SALINA IGT
ISOLA DI SALINA
SALINA
I.G.T.
D. D. 27 Settembre 2010
(fonte GURI)
Art. 1
L:indicazione geografica tipica "Salina" , accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alla condizioni e ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2
L' indicazione geografica tipica "Salina" è riservata ai seguenti vini:
bianchi, anche nella tipologia frizzante;
rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini a indicazione geografica tipica "Salina", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Messina a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con
D.M.29 maggio2010.
L'indicazione geografica tipica "Salina" con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Messina è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale ,
per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni,
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Messina fino a un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina" è consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni.
I vini a indicazione geografica tipica "Salina" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.
Art. 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e' dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Salina" comprende l'intero territorio amministrativo delle
Isole Eolie
in provincia di Messina.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica "Salina" con o senza la specificazione del vitigno, a 16,00 t/ha, limite già comprensivo dell' aumento di cui al D.m. 2/8/96, per tutte le tipologie.
Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
vini bianchi: 10,00% vol.;
vini rosati:10,00% vol.;
vini rossi: 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore puo' essere ridotto dello 0,50% vol.
Art. 5
La zona di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina" comprende l'intero territorio della zona di produzione delle uve di cui all'art.3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Regione Siciliana.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina" è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.
Art. 6
I vini a indicazione geografica tipica "Salina" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto ti.toli alcolometrici volumici totali minimi:
vino bianco: 10,50% vol.;
vino rosso: 10,50% vol.;
vino rosato: 10,50% vol.
Art 7
All'indicazione geografica tipica "Salina" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.
L'indicazione geografica tipica "Salina" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
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