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GHEMME DOCG

VIGNETI CANTALUPO GHEMME

VIGNETI CANTALUPO GHEMME

 

GHEMME

D.O.C.G.

D.D. 04 Giugno 2010

 

Art 1  

la denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” è riservata ai vini rossi che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

Ghemme

Ghemme riserva

 

Art 2  

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme”deve essere ottenuto, da uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione:

Nebbiolo (Spanna) minimo 85%

é consentito l’utilizzo dei vitigni:

 Vespolina ed Uva Rara  (Bonarda novarese) da soli o congiuntamente per un massimo del 15%.

 

Art 3  

La zona di produzione delle uve ricade in provincia di Novara, in parte del territorio amministrativo dei comuni di:

Ghemme, Romagnano Sesia

limitativamente ai terreni circoscritti da:

strada statale n. 299 della Valsesia, dal confine comunale di Ghemme in direzione di Sizzano, fino a raggiungere, a nord – ovest, la strada statale n. 142; a nord la strada statle n. 142, a nord – est la strada provinciale 107 di Romagnano Sesia; la strada della Mauletta; la strada comunale del Cantalupo; il confine comunale di Ghemme, fino al raggiungimento della ferrovia Santhià – Arona; il torrente Strego ed il torrente Strona fino al confine comunale con Sizzano; il confine comunale di Sizzano fino alla statale n. 299 di Alagna.

 

Art 4  

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni argillosi, limosi, sabbiosi, ciottolosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura collinare, sono da escludere i terreni di fondovalle, non sufficientemente soleggiati;

altitudine non inferiore a 220 metri s.l.m. e non superiore a 400 metri s.l.m.;

esposizione adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve e con l’esclusione del versante nord;

le densità d’impianto devono essere quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino;

I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.000;

I vecchi vigneti già iscritti all’Albo non potranno comunque produrre mediamente più di 3,000 kg di uva per ceppo;

Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque autorizzati dagli organi tecnici competenti ed in ogni caso atti a non modificare le peculiarità organolettiche dell’uva, del mosto e del vino.

E’ vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG “Ghemme” non devono superare gli

Ghemme: 8,00 tonnellate/ettaro;

Ghemme riserva: 8,00 tonnellate/ettaro

La resa massima per la produzione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di

7,20 tonnellate/ettaro

La DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” possono essere accompagnate dalla menzione aggiuntiva “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché tale vigneto abbia un’età di impianto di almeno 5 anni.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva da destinare alla produzione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela può fissare una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’articolo 3.

I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

I titolo alcolometrici volumici naturali minimi per la DOCG “Gattinara e Gattinara riserva” sono i seguenti:

Ghemme: 11,50% vol.

Ghemme riserva: 12,00% vol.

Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,00% vol.

 

Art 5  

Le operazioni di vinificazione, di conservazione, di invecchiamento in botti di legno, di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia, devono essere effettuate all’interno dei territori di:

comunali di:

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d’Agogna,  Cavallirio, Cressa, Cureggio, Fara Novarese, Fontaneto d’Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno,  Vaprio d’Agogna, Veruno e Agrate Conturbia;

in provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia,;

in provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese;

in provincia di Biella.

La resa massima dell’uva in vino non dovrà essere superiore al:

Ghemme: 70% (56,00 hl/ha),

Ghemme riserva: 70% (56,00 hl/ha). 

L’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alla resa uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.         

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, oltre detto limite decade il diritto alla DOCG per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono ammesse, soltanto le pratiche locali, leali e costanti e tutte le altre consentite dalla vigente normativa.

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento:

Ghemme:

34 mesi di cui almeno 18 in botti di legno;

Ghemme riserva:

46 mesi di cui almeno 24 in botti di legno;

il periodo di invecchiamento decorre dal

1° novembre dell’anno della vendemmia

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri contenitori, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell’intero periodo di invecchiamento obbligatorio.

I vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” devono essere sottoposti, successivamente al prescritto periodo di invecchiamento obbligatorio in legno, a un periodo di affinamento in bottiglia della durata di  sei mesi.

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Ghemme: 1° Settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia;

Ghemme riserva: 1° Settembre del quarto anno successivo a quello della vendemmia.

E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino più giovane a quello più vecchio o viceversa.

Tale pratica deve essere eseguita una sola volta.

Per i vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la DOC “Colline Novaresi” con o senza la specificazione “Nebbiolo (Spanna)”.

I vini destinati a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva”, possono essere classificati durante il periodo di maturazione obbligatoria con la DOC “Colline Novaresi” con o senza la specificazione “Nebbiolo (Spanna”, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Art 6  

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme”, all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Ghemme:

Ghemme con menzione “vigna”:

colore: rosso rubino anche con riflessi granata;

profumo: caratteristico, fine, gradevole ed etereo,

sapore: asciutto, sapido, con fondo gradevolmente amarognolo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore  minimo:  23,0 g/l;

 

Ghemme riserva:

Ghemme riserva con menzione vigna:

colore: rosso rubino anche con riflessi granata;

profumo: caratteristico, fine, gradevole ed etereo,

sapore: asciutto, sapido, armonico, austero ma vellutato, con fondo gradevolmente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore  minimo:  24,0 g/l;

 

E’ facoltà del Ministero delle politiche Agricolture, Alimentari e Foresteali con proprio decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore minimo.  

 

Art 7

Alla denominazione di origine controllata e garantita “Ghemme” è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da “riserva”, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

Nella designazione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’albo dei vigneti della denominazione;

coloro che, nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

Nella presentazione e designazione del vino a DOCG “Ghemme” la menzione “riserva” deve figurare in etichetta sotto la DOCG.

Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

 

Art 8

Le bottiglie, in cui viene confezionato per la commercializzazione i vini a DOCG “Ghemme e Ghemme riserva”, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro e chiuse con tappi di sughero raso bocca.

La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi e comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 5,000 litri, con l’esclusione dei contenitori da 2,000 litri.

 

 

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