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SALINA IGT

ISOLA DI SALINA

ISOLA DI SALINA

SALINA

I.G.T.

D. D. 27 Settembre 2010

(fonte GURI)

 

Art. 1

 

L:indicazione geografica tipica "Salina" , accompagnata o meno  dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di  produzione,  è riservata ai mosti e ai vini che  rispondono  alla  condizioni  e  ai requisiti in appresso indicati.

 

Art. 2

 

L' indicazione geografica tipica "Salina" è  riservata  ai  seguenti vini:

 

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

 

I vini a indicazione geografica tipica  "Salina",  bianchi,  rossi  e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la  provincia  di  Messina  a  bacca  di  colore  corrispondente, iscritti nel registro nazionale della varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con D.M. 7  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n 242 del 14 ottobre 2004,  e  da  ultimo  aggiornato  con

D.M.29 maggio2010.

L'indicazione geografica tipica "Salina" con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di  Messina  è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti  da  vigneti  composti, nell'ambito aziendale ,

per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Messina fino  a un massimo del 15%.

 

Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione  geografica tipica  "Salina"  è  consentito  secondo  la  normativa  vigente  il riferimento al nome di due dei vitigni.

I vini a indicazione geografica tipica "Salina" con la specificazione di uno dei  vitigni  di  cui  al  presente  articolo  possono  essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello  limitatamente  ai vitigni a bacca rossa.

 

Art. 3

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei  mosti  e'  dei vini atti a essere  designati  con  l'indicazione  geografica  tipica "Salina" comprende l'intero  territorio  amministrativo  delle 

Isole Eolie

in provincia di Messina.

 

Art. 4

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini  di  cui  all'articolo  2  devono  essere  quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini  a  indicazione  geografica  tipica  "Salina"  con  o  senza  la specificazione del vitigno, a 16,00 t/ha, limite già  comprensivo dell' aumento di cui al D.m. 2/8/96, per tutte le tipologie.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini  a  indicazione  geografica tipica "Salina", seguita o meno dal riferimento  al  vitigno,  devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo di:

 

vini bianchi: 10,00% vol.;

vini rosati:10,00% vol.;

vini rossi: 10,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente  sfavorevoli,  detto  valore  puo' essere ridotto dello 0,50% vol.

 

Art. 5

 

La zona di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a  indicazione  geografica   tipica   "Salina"   comprende   l'intero territorio della zona di produzione delle uve di cui all'art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali,  è  consentito che dette operazioni vengano effettuate nell'intero territorio  della Regione Siciliana.

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

 

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino.

Per  le  uve  aromatiche  destinate  alla  produzione  dei   vini   a indicazione geografica  tipica  "Salina" è consentito  un  leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

 

Art. 6

 

I  vini  a  indicazione  geografica  tipica  "Salina"  anche  con  la specificazione del nome del vitigno, all'atto  ti.toli  alcolometrici volumici totali minimi:

 

vino bianco: 10,50% vol.;

vino rosso: 10,50% vol.;

vino rosato: 10,50% vol.

 

Art 7

 

All'indicazione geografica tipica "Salina" è vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente disciplinare di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi  "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

L'indicazione geografica tipica "Salina" può essere utilizzata  come ricaduta per i vini ottenuti da uve  prodotte  da  vigneti  coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  articolo  3  e iscritti allo schedario viticolo per  le  relative  denominazioni  di origine, a condizione che i vini per i quali  si  intende  utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano  i  requisiti previsti  per  una  o  più  delle  tipologie  di  cui  al   presente disciplinare.

 

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