FRANCIACORTA DOCG
VIGNETI ERBUSCO
FRANCIACORTA
D.O.C.G.
D. D. 13 ottobre 2010
Rettifica 31 Marzo 2011
(Fonte GURI)
Articolo 1.
denominazioni e vini
1.1. La Denominazione d'Origine Controllata e Garantita “Franciacorta” (di seguito “Franciacorta”), è riservata al vino ottenuto esclusivamente con la rifermentazione in bottiglia e la separazione del deposito mediante sboccatura, rispondente alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di
produzione.
1.2. Le tipologie ammesse sono di seguito descritte: “Franciacorta”;
“Franciacorta” Saten;
“Franciacorta” Rosé;
“Franciacorta” millesimato;
“Franciacorta” riserva.
Articolo 2.
base ampelografica
2.1. I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Chardonnay e/o Pinot nero;
possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 50% le uve del vitigno Pinot bianco.
2.2. Per la produzione del “Franciacorta” Rosé, la percentuale delle uve
Pinot nero vinificate in rosato deve essere almeno il 25% del totale.
2.3. Per la produzione del "Franciacorta" Saten non è consentito l'impiego delle uve Pinot nero.
Articolo 3.
zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve, destinate alla elaborazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Franciacorta”, ricade nella provincia di Brescia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio dei comuni di
Paratico, Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome, Monticelli Brusati, Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo, Cellatica e Gussago,
nonché la parte del territorio dei comuni di
Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino
che si trova a nord delle ex strade statali n. 573 e n. 11
e parte del territorio del comune di Brescia.
Tale zona e' così delimitata:
dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro.
Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del comune di Erbusco che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con il comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare la statale
Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto.
Segue il confine di questo comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato.
Segue sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso est passando la località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale fino a località Scuole.
Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia fino a quota 133.
Da qui segue la strada che individua ad est la collina di S. Anna in direzione nord-est passando per le quote 136,9-138,8-140,2-150-160-157,9, fino ad incontrare la strada Brescia Cellatica che segue in direzione Cellatica.
Da quota 139,9, la delimitazione si identifica prima con il confine comunale di Cellatica e poi con quello di Gussago comprendendo tutto il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo.
Segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico.
Dalla zona di produzione come sopra delimitata, è escluso il seguente territorio:
partendo dal confine della provincia di Brescia, a ovest, in prossimità dell'autostrada A4 e del fiume Oglio, fra i confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo, segue il confine del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria con cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi con la ex strada statale n. 469, la strada provinciale n. 12 fino all'abitato di Clusane, in corrispondenza di quota 193,8.
Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a quota 197; si identifica con la strada provinciale n. 12 fino a quota 191 con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita per le quote 189,9-188-195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11 verso sud fino alla Chiesa di S. Pietro in Lamosa e in corrispondenza di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi passa per quota
192,3-189,5-187,5-198 e prosegue per Il Mulino, la stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con la linea ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la ex s. s. 510 che ne segue il percorso fino ad incontrare il confine comunale di Sulzano.
Si identifica con esso, verso nord, fino al lago, quindi segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico dove
incontra, nei pressi di Sarnico, il confine della provincia di
Brescia con cui si identifica fino a raggiungere il confine del comune di Capriolo da dove si è partiti.
Articolo 4.
norme di viticoltura
4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini “Franciacorta” devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.
Per la produzione di tutti i vini “Franciacorta” sono da escludere i terreni insufficientemente soleggiati o di fondovalle, in zone umide perché adiacenti a fiumi, torrenti e ristagni d'acqua, come descritto nel sistema cartografico della provincia di Brescia (SIT).
Dai corsi d'acqua e zone di ristagno permanente dovrà essere mantenuta per tutti i nuovi impianti e reimpianti una fascia di rispetto di almeno 10 metri.
Sono da escludere altresì tutte le zone e le aree situate ad una altitudine superiore a 550 m s.l.m. perché non idonee alla corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione “Franciacorta”.
4.2. Densità d'impianto.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro
non può essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di impianto
con distanza massima tra le file di 2,50 m,
ad eccezione delle zone terrazzate e, o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere
inferiore a 2500 ceppi/ettaro.
4.3. Forme di allevamento.
Per i nuovi impianti e i reimpianti le forme di allevamento consentite sono: a spalliera singola con sviluppo ascendente con potatura lunga o corta, su un solo piano di vegetazione (tralcio rinnovato o cordone speronato).
Sono consentite forme di allevamento diverse nei terrazzamenti qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.
4.4. Interventi di sostegno.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
4.5. Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.
4.5.1 La produzione massima di uva a ettaro è
10,00 tonnellate
e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è
9,50% vol. per tutti i vini di cui all'art. 1.
La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al centro di pressatura devono essere eseguiti in modo da non compromettere l'integrità dell'acino. In particolare e' ammessa esclusivamente la raccolta a mano delle uve che possono essere riposte in cassette o cassoni di diversa capacità, ma comunque non superiore a 0,2 t, e con il vincolo dell'altezza della massa che non deve superare i 40 cm.
La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva all'impianto del vigneto, e' inferiore al massimo stabilito dal disciplinare e di seguito definita:
primo anno: zero;
secondo anno: 4,00 t/ha.
I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati, fermo restando la possibilità di un supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di DOC “Curtefranca” o IGT “Sebino” se ne ha il diritto.
4.5.2 La regione Lombardia annualmente, prima della vendemmia, con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, può modificare la resa massima di vino classificabile come atto a divenire “Franciacorta” ed eventualmente la resa massima di uva per ettaro rispetto a quello fissato nel presente disciplinare di produzione,
tenuto conto di condizioni ambientali particolari o per conseguire l'equilibrio del mercato dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
4.5.3 in annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo rivendicabile fino a un massimo del 20%, e denominato riserva vendemmiale, è regolamentato secondo il successivo art. 5.4 e non è consentito ulteriore supero a tale nuovo limite.
Nel caso in cui l'azienda, pur avendo rivendicato una produzione di uva fino al 20% superiore al limite massimo di 10,00 t/ha, non voglia accantonare il vino di riserva dovrà procedere ad una riduzione della resa in mosto mediante una pressatura parziale tale da non superare la produzione massima ad ettaro di 65,00 hl di vino base; è facoltà dell'azienda rivendicare l'ulteriore mosto ottenuto dalla pressatura completa delle uve purché fino ad un massimo del 65% di vino finito e destinarlo a “Curtefranca” DOC o “Sebino” IGT.
4.6 Scelta vendemmiale e di cantina.
Le uve dei vigneti iscritti all'albo della Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Franciacorta” potranno essere rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente in riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente nell'Albo dei vigneti anche per il vino a Denominazione di Origine Controllata
“Curtefranca” bianco, ma non viceversa.
E' inoltre consentito effettuare la scelta di cantina, da eseguirsi comunque prima delle fasi di elaborazione e in particolare prima dell'aggiunta dello sciroppo di tiraggio, con la quale ogni partita di vino base della
denominazione “Franciacorta”, può passare a vino tranquillo a Denominazione di Origine Controllata “Curtefranca” bianco, o IGT “Sebino” ma non viceversa.
Articolo 5.
norme per la vinificazione ed elaborazione
5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione.
Tutte le operazioni di vinificazione, imbottigliamento (tiraggio), elaborazione, compresa la fermentazione in bottiglia, dei vini “Franciacorta” devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.
E' consentito anche l'utilizzo di contenitori in legno di rovere per le operazioni di vinificazione e di affinamento.
Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente tramite la pressatura diretta, senza diraspatura dell'uva intera, fatta eccezione per le uve di Pinot nero vinificate in rosato utilizzate per la produzione di Franciacorta rosé.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche nell'ambito del territorio della frazione di S. Pancrazio di Palazzolo sull'Oglio e negli interi territori dei comuni che sono solo in parte compresi nel perimetro delimitato.
5.2 Correzioni e arricchimenti.
Sono consentite le correzioni e l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali.
5.3 Resa uva/vino per ettaro.
Per tutti i vini di cui all'art. 1 la resa massima da uva a vino base, prima delle operazioni di presa di spuma, è pari al 65%.
In vinificazione e' consentita l'eventuale maggiore resa in vino base, fino ad un massimo del 6% ,che non ha diritto alla denominazione “Franciacorta” ma potrà essere impiegato per la produzione di IGT “Sebino”.
Qualora la resa complessiva superi il suddetto limite di resa (65% e relativo 6%) tutto il vino ottenuto perde il diritto alla denominazione “Franciacorta” ma potrà essere destinato alla produzione di IGT “Sebino”.
5.4 Vini base.
5.4.1 La preparazione del vino base può essere ottenuta da una mescolanza di vini di annate diverse, sempre nel rispetto dei requisiti previsti dal presente disciplinare.
Le diverse varietà di uva vinificate devono essere registrate separatamente negli appositi registri. 5.4.2
Vino riserva vendemmiale:
5.4.2.1 Bloccaggio.
In annate climaticamente favorevoli, il vino base ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo di uva rivendicabile, fino a un massimo del 20%, separatamente registrata (art. 4.6),ha diritto alla denominazione “Franciacorta” ed il vino riserva vendemmiale ottenuto è così regolamentato e utilizzato:
all'atto della presentazione della dichiarazione vitivinicola annuale si deve dare immediata comunicazione alla struttura di controllo autorizzata del quantitativo del vino riserva vendemmiale detenuto;
il vino riserva vendemmiale è bloccato sfuso e non può essere elaborato per un minimo di mesi 12 dalla presa in carico sui registri di cantina;
il vino riserva vendemmiale per l'elaborazione dei vini di cui all'art. 1 non ha diritto al millesimo;
la commercializzazione di tale quantitativo di vino riserva vendemmiale può avvenire anche prima di essere sbloccato, ma previa riclassificazione a DOC “Curtefranca” o IGT “Sebino”, che rispettivamente dovrà o potrà essere immesso al consumo con l'annata.
5.4.2.2 Sbloccaggio.
Lo sbloccaggio può avvenire :
in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una minore resa in campagna o in cantina, per una quantità di vino riserva vendemmiale tale da raggiungere la produzione massima consentita di 6.500 litri per ettaro non ottenuta con la vendemmia.
In tal caso ogni produttore che ha raggiunto il limite massimo di resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha diritto ad elaborare con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale.
per soddisfare esigenze di mercato, potendo così elaborare una quantità di vino di riserva che sarà stabilita appositamente dal Consorzio di tutela sentita la filiera e in accordo con la Regione.
In entrambi i casi lo sbloccaggio totale o parziale avviene su proposta del consorzio di tutela riconosciuto, anche a seguito delle richieste dei produttori, con provvedimento regionale e sotto lo stretto controllo della struttura di controllo autorizzata, previa comunicazione all'ufficio dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari competente per territorio.
E' consentita la commercializzazione dei vini atti a “Franciacorta” riserva vendemmiale all'interno della zona di vinificazione di cui all'art. 5. 1, mantenendo la denominazione, trascorso il periodo minimo di mesi 12.
Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il limite massimo di resa di 6.500 litri per ettaro o che necessitino per soddisfare il mercato di maggiori quantitativi di vino possono acquistare vino riserva vendemmiale da altri produttori
5.5 Elaborazione dei diversi vini.
5.5.1 Cuvee.
E' consentito produrre i vini “Franciacorta” millesimati e riserva purché ottenuti con almeno l'85% del vino dell'annata di riferimento.
Qualora la cuvee sia millesimabile, dovrà essere registrata obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata.
In particolari annate con condizioni climatiche sfavorevoli, la Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, può vietare l'uso del millesimo.
Per la tipologia “Franciacorta” Saten è fatto obbligo di utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di spuma.
5.5.2 Tempi minimi di affinamento.
I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento) iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino alla sboccatura, così indicato:
Durata minima:
“Franciacorta”: 18 mesi;
“Franciacorta” Rosé: 24 mesi;
“Franciacorta” Saten: 24 mesi;
“Franciacorta” millesimato: 30 mesi;
“Franciacorta” Rosé millesimato: 30 mesi;
“Franciacorta” Saten millesimato 30 mesi;
“Franciacorta” riserva: 60 mesi;
“Franciacorta” Rosé riserva: 60 mesi;
“Franciacorta” Saten riserva: 60 mesi.
Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale è stato ricavato il vino base più giovane.
L'elaborazione del “Franciacorta” Rosé può essere ottenuta con la miscela di vini di colore differente.
5.5.3 Sboccatura e capacità bottiglie in elaborazione.
La separazione del deposito può avvenire esclusivamente mediante sboccatura, manuale o meccanica, pertanto non è consentita la filtrazione.
I vini di cui all'art. 1 possono essere elaborati nei recipienti di volume nominale cosp identificati:
0,187, 0,375 0,500 0,750 1,500 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000.
5.6 Bottiglie in elaborazione.
Le bottiglie ancora in fase di elaborazione, cioè prima della sboccatura, purché con tappo di metallo recante il «logo» di cui al seguente art. 7.2 e munite dell'idoneo documento accompagnatorio e del relativo certificato di analisi chimico fisico possono essere commercializzate fra elaboratori iscritti all'albo degli imbottigliatori/elaboratori di “Franciacorta” all'interno della zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.1.
La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non può avvenire prima di nove mesi dal tiraggio.
Articolo 6.
caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo diretto, alle seguenti caratteristiche:
“Franciacorta”:
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al dorato;
profumo: fine, delicato ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta millesimato”:
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;
profumo: fine, delicato, ampio e complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta riserva”:
spuma: fine, intensa;
colore: dal giallo paglierino piu' o meno intenso, fino al giallo dorato con eventuali riflessi ramati;
profumo: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta Rosé”:
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: fine, delicato, ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry, sec e demi-sec;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta rosé millesimato”:
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;
profumo: ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta rosé riserva”:
spuma: fine, intensa;
colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;
profumo: complesso, evoluto con sentori tipici del Pinot nero e con bouquet proprio di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
E' consentita l'immissione al consumo delle seguenti tipologie di sapore:
dosaggio zero, extra brut, brut;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.
“Franciacorta Saten”:
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo paglierino intenso;
profumo: fine, delicato, con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l;
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia: brut;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria
“Franciacorta saten millesimato”:
spuma: persistente, cremosa;
colore: dal giallo paglierino più o meno intenso fino al giallo dorato;
profumo: fine, complesso con note proprie della rifermentazione in bottiglia;
sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l;
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia: brut;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria
“Franciacorta Saten Riserva”:
spuma: persistente, cremosa;
colore: giallo dorato più o meno intenso;
profumo: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;
sapore: sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.
pressione massima: 5 atm.
E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia: brut;
nel rispetto dei limiti di zucchero previsti dalla normativa comunitaria
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo dei vini di cui all'art. 1.
Articolo 7.
etichettatura designazione e presentazione
7.1 Tutte le menzioni tipologiche e le qualificazioni di sapore obbligatorie devono figurare in etichetta in caratteri di stampa di altezza e di dimensioni non superiori a quelli usati per la denominazione “Franciacorta”.
7.2 Indicazioni facoltative.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie e nazionali.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' consentito l'uso della menzione riserva. Il termine riserva è ammesso per i “Franciacorta” millesimati che abbiano raggiunto un periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi.
Il termine riserva deve essere accompagnato dall'annata di produzione delle uve.
L'uso della menzione DOCG, anche scritta per esteso è da intendersi facoltativo ai sensi dell'art. 30 del Reg. 753/02.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, che non traggano in inganno il consumatore.
Il “Franciacorta” millesimato deve riportare l'annata di produzione delle uve.
Alla denominazione “Franciacorta” e' riservato in via esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e diritto collettivo di tutti gli elaboratori iscritti nell'albo degli imbottigliatori dei “Franciacorta” e consistente in una lettera “F” (effe maiuscola), con parte superiore merlata.
7.3 Indicazioni vietate.
Per il “Franciacorta” Rosé non è ammessa nessun'altra designazione e riferimento di colore.
In etichetta, per identificare tutti i “Franciacorta” è vietato:
specificare il metodo di elaborazione, metodo classico, metodo tradizionale, metodo della rifermentazione in bottiglia e utilizzare i termini “vino spumante”.
Il riferimento a indicazioni geografiche o toponomastiche di unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, o vigne, è vietato.
Restano salvi i toponimi inclusi nei nomi delle aziende agricole produttrici.
Ad eccezione dei “Franciacorta” millesimati e riserva è vietata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
confezionamento
8.1 Volumi nominali.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo nei formati di cui all'art. 5.5.3.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto nei recipienti di volume nominale così identificati: 0,187 (solo per l'esportazione) 0,375 0,500 (solo per l'esportazione) 0,750 1,500 3,000 6,000.
Inoltre è consentito l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacità di litri 9, 12 e 15.
8.2 Tappatura e recipienti.
I vini “Franciacorta” sono tappati con il tappo in sughero recante, nella parte visibile fuori dal collo della bottiglia, la scritta “Franciacorta” evidente, ancorato con la tradizionale gabbietta di metallo e placchetta metallica.
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