AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DOCG
VIGNETI BARILE
AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE
D.O.C.G.
02 Agosto 2010
(Fonte GURI)
Art. 1
denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Vulture superiore” è riservata al vino gia' riconosciuto a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, che risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
“Aglianico del Vulture superiore”
“Aglianico del Vulture superiore» riserva”.
Art. 2
base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti da uve provenienti dai vitigni
Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N. al 100%.
Art. 3
zona di produzione delle uve
La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di
Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania,
escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella,
in provincia di Potenza
Art. 4
norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m. iscritti in apposito Albo.
3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento della vite.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a
3.350 in coltura specializzata.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura e l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Aglianico del Vulture superiore” non deve essere superiore a
tonnellate 8,00 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Aglianico del Vulture superiore” devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20 % i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.
8. Per i nuovi impianti e' consentita la produzione dei vini di cui al presente disciplinare solo a partire dalla primavera del 5° anno successivo all'anno di impianto.
9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 1
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,00% vol.
Art. 5
norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52,00 hl per ettaro.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorio sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
4. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Vulture superiore” non può essere immesso al consumo
prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve,
dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno 12 mesi in contenitori di legno
e almeno 12 mesi in bottiglia.
5. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Vulture superiore” può fregiarsi della qualificazione “riserva” solo se immesso al consumo a partire dal
1° novembre del quinto anno successivo a quello di produzione delle uve,
dopo un periodo di invecchiamento di
almeno 24 mesi in contenitori in legno
e almeno 24 mesi in bottiglia.
Art. 6
caratteristiche del vino al consumo
1. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Vulture superiore” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato;
profumo: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico, sapido, persistente; equilibrato con l'invecchiamento, in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
2. Il vino a Denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Vulture superiore riserva” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino intenso tendente al granato, con l'invecchiamento può assumere riflessi aranciati;
profumo: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico, sapido, persistente, equilibrato ed armonico con l'invecchiamento; in relazione alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 % vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.
E' in facoltà del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7
etichettatura designazione e presentazione
1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato e similari».
2. La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla legge.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.
4. E' consentito, altresì, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.
5. Per i vini di cui al presente disciplinare e' obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
confezionamento
1. I vini di cui al presente disciplinare devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro aventi capacità fino a 3 litri.
2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
Allegato A
Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 4:
1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca
45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro
47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro