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CAMPIDANO DI TERRALBA DOC

VIGNETI TERRALBA

VIGNETI TERRALBA

TERRALBA

CAMPIDANO DI TERRALBA

D.O.C.

D. D. 18 Gennaio 2011

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

La denominazione di origine controllata  "Campidano  di  Terralba"  o

"Terralba" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni  e  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le seguenti tipologie:

 

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Riserva

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore.

 

Articolo 2

Base ampelografia

 

I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da  vigneti costituiti in ambito aziendale dai  vitigni: 

Bovale (Bovaleddu) e/o Bovale grande, (Bovale di Spagna) minimo 85%,

è ammessa la presenza fino ad un massimo del 15% di uve  provenienti da vitigni a  bacca  nera  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Sardegna.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le  uve   devono   essere   prodotte   nell'ambito   del   territorio amministrativo dei comuni:

Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas,  Mogoro,  Morgongiori,  Palmas Arborea, Pompu, Santa  Giusta, San  Nicolò  d'Arcidano,   Simala,  Siris,  Terralba,  Uras.

In provincia di Oristano.

Arbus, Collinas, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Sardara, San Gavino Monreale, Villanovaforru,

in provincia del Medio Campidano.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" devono  essere  quelle  tradizionali  della zona e comunque atte a conferire alle uve e  al  vino  le  specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi  i territori male esposti e quelli di debole spessore derivati da  rocce compatte, i terreni  salsi,  quelli  derivati  da  alluvioni  recenti interessati dalla falda freatica e infine i terreni situati  oltre  i 400 metri s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di  potatura devono essere quelli generalmente e tradizionalmente usati o comunque atti ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei  vini  previste nel presente disciplinare.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione  di soccorso.

 

Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini "Campidano di Terralba" o "Terralba"

un titolo  alcolometrico  minimo naturale  dell'11,00%  vol. 

mentre  per  le  tipologie  "Superiore"   e "Riserva" devono assicurare

un titolo alcolometrico  minimo  naturale del 12,00% vol.

 

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata  non  deve essere superiore a

11,00 t/ha.

A  detto  limite  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non  superi  del 20% il limite medesimo.

L'eccedenza del 20% non ha  diritto  alla  denominazione  di  origine controllata, ma può confluire in una indicazione  geografica  tipica corrispondente se ne possiede le caratteristiche.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata,  in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione  e  di  invecchiamento  devono  essere effettuate nell'interno  della  zona  di  produzione  delimitata  nel precedente articolo 3.

L'imbottigliamento delle tipologie "superiore" e "riserva" deve essere effettuato nell'interno della zona delimitata

di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore  al  70%. 

Qualora  detta  resa  superi  questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC, ma può ricadere in una indicazione geografica tipica corrispondente  qualora ne abbia le caratteristiche.

Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

Nella vinificazione sono  ammesse  le  pratiche  enologiche  leali  e costanti,  tradizionali  della  zona,  compreso  l'arricchimento,   e comunque non in contrasto  con  le  disposizioni  di  legge,  atte  a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale e "Campidano di  Terralba"  o  "Terralba"  Bovale Superiore non possono essere immessi al consumo prima  del 

31  marzo successivo alla annata di produzione  delle  uve. 

Per  la  tipologia "Riserva" è previsto un periodo di  invecchiamento  obbligatorio  di almeno

due anni

che decorre dal 1 novembre  dell'anno  di  produzione delle uve.

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

I  vini  di  cui   all'articolo   1   devono   rispondere,   all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale

colore: rosso rubino più o meno chiaro;

profumo: intenso;

sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Riserva:

colore: rosso rubino intenso;

profumo: intenso;

sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo:26,00 g/l.

 

"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore:

colore rosso rubino intenso;

profumo: intenso;

sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Alle denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

Tuttavia è consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a nomi, ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art  1  il nome  geografico  «SARDEGNA»,  così  come   previsto   dal   decreto ministeriale 31 marzo 2001.

Nella presentazione  e  designazione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Campidano  di  Terralba"  o  "Terralba"  di  cui all'articolo  1,  è  obbligatoria   l'indicazione   dell'annata   di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Campidano   di Terralba" o "Terralba" Bovale può essere immesso al consumo anche in recipienti alternativi al vetro di capacità nominale non superiore a litri 60 secondo quanto consentito dalle normative in vigore.

I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore e "Campidano di Terralba" o  "Terralba" Bovale Riserva devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro

delle seguenti capacità: litri  0,375,  litri  0,500,  litri  0,750, litri 1,500, litri 3,000.

Per la tipologia "Riserva" è obbligatoria la chiusura con  tappo  in sughero.

 

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