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AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE DOCG

VIGNETI BARILE

VIGNETI BARILE

AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE

D.O.C.G.

02 Agosto 2010

(Fonte GURI)

 

Art. 1

denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine controllata e garantita “Aglianico del Vulture superiore” è  riservata  al  vino  gia'  riconosciuto  a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica del 18 febbraio 1971, che risponde alle condizioni  ed  ai requisiti del presente disciplinare di produzione,  per  le  seguenti tipologie:

“Aglianico del Vulture superiore”

“Aglianico del Vulture superiore» riserva”.

 

Art. 2

base ampelografica

 

I vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  ottenuti  da  uve provenienti dai vitigni

Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N. al 100%.

 

Art. 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione dei vini di  cui  all'art.  1  comprende l'intero  territorio  dei  comuni  di 

Rionero  in  Vulture,  Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza,  Acerenza,  Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo  San  Gervasio,  Banzi,  Genzano  di Lucania, 

escluse  le  tre  isole  amministrative   di   Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella,

in provincia di Potenza

 

Art. 4

norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve  e  al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente  vulcanica  e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m. iscritti in apposito Albo.

3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti  sono quelli già usati nella  zona  (alberello  o  spalliera  semplice)  e comunque atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e  del vino.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La potatura  deve  essere  effettuata  in  relazione   ai   sistemi   di allevamento della vite.

Per i nuovi impianti e  reimpianti  la  densità  dei  ceppi  per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere  inferiore  a

3.350 in coltura specializzata.

4. E' vietata  ogni  pratica  di  forzatura  e  l'irrigazione  di soccorso.

 

5. La resa massima di uva ammessa per la produzione  del  vino  a Denominazione di  Origine  Controllata  e  Garantita  “Aglianico  del Vulture superiore” non deve  essere  superiore  a 

tonnellate  8,00  per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la  resa  per ettaro di vigneto in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata  in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

7. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  del  vino   Denominazione   di   Origine Controllata e Garantita  “Aglianico  del  Vulture  superiore”  devono essere riportati nei limiti  di  cui  sopra,  purché  la  produzione globale non superi del 20 %  i  limiti  medesimi,  fermi  restando  i limiti resa uva/vino per il quantitativo di cui trattasi.

8. Per i nuovi impianti e' consentita la produzione dei  vini  di cui al presente disciplinare solo a partire dalla  primavera  del  5° anno successivo all'anno di impianto.

9. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai  vini di cui all'art. 1

titolo alcolometrico volumico  naturale  minimo  di 13,00% vol.

 

Art. 5

norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%, pari a 52,00 hl per ettaro.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 70%, l'eccedenza non ha  diritto  alla

denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto  limite percentuale  decade  il  diritto  alla   denominazione   di   origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e  nell'invecchiamento  obbligatorio  sono ammesse  soltanto  pratiche  enologiche  leali  e  costanti,  atte  a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

4. Il vino a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita “Aglianico del Vulture superiore” non può essere immesso al  consumo

prima  del    novembre  del  terzo  anno  successivo  a  quello  di produzione delle uve,

dopo un periodo di invecchiamento  obbligatorio di

almeno 12 mesi in  contenitori  di  legno 

e  almeno  12  mesi  in bottiglia.

    5. Il vino a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita “Aglianico del Vulture superiore” può fregiarsi della qualificazione “riserva” solo se immesso al consumo a partire dal 

  novembre  del quinto anno successivo a quello di  produzione  delle  uve, 

dopo  un periodo di invecchiamento di

almeno 24 mesi in contenitori in legno

e almeno 24 mesi in bottiglia.

 

Art. 6

caratteristiche del vino al consumo

 

1. Il vino a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita “Aglianico  del  Vulture  superiore”  all'atto   dell'immissione   al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

profumo: tipico, gradevole ed intenso;

sapore:  asciutto,  giustamente  tannico,   sapido,   persistente; equilibrato con l'invecchiamento, in relazione alla conservazione  in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

2. Il vino a Denominazione di  origine  controllata  e  garantita “Aglianico del Vulture superiore riserva” all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore:  rosso  rubino  intenso  tendente   al   granato,   con l'invecchiamento può assumere riflessi aranciati;

profumo: tipico, gradevole ed intenso;

sapore:  asciutto,  giustamente  tannico,   sapido,   persistente, equilibrato ed  armonico  con  l'invecchiamento;  in  relazione  alla conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministro delle politiche agricole,  alimentari e forestali, con  proprio  decreto,  di  modificare  i  limiti  sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

etichettatura designazione e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva  diversa da quelle previste  dal  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato e similari».

2.  La  menzione  «vigna»  seguita  dal  relativo   toponimo   è consentita alle condizioni previste dalla legge.

3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento  a nomi  aziendali,  ragioni  sociali  e  marchi  privati   non   aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

4.  E'  consentito,  altresì,  alle  condizioni  previste  dalla vigente  normativa,  l'uso  di  una  delle  indicazioni   geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative,  contrade  o  frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.

5. Per i vini di cui al  presente  disciplinare  e'  obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8

confezionamento

 

1. I vini di cui al presente disciplinare devono  essere  immessi al consumo in bottiglie di vetro aventi capacità fino a 3 litri.

2. Per la tappatura valgono le norme comunitarie e  nazionali  in vigore.

 

       

     

                                                           Allegato A

 

Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 4:

 

1.  Accovatura

 2.  Acqua Rossa

 3.  Boreano

 4.  Braida

 5.  Caggiano

 6.  Caldara

 7.  Cappa Bianca

 8.  Carcarola

 9.  Casano

10. Castagno

11. Catavatto

12. Celentino

13. Cerentino

14. Ciaulino

15. Colignelli

16. Colle Nero

17. Colonnello

18. Cugno di Atella

19. Finocchiaro

20. Fiumarella

21. Fontana Maruggia

22. Gaudo

23. Gelosia

24. Giardino

25. Gorizza

26. Iatta

27. Incoronata

28. La Balconara

29. La Solagna del Principe

30. La Torre

31. Le Querce

32. Macarico

33. Macchiarulo

34. Monte

35. Monte Lapis

36. Musanna

37. Notarchirico

38. Padula

39. Pantagniuolo

40. Pescarelle

41. Piani dell'Incoronata

42. Piani di Camera

43. Piano del Cerro

44. Piano del Duca

45. Piano dell'Altare

46. Piano di Carro

47. Piano di Croce

48. Piano Regio

49. Pipoli

50. Rotondo

51. San Francesco

52. San Martino

53. San Paolo

54. San Savino

55. Sansaniello

56. Santa Maria

57. Serra del Capitolo

58. Serra del Monaco

59. Serra del Prete

60. Serra del Tesoro

61. Serra del Trono

62. Serra della Noce

63. Serra Macinella

64. Serro di Granato

65. Settanni

66. Sterpara

67. Valla del Titolo

68. Vallone della Noce

69. Vigne di Perrone

70. Vizzarro 

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