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PUGLIA IGT

VIGNETI CELLINO SAN MARCO

VIGNETI CELLINO SAN MARCO

 

PUGLIA

I.G.T.

D. D. 3 novembre 2010

Rettifica D. D. 13 Gennaio 2010

(fonte GUri)

Articolo 1

 

L'indicazione geografica tipica “Puglia” accompagnata  o  meno  dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di  produzione,  è riservata ai mosti e ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai requisiti in appresso indicati.

 

Articolo 2

 

L'indicazione geografica tipica “Puglia”  è  riservata  ai  seguenti vini:

 

bianchi, anche nelle tipologie frizzante, spumante, uve stramature  e passito;

rossi, anche nelle tipologie frizzante,  uve  stramature,  passito  e novello;

rosati anche nella tipologia frizzante, spumante, novello.

 

I vini ad indicazione geografica tipica “Puglia”,  bianchi,  rossi  e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti  composti da  uno  o  più  vitigni  idonei  alla  coltivazione  per   l'intero territorio della regione Puglia  a  bacca  di  colore  corrispondente iscritti nel registro nazionale delle varietà di  vite  per  uve  da vino approvato con D.M. 7  maggio  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M.

29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni e/o relativi sinonimi:

 

Aglianico;

Aleatico;

Asprinio bianco;

Barbera;

Bianco di Alessano;

Biancolella;

Bombino bianco;

Bombino nero;

Cabernet Franc ;

Cabernet Sauvignon;

Chardonnay;

Ciliegiolo;

Coda di volpe;

Falanghina;

Fiano;

Francavilla Greco;

Impigno;

Incrocio Manzoni 6.0.13;

Lacrima;

Lambrusco n. (da Lambrusco Maestri);

Malbech;

Malvasia bianca (da Malvasia bianca e/o Malvasia  bianca di Candia);

Malvasia nera (da Malvasia nera di Brindisi e/o  Malvasia nera di Lecce);

Merlot;

Montonico;

Moscatello selvatico;

Moscato bianco;

Negroamaro;

Negroamaro precoce cannellino;

Notardomenico;

Pampanuto;

Petit Verdot;

Piedirosso;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Pinot nero;

Primitivo;

Refosco dal peduncolo rosso;

Riesling italico;

Riesling renano;

Sangiovese;

Sauvignon;

Semillon;

Susumaniello;

Sylvaner verde;

Syrah;

Trebbiano;

Uva di Troia;

Verdeca;

Verdicchio;

Vermentino;

 

è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione  delle  uve provenienti dai

corrispondenti vitigni per almeno l'85%,

possono concorrere, da sole o  congiuntamente,  alla  produzione  dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore analogo, idonei alla  coltivazione,  diversi  da  quello  oggetto  di specificazione, per l'intero territorio della regione Puglia, fino ad un massimo del 15%.

I vini qualificati con la specificazione di uno dei vitigni a bacca nera di cui al comma 3 possono essere prodotti anche nella tipologia rosato.

I  vini  ad   indicazione   geografica   tipica   “Puglia”   con   la specificazione  di  vitigno,  possono  essere  prodotti  anche  nelle tipologie frizzante, spumante limitatamente  alla  specificazione  di vitigno a bacca bianca, passito e novello quest'ultima  limitatamente alle uve a bacca rossa.

Detti  vini  possono  essere  prodotti  anche nella tipologia “vino da uve stramature” ed essere designati  con  la

menzione “vendemmia tardiva”.

Per i vini ad indicazione geografica tipica “Puglia” è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo,  a condizione che il vino prodotto derivi al

100% dai vitigni indicati

e che il vitigno che concorra in quantità minore  rispetto  all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

L'indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione  della dicitura “Lambrusco  vinificato  in  bianco”  è  riservata  al  vino ottenuto  da  uve  provenienti  da  vigneti   composti,   nell'ambito aziendale,

per almeno l'85% dal vitigno Lambrusco Maestri

autorizzato alla coltivazione nella regione Puglia.

Le uve destinate alla produzione di  detta  tipologia  devono  essere vinificate in bianco.

L'indicazione geografica tipica “Puglia” con la specificazione  della dicitura “Negroamaro vinificato in bianco” riservata al vino ottenuto da uve provenienti da vigneti composti,  nell'ambito  aziendale,  per

almeno l'85% dal vitigno Negroamaro.

Le uve destinate alla produzione di  detta  tipologia  devono  essere vinificate in bianco

 

Articolo 3

 

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento  dei  mosti  e  dei vini atti ad essere designati con la  indicazione  geografica  tipica “Puglia” comprende i territori amministrativi delle province di

Bari,

BAT (Barletta - Andria - Trani), 

Brindisi, 

Foggia, 

Lecce, 

Taranto

della regione Puglia.

 

 

Articolo 4

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione  dei  vini  di  cui  all'art.  2  devono   essere   quelle tradizionali della zona.

La produzione massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura specializzata nell'ambito aziendale,  già comprensiva  dell'aumento del 20% previsto dal D.M. 2 agosto 1996, art. 1, comma  1,  non  deve essere superiore rispettivamente per i vini ad indicazione geografica tipica

“Puglia” bianco, rosso e rosato, anche con  la  specificazione del vitigno, esclusi i vitigni Aleatico e Primitivo, a

26,00 t/ha;

per  i  vini  ad  indicazione   geografica   tipica   “Puglia”,   con specificazione dei vitigni Aleatico e Primitivo, a 22,00 t/ha.

Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura  promiscua,  questa deve essere rapportata a quella della coltura  specializzata  tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad  indicazione  geografica tipica “Puglia”, seguita o meno dal riferimento al nome del  vitigno, devono assicurare ai vini

un titolo alcolometrico  volumico  naturale minimo:

9,50% vol. per i bianchi;

9,50% vol. per i rosati;

10,00% vol. per i rossi.

 

Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante e spumante possono, in  deroga,  assicurare  un 

titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo inferiore dello 0.50% vol.

Le uve destinate alla produzione di “vino di uve  stramature”  devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15,00% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori  possono essere ridotti del 0,50% vol.

 

Articolo 5

 

Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  atte   a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il  consumo,  non deve essere superiore all'80%.

per tutti i tipi di vino,

ad eccezione del passito e/o uve stramature per il quale non deve essere superiore al 50%.

Per le uve destinate alla  produzione  della  indicazione  geografica tipica “Puglia” passito e uve stramature è consentito l'appassimento anche sulla pianta.

Le operazioni vinificazione delle uve destinate alla  produzione  dei vini  ad  indicazione  geografica  tipica  “Puglia”   devono   essere effettuate sull'intero territorio  della  Regione  Puglia. 

E'  fatta salva la deroga prevista dalla vigente normativa  per  effettuare  le operazioni di vinificazione al di fuori della zona di produzione fino al 31 dicembre 2012.

 

Articolo 6

 

I vini ad  indicazione  geografica  tipica  “Puglia”,  anche  con  la specificazione del nome  del  vitigno,  all'atto  dell'immissione  al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici totali minimi:

 

“Puglia” bianco 10,00% vol.;

“Puglia” rosso 10,50 % vol.;

“Puglia” rosato 10,00 % vol.;

“Puglia” novello 11,00% vol.;

“Puglia” passito: 15,00% vol.;

“Puglia” vino da uve stramature 15,00% vol.

 

I vini a indicazione geografica tipica “Puglia” frizzante e  spumante all'atto  dell'immissione  al  consumo  possono   avere   un   titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,50% vol.

 

Articolo 7

 

All'indicazione geografica tipica “Puglia” è vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimento a  nomi,  ragioni  sociali  e  marchi  privati  purché  non  abbiano significato laudativo e non  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore.

L'indicazione geografica tipica “Puglia” può essere utilizzata  come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte  da  vigneti,  coltivati nell'ambito del territorio  delimitato  nel  precedente  art.  3,  ed iscritti  nello  schedario  viticolo  dei  vini  a  denominazione  di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,  abbiano  i  requisiti previsti  per  una  o  più  delle  tipologie  di  cui  al   presente disciplinare.

 

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