sempreché non venga compromessa la finalità del controllo. Il preavviso non può di regola oltrepassare le 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati oppure per le misure per le quali sono previsti controlli in loco sistematici.

2.  Se del caso, i controlli in loco previsti dal presente regolamento sono effettuati insieme ad altri controlli contemplati dalla normativa comunitaria.

3.  Se l’esecuzione di un controllo in loco è ostacolata dal beneficiario o dal suo rappresentante la domanda o le domande di aiuto corrispondenti sono respinte.

 

Articolo 79

Selezione del campione di controllo

1.  L’autorità competente seleziona i campioni di controllo per i controlli in loco previsti dal presente regolamento in base ad un’analisi dei rischi e, se i controlli riguardano in particolare il finanziamento comunitario, in base alla rappresentatività delle domande di aiuto presentate. L’efficienza dell’analisi dei rischi è valutata e aggiornata su base annua:

a) stabilendo la rilevanza di ogni fattore di rischio;

b) confrontando i risultati relativi al campione selezionato in base all’analisi dei rischi e quelli del campione selezionato in modo casuale ai sensi del secondo comma;

c) tenendo conto della situazione specifica dello Stato membro.

Per ottenere questo fattore di rappresentatività, gli Stati membri selezionano in modo casuale il 20-25 % del numero minimo di beneficiari/produttori da sottoporre a controllo in loco.

2.  L’autorità competente conserva una registrazione dei motivi per cui determinati beneficiari/produttori sono stati selezionati per un controllo in loco. L’ispettore che effettua il controllo in loco viene informato dei suddetti motivi prima di iniziare il controllo.

 

Articolo 80

Relazione di controllo

1.  Per ogni controllo in loco è redatta una relazione di controllo, che consente di riesaminare i dettagli delle verifiche effettuate.

Se i controlli riguardano finanziamenti comunitari la relazione riporta in particolare:

a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo;

b) le persone presenti;

c) se del caso, le particelle agricole controllate e quelle misurate, i risultati delle misurazioni per particella e i metodi di misurazione utilizzati;

d) la verifica dell’effettiva coltivazione della superficie considerata nel caso del regime di estirpazione;

e) i quantitativi a cui si riferisce il controllo e i suoi risultati;

f) se la visita era stata annunciata al beneficiario/produttore e, in tal caso, il termine di preavviso;

g) le eventuali ulteriori misure di controllo intraprese.

2.  Ove si constatino divergenze tra le informazioni indicate nella domanda e la situazione reale osservata durante il controllo compiuto in loco o mediante telerilevamento, l’agricoltore riceve una copia della relazione di controllo e ha l’opportunità di firmarla prima che l’autorità competente tragga conclusioni, in base alle risultanze emerse, in merito ad eventuali riduzioni od esclusioni.

 

Articolo 81

Controlli relativi al potenziale produttivo

1.  Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al potenziale produttivo stabilite al titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008, compreso il rispetto del divieto di nuovi impianti previsto dall’articolo 90, paragrafo 1, del medesimo regolamento, gli Stati membri si avvalgono dello schedario viticolo.

2.  In caso di concessione di diritti di reimpianto in applicazione dell’articolo 92 del regolamento (CE) n. 479/2008, è necessario che le superfici siano sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione dell’estirpazione. Il controllo riguarda le particelle per le quali è stata chiesta la concessione di diritti di reimpianto.

Il controllo prima dell’estirpazione comporta la verifica dell’esistenza del vigneto.

Tale controllo è effettuato con un controllo in loco classico. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno schedario viticolo computerizzato aggiornato e attendibile, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi, annualmente, al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso e l’anno successivo.

3.  Le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione sono sottoposte a verifica sistematica prima e dopo l’esecuzione dell’estirpazione. Sono sottoposte a verifica le particelle oggetto di domande di aiuto.

Il controllo prima dell’estirpazione include la verifica dell’esistenza del vigneto, della superficie vitata determinata in applicazione dell’articolo 75 e dell’effettiva coltivazione della superficie considerata.

Tale controllo è effettuato con un controllo in loco classico. Tuttavia, se lo Stato membro dispone di uno strumento grafico che permette di misurare le particelle ai sensi dell’articolo 75 all’interno dello schedario viticolo computerizzato, nonché di informazioni attendibili e aggiornate sull’effettiva coltivazione della particella, il controllo può essere amministrativo e l’obbligo del controllo in loco prima dell’estirpazione può limitarsi al 5 % delle domande per confermare l’attendibilità del sistema di controllo amministrativo. Se dai controlli in loco emergono irregolarità o divergenze significative in una regione o parte di essa, le autorità competenti aumentano proporzionalmente il numero di controlli in loco durante l’anno in corso.

4.  La verifica dell’avvenuta estirpazione è effettuata con un controllo in loco classico, oppure può essere eseguita mediante telerilevamento se è estirpato l’intero vigneto o se la risoluzione del telerilevamento è pari o superiore a 1 m2.

5.  Per le superfici che beneficiano di un premio di estirpazione, fermo restando il disposto del paragrafo 3, terzo comma e del paragrafo 4, almeno uno dei due controlli indicati al paragrafo 3, primo comma, è effettuato con un controllo classico in loco.

 

Articolo 82

Organismi di controllo

1.  Qualora uno Stato membro designi più organismi competenti per il controllo del rispetto della normativa vitivinicola, ne garantisce il coordinamento delle attività.

2.  Ciascuno Stato membro designa un solo organismo di contatto responsabile del collegamento con gli organismi di contatto degli altri Stati membri e con la Commissione. In particolare, tale organismo trasmette e riceve le richieste di collaborazione, ai fini dell’applicazione del presente titolo, e rappresenta lo Stato membro a cui fa capo nei confronti degli altri Stati membri o della Commissione.

 

Articolo 83

Competenze degli agenti di controllo

Ogni Stato membro prende i provvedimenti atti ad agevolare gli agenti dei propri organismi competenti nell’esercizio delle loro funzioni. Esso garantisce, in particolare, che tali agenti, eventualmente in collaborazione con quelli di altri suoi servizi da esso abilitati a tal fine:

a) abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di vinificazione, di stoccaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli ed ai mezzi di trasporto di tali prodotti;

b) abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi e ai mezzi di trasporto di chiunque detenga ai fini della vendita, commercializzi o trasporti prodotti vitivinicoli o prodotti che possono essere impiegati nel settore vitivinicolo;

c) possano effettuare un inventario dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione;

d) possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli, delle sostanze e prodotti che possono essere impiegati per la loro elaborazione, e dei prodotti detenuti ai fini della vendita, commercializzati o trasportati;

e) possano consultare i dati contabili o altri documenti utili ai fini dei controlli e trarne copie o estratti;

f) possano adottare le opportune misure conservative per l’elaborazione, la detenzione, il trasporto, la designazione, la presentazione e la commercializzazione di un prodotto vitivinicolo o di un prodotto destinato ad essere utilizzato per la sua elaborazione, qualora vi sia motivo di sospettare un’infrazione grave alle disposizioni comunitarie, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute.

 

CAPO II

Assistenza tra gli organismi di controllo

 

Articolo 84

Assistenza su richiesta

1.  L’organismo competente di uno Stato membro che avvia nel suo territorio azioni di controllo può chiedere informazioni all’organismo competente di un altro Stato membro che potrebbe essere direttamente o indirettamente interessato. L’assistenza richiesta è fornita tempestivamente.

La Commissione è informata di tutti i casi in cui il prodotto oggetto delle azioni di controllo di cui al primo comma è originario di un paese terzo e in cui la commercializzazione del prodotto può presentare un interesse specifico per altri Stati membri.

L’organismo interpellato comunica ogni informazione che possa contribuire al buon esito della missione dell’organismo richiedente.

2.  Su domanda motivata dell’organismo richiedente, l’organismo interpellato esercita — o assume le iniziative necessarie per farlo — una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

3.  L’organismo interpellato procede come se agisse per conto proprio.

4.  D’intesa con l’organismo interpellato, l’organismo richiedente può designare agenti incaricati:

a) di raccogliere informazioni, nei locali delle autorità amministrative dello Stato membro dove l’organismo interpellato è stabilito, relative all’applicazione della normativa vitivinicola o ad azioni di controllo, effettuando fra l’altro copie dei documenti di trasporto o di altri documenti o degli estratti dei registri, oppure

b) di assistere alle azioni richieste a norma del paragrafo 2, dopo averne informato l’organismo interpellato in tempo utile, prima dell’inizio di tali azioni.

Le copie di cui alla lettera a) del primo comma possono essere effettuate solo d’intesa con l’organismo interpellato.

5.  I funzionari dell’organismo interpellato restano comunque responsabili della direzione delle operazioni di controllo.

6.  I funzionari dell’organismo richiedente:

a) esibiscono un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualifica;

b) godono, fatte salve le limitazioni che lo Stato membro da cui dipende l’organismo interpellato impone ai propri agenti nell’esercizio dei controlli in questione,

i) dei diritti di accesso previsti all’articolo 83, lettere a) e b),

ii) di un diritto di informazione sui risultati dei controlli effettuati dagli agenti dell’organismo interpellato ai sensi dell’articolo 83, lettere c) ed e);

c) nel corso dei controlli, tengono un comportamento conforme alle norme e agli usi professionali esistenti nello Stato membro di cui trattasi e sono vincolati al segreto d’ufficio.

7.  Le richieste di cui al presente articolo sono inviate all’organismo interpellato dello Stato membro interessato tramite l’organismo di contatto di tale Stato membro. Si procede parimenti anche per:

a) le risposte a tali richieste,

b) le comunicazioni relative all’applicazione dei paragrafi 2 e 4.

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e rapida la collaborazione tra gli Stati membri, questi ultimi possono permettere che un organismo competente:

a) invii direttamente richieste o comunicazioni a un organismo competente di un altro Stato membro;

b) risponda direttamente alle richieste o comunicazioni provenienti da un organismo competente di un altro Stato membro.

 

Articolo 85

Assistenza spontanea

L’organismo competente di uno Stato membro, qualora constati od abbia fondati sospetti che:

a) un prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 non sia conforme alla normativa vitivinicola o sia oggetto di azioni fraudolente per ottenere o commercializzare tale prodotto e

b) che tale mancata conformità abbia un interesse specifico per uno o più Stati membri e sia tale da richiedere misure amministrative o azioni legali, ne informa immediatamente, tramite l’organismo di contatto di sua pertinenza, l’organismo di contatto dello Stato membro interessato.

 

Articolo 86

Disposizioni comuni

1.  Le informazioni di cui all’articolo 84, paragrafo 1, e all’articolo 85 sono corredate e completate, non appena possibile, dai documenti o da altri utili elementi di prova, nonché dall’indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni giudiziarie intentate e riguardano in particolare:

a) la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto in causa;

b) la sua designazione e presentazione;

c) l’osservanza delle norme prescritte per la sua elaborazione e commercializzazione.

2.  Gli organismi di contatto interessati dal fatto per cui è stato avviato il procedimento di assistenza si scambiano immediatamente le informazioni relative:

a) allo svolgimento delle indagini;

b) al seguito riservato alle operazioni in causa sul piano amministrativo o giudiziario.

3.  Le spese di viaggio derivanti dall’applicazione dell’articolo 84, paragrafi 2 e 4, sono a carico:

a) dello Stato membro che ha designato un agente per le misure previste dai paragrafi citati, o

b) del bilancio comunitario, su domanda dell’organismo di contatto di tale Stato membro, se la Commissione ha formalmente e preventivamente riconosciuto l’interesse comunitario dell’azione di controllo.

 

CAPO III

Banca di dati analitici

 

Articolo 87

Funzione della banca dati

1.  Il Centro comune di ricerca (CCR) gestisce una banca di dati analitici per i prodotti del settore vitivinicolo.

2.  La banca di dati raccoglie i dati ottenuti dall’analisi isotopica dei componenti dell’etanolo e dell’acqua contenuti nei prodotti viticoli, secondo i metodi di analisi di riferimento di cui all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 479/2008.

3.  La banca di dati concorre ad armonizzare l’interpretazione dei risultati ottenuti dai laboratori ufficiali degli Stati membri mediante i metodi di analisi di riferimento previsti dall’articolo 31 del regolamento (CEE) n. 479/2008.

 

Articolo 88

Campioni

1.  Per la banca di dati analitici, gli Stati membri garantiscono che i campioni di uve fresche da analizzare sono prelevati, trattati e trasformati in vino secondo le istruzioni figuranti nell’allegato XVI.

2.  I campioni di uve fresche sono prelevati in vigneti localizzati in una zona di produzione ben definita per quanto concerne il suolo, la posizione, il modo di allevamento della vite, la varietà, l’età e le pratiche colturali seguite.

3.  Il numero dei campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato nell’allegato XVII. Nella selezione dei campioni da prelevare occorre tener conto della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri elencati nell’allegato XVII. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati effettuati i prelievi degli anni precedenti.

4.  I campioni sono analizzati secondo i metodi descritti all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 479/2008 dai laboratori designati dagli Stati membri. I laboratori designati devono rispondere ai criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova enunciati nella norma ISO/IEC 17025 e, in particolare, devono partecipare a un sistema di prove di competenza relative ai metodi di analisi isotopica. La prova del rispetto di tali criteri è fornita per iscritto al CCR per il controllo di qualità e la convalida dei dati forniti.

5.  I laboratori compilano un bollettino di analisi secondo l’allegato XIX. Per ogni campione è redatta una scheda segnaletica conforme al questionario riportato nell’allegato XVIII.

6.  Al CCR vengono inviate una copia del bollettino di analisi, comprendente i risultati e l’interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica.

7.  Gli Stati membri ed il CCR assicurano:

a) la conservazione dei dati contenuti nella banca di dati analitici;

b) la conservazione di ogni campione per almeno tre anni dalla data del prelievo;

c) che il ricorso alla banca di dati avvenga unicamente per sorvegliare l’applicazione della normativa vitivinicola comunitaria e nazionale, oppure a scopi statistici o scientifici;

d) la protezione dei dati, in particolare contro i furti e le manipolazioni;

f) l’accesso, senza eccessivi ritardi o spese, degli interessati alle pratiche che li riguardano per l’eventuale rettifica dei dati inesatti.

 

Articolo 89

Analisi isotopiche

Fino al 31 luglio 2010, in attesa dell’installazione delle attrezzature analitiche adeguate, gli Stati membri produttori di vino che hanno aderito alla Comunità nel 2004 o nel 2007 non attrezzati per effettuare analisi isotopiche spediscono i loro campioni di vino per analisi al CCR.

In tal caso, essi possono designare un organismo competente abilitato ad accedere alle informazioni relative ai campioni prelevati sul loro territorio.

 

Articolo 90

Comunicazione dei risultati

1.  Le informazioni raccolte nella banca di dati sono messe a disposizione dei laboratori a tal fine designati dagli Stati membri che ne fanno domanda.

2.  Il CCR redige e aggiorna ogni anno l’elenco dei laboratori degli Stati membri incaricati della preparazione dei campioni e delle misurazioni per la banca di dati analitici.

3.  In casi debitamente giustificati e qualora siano rappresentative, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere messe a disposizione, su richiesta, di altri organismi ufficiali degli Stati membri.

4.  La comunicazione di informazioni riguarda soltanto i pertinenti dati analitici necessari per interpretare un’analisi fatta su un campione con caratteristiche e origine simili. Ogni comunicazione di informazioni è accompagnata dal richiamo delle esigenze minime richieste per l’utilizzazione della banca dati.

 

Articolo 91

Rispetto delle procedure

Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di analisi isotopiche contenuti nelle loro banche di dati siano ottenuti analizzando campioni prelevati e trattati conformemente alle disposizioni del presente capo.

 

CAPO IV

Prelievo di campioni a fini di controllo

 

Articolo 92

Domanda di prelievo di campioni

1.  Nell’ambito dell’applicazione del capo II, gli agenti di un organismo competente di uno Stato membro possono chiedere a un organismo competente di un altro Stato membro di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle disposizioni pertinenti di tale Stato membro.

2.  L’organismo richiedente dispone dei campioni prelevati e determina in particolare il laboratorio in cui saranno esaminati.

3.  I campioni sono prelevati e trattati conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XX.

 

Articolo 93

Spese per il prelievo, la spedizione e l’analisi dei campioni

1.  Le spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici sono a carico dell’organismo dello Stato membro che ha ordinato il prelievo del campione. Tali spese sono calcolate secondo le tariffe applicabili nello Stato membro sul cui territorio sono state effettuate le suddette operazioni.

2.  Le spese di spedizione dei campioni di cui all’articolo 89 sono a carico della Comunità.

 

CAPO V

Disposizioni generali

 

Articolo 94

Valore probante

Le constatazioni effettuate dagli agenti di un organismo competente di uno Stato membro nell’ambito dell’applicazione del presente capo possono essere invocate dagli organismi competenti degli altri Stati membri. In tal caso, non si può attribuire a tali constatazioni un minor valore unicamente perché non provengono dallo Stato membro interessato.

 

Articolo 95

Destinatari dei controlli

1.  Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di tali persone le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente regolamento non devono ostacolare in alcun modo i controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

2.  I coltivatori dei vigneti nei quali il prelievo di campioni è effettuato dagli agenti di un organismo competente sono tenuti a:

a) non ostacolare in alcun modo l’esecuzione di tali prelievi e a

b) fornire agli agenti tutte le informazioni richieste in applicazione del presente regolamento.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

 

Articolo 96

Pagamenti ai beneficiari

I pagamenti previsti dal titolo II, ad eccezione dell’articolo 9, e dal titolo V del regolamento (CE) n. 479/2008 sono interamente versati ai beneficiari.

In deroga al primo comma gli Stati membri possono decidere di versare il sostegno di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 per il tramite di compagnie di assicurazione purché:

a) siano rispettate le condizioni previste dall’articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008;

b) l’importo dell’aiuto sia trasferito per intero al produttore;

c) la compagnia di assicurazione versi l’aiuto al produttore in anticipo, oppure mediante bonifico bancario o postale entro 15 giorni dal ricevimento del pagamento da parte dello Stato membro.

Il ricorso a tali intermediari per i pagamenti non deve creare distorsioni di concorrenza sul mercato delle assicurazioni.

I pagamenti sono soggetti ai controlli preventivi previsti dal presente regolamento, tranne i pagamenti anticipati garantiti da una cauzione.

 

Articolo 97

Recupero di importi indebitamente erogati

Gli importi indebitamente erogati sono recuperati, maggiorati di interessi, presso i beneficiari. Le norme di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 796/2004 si applicano mutatis mutandis.

L’applicazione delle sanzioni amministrative e il recupero degli importi indebitamente erogati non ostano alla comunicazione di irregolarità alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1848/2006 della Commissione ( 27 ).

 

Articolo 98

Sanzioni nazionali

Fatte salve le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 o dal presente regolamento, gli Stati membri provvedono a irrogare sanzioni a livello nazionale per irregolarità commesse con riguardo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008 e del presente regolamento; tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive per assicurare un’adeguata tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

 

Articolo 99

Situazioni create artificialmente

Fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel regolamento (CE) n. 479/2008 o nel presente regolamento, non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risultino aver creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio contrario agli obiettivi della misura considerata.

 

Articolo 100

Comunicazioni

1.  Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, le comunicazioni previste dal medesimo sono trasmesse secondo i moduli riportati negli allegati sotto forma di file creati con un programma applicativo a fogli elettronici. Esse sono trasmesse alla Commissione in forma elettronica. Se uno Stato membro compila i dati su base regionale, trasmette alla Commissione anche una tabella che riepiloga i dati regionali.

Fatto salvo il paragrafo 4, le comunicazioni non effettuate utilizzando i mezzi e il formato specificati possono essere considerate non avvenute.

2.  Se per una data tabella i valori da comunicare sono solo pari a zero, lo Stato membro può scegliere di non compilare la tabella e di indicare semplicemente alla Commissione che nel suo caso la tabella non è pertinente. Questa comunicazione semplificata è inoltrata entro lo stesso termine fissato per la relativa tabella.

3.  Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento.

4.  Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal regolamento (CE) n. 479/2008 o dal presente regolamento o se la comunicazione risulta inesatta, la Commissione, tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1290/2005 con riguardo al settore vitivinicolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.

5.  Gli Stati membri conservano le informazioni registrate a norma del presente regolamento almeno per le dieci campagne viticole successive alla campagna di registrazione.

6.  Le comunicazioni previste dal presente regolamento non pregiudicano gli obblighi degli Stati membri previsti dal regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole ( 28 ).

 

Articolo 101

Errori palesi

Qualsiasi comunicazione, domanda o richiesta presentata a uno Stato membro ai sensi del regolamento (CE) n. 479/2008 o del presente regolamento, comprese le domande di aiuto, può essere corretta in qualsiasi momento dopo la sua trasmissione in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.

 

Articolo 102

Forza maggiore e circostanze eccezionali

Le sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 479/2008 o dal presente regolamento non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

Articolo 103

Abrogazioni e riferimenti

1.  I regolamenti (CE) n. 1227/2000, (CE) n. 1623/2000, (CE) n. 2729/2000 e (CE) n. 883/2001 sono abrogati.

Tuttavia:

a) le corrispondenti disposizioni previste nei regolamenti (CE) n. 1227/2000 e (CE) n. 1623/2000 continuano ad applicarsi se e in quanto le misure ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 siano state iniziate o intraprese anteriormente al 1o agosto 2008;

b) la tabella 9 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1227/2000 continua ad applicarsi salvo diversa disposizione contenuta in un regolamento di applicazione in materia di etichettatura e presentazione dei vini adottato in virtù dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 479/2008;

c) l’allegato I del regolamento (CE) n. 1623/2000 rimane in vigore fino al 31 luglio 2012.

2.  I riferimenti ai regolamenti abrogati in virtù del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato XXII.

 

Articolo 104

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2008.

Tuttavia, l’articolo 2 e il capo III del titolo IV si applicano a decorrere dal 30 giugno 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

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