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SALENTO IGT

VIGNETI NARDO'

VIGNETI NARDO'

 

SALENTO

I.G.T

D. D. 3 novembre 2010

Rettifica D. D. 13 Gennaio 2011

(fonte GURI)

Articolo 1

 

L'indicazione geografica tipica "Salento", accompagnata o meno  dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di  produzione,  è riservata ai mosti e ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

 

L'indicazione geografica tipica "Salento", è riservata  ai  seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature  e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante,  uve  stramature,  passito  e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.

 

I vini ad indicazione geografica tipica "Salento", bianchi,  rossi  e rosati

devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti, composti nell'ambito  aziendale,  da  uno   o   più   vitigni   idonei   alla coltivazione, per la provincia di Brindisi, Lecce e Taranto, a  bacca di  colore  corrispondente  iscritti  nel  registro  nazionale  delle varietà di vite per uve da vino approvato con D.M.  7  maggio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e  da ultimo aggiornato con D.M. 29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Salento" con  la  specificazione  di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

 

Aglianico;

Aleatico;

Barbera;

Bianco di Alessano;

Bombino bianco;

Bombino nero;

Cabernet Franc;

Cabernet Sauvignon;

Chardonnay;

Falangina;

Fiano;

Francavilla;

Greco;

Greco bianco;

Impigno;

Incrocio Manzoni 6.0.13;

Lacrima;

Lambrusco (da Lambrusco Maestri);

Malbech;

Malvasia bianca (dal Malvasia bianca e/o Malvasia  bianca di Candia);

Malvasia nera (da Malvasia nera di Brindisi e/o  Malvasia nera di Lecce);

Merlot;

Moscatello selvatico;

Moscato bianco;

Negroamaro;

Negroamaro precoce cannellino;

Notardomenico;

Pampanuto;

Petit Verdot;

Piedirosso;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Primitivo n.;

Refosco dal Peduncolo rosso;

Riesling italico;

Riesling renano;

Sangiovese;

Sauvignon;

Semillon;

Susumaniello;

Sylvaner verde;

Syrah;

Uva di Troia;

Verdeca;

Vermentino;

Verdicchio;

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione  delle  uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti  e  vini  sopra  indicati,  le  uve  dei  vitigni  idonei  alla coltivazione, diversi da quello oggetto  di  specificazione,  per  le province di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

 I  vini  ad  indicazione   geografica   tipica   "Salento"   con   la specificazione  di  vitigno,  possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente  alla  specificazione  di vitigno  a  bacca  bianca,  e  passito,   e   novello,   quest'ultima limitatamente alle uve a  bacca  rossa. 

Detti  vini  possono  essere prodotti anche nella tipologia “vino da uve stramature”rivenienti  da vendemmia tardiva.

 

Articolo 3

 

La zona di produzione geografica tipica delle uve  per  l'ottenimento dei mosti e dei vini  atti  ad  essere  designati  con  l'indicazione geografica "Salento"  comprende  l'intero  territorio  amministrativo delle province di

Brindisi, Lecce e Taranto.

 

Articolo 4

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vitigni  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata, nell'ambito aziendale, già  comprensiva  dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma  1,  non  deve essere superiore per tutte  le  tipologie  dei  vini  ad  indicazione geografica tipica "Salento", a

17,00 t/ha, per la  tipologia  Rosso Primitivo;

23,00 t/ha per le tipologie derivate da uve  a  bacca nera;

26,00 t/ha per quelle derivate da uve a bacca bianca; 

con o senza la specificazione del vitigno.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura  promiscua,  questa deve essere rapportata a quella della coltura  specializzata  tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

 

Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica " Salento ", seguita  o  meno  dal  riferimento  al  nome  del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

 

10,00% per i bianchi;

11,00% per i rosati;

11,50% per i rossi.

12,00% per il Primitivo.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in  deroga,  assicurare  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo inferiore dello 0.5% vol.

Le uve destinate alla produzione di “vino di uve  stramature”  devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  di  15,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti dello 0,50%.

 

Articolo 5

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino,  ad  eccezione del passito  e/o  uve  stramature,  per  il  quale  non  deve  essere superiore al 50%.

Per le uve  destinate  alla  produzione  dell'indicazione  geografica tipica "  Salento  "  passito  e  uve  stramature  è  consentito  un appassimento, anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla  produzione  dei vini  ad  indicazione  geografica  tipica  “Salento”  devono   essere effettuate all'interno  della  zona  di  produzione  delle  uve  come delimitata dall'art. 3.

Tuttavia e' consentito che tali operazioni vengano  effettuate  anche nel territorio della Regione Puglia.

E' fatta  salva  la  deroga  prevista  dalla  vigente  normativa  per effettuare le operazioni di vinificazione al di fuori della  zona  di produzione fino al 31 dicembre 2012.

 

Articolo 6

 

I vini ad indicazione geografica tipica " Salento ",  anche  con  la specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

 

" Salento " bianco: 10,50%;

" Salento " rosso: 12,00%;

" Salento " rosato: 11,50%;

" Salento " novello: 11,00%;

" Salento " passito: 15,00% vol.

“Salento” da uve stramature: 15,00% vol.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Salento” frizzante e spumante all'atto  dell'immissione  al  consumo   devono   avere   un   titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,50% vol.

 

 

Articolo 7

 

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Salento”  è  consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati

e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

All'indicazione geografica tipica " Salento " è  vietata  l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste  nel  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore o similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purché  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

L'indicazione geografica tipica " Salento "  può essere  utilizzata come ricaduta per  i  vini  ottenuti  da  uve  prodotte  da  vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel  precedente  art. 3, ed iscritti nello schedario viticolo dei vini a  denominazione  di origine, a condizione che i vini per i quali  si  intende  utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i  requisiti previsti  per  una  o  più  delle  tipologie  di  cui  al   presente disciplinare.

 

 

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