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BRAMATERRA DOC

VIGNETI MASSERANO BRAMATERRA

VIGNETI MASSERANO BRAMATERRA

BRAMATERRA

D.O.C.

D.D. 16 Luglio 2010

 

 Art 1

La denominazione di origine controllata "Bramaterra" e' riservata  ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie  e menzioni:

Bramaterra

Bramaterra riserva

 

Art. 2

I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Bramaterra   e Bramaterra  riserva” devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito  aziendale,  dai  vigneti  aventi  la  seguente   composizione varietale:

 

Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 80 %;

Croatina : fino ad un massimo del 30 %;

Uva rara (Bonarda novarese) e Vespolina da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20%

 

Art. 3

La zona di produzione delle uve dei vini DOC "Bramaterra e  Bramaterra riserva” , comprende  i  terreni  comunali  di:

Masserano,  Brusnengo, Curino, Roasio, Villa del Bosco, Sostegno  e  Lozzolo 

situati  nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142.

Tutti in provincia di Biella.

 

 Art. 4

 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione dei vini DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” devono essere atte a conferire alle uve ed al vino  le  specifiche  caratteristiche qualitative tradizionali.

 2. In  particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

 terreni: argilloso, limoso, roccioso, sabbioso, calcareo,  siliceo  e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: collinare. Sono da escludere i  terreni  di  fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non inferiore a metri 200  s.l.m.  e  non  superiore  a metri 600 s.l.m.;

- esposizione: adatta da assicurare un'idonea maturazione delle uve;

- densità d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto  di nuova iscrizione o di  reimpianto  dovranno  essere  composti  da  un numero di ceppi  ad  ettaro,  calcolati  sul  sesto  d'impianto, 

non inferiore a 3.000;

- forme di allevamento e sistemi di potatura:  devono  essere  quelli generalmente  usati   e   comunque   atti   a   non   modificare   le caratteristiche delle uve e dei vini;

E' consentita esclusivamente l'irrigazione di soccorso .

3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  2  ed  i titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le seguenti:

Bramaterra: 7,50 tonnellate/ettaro, 11,50% vol.;

Bramaterra riserva: 7,50 tonnellate/ettaro, 12,00% vol.;

La resa massima ammessa per la produzione dei vini a DOC "Bramaterra e Bramaterra  riserva”  con  menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo  deve  essere  di:

6,70 tonnellate/ettaro.

 Le uve destinate alla produzione del vino DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” che intendano fregiarsi  della  menzione  aggiuntiva  "vigna" seguita  dal  relativo  toponimo   debbono   presentare  

un   titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12.00 % Vol.

La DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva" può essere accompagnata dalla menzione  aggiuntiva  "vigna" seguita dal relativo toponimo purché il  vigneto  abbia  un'età  di impianto di almeno 7 anni.

Se l'età del  vigneto  e'  inferiore,  la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari :

 

terzo anno: 4,00 tonnellate/ettaro,

quarto anno: 4,70 tonnellate/ettaro,

quinto anno: 5,40 tonnellate/ettaro,

sesto anno: 6,00 tonnellate/ettaro.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del  vino  a  DOC "Bramaterra  e  Bramaterra  riserva”  devono  essere  riportati  nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del  20% i limiti medesimi, fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore  a  quella  prevista  dal  presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3

5. I conduttori  interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  da!  precedente  punto   3,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima

della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima  fissata  in  questo  articolo,  la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può  fissare  i limiti massimi di uva rivendicabile per  ettaro  inferiori  a  quello previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessità  di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

Art. 5

1.Le  operazioni  di  vinificazione,  invecchiamento  obbligatorio  e imbottigliamento del vino "Bramaterra  e Bramaterra riserva”  devono

essere  effettuate  nel  territorio  dei  seguenti  comuni: 

Lozzolo, Roasio,

in provincia di Vercelli;

Brusnengo, Curino, Masserano, Sostegno, Villa del Bosco e Lessona

in provincia di Biella.

2. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovrà  essere superiore a:

Bramaterra: 70% (52,50 hl/ha),

Bramaterra riserva: 70% (52,50 hl/ha).

Per l'impiego  della  menzione  "vigna"  ,  fermo  restando  la  resa percentuale  massima  uva/vino  di  cui  al  paragrafo  sopra  ,   la produzione massima di vino l/ha ottenibile  e'  determinata  in  base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma  non  oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc;  oltre  detto  limite  di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione  e  invecchiamento  devono  essere  seguiti  i criteri più razionali ed effettuate le pratiche  enologiche  atte  a conferire al  vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualità,  ivi compreso  l'arricchimento  della  gradazione  zuccherina,  secondo  i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4.  I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di invecchiamento:

 

"Bramaterra": 22 mesi, di cui almeno 18 in botti di legno;

“Bramaterra riserva”: 34 mesi di cui almeno 24 in botti di legno;

il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell’anno di vendemmia.

 

E' ammessa la colmatura con uguale vino, per non  più del  10%  del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

 

"Bramaterra": dal 1° settembre del secondo anno successivo  a  quello della raccolta dell'uva;

"Bramaterra riserva": dal 1 ° settembre del terzo anno successivo  a quello della raccolta dell'uva.

 

6. E' consentita,  a  scopo  migliorativo,  l'aggiunta  nella  misura massima del 15%, di  "Bramaterra"  piu'  giovane  a  "Bramaterra" più vecchio o viceversa.

7. Per i vini DOC "Bramaterra" la scelta vendemmiale e'  consentita,  ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la DOC "Coste della Sesia rosso” .

8.  I  vin DOC  "Bramaterra e Bramaterra riserva”   possono  essere classificati, con la  DOC "Coste della Sesia rosso “, purché  corrispondano  alle  condizioni  ed  ai requisiti previsti dai relativi  disciplinari,  previa  comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Art. 6

1.   I   vini   a DOC "Bramaterra e Bramaterra  riserva”    all'atto dell'immissione  al   consumo   devono   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

"Bramaterra":

“Bramaterra” con menzione vigna:

colore: rosso granato con riflessi aranciati;

profumo: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento;

sapore: pieno  ed  asciutto,  vellutato  con  gradevole  sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

"Bramaterra riserva” :

“Bramaterra riserva” con menzione vigna:

colore: rosso granato con riflessi aranciati;

profumo: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si  affina  con l'invecchiamento;

sapore:  pieno  ed  asciutto,  vellutato  con  gradevole   sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

I suddetti vini possono presentare sentore di legno.

2. E' facolta' del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali- Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche  dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale  e  dell'estratto  non riduttore minimo con proprio decreto.

 

Art. 7

1. Nella designazione e presentazione del  vin o a DOC "Bramaterra  e Bramaterra riserva “ e' vietata l'aggiunta  di

qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del  vino  a  DOC  "Bramaterra e  Bramaterra riserva”  ,  e' consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati,  purché  non  abbiano  significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino a DOC "Bramaterra e Bramaterra  riserva “, la denominazione di origine può essere accompagnata  dalla  menzione "vigna" e relativo toponimo purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale  menzione  sia  iscritta  nella  Lista   positiva   istituita dall'organismo  che  detiene  l'apposito  schedario  viticolo   della Denominazione;

coloro  che,  nella  designazione   e   presentazione   del   vino a DOC "Bramaterra o Bramaterra riserva”,  intendono  accompagnare   la denominazione di origine con la menzione "vigna"  abbiano  effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano  stati svolti in recipienti separati  e  la  menzione  "vigna"  seguita  dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata  in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;

4. Nella  designazione  e  presentazione  dei   vini a DOC  "Bramaterra e Bramaterra riserva” , e' obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve.

 

Art. 8

1. Le bottiglie in cui viene  confezionato  il  vino  a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva”  anche   con   menzione   vigna   ,   ai   fini dell'immissione al consumo, devono essere di vetro di colore scuro  e di  capacità  corrispondenti  ai  volumi  nominali   ammessi   dalla normativa vigente,  ma  comunque  non  inferiori  a  18,7  cl  e  non superiori a 1.500 cl , con l'esclusione del contenitore da 200  cl  e della dama.

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle  bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore  o  che  siano  comunque tali da offendere il prestigio del vino.

 

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