TERRE AQUILANE IGT
VIGNETI CERRONE
TERRE AQUILANE
TERRE DE L’AQUILA
I.G.T.
D. D. 06 Giugno 2008
Modificato D. D. 03 Agosto 2010
(Fonte Guri)
Art 1
I vini ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
o seguito dalla menzione di vitigno:
Chardonnay
Cococciola
Incrocio Manzoni 6.0.13
Malvasia
Moscato
Passerina
Pecorino
Pinot bianco
Pinot grigio
Riesling
Sauvignon
Sylvaner verde
Traminer
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Ciliegiolo
Merlot
Pinot nero
Primitivo
Sangiovese
Syrah
Art 2
I vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de l’Aquila” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo.
La IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Chardonnay, Cococciola, Incrocio Manzoni 6.0.13., Malvasia Moscato, Passerina, Pecorino, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Sylvaner verde, Traminer, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Ciliegiolo, Merlot, Pinot nero, Primitivo, Sangiovese, Syrah
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione per la regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
Il vino derivi esclusivamente fa uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
Il quantitativo di uva prodotta dal vitigno presente in misura minoritaria deve essere comunque superiore al 15%;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute fa ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;ù
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
L’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con l’IGT “Terre Aquilane o Terre de l’Aquila” comprende l’intero territorio amministrativo della provincia de l’Aquila, nella regione Abruzzo.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de l’Aquila” devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de l’Aquila” la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila rosso, bianco e rosato: 16,00 t/ha.
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila con specificazione del vitigno: 14,00 t/ha.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila bianco, rosso e rosato: 10,00% vol.;
Terre aquilane o Terre de L’Aquila con specificazione del vitigno: 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazione di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.
Qualora venga superato detto limite, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica tipica.
E' consentito a favore dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica “Terre Aquilane o Terre de l'Aquila” il taglio con mosti e vini provenienti anche da terreni situati al di fuori della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3 nella misura non eccedente il limite del 15%.
Sono consentite tutte le pratiche enologiche previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Ai sensi dell’articolo 7 della legge 10/02/1992, n. 164, l’indicazione geografica tipica “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel presente articolo 3 e iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare di produzione.
Art 6
I vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” all’atto dell’immissione al consumo devono avere i seguenti titolo alcolometrico volumici totale minimi:
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila bianco, rosso e rosato (anche frizzante) : 11,00% vol.;
Terre aquilane o terre de L’Aquila con specificazione di vitigno : 11,50% vol.;
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila novello: 11,50% vol.;
Terre Aquilane o Terre de L’Aquila passito: 15,00% vol.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini ad IGT “Terre Aquilane o Terre de L’Aquila” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
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