BRAMATERRA DOC
VIGNETI MASSERANO BRAMATERRA
BRAMATERRA
D.O.C.
D.D. 16 Luglio 2010
Art 1
La denominazione di origine controllata "Bramaterra" e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
Bramaterra
Bramaterra riserva
Art. 2
I vini a denominazione di origine controllata "Bramaterra e Bramaterra riserva” devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dai vigneti aventi la seguente composizione varietale:
Nebbiolo (Spanna) dal 50 al 80 %;
Croatina : fino ad un massimo del 30 %;
Uva rara (Bonarda novarese) e Vespolina da sole o congiuntamente fino ad un massimo del 20%
Art. 3
La zona di produzione delle uve dei vini DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” , comprende i terreni comunali di:
Masserano, Brusnengo, Curino, Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo
situati nelle zone collinari a nord della strada statale n. 142.
Tutti in provincia di Biella.
Art. 4
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” devono essere atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche qualitative tradizionali.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argilloso, limoso, roccioso, sabbioso, calcareo, siliceo e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
- esposizione: adatta da assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto,
non inferiore a 3.000;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
E' consentita esclusivamente l'irrigazione di soccorso .
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Bramaterra: 7,50 tonnellate/ettaro, 11,50% vol.;
Bramaterra riserva: 7,50 tonnellate/ettaro, 12,00% vol.;
La resa massima ammessa per la produzione dei vini a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” con menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo deve essere di:
6,70 tonnellate/ettaro.
Le uve destinate alla produzione del vino DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo debbono presentare
un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12.00 % Vol.
La DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva" può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo purché il vigneto abbia un'età di impianto di almeno 7 anni.
Se l'età del vigneto e' inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa e' pari :
terzo anno: 4,00 tonnellate/ettaro,
quarto anno: 4,70 tonnellate/ettaro,
quinto anno: 5,40 tonnellate/ettaro,
sesto anno: 6,00 tonnellate/ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata da! precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima
della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5
1.Le operazioni di vinificazione, invecchiamento obbligatorio e imbottigliamento del vino "Bramaterra e Bramaterra riserva” devono
essere effettuate nel territorio dei seguenti comuni:
Lozzolo, Roasio,
in provincia di Vercelli;
Brusnengo, Curino, Masserano, Sostegno, Villa del Bosco e Lessona
in provincia di Biella.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
Bramaterra: 70% (52,50 hl/ha),
Bramaterra riserva: 70% (52,50 hl/ha).
Per l'impiego della menzione "vigna" , fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra , la produzione massima di vino l/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
"Bramaterra": 22 mesi, di cui almeno 18 in botti di legno;
“Bramaterra riserva”: 34 mesi di cui almeno 24 in botti di legno;
il periodo di invecchiamento obbligatorio decorre dal 1° Novembre dell’anno di vendemmia.
E' ammessa la colmatura con uguale vino, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
5. Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
"Bramaterra": dal 1° settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell'uva;
"Bramaterra riserva": dal 1 ° settembre del terzo anno successivo a quello della raccolta dell'uva.
6. E' consentita, a scopo migliorativo, l'aggiunta nella misura massima del 15%, di "Bramaterra" piu' giovane a "Bramaterra" più vecchio o viceversa.
7. Per i vini DOC "Bramaterra" la scelta vendemmiale e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la DOC "Coste della Sesia rosso” .
8. I vin DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” possono essere classificati, con la DOC "Coste della Sesia rosso “, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6
1. I vini a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Bramaterra":
“Bramaterra” con menzione vigna:
colore: rosso granato con riflessi aranciati;
profumo: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento;
sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
"Bramaterra riserva” :
“Bramaterra riserva” con menzione vigna:
colore: rosso granato con riflessi aranciati;
profumo: caratteristico, intenso, lievemente etereo che si affina con l'invecchiamento;
sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole sottofondo amarognolo, di buon nerbo ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
I suddetti vini possono presentare sentore di legno.
2. E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7
1. Nella designazione e presentazione del vin o a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva “ e' vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” , e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione del vino a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva “, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" e relativo toponimo purché:
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella Lista positiva istituita dall'organismo che detiene l'apposito schedario viticolo della Denominazione;
coloro che, nella designazione e presentazione del vino a DOC "Bramaterra o Bramaterra riserva”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna" seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine;
4. Nella designazione e presentazione dei vini a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” , e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a DOC "Bramaterra e Bramaterra riserva” anche con menzione vigna , ai fini dell'immissione al consumo, devono essere di vetro di colore scuro e di capacità corrispondenti ai volumi nominali ammessi dalla normativa vigente, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e non superiori a 1.500 cl , con l'esclusione del contenitore da 200 cl e della dama.
2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.