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COLLI DELLA SABINA

VIGNETI FARA SABINA

VIGNETI FARA SABINA

COLLI DELLA SABINA

D.O.C.

Decreto 07 Febbraio 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione

 

La denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» è riservata ai

vini bianchi,

vini rossi,

che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

Base ampelografica

 

I vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata:

 

«Colli della Sabina» bianco:

Malvasia del Lazio minimo 50%

Trebbiano toscano e/o giallo dal 5% al 35%

possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uva da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010 per non oltre il 15%.

 

«Colli della Sabina» rosso:

Sangiovese dal 40% al 70%;

Montepulciano dal 15% al 40%,

possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uva da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010 per non oltre il 30%.

 

Limitatamente alla tipologia «Colli della Sabina» bianco la base ampelografica dei vigneti già iscritti allo schedario viticolo deve essere adeguata entro la decima vendemmia successiva alla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza indicata nel precedente comma i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata dei vini «Colli della Sabina» tipologia Bianco, potranno usufruire della denominazione medesima.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina», di cui al precedente art. 2, devono provenire dai vigneti ubicati nelle seguenti zone:

tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Cantalupo in Sabina, Castelnuovo di Farfa, Fara Sabina, Selci e Tarano

e, in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni di:

Collevecchio, Forano, Magliano Sabina, Montebuono, Montopoli in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto, Stimigliano e Torri in Sabina;

in provincia di Rieti;

tutto il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Marcellina, Mentana e S. Angelo Romano

e parte del territorio amministrativo dei comuni di:

Guidonia-Montecelio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina e S. Polo dei Cavalieri.

in provincia di Roma,

 

Tale zona è stata così delimitata in cartografia 1:25.000:

partendo dal km 66 della s.s. n. 3 Flaminia fino ad arrivare al confine comunale di Magliano Sabina, seguendo verso nord- est lo stesso confine comunale nonché provinciale e regionale, passando per la località Colle Micotti fino ad arrivare in località Case Berardelli a quota 223.

Si prosegue verso sud seguendo la strada che costeggia il confine comunale incontrando le località Colle Cencelli e Colle Moretti, abbandonando la strada si prosegue nuovamente per il confine comunale di Magliano per poi proseguire sul confine comunale di Montebuono verso est fino a incontrare le località Colle Pizzuto e Casale Fiorentini.

Si prosegue sul confine di Montebuono fino ad arrivare a quota 253 si prosegue verso est fino a incontrare la strada che da S. Maria Maddalena (in prossimità della quota 317) prosegue fino a Montebuono, dal bivio prendendo direzione Rocchette fino ad arrivare al km 25 della strada seguendo il confine comunale di Torri in Sabina fino a incrociare il torrente dell'Aia che a sua volta s'incrocia con la strada statale n. 313.

Si prosegue sul confine comunale di Torri in Sabina fino a toccare il confine con il comune di Casperia, si prosegue sul confine comunale di Torri in Sabina fino ad arrivare a incrociare il confine del comune di Selci, si prosegue per il confine comunale di Cantalupo fino ad arrivare in prossimità del km 24 della s. s. n. 313 fino ad arrivare a quota 198.

Si prosegue lungo il confine comunale di Cantalupo, il quale in questo punto confina con il comune di Casperia, fino ad

arrivare al fosso Vallesanta dove a quota 148 inizia il confine con il comune di Roccantica.

Proseguendo per il fosso Vallesanta s'incontrano altri due fossi a quota 126, che delimitano il confine di Cantalupo con Roccantica, proseguendo verso sud si arriva a quota 98 e si incontra il confine del comune di Poggio Catino, si risale verso nord lungo detto confine fino a circa il km 7 della strada pedemontana passando per la località Casa Bella.

Si prosegue verso sud fino ad arrivare a quota 290 in prossimità della località Tiro a Segno, si prosegue ancora verso sud fino a incontrare il Fosso di Fabri che si segue fino a incontrare la strada a quota 179 in prossimità del km 43,

seguendo la strada fino a incrociare il confine comunale tra Montopoli di Sabina e Poggio Mirteto,

localilà S. Pietro.

Proseguendo verso sud si arriva al confine con il comune di Salisano, si prosegue verso sud fino a incontrare il confine comunale di Castelnuovo di Farfa, correndo lungo il torrente Farfa piegando fino ad arrivare a quota 126 con il confine del comune di Mompeo.

Proseguendo lungo il confine comunale verso sud fino a incrociare al km 8 la strada che congiunge Castelnuovo di Farla con Monte S. Maria, il confine prosegue verso sud fino a quota 292 da dove inizia il confine con il comune di Toffia, seguendo il fosso Racanile e arrivando a quota 125.

Si prosegue lungo il confine comunale di Fara Sabina fino ad arrivare al confine con la provincia di Roma con il

comune di Nerola, si prosegue su detto confine in direzione nord-est fino a incrociare Valle delle Fontanelle, seguendo detta valle verso sud passando per Osteria di Nerola fino a incontrare il confine provinciale e comunale di Nerola con Scandriglia.

Si prosegue lungo detto confine fino a incontrare il confine del comune di Montorio Romano, passando per la località le Cese fino ad arrivare alla strada provinciale Nerola-Montorio, si prosegue lungo detta strada passando per Montorio Romano.

Proseguendo in direzione sud seguendo la strada provinciale Montorio-Monteflavio (in pianta risulta una mulattiera) in prossimità del km 2, proseguendo verso ovest lungo la Valle Raggia si incontra il fosso del Casali si prosegue su di esso fino ad arrivare al confine comunale tra Moricone e Montorio Romano, si prosegue su detto confine in direzione sud-est fino a incontrare la strada che prosegue in direzione del centro abitato di Moricone fino a incontrare la

strada statale 633.

Si prosegue verso sud incrociando la località Stazzano Nuovo al km 11, proseguendo fino a costeggiare il centro abitato di Palombara Sabina, si prosegue lungo detta strada fino ad arrivare al bivio con la strada provinciale 31 per Tivoli, dove si incontra il confine del comune di Marcellina, seguendo il confine comunale si risale fino ad arrivare in località Caprareccia.

Si scende verso sud-est costeggiando il centro abitato di Marcellina, si prosegue lungo il confine comunale passando per il fosso del Vallone, si prosegue in direzione ovest costeggiando la ferrovia Roma- Pescara passando nei pressi di Fonte Memoria fino ad arrivare al confine comunale di Guidonia- Montecelio, in località M.S. Paolo.

Si prosegue sul confine comunale di Guidonia- Montecelio con Tivoli fino ad arrivare sulla s.s. n. 5 Tiburtina; si prosegue verso ovest dove incontrando la ferrovia si risale in direzione nord e sempre seguendo il confine comunale si

piega verso ovest costeggiando il lago di S. Giovanni e incrociando la via di Montecelio si scende verso sud fino a incontrare nuovamente la ferrovia Roma- Pescara e si prosegue in direzione ovest.

Si prosegue lungo detta linea ferroviaria che in prossimità del fiume Aniene riprende il confine comunale di Guidonia- Montecelio con Roma, si prosegue in direzione nord-ovest lungo detto confine fino ad arrivare al confine del comune di Mentana in prossimità del Colle S. Antonio al km 17 della via Nomentana, si prosegue lungo il confine comunale di Mentana fino ad arrivare al fosso dell'Orneto dove inizia il comune di Monterotondo costeggiando detto confine lungo il fosso Rio della Casetta fino ad arrivare alla ferrovia Roma- Orte.

Si prosegue in direzione nord lungo la ferrovia passando per la località Casello del Grillo fino ad arrivare a Passo Corese si prosegue nuovamente sulla ferrovia costeggiando il fiume Tevere, si attraversano i comuni di Fara Sabina e

di Montopoli Sabina, fino a incontrare il confine della provincia di Roma, proseguendo verso nord passando nel comune di Poggio Mirteto fino a incontrare nuovamente la ferrovia Roma- Orte.

Proseguendo lungo la ferrovia si attraversa il comune di Forano e proseguendo il comune di Stimigliano fino ad arrivare nel comune di Collevecchio dove la ferrovia si incrocia con l'autostrada Roma- Firenze al km 511, e proseguendo sull'autostrada si attraversa il comune di Magliano località Foglia.

Si prosegue su di essa fino a incontrare il confine comunale di Magliano Sabina che si percorre fino a riprendere l'autostrada a circa quota 43, si prosegue su di essa fino in prossimità del km 502 dove si incrocia la s.s. n. 3 Flaminia, si prosegue fino al km 66.

 

Art. 4

Norme per la coltivazione

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» di cui all’art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini previsti dal presente disciplinare.

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro in coltura specializzata.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l’irrigazione di soccorso.

 

La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo per tipologia di vino, sono le seguenti:

 

Colli della Sabina bianco: 10,00 t/ha, 10,50% vol.;

Colli della Sabina rosso: 9,00 t/ha, 11,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di uva per ettaro inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delimitata nell’art. 3.

La resa dell’uva in vino per tutte le tipologie non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva-vino superi detto limite, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

Nella vinificazione dei vini di cui al comma precedente sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini medesimi, le loro peculiari caratteristiche.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all’albo della denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» ad esclusione del mosto

concentrato rettificato.

 

Art. 6

Caratteristiche

 

I vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» all’atto dell’immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

 

«Colli della Sabina» bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: dal secco all’amabile, delicato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Colli della Sabina» rosso:

colore: rosso rubino vivace;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: d’asciutto ad amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

È facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.

 

Art. 7

Etichettatura e presentazione

 

Ai vini a denominazione di origine controllata di cui all’art. 2 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

È consentito tuttavia l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione del vino a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» può essere utilizzata la menzione «vigna», a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo,

che la relativa superficie sia distintamente specificata nell’albo dei vigneti,

che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

Nella presentazione e designazione dei vini di cui all’art.1 è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Art.  8

Confezionamento

 

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Colli della Sabina» confezionati in bottiglie da 0,750 litri debbono essere chiuse con tappatura raso bocca.

Tuttavia per detti vini è consentito l’uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri.

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