CAMPIDANO DI TERRALBA DOC
VIGNETI TERRALBA
TERRALBA
CAMPIDANO DI TERRALBA
D.O.C.
D. D. 18 Gennaio 2011
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o
"Terralba" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale
"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Riserva
"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore.
Articolo 2
Base ampelografia
I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti costituiti in ambito aziendale dai vitigni:
Bovale (Bovaleddu) e/o Bovale grande, (Bovale di Spagna) minimo 85%,
è ammessa la presenza fino ad un massimo del 15% di uve provenienti da vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sardegna.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte nell'ambito del territorio amministrativo dei comuni:
Baressa, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Mogoro, Morgongiori, Palmas Arborea, Pompu, Santa Giusta, San Nicolò d'Arcidano, Simala, Siris, Terralba, Uras.
In provincia di Oristano.
Arbus, Collinas, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, Sardara, San Gavino Monreale, Villanovaforru,
in provincia del Medio Campidano.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi esclusi i territori male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda freatica e infine i terreni situati oltre i 400 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente e tradizionalmente usati o comunque atti ad assicurare le caratteristiche delle uve e dei vini previste nel presente disciplinare.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Campidano di Terralba" o "Terralba"
un titolo alcolometrico minimo naturale dell'11,00% vol.
mentre per le tipologie "Superiore" e "Riserva" devono assicurare
un titolo alcolometrico minimo naturale del 12,00% vol.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a
11,00 t/ha.
A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
L'eccedenza del 20% non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma può confluire in una indicazione geografica tipica corrispondente se ne possiede le caratteristiche.
Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.
L'imbottigliamento delle tipologie "superiore" e "riserva" deve essere effettuato nell'interno della zona delimitata
di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.
Qualora detta resa superi questo limite, ma non l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC, ma può ricadere in una indicazione geografica tipica corrispondente qualora ne abbia le caratteristiche.
Oltre la resa dell'80% decade il diritto a qualsiasi denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, compreso l'arricchimento, e comunque non in contrasto con le disposizioni di legge, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale e "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore non possono essere immessi al consumo prima del
31 marzo successivo alla annata di produzione delle uve.
Per la tipologia "Riserva" è previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno
due anni
che decorre dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve.
Articolo 6
caratteristiche al consumo
I vini di cui all'articolo 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale
colore: rosso rubino più o meno chiaro;
profumo: intenso;
sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Riserva:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: intenso;
sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.
estratto non riduttore minimo:26,00 g/l.
"Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore:
colore rosso rubino intenso;
profumo: intenso;
sapore: asciutto, sapido, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
Articolo 7
Etichettatura, designazione e presentazione
Alle denominazioni di cui all'articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
Tuttavia è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art 1 il nome geografico «SARDEGNA», così come previsto dal decreto ministeriale 31 marzo 2001.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" di cui all'articolo 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
Confezionamento
Il vino a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale può essere immesso al consumo anche in recipienti alternativi al vetro di capacità nominale non superiore a litri 60 secondo quanto consentito dalle normative in vigore.
I vini a denominazione di origine controllata "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Superiore e "Campidano di Terralba" o "Terralba" Bovale Riserva devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro
delle seguenti capacità: litri 0,375, litri 0,500, litri 0,750, litri 1,500, litri 3,000.
Per la tipologia "Riserva" è obbligatoria la chiusura con tappo in sughero.