ACQUI
BRACHETTO D'ACQUI
VIGNETI ALICE BEL COLLE
ACQUI
BRACHETTO D’ACQUI
D.O.C.G.
Decreto 28 febbraio 2011
(fonte GURI)
Articolo 1
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui"
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Passito.
Articolo 2
Base Ampelografica
I vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", nelle loro diverse tipologie, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti da:
Brachetto per non meno del 97%,
e per il restante 3% provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" di cui all'articolo1 devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castel Boglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco,
nonché Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla
destra del torrente Belbo;
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti comuni:
Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura calcareo-argillosa.
2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.
3. Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti
con una densità di almeno 4.000 viti per ettaro.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura.
E'consentita l'irrigazione di soccorso.
5. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata, per la produzione del vino "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Brachetto d’Acqui o Acqui: 8,00 t/ha, 10,00% vol.;
Brachetto d’Acqui o Acqui spumante: 8,00 y/ha, 10,00% vol.;
Brachetto d’Acqui o Acqui passito: 8,00 t/ha, 12,00% vol. prima dell’appassimento, 15,50% vol. dopo l’appassimento.
6. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa, con proprio decreto, di anno in anno prima della vendemmia, una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.
7. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 5, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
9. Limitatamente alle tipologie Brachetto d'Acqui e Brachetto d'Acqui Spumante in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni professionali di categoria, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro,
fermo restante il limite massimo di 9,60 t/ha
oltre il quale non è consentito ulteriore supero.
L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva
eccedenti la resa base delle 8,00 t/ha
è regolamentata secondo quanto previsto al successivo articolo 5.
10. Limitatamente alle tipologie Brachetto d'Acqui e Brachetto d'Acqui Spumante, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le Organizzazioni professionali di categoria, può destinare una percentuale della resa massima stabilita , ad essere "bloccata" con l'utilizzo dei mosti ottenuti regolamentato secondo
quanto previsto al successivo articolo 5 .
11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela sentite le Organizzazioni professionali di categoria può fissare i limiti massimi di uva e/o mosti e/o vino rivendicabile per ettaro, tali che siano inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al
comma 8.
12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia passito, di ammostamento delle uve, per la produzione dei vini di cui all'articolo1, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione così come delimitata dal precedente articolo 3.
2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.
3. La resa massima dell'uva in vino non dovrà essere superiore a:
Brachetto d’Acqui o Acqui: 70%, 5.600 litri/ha;
Brachetto d’Acqui o Acqui spumante: 70%, 5.600 litri/ha;
Brachetto d’Acqui o Acqui passito: 45%, 3.600 litri/ha.
4. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per le tipologie "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" e "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Le stesse condizioni valgono per la tipologia "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito qualora la resa superi il 45% ma non il 50%.
5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 8,00 t/ha, o da uve bloccate nell'ambito della resa massima stabilita in seguito a/ai provvedimento/i della Regione Piemonte di cui al precedente articolo 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.
6. La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di Tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria ,conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 8,00 t/ha o dei mosti bloccati nell'ambito della resa massima stabilita, alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.
In assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti sopra descritti oppure la parte di essi non interessata da provvedimento, sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.
7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
8. L'eventuale aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle partite di mosto o del vino destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", in tutte le tipologie, deve essere ottenuto alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
9. Le partite destinate alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, devono essere ottenute da mosti o vini aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare di
produzione.
10. L'appassimento delle uve destinate alla produzione del vino a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito può essere condotto sulla pianta e/o in ambienti atti a favorire le condizioni ottimali per la conservazione e l'appassimento.
11. Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello spumante e del passito, e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo.
12. E' vietata per i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" la gassificazione artificiale parziale o totale.
13. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito non può essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui":
Colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;
Odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico;
Sapore: dolce, morbido, delicato;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,00% vol.;
Acidità totale minima: 5,00 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui",
nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica
proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta
una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2.0 bar.
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante:
Spuma: fine, persistente;
colore: rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato;
profumo: aroma muschiato molto delicato;
sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l .
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito:
colore: rosso rubino di media intensita' talvolta tendente al granato;
profumo: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico del vitigno Brachetto, talvolta con sentore di legno;
sapore: dolce, aroma muschiato, armonico, vellutato, talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:11,00% vol.;
zuccheri riduttori: minimo 50,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
Etichettatura designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi "superiore", "riserva", "extra", "fine", scelto", "selezionato" e simili.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve .
Articolo 8
Confezionamento
1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" non spumante deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiuso con tappo di sughero marchiato indelebilmente "Brachetto d'Acqui" o "Acqui".
E' vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" nella tipologia spumante, deve essere confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante e deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità:
ml 187 - ml 200 - ml 375 - ml 750 - litri 1,5 - litri 3 - litri 4,5 e litri 6.
3. Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse con tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" nella parte che resta esterna alla bottiglia.
Per bottiglie con contenuto nominale non superiore a ml 200 è ammesso altro dispositivo di chiusura adeguato.