LOMBARDIA › FRANCIACORTA DOCG

FRANCIACORTA DOCG

VIGNETI ERBUSCO

VIGNETI ERBUSCO

 

FRANCIACORTA

D.O.C.G.
D. D.  13 ottobre 2010

Rettifica 31 Marzo 2011

(Fonte GURI)

 

Articolo 1.

denominazioni e vini

 

1.1.   La   Denominazione   d'Origine   Controllata    e    Garantita “Franciacorta” (di seguito  “Franciacorta”),  è  riservata  al  vino ottenuto esclusivamente con la  rifermentazione  in  bottiglia  e  la separazione  del  deposito  mediante  sboccatura,  rispondente   alle condizioni e ai requisiti prescritti  dal  presente  disciplinare  di

produzione.

1.2. Le tipologie ammesse sono di seguito descritte: “Franciacorta”;

 

“Franciacorta” Saten;

“Franciacorta” Rosé;

“Franciacorta” millesimato;

“Franciacorta” riserva.

 

Articolo 2.

base ampelografica

 

2.1. I vini di cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  dalle  uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito  aziendale,  la  seguente composizione  ampelografica: 

Chardonnay  e/o  Pinot  nero;  

possono inoltre concorrere, fino ad un massimo del 50%  le  uve  del  vitigno Pinot bianco.

2.2. Per la produzione del “Franciacorta” Rosé, la percentuale delle uve

Pinot nero vinificate in rosato deve essere  almeno  il  25%  del totale.

2.3. Per la produzione del "Franciacorta" Saten non è  consentito l'impiego delle uve Pinot nero.

 

 

Articolo 3.

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve, destinate alla elaborazione del vino a Denominazione di Origine Controllata  e  Garantita  “Franciacorta”, ricade nella provincia di Brescia e comprende i terreni  vocati  alla qualità di tutto il territorio dei  comuni  di 

Paratico,  Capriolo, Adro, Erbusco, Cortefranca, Iseo, Ome,  Monticelli  Brusati,  Rodengo Saiano, Paderno Franciacorta, Passirano, Provaglio d'Iseo,  Cellatica e Gussago,

nonché la parte del territorio  dei  comuni  di 

Cologne, Coccaglio, Rovato e Cazzago S. Martino

che si trova a nord  delle  ex strade statali n. 573 e n. 11

e parte del territorio  del  comune  di Brescia.

Tale zona e' così delimitata:

dalla riva del lago di Iseo segue il confine del comune  di  Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che  segue  fino ad incontrare il confine del comune di Adro.

Segue il confine di Adro verso sud fino ad incontrare il confine del  comune  di  Erbusco  che segue, sempre verso sud, oltrepassando l'intersezione con  il  comune di Cologne che segue ancora verso sud fino ad incontrare  la  statale

Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con  il  confine  del comune di Ospitaletto.

Segue il confine di questo comune a nord  fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. 

Segue  sempre verso nord, il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare la ex strada statale n. 11 che segue verso  est  passando  la  località Mandolossa e prosegue sulla stessa strada statale  fino  a  località Scuole.

Da qui prende la strada a nord che va verso la Badia  fino  a quota 133.

Da qui segue la strada che individua ad est la collina  di S.   Anna   in   direzione   nord-est   passando   per    le    quote 136,9-138,8-140,2-150-160-157,9,  fino  ad   incontrare   la   strada Brescia Cellatica che segue in direzione Cellatica.

Da quota 139,9, la delimitazione  si  identifica  prima  con  il  confine  comunale   di Cellatica  e  poi  con  quello  di  Gussago  comprendendo  tutto   il territorio dei suddetti due comuni, quindi segue prima il confine del comune di Brione e poi quello di Polaveno fino al lago di Iseo.

Segue la riva del lago di Iseo fino a Paratico.

 

Dalla zona  di  produzione  come  sopra  delimitata,  è  escluso  il seguente territorio:

partendo  dal  confine  della  provincia  di  Brescia,  a  ovest,  in prossimità dell'autostrada A4 e  del  fiume  Oglio,  fra  i  confini comunali di Palazzolo sull'Oglio e Capriolo,  segue  il  confine  del comune di Capriolo fino ad intersecare la linea ferroviaria  con  cui si identifica verso nord fino alla stazione di Paratico, poi  con  la ex  strada  statale  n.  469,  la  strada  provinciale  n.  12   fino all'abitato  di  Clusane,  in  corrispondenza  di  quota  193,8. 

Non includendo tutto il territorio di Villa Barcella, passa per quota 205 e interseca nuovamente la strada provinciale n. 12 a  quota  197;  si identifica con la strada provinciale n.  12  fino  a  quota  191  con l'esclusione del colle di Cascina Beloardo e transita  per  le  quote 189,9-188-195,2 intersecando così la strada provinciale n. 11  verso sud fino alla Chiesa di S. Pietro in Lamosa e  in  corrispondenza  di questa imbocca la carrareccia fino a Segaboli, poi  passa  per  quota

192,3-189,5-187,5-198  e  prosegue  per  Il   Mulino,   la   stazione ferroviaria di Provaglio, quindi coincide con  la  linea  ferroviaria verso nord, fino ad incontrare, prima dell'abitato di Iseo, la ex  s. s. 510 che ne  segue  il  percorso  fino  ad  incontrare  il  confine comunale di Sulzano.

Si identifica con  esso,  verso  nord,  fino  al lago, quindi segue la riva del lago di  Iseo  fino  a  Paratico  dove

incontra, nei pressi  di  Sarnico,  il  confine  della  provincia  di

Brescia con cui si identifica  fino  a  raggiungere  il  confine  del comune di Capriolo da dove si è partiti.

 

Articolo 4.

norme di viticoltura

 

4.1. Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati  alla  produzione  dei vini “Franciacorta” devono essere quelle normali della zona e atte  a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I  vigneti  devono  trovarsi  su  terreni  ritenuti  idonei  per   le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta.

Per la produzione di tutti i vini “Franciacorta” sono da escludere  i terreni insufficientemente soleggiati o di fondovalle, in zone  umide perché adiacenti  a  fiumi,  torrenti  e  ristagni  d'acqua,   come descritto nel sistema cartografico della provincia di Brescia (SIT).

Dai corsi  d'acqua  e  zone  di  ristagno  permanente  dovrà  essere mantenuta per tutti i nuovi  impianti  e  reimpianti  una  fascia  di rispetto di almeno 10 metri.

Sono da escludere altresì tutte le zone e le  aree  situate  ad  una altitudine superiore a 550 m s.l.m. perché non idonee alla  corretta maturazione delle uve destinate alla denominazione “Franciacorta”.

4.2. Densità d'impianto.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per  ettaro

non può essere inferiore a 4500 calcolata sul sesto di impianto 

con distanza massima tra le file di  2,50  m, 

ad  eccezione  delle  zone terrazzate e, o ad elevata pendenza la cui densità non potrà essere

inferiore a 2500 ceppi/ettaro.

4.3. Forme di allevamento.

Per  i  nuovi  impianti  e  i  reimpianti  le  forme  di  allevamento consentite sono: a spalliera  singola  con  sviluppo  ascendente  con potatura lunga o corta, su un  solo  piano  di  vegetazione  (tralcio rinnovato o cordone speronato).

Sono  consentite  forme  di  allevamento  diverse  nei  terrazzamenti qualora siano tali  da  migliorare  la  gestione  dei  vigneti  senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4. Interventi di sostegno.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

4.5. Resa a ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

4.5.1 La produzione massima di uva a ettaro è 

10,00  tonnellate 

e  il titolo alcolometrico volumico naturale minimo è

9,50% vol. per tutti i vini di cui all'art. 1.

 

La raccolta delle uve e il trasporto delle stesse fino al  centro  di pressatura devono  essere  eseguiti  in  modo  da  non  compromettere l'integrità dell'acino. In particolare e' ammessa esclusivamente  la raccolta a mano delle uve che possono essere riposte  in  cassette  o cassoni di diversa capacità, ma comunque non superiore a  0,2  t,  e con il vincolo dell'altezza della massa che non deve  superare  i  40 cm.

La quantità di uva rivendicabile, per i primi due anni conteggiati a partire dalla prima annata vitivinicola successiva  all'impianto  del vigneto, e' inferiore al massimo  stabilito  dal  disciplinare  e  di seguito definita:

primo anno: zero;

secondo anno: 4,00 t/ha.

I suddetti limiti di resa in uva a ettaro dovranno essere rispettati, fermo restando la possibilità di un supero di produzione del 20% che potrà essere impiegato per la produzione di DOC “Curtefranca” o  IGT “Sebino” se ne ha il diritto.

4.5.2 La regione Lombardia annualmente, prima  della  vendemmia,  con proprio decreto, su proposta del Consorzio di tutela, può modificare la  resa  massima  di  vino  classificabile  come  atto  a   divenire “Franciacorta” ed eventualmente la resa massima  di  uva  per  ettaro rispetto a quello fissato nel presente  disciplinare  di  produzione,

tenuto conto di condizioni ambientali particolari  o  per  conseguire l'equilibrio del mercato dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4.5.3 in annate climaticamente  favorevoli,  il  vino  base  ottenuto dalla quantità di uva eccedente il limite  produttivo  rivendicabile fino a un massimo del  20%,  e  denominato  riserva  vendemmiale,  è regolamentato secondo il successivo art.  5.4  e  non  è  consentito ulteriore supero a tale nuovo limite.

Nel caso in cui l'azienda,  pur avendo rivendicato una produzione di uva fino  al  20%  superiore  al limite massimo di 10,00 t/ha, non voglia accantonare il vino di  riserva dovrà procedere ad una riduzione della resa in  mosto  mediante  una pressatura parziale tale da non superare  la  produzione  massima  ad ettaro di 65,00 hl di vino base;  è facoltà dell'azienda rivendicare l'ulteriore mosto ottenuto dalla pressatura completa delle uve purché fino ad un massimo del  65%  di vino finito e destinarlo a “Curtefranca” DOC o “Sebino” IGT.

4.6 Scelta vendemmiale e di cantina.

Le uve dei vigneti iscritti all'albo della Denominazione  di  Origine Controllata e Garantita “Franciacorta” potranno  essere  rivendicate, con la scelta vendemmiale, totalmente o parzialmente  in  riferimento alle superfici vitate iscritte separatamente  nell'Albo  dei  vigneti anche  per  il  vino   a   Denominazione   di   Origine   Controllata

“Curtefranca”  bianco,  ma  non  viceversa. 

E'  inoltre   consentito effettuare la scelta di cantina, da eseguirsi  comunque  prima  delle fasi di elaborazione  e  in  particolare  prima  dell'aggiunta  dello sciroppo di tiraggio, con la quale ogni partita di  vino  base  della

denominazione  “Franciacorta”,  può  passare  a  vino  tranquillo  a Denominazione di Origine  Controllata  “Curtefranca”  bianco,  o  IGT “Sebino” ma non viceversa.

 

Articolo 5.

norme per la vinificazione ed elaborazione

 

5.1 Zona di vinificazione ed elaborazione.

Tutte le operazioni di  vinificazione,  imbottigliamento  (tiraggio), elaborazione,  compresa  la  fermentazione  in  bottiglia,  dei  vini “Franciacorta” devono essere effettuate nell'interno  della  zona  di produzione delimitata nel precedente art. 3.

E' consentito anche l'utilizzo di contenitori in legno di rovere  per le operazioni di vinificazione e di affinamento.

Il passaggio da uva a mosto deve avvenire esclusivamente  tramite  la pressatura  diretta,  senza  diraspatura   dell'uva   intera,   fatta eccezione per le uve di Pinot nero vinificate  in  rosato  utilizzate per la produzione di Franciacorta rosé.

Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le suddette operazioni sono consentite anche  nell'ambito  del  territorio  della frazione di S. Pancrazio  di  Palazzolo  sull'Oglio  e  negli  interi territori dei comuni che sono solo in parte  compresi  nel  perimetro delimitato.

5.2 Correzioni e arricchimenti.

Sono consentite le correzioni e l'arricchimento dei mosti e dei  vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti  dalle  norme  comunitarie  e nazionali.

5.3 Resa uva/vino per ettaro.

Per tutti i vini di cui all'art. 1 la resa  massima  da  uva  a  vino base, prima delle operazioni di presa di spuma, è pari al 65%.

In vinificazione e' consentita  l'eventuale  maggiore  resa  in  vino base,  fino  ad  un  massimo  del  6%  ,che  non  ha   diritto   alla denominazione  “Franciacorta”  ma  potrà  essere  impiegato  per  la produzione di IGT “Sebino”.

Qualora la resa complessiva superi il suddetto limite di resa (65%  e relativo  6%)  tutto  il  vino  ottenuto  perde   il   diritto   alla denominazione  “Franciacorta”  ma  potrà  essere   destinato   alla produzione di IGT “Sebino”.

5.4 Vini base.

5.4.1 La preparazione del vino  base  può  essere  ottenuta  da  una mescolanza di  vini  di  annate  diverse,  sempre  nel  rispetto  dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

Le diverse  varietà  di  uva  vinificate  devono  essere  registrate separatamente   negli   appositi   registri.   5.4.2

 

Vino   riserva vendemmiale:

5.4.2.1 Bloccaggio.

In annate climaticamente favorevoli,  il  vino  base  ottenuto  dalla quantità di uva eccedente il limite produttivo di uva rivendicabile, fino a un massimo del 20%,  separatamente  registrata  (art.  4.6),ha diritto  alla  denominazione  “Franciacorta”  ed  il   vino   riserva vendemmiale ottenuto è così regolamentato e utilizzato:

all'atto  della  presentazione  della  dichiarazione  vitivinicola annuale si  deve  dare  immediata  comunicazione  alla  struttura  di controllo autorizzata del quantitativo del vino  riserva  vendemmiale detenuto;

il vino riserva vendemmiale è bloccato sfuso  e  non  può  essere elaborato per un minimo di mesi 12 dalla presa in carico sui registri di cantina;

il vino riserva vendemmiale per  l'elaborazione  dei  vini  di  cui all'art. 1 non ha diritto al millesimo;

la  commercializzazione  di  tale  quantitativo  di  vino  riserva vendemmiale può avvenire anche prima di essere sbloccato, ma  previa riclassificazione  a  DOC   “Curtefranca”   o   IGT   “Sebino”,   che rispettivamente  dovrà  o  potrà  essere  immesso  al  consumo  con l'annata.

5.4.2.2 Sbloccaggio.

Lo sbloccaggio può avvenire :

in annate climaticamente sfavorevoli preso atto di una minore  resa in  campagna  o  in  cantina,  per  una  quantità  di  vino  riserva vendemmiale tale da raggiungere la produzione massima  consentita  di 6.500 litri per ettaro non ottenuta con la vendemmia.

In tal caso ogni produttore che ha raggiunto  il  limite  massimo  di resa in vino di 6.500 litri per ettaro, non ha diritto  ad  elaborare con la presa di spuma i vini riserva vendemmiale.

per soddisfare esigenze di mercato,  potendo  così  elaborare  una quantità di vino di riserva che sarà  stabilita  appositamente  dal Consorzio di tutela sentita la filiera e in accordo con la Regione.

In entrambi i casi  lo  sbloccaggio  totale  o  parziale  avviene  su proposta del consorzio di tutela riconosciuto, anche a seguito  delle richieste dei produttori, con  provvedimento  regionale  e  sotto  lo stretto controllo della struttura di  controllo  autorizzata,  previa comunicazione  all'ufficio  dell'Ispettorato  centrale  della  tutela della  qualità  e  repressione  frodi  dei  prodotti  agroalimentari competente per territorio.

E' consentita la commercializzazione dei vini atti  a  “Franciacorta” riserva vendemmiale all'interno della zona di  vinificazione  di  cui all'art. 5. 1, mantenendo  la  denominazione,  trascorso  il  periodo minimo di mesi 12.

Pertanto i produttori che non hanno raggiunto il  limite  massimo  di resa di 6.500 litri per ettaro o che necessitino  per  soddisfare  il mercato di maggiori quantitativi  di  vino  possono  acquistare  vino riserva vendemmiale da altri produttori

5.5 Elaborazione dei diversi vini.

5.5.1 Cuvee.

E' consentito produrre i vini “Franciacorta”  millesimati  e  riserva purché  ottenuti  con  almeno  l'85%   del   vino   dell'annata   di riferimento.

Qualora  la  cuvee  sia  millesimabile,  dovrà  essere   registrata obbligatoriamente con l'indicazione dell'annata.

In particolari  annate  con  condizioni  climatiche  sfavorevoli,  la Regione Lombardia, su proposta del Consorzio di tutela, può  vietare l'uso del millesimo.

Per la tipologia “Franciacorta” Saten è fatto obbligo di  utilizzare massimo 20 gr/litro di zucchero all'atto della presa di spuma.

5.5.2 Tempi minimi di affinamento.

I vini a partire dalla data del tiraggio (imbottigliamento)  iniziano un periodo minimo obbligatorio di affinamento sui lieviti, fino  alla sboccatura, così indicato:

 

Durata minima:

“Franciacorta”:  18 mesi;

“Franciacorta” Rosé: 24 mesi;

“Franciacorta” Saten: 24 mesi;

“Franciacorta”  millesimato: 30 mesi;

“Franciacorta”  Rosé  millesimato: 30 mesi;

“Franciacorta” Saten millesimato 30 mesi;

“Franciacorta” riserva: 60 mesi;

“Franciacorta” Rosé riserva: 60 mesi;

“Franciacorta” Saten riserva: 60 mesi.

 

Le operazioni di tiraggio possono iniziare dal 1° febbraio successivo alla vendemmia dalla quale  è  stato  ricavato  il  vino  base  più giovane.

L'elaborazione del “Franciacorta” Rosé può essere ottenuta  con  la miscela di vini di colore differente.

5.5.3 Sboccatura e capacità bottiglie in elaborazione.

La separazione del deposito  può  avvenire  esclusivamente  mediante sboccatura, manuale  o  meccanica,  pertanto  non  è  consentita  la filtrazione.

I vini di cui all'art. 1 possono essere elaborati nei  recipienti  di volume nominale cosp identificati:

0,187, 0,375  0,500  0,750  1,500 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000.

5.6 Bottiglie in elaborazione.

Le bottiglie ancora  in  fase  di  elaborazione,  cioè  prima  della sboccatura, purché con tappo di metallo recante il «logo» di cui  al seguente art. 7.2 e munite dell'idoneo  documento  accompagnatorio  e del relativo certificato di analisi  chimico  fisico  possono  essere commercializzate   fra   elaboratori iscritti all'albo degli imbottigliatori/elaboratori di “Franciacorta” all'interno della  zona di   vinificazione   di   cui   al   precedente    art.    5.1.  

La commercializzazione delle bottiglie in elaborazione non può avvenire prima di nove mesi dal tiraggio.

 

Articolo 6.

caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto  dell'immissione al consumo diretto, alle seguenti caratteristiche:

 

“Franciacorta”:

spuma: fine, intensa;

colore: dal giallo paglierino più o meno intenso, fino al dorato;

profumo: fine, delicato  ampio  e  complesso  con  note  proprie  della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

E' consentita l'immissione al consumo  delle  seguenti  tipologie  di sapore:

dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry,  sec  e  demi-sec;

nel  rispetto  dei  limiti  di  zucchero  previsti  dalla   normativa comunitaria.

 

“Franciacorta millesimato”:

spuma: fine, intensa;

colore: dal giallo paglierino più o  meno  intenso  fino  al  giallo dorato;

profumo: fine, delicato, ampio e complesso  con  note  proprie  della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

E' consentita l'immissione al consumo  delle  seguenti  tipologie  di sapore:

dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry;

nel rispetto  dei limiti   di   zucchero   previsti   dalla   normativa    comunitaria.

 

“Franciacorta riserva”:

spuma: fine, intensa;

colore: dal giallo paglierino piu' o meno  intenso,  fino  al  giallo dorato con eventuali riflessi ramati;

profumo: note complesse ed evolute proprie di un lungo  affinamento  in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

E' consentita l'immissione al consumo  delle  seguenti  tipologie  di sapore:

dosaggio zero, extra brut, brut;

nel rispetto dei  limiti  di zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

 

“Franciacorta Rosé”:

spuma: fine, intensa;

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: fine, delicato, ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot nero e con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

E' consentita l'immissione al consumo  delle  seguenti  tipologie  di sapore:

dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry,  sec  e  demi-sec;

nel  rispetto  dei  limiti  di  zucchero  previsti  dalla   normativa comunitaria.

 

“Franciacorta rosé millesimato”:

spuma: fine, intensa;

colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;

profumo: ampio, complesso, con sentori tipici del Pinot  nero  e  con note proprie della rifermentazione in bottiglia;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

E' consentita l'immissione al consumo  delle  seguenti  tipologie  di sapore:

dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry;

nel  rispetto  dei  limiti  di  zucchero previsti dalla normativa comunitaria.

 

“Franciacorta rosé riserva”:

spuma: fine, intensa;

colore: rosa più o meno intenso con possibili riflessi ramati;

profumo: complesso, evoluto con sentori tipici del Pinot nero  e  con bouquet proprio di un lungo affinamento in bottiglia;

sapore: sapido, fresco, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

E' consentita l'immissione al consumo  delle  seguenti  tipologie  di sapore:

dosaggio zero, extra brut, brut;

nel rispetto dei limiti di zucchero  previsti  dalla normativa comunitaria.

 

“Franciacorta Saten”:

spuma: persistente, cremosa;

colore: giallo paglierino intenso;

profumo: fine, delicato, con  note  proprie  della  rifermentazione  in bottiglia;

sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l;

pressione massima: 5 atm.

E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia: brut;

nel rispetto dei limiti di zucchero  previsti  dalla normativa comunitaria

 

“Franciacorta saten millesimato”:

spuma: persistente, cremosa;

colore: dal giallo paglierino più o  meno  intenso  fino  al  giallo dorato;

profumo: fine, complesso con note proprie  della  rifermentazione  in bottiglia;

sapore: sapido, cremoso, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità  totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,50 g/l;

pressione massima: 5 atm.

E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia: brut;

nel rispetto dei limiti di zucchero  previsti  dalla normativa comunitaria

 

“Franciacorta Saten Riserva”:

spuma: persistente, cremosa;

colore: giallo dorato più o meno intenso;

profumo: note complesse ed evolute proprie di un lungo affinamento in bottiglia;

sapore: sapido, fine ed armonico;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

pressione massima: 5 atm.

E' consentita l'immissione al consumo solo nella tipologia: brut;

nel rispetto dei limiti di zucchero  previsti  dalla normativa comunitaria

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche  dei  vini,  modificare,  con  proprio  decreto,   i   limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo dei vini di cui all'art. 1.

 

Articolo 7.

etichettatura designazione e presentazione

 

7.1 Tutte le menzioni  tipologiche  e  le  qualificazioni  di  sapore obbligatorie devono figurare in etichetta in caratteri di  stampa  di altezza  e  di  dimensioni  non  superiori  a  quelli  usati  per  la denominazione “Franciacorta”.

7.2 Indicazioni facoltative.

Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste   dalle   norme comunitarie e nazionali.

Nella etichettatura, designazione e presentazione  dei  vini  di  cui all'art. 1 e' consentito l'uso della  menzione  riserva.  Il  termine riserva è ammesso  per  i  “Franciacorta”  millesimati  che  abbiano raggiunto un periodo di affinamento sui lieviti minimo di 60 mesi.

Il termine riserva deve essere accompagnato  dall'annata  di  produzione delle uve.

L'uso della menzione DOCG, anche scritta per esteso è  da intendersi facoltativo ai sensi dell'art.  30  del  Reg.  753/02. 

E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi, ragioni sociali, marchi privati,  che  non  traggano  in  inganno  il consumatore.

Il “Franciacorta” millesimato deve riportare l'annata  di  produzione delle uve.

Alla denominazione  “Franciacorta”  e'  riservato  in  via  esclusiva l'utilizzo di un logo o marchio collettivo, di qualunque dimensione e colore, registrato in data 22 novembre 1991, di proprietà e  diritto collettivo  di  tutti  gli  elaboratori  iscritti   nell'albo   degli imbottigliatori dei “Franciacorta” e consistente in una  lettera  “F” (effe maiuscola), con parte superiore merlata.

7.3 Indicazioni vietate.

Per il “Franciacorta” Rosé non è ammessa nessun'altra  designazione e riferimento di colore.

In etichetta, per identificare tutti  i  “Franciacorta”  è  vietato:

specificare  il  metodo  di  elaborazione,  metodo  classico,  metodo tradizionale, metodo della rifermentazione in bottiglia e  utilizzare i termini “vino spumante”.

Il riferimento a indicazioni geografiche o toponomastiche  di  unità amministrative, frazioni, aree, zone, località, o vigne, è vietato.

Restano salvi i toponimi inclusi  nei  nomi  delle  aziende  agricole produttrici.

Ad eccezione dei “Franciacorta”  millesimati  e  riserva  è  vietata l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8.

confezionamento

 

8.1 Volumi nominali.

I vini di cui all'art.  1  possono  essere  immessi  al  consumo  nei formati di cui all'art. 5.5.3.

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al  consumo  soltanto nei recipienti di volume nominale così identificati: 0,187 (solo per l'esportazione) 0,375 0,500 (solo  per  l'esportazione)  0,750  1,500 3,000  6,000. 

Inoltre  è  consentito  l'utilizzo   di   contenitori tradizionali di capacità di litri 9, 12 e 15.

8.2 Tappatura e recipienti.

I vini “Franciacorta” sono tappati con il tappo in  sughero  recante, nella parte visibile fuori dal  collo  della  bottiglia,  la  scritta “Franciacorta” evidente, ancorato con la  tradizionale  gabbietta  di metallo e placchetta metallica.

  

 

 

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