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TERRE AQUILANE IGT

VIGNETI CERRONE

VIGNETI CERRONE

TERRE AQUILANE 

TERRE DE L’AQUILA

I.G.T.

D. D. 06 Giugno 2008

Modificato D. D. 03 Agosto 2010

(Fonte Guri)

 

 

Art 1   

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

 

bianco

bianco frizzante

bianco passito

rosso

rosso frizzante

rosso novello

rosso passito

rosato

rosato frizzante

 

o seguito dalla menzione di vitigno:

Chardonnay

Cococciola

Incrocio Manzoni 6.0.13

Malvasia

Moscato

Passerina

Pecorino

Pinot bianco

Pinot grigio

Riesling

Sauvignon

Sylvaner verde

Traminer

Cabernet Franc

Cabernet Sauvignon

Ciliegiolo

Merlot

Pinot nero

Primitivo

Sangiovese

Syrah

 

Art 2   

 

I vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de l’Aquila” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.

La IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13., Malvasia Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:

Il vino derivi esclusivamente fa uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

Il quantitativo di uva prodotta dal vitigno presente in misura minoritaria deve essere comunque superiore al 15%;

la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;

il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute fa ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;ù

il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;

L’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.

 

Art 3   

 

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’IGT “Terre Aquilane o Terre de l’Aquila” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia de l’Aquila, nella regione Abruzzo.

 

Art 4   

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de l’Aquila” devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.

Per i vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de l’Aquila” la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:

Terre Aquilane o Terre de L’Aquila rosso, bianco e rosato: 16,00 t/ha.

Terre Aquilane o Terre de L’Aquila con specificazione del vitigno: 14,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Terre Aquilane o Terre de L’Aquila bianco, rosso e rosato: 10,00% vol.;

Terre aquilane o Terre de L’Aquila con specificazione del vitigno: 10,50% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazione di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.

 

Art 5   

 

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.

Nella vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte  a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad  eccezione della tipologia passito per la quale non  deve  essere  superiore  al 50%.

Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde  il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.

E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane o Terre de l'Aquila” il  taglio  con  mosti  e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della  zona  di produzione  delimitata  dal  precedente  art.  3  nella  misura   non eccedente il limite del 15%.

Sono  consentite  tutte  le  pratiche  enologiche  previste   dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Ai sensi dell’articolo 7 della legge 10/02/1992, n. 164, l’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel presente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare di produzione.

 

Art 6   

 

I vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titolo alcolometrico volumici totale minimi:

 

Terre Aquilane o Terre de L’Aquila bianco, rosso e rosato (anche frizzante)          : 11,00% vol.;

Terre aquilane o terre de L’Aquila con specificazione di vitigno       : 11,50% vol.;

Terre Aquilane o Terre de L’Aquila novello: 11,50% vol.;

Terre Aquilane o Terre de L’Aquila passito: 15,00% vol.

 

Art 7   

 

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

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