BIANCO EMPOLESE DOC
VIGNETI EMPOLI
BIANCO DELL’EMPOLESE
D.O.C.
D. D. 14 settembre 2010
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco
Vin Santo
Art. 2
Base ampelografica
I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
per la tipologia Bianco:
Trebbiano Toscano minimo 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40 %, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.
per la tipologia Vin Santo:
Trebbiano Toscano minimo 60%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, per un massimo del 40%, le uve dei vitigni a bacca bianca, da soli o congiuntamente, ad esclusione del Moscato Bianco, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010.
Art. 3
Zona di produzione delle uve
Le uve destinate alla produzione del vino «Bianco dell'Empolese» debbono provenire dalla zona di produzione che comprende in provincia di Firenze tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Empoli, Cerreto Guidi, Fucecchio, Vinci, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino.
Art. 4
Norme per la viticoltura
4.1 - Condizioni naturali dell'ambiente
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.
4.2 - Densità di impianto
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a
3300 per i vini a denominazione di origine controllata di cui all'art.1 in coltura specializzata.
4.3 - Forme di allevamento e sesti di impianto
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
4.4 - Irrigazione
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso
4.5 - Resa a ettaro e gradazione minima naturale
La resa massima di uva per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco dell'Empolese» non deve essere superiore a
12,00 t/ha
in coltura specializzata.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione non superi di oltre il 20% il limite medesimo.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai vini a DOC «Bianco dell'Empolese»
un titolo alcolometrico volumico naturale di 10,00% vol.
Art. 5
Norme per la vinificazione
5.1 - Zona di vinificazione e di imbottigliamento
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento e di imbottigliamento debbono essere effettuate all'interno dei territori comunali della zona di produzione di cui all'art. 3.
Tuttavia, tali operazioni, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e di confine, e' consentito che tali operazioni siano effettuate sia all'interno del territorio di produzione di cui all'art. 3, sia nell'intero territorio amministrativo dei comuni confinanti.
Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga rilasciate ai sensi del preesistente disciplinare di produzione.
5.2 - Elaborazione
Nella vinificazione sono consentite le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Per la tipologia Vinsanto deve essere seguito il tradizionale metodo di vinificazione che in particolare prevede:
le uve dopo avere subito un'accurata cernita debbono essere sottoposte ad appassimento naturale;
l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni deve avvenire in locali idonei e deve essere protratta fino a raggiungere un contenuto
zuccherino non inferiore al 28,00%.
5.3 - Resa uva/vino e vino/ha
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva, e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:
per la tipologia Bianco
resa uva/vino: 70%
produzione massima di vino/ha: 84 hl;
per la tipologia Vinsanto
resa uva/vino: 35%
produzione massima di vino/ha: 42 hl.
per la tipologia Bianco qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla DOC, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
5.4 - Immissione al consumo
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
per la tipologia Bianco:
a partire dal 1° dicembre dell'anno di vendemmia;
per la tipologia Vinsanto:
a partire dal 1° dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
per la tipologia Bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato, fine e caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00g/l;
per la tipologia Vinsanto secco:
colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;
profumo: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: secco, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo:16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 1,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l;
per la tipologia Vinsanto amabile:
colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;
profumo: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: amabile, armonico, morbido, con caratteristico retrogusto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere minimo: 3,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,00 g/l.
E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7
Etichettatura, designazione e presentazione
7.1 - Qualificazioni
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art.1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
E' consentito l'uso di nomi aziendali, ragioni sociali e marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
7.2 - Menzioni facoltative
Per la tipologia Vinsanto sono consentite le menzioni facoltative secco ed amabile con riferimento a quanto indicato nel precedente art. 6.
Le menzioni facoltative secco ed amabile possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.
In caso di utilizzo della menzione facoltativa secco è facoltativa l'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto espresso in g/l di zuccheri residui.
In caso di utilizzo della menzione facoltativa amabile è facoltativa l'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto espresso in g/l di zuccheri residui.
7.3 - Annata
Per tutte le tipologie dei vini a DOC «Bianco dell'Empolese» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento
8.1 - Tappatura e recipienti
Per la tipologia Bianco:
per la chiusura dei recipienti di vetro è consentito l'uso del tappo capsula a vite;
per la tipologia Vinsanto:
è ammesso l'utilizzo di contenitori in vetro di capacità non superiore a 0,75 l per i quali è obbligatorio l'utilizzo del
tappo raso bocca in sughero o altri materiali idonei ammessi dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.
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