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QUISTELLO IGT

VIGNETI QUISTELLO

VIGNETI QUISTELLO


QUISTELLO

I.G.T.

D.M. 18/Novembre/1995

   Modificato D.M. 22/Giugno/1998

Modificato D.D. 13 Aprile 2010

 

Art 1     

La indicazione geografica tipica “Quistello”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

 

Art 2     

La IGT “Quistello” è riservata ai seguenti vini:

bianco

bianco frizzante

rosso

rosso frizzante

rosso novello

rosato

rosato frizzante

I vini ad IGT “Quistello” bianchi rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore corrispondente.

La IGT “Quistello” con la specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Mantova fino ad un massimo del 15%.

I vini ad IGT “Quistello” con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca di colore rosso alla tipologia novello.

 

Art 3     

La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Quistello” comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:

QuistellO, Quingentole, S, Giacomo delle Segnate  S, Giovanni del Dosso

in provincia di Mantova.

 

Art 4     

Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Quistello” per le tipologie bianco, rosso e rosato con o senza la specificazione del vitigno, non  deve essere superiore a:

22,00 tonnellate/ettaro

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Quinstello”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

Quistello bianco: 9,00% vol.;

Quistello rosso: 9,00% vol.;

Quistello rosato: 9,00% vol.

 

Art 5     

Le operazioni di vinificazione delle uve e dei mosti destinati alla produzione dei vini ad IGT “Quistello”, devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali è consentito che tali operazioni siano effettuate nei comuni confinanti alla zona delimitata.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Quistello” tipologia rosato devono essere vinificate in bianco.

La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all’80%, per tutti i tipi di vino..

 

 

Art 6     

I vini ad IGT “Quistello” anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:

Quistello bianco: 10,00% vol.;

Quistello ross: 10,00% vol.;

Quistello rosso novello: 11,00% vol.;

Quistello rosato: 10,00% vol.;

Quistello frizzante: 10,00% vol.

 

Art 7     

Alla IGT “Quistello” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.

E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.

I vini ad IGT “Quistello” possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.

Per i vini ad IGT “Quistello Lambrusco” qualora siano confezionati in bottiglie di vetro, è consentita la chiusura con tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione.

Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Quistello” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.         

 

 

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