PIEMONTE › ACQUI DOCG

ACQUI

BRACHETTO D'ACQUI

VIGNETI ALICE BEL COLLE

VIGNETI ALICE BEL COLLE

ACQUI

BRACHETTO D’ACQUI

D.O.C.G.

Decreto 28 febbraio 2011

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazione e vini

 

1. La denominazione di origine  controllata  e  garantita  "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è riservata ai vini che rispondono  ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di  produzione  per  le  seguenti tipologie:

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui"

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Spumante

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" Passito.

 

Articolo 2

Base Ampelografica

 

I vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui",  nelle  loro  diverse tipologie, devono essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti composti da:

Brachetto per non meno del 97%,

e per il restante 3% provenienti da vitigni  idonei  alla  coltivazione  nella  Regione Piemonte.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve destinate  alla  produzione  dei  vini  a  DOCG  "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" di cui all'articolo1 devono essere prodotte  nella zona di produzione appresso indicata:

 

Provincia di Asti:

l'intero territorio dei seguenti comuni:

Vesime,  Cessole,  Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea,  Montabone,  Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castel  Boglione,  Castel  Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco,

nonché  Nizza Monferrato limitatamente  alla  parte  di  territorio  situato  sulla

destra del torrente Belbo;

 

Provincia di Alessandria:

l'intero  territorio  dei  seguenti  comuni: 

Acqui   Terme,   Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

1.Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione dei vini a DOCG di cui all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed  ai vini  derivati  le  specifiche  caratteristiche  di  qualità.  

Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente  i  vigneti  collinari  di giacitura ed orientamento adatti, i  cui  terreni  marnosi  siano  di natura calcareo-argillosa.

2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento  (in  controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente  usati   e   comunque   atti   a   non   modificare   le caratteristiche delle uve o del vino.

3.  Per  i  nuovi  e  futuri  impianti,  sono  da  intendersi  idonei esclusivamente i vigneti

con una densità di almeno  4.000  viti  per ettaro.

4. E' vietata ogni pratica di forzatura. 

E'consentita  l'irrigazione di soccorso.

5.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata, per la  produzione  del  vino  "Brachetto  d'Acqui"  o "Acqui" ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle  uve destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le seguenti:

 

Brachetto d’Acqui o Acqui: 8,00 t/ha, 10,00% vol.;

Brachetto d’Acqui o Acqui spumante: 8,00 y/ha, 10,00% vol.;

Brachetto d’Acqui o Acqui passito: 8,00 t/ha, 12,00% vol. prima dell’appassimento, 15,50% vol. dopo l’appassimento.

 

6. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa, con proprio decreto, di  anno  in  anno  prima  della vendemmia,  una  resa  inferiore  a  quella  prevista  dal   presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.

7. I conduttori  interessati  che  prevedono  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   5,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

8. Nelle annate favorevoli, i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine controllata devono essere riportati nei limiti di cui  sopra  purché la produzione globale non superi del 20%  i  limiti  medesimi,  fermi restando i limiti della resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

9. Limitatamente alle tipologie Brachetto d'Acqui e Brachetto d'Acqui Spumante in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta  del  Consorzio  di  tutela,   sentite   le   Organizzazioni professionali di categoria, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro,

fermo restante il limite  massimo  di  9,60 t/ha

oltre il quale non è consentito  ulteriore  supero. 

L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva 

eccedenti  la  resa  base delle 8,00 t/ha

è regolamentata secondo quanto previsto  al  successivo articolo 5.

10.  Limitatamente  alle  tipologie  Brachetto  d'Acqui  e  Brachetto d'Acqui Spumante, la Regione Piemonte, su proposta del  Consorzio  di tutela, sentite le Organizzazioni professionali  di  categoria,  può destinare una percentuale della resa massima stabilita  ,  ad  essere "bloccata" con l'utilizzo dei mosti  ottenuti  regolamentato  secondo

quanto previsto al successivo articolo 5 .

11. Nell'ambito della resa massima fissata  in  questo  articolo,  la Regione Piemonte su proposta  del  Consorzio  di  Tutela  sentite  le Organizzazioni professionali  di  categoria  può  fissare  i  limiti massimi di uva e/o mosti e/o vino rivendicabile per ettaro, tali  che siano inferiori  a  quello  previsto  dal  presente  disciplinare  in rapporto alla necessità  di  conseguire  un  miglior  equilibrio  di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni  di  cui  al

comma 8.

12. La Regione Piemonte, su  richiesta  del  Consorzio  di  Tutela  e sentite  le  Organizzazioni  professionali  di  categoria,  vista  la situazione   di   mercato,   può   stabilire   la   sospensione    o regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario  viticolo per  i  vigneti  di  nuovo  impianto  che  aumentano  il   potenziale produttivo.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di appassimento delle uve per la tipologia  passito, di ammostamento  delle  uve,  per  la  produzione  dei  vini  di  cui all'articolo1, devono essere effettuate nell'interno  della  zona  di produzione così come delimitata dal precedente articolo 3.

2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria e Cuneo.

3. La resa massima dell'uva in vino non dovrà  essere superiore a:

 

Brachetto d’Acqui o Acqui: 70%, 5.600 litri/ha;

Brachetto d’Acqui o Acqui spumante: 70%, 5.600 litri/ha;

Brachetto d’Acqui o Acqui passito: 45%, 3.600 litri/ha.

 

4. Qualora tale resa superi la percentuale  sopra  indicata,  ma  non oltre il 75%, per  le  tipologie  "Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui"  e "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante, l'eccedenza  non  ha  diritto alla denominazione di origine;  oltre  detto  limite  di  percentuale decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine  per  tutto  il prodotto. Le stesse condizioni valgono per  la  tipologia  "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito qualora la resa superi il 45%  ma  non  il 50%.

5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti  la  resa  di  8,00 t/ha, o da uve bloccate nell'ambito della resa massima  stabilita  in seguito  a/ai  provvedimento/i  della  Regione  Piemonte  di  cui  al precedente articolo 4, sono  bloccati  sfusi  e  non  possono  essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di  cui  al  successivo comma.

6. La Regione Piemonte, con  proprio/i  provvedimento/i  da  assumere entro la vendemmia  successiva  a  quella  di  produzione  dei  mosti interessati, su  proposta  del  Consorzio  di  Tutela  e  sentite  le Organizzazioni professionali di categoria ,conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare  tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 8,00 t/ha o  dei mosti  bloccati  nell'ambito  della  resa  massima  stabilita,   alla certificazione a Denominazione di Origine Controllata e Garantita.

In assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti sopra descritti oppure la parte di essi non interessata  da  provvedimento, sono classificati come mosto o  mosto  parzialmente  fermentato,  con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.

7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino  le  sue  peculiari caratteristiche.

8. L'eventuale  aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale delle partite di mosto o del vino destinate alla  produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   e   garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", in tutte  le  tipologie,  deve  essere ottenuto alle condizioni  stabilite  dalle  normative  comunitarie  e nazionali.

9. Le partite destinate alla spumantizzazione per la  produzione  del vino a denominazione di origine controllata  e  garantita  "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", da effettuarsi con il metodo della  fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, devono essere ottenute da mosti o vini aventi le caratteristiche di cui al presente  disciplinare  di

produzione.

10. L'appassimento delle uve destinate alla  produzione  del  vino  a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito può essere condotto sulla pianta e/o in ambienti atti a favorire le condizioni ottimali per  la conservazione e l'appassimento.

11. Le operazioni di elaborazione  di  detti  mosti  o  vini  per  la produzione dello spumante e del passito, e di imbottigliamento devono essere effettuate nelle province di Asti, Alessandria e Cuneo.

12. E' vietata per i vini a denominazione di  origine  controllata  e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" la gassificazione artificiale parziale o totale.

13. Il vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito  non  può  essere  immesso  al consumo prima  del    ottobre  dell'anno  successivo  a  quello  di produzione delle uve.

 

 Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.  I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui"  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui":

Colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato;

Odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico;

Sapore: dolce, morbido, delicato;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

Titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,00% vol.;

Acidità totale minima: 5,00 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui"  o  "Acqui", 

nella  tipologia  sopra  descritta,   all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno  sviluppo  di  anidride  carbonica 

proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato  alla  temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta

una  sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2.0 bar.

 

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" spumante:

Spuma: fine, persistente;

colore: rosso rubino di media intensita' e tendente al granato chiaro o rosato;

profumo: aroma muschiato molto delicato;

sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 6,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l.;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l .

 

"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" passito:

colore:  rosso  rubino  di  media  intensita'  talvolta  tendente  al granato;

profumo: aroma muschiato, molto delicato,  caratteristico  del  vitigno Brachetto, talvolta con sentore di legno;

sapore: dolce, aroma muschiato,  armonico,  vellutato,  talvolta  con sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo:11,00% vol.;

zuccheri riduttori: minimo 50,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini, con proprio decreto,  modificare  i  limiti  minimi sopra indicati per  l'acidità  totale  e  l'estratto  non  riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di origine controllata e  garantita  "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  ivi  compresi  gli aggettivi   "superiore",   "riserva",   "extra",   "fine",   scelto", "selezionato" e simili.

2.  E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

3. Nella designazione della denominazione di  origine  controllata  e garantita "Brachetto  d'Acqui"  o  "Acqui",  con  l'esclusione  della tipologia spumante,  è obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di produzione delle uve .

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" non spumante  deve  essere  immesso  al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti  dalle  norme nazionali e comunitarie e  chiuso  con  tappo  di  sughero  marchiato indelebilmente "Brachetto d'Acqui" o "Acqui".

E' vietato per tali  tipologie  l'uso  del  tappo  a  fungo  e  della gabbietta.

2. Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" nella tipologia spumante,  deve  essere confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante  e  deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le seguenti  capacità:

ml 187 - ml 200 - ml 375 - ml 750 - litri 1,5 - litri 3 - litri 4,5 e litri 6.

3. Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere  chiuse  con tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" nella parte che resta esterna alla bottiglia.

Per bottiglie con contenuto nominale non  superiore  a  ml  200  è ammesso  altro dispositivo di chiusura adeguato. 

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