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BARBERA D'ASTI DOCG

VIGNETI BAZZANA MOMBARUZZO

VIGNETI BAZZANA MOMBARUZZO

BARBERA D’ASTI

D.O.C.G.

D. D. 17 Settembre 2010

(fonte GURI)

 

Art.1

Denominazione e vini

 

La  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  (DOCG)“Barbera d'Asti” è riservata  ai  vini  rossi  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal  presente  disciplinare  di produzione, per le seguenti tipologie,  specificazioni  aggiuntive  o menzioni:

 

“Barbera d'Asti”;

“Barbera d'Asti”  superiore; 

anche  con  l'eventuale  specificazione

delle seguenti  sottozone: 

“Nizza”,  “Tinella”,  “Colli  Astiani”  o “Astiano”.

 

2. Le sottozone “Nizza”, “Tinella”, “Colli Astiani” o “Astiano”, sono disciplinate tramite allegati  in  calce  al  presente  disciplinare.

Salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste  dal  presente disciplinare di produzione.

 

 

Art. 2

Base ampelografica

 

1. I vini a DOCG “Barbera d'Asti” devono  essere  ottenuti  dalle uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Barbera: minimo 90%;

altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei  alla  coltivazione nella Regione Piemonte: massimo 10%.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i vigneti che  alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  sono  iscritti  allo schedario viticolo per la DOCG “Barbera  d'Asti”  in  conformità alle disposizioni  di  cui  all'art.  2  del  relativo  disciplinare, approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione dei  vini di cui all'art. 1.

 

 

Art. 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione dei vini a DOCG “Barbera d'Asti”  comprende i territori dei seguenti comuni:

 

Provincia di Asti:

Agliano Terme, Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti,  Azzano  d'Asti, Baldichieri, Belveglio, Berzano S. Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano  Casasco,  Canelli, Cantarana,  Capriglio,   Casorzo,   Cassinasco,   Castagnole   Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione,  Castell'Alfero,  Castellero, Castelletto Molina, Castello d'Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo  Don  Bosco,  Castel  Rocchero,  Celle  Enomondo, Cerreto d'Asti, Cerro Tanaro,  Cessole,  Chiusano  d'Asti,  Cinaglio, Cisterna d'Asti, Coazzolo, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione,  Cossombrato,  Costigliole  d'Asti,  Cunico, Dusino San  Michele,  Ferrere,  Fontanile,  Frinco,  Grana,  Grazzano Badoglio,  Incisa  Scapaccino,  Isola  d'Asti,  Loazzolo,  Maranzana, Maretto,  Moasca,  Mombaldone,   Mombaruzzo,   Mombercelli,   Monale, Monastero   Bormida,   Moncalvo,   Moncucco   Torinese,   Mongardino, Montabone,   Montafia,   Montaldo   Scarampi,   Montechiaro   d'Asti, Montegrosso d'Asti,  Montemagno,  Montiglio  Monferrato,  Moransengo, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Passerano Marmorito,  Penango,  Piea, Pino  d'Asti,  Piova'  Massaia,  Portacomaro,  Quaranti,  Refrancore, Revigliasco d'Asti, Roatto,  Robella,  Rocca  d'Arazzo,  Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San  Giorgio Scarampi,  San  Martino  Alfieri,  San  Marzano  Oliveto,  San  Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Sessame,  Settime,  Soglio,  Tigliole, Tonco,  Tonengo,  Vaglio  Serra,  Valfenera,  Vesime,  Viale  d'Asti, Viarigi, Vigliano, Villafranca d'Asti, Villa San Secondo, Vinchio.

 

Provincia di Alessandria:

Acqui,  Alfiano  Natta,  Alice  Bel  Colle,   Altavilla   Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto  Alessandrino,  Camagna  Monferrato, Camino, Carentino, Casale  Monferrato,  Cassine,  Castelletto  Merli,

Cellamonte, Cereseto, Cerrina, Coniolo, Conzano, Cuccaro  Monferrato, Frascaro,  Frassinello  Monferrato,  Fubine,  Gabiano,  Gamalero,  Lu Monferrato, Mirabello Monferrato,  Mombello  Monferrato,  Moncestino,

Murisengo, Occimiano, Odalengo  Grande,  Odalengo  Piccolo,  Olivola, Ottiglio,  Ozzano   Monferrato,   Pontestura,   Ponzano   Monferrato, Ricaldone,  Rosignano  Monferrato,  Sala   Monferrato,   S.   Giorgio

Monferrato, S. Salvatore Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Strevi,   Terruggia,   Terzo,    Treville,    Vignale,    Villadeati, Villamiroglio.

 

Nei comuni di  Coniolo,  Casale  Monferrato,  Occimiano  e  Mirabello Monferrato

la zona di produzione è limitata ai  territori  collinari posti sulla destra del fiume Po e che sono delimitati dalla strada di circonvallazione di Casale, uscente dal ponte sul Po in direzione  di Alessandria costeggiante il Colle S.  Anna,  attraversante  il  rione Valentino e la frazione di S. Germano.

A sud di Casale il confine della zona di produzione coincide  con  la strada nazionale fino al confine  amministrativo  del  comune  di  S. Salvatore Monferrato, per includere i terreni posti a ovest di  detta strada.

 

 

Art. 4

norme per la viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione del vini a DOCG  “Barbera d'Asti” devono essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve  e  al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste  dal presente disciplinare.

2. In  particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: i terreni argillosi, limosi, sabbiosi  e  calcarei,  nelle loro combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare.  Sono  esclusi  i  terreni  di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 650 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle  uve.

Sono ammessi i reimpianti dei vigneti  nelle  attuali  condizioni  di esposizione. Per i nuovi impianti e' esclusa l'esposizione nord;

densità d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. I vigneti  oggetto  di nuova iscrizione o di  reimpianto  dovranno  essere  composti  da  un numero di ceppi ad ettaro,  calcolati  sul  sesto  di  impianto, 

non inferiore a 4.000;

forme di allevamento e sistemi  di  potatura:  quelli  tradizionali (forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente;

sistemi di potatura: il  Guyot  tradizionale,  il  cordone  speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in  negativo  la qualità delle uve);

è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata per la produzione del vini a DOCG  “Barbera  d'Asti” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le seguenti:

 

Barbera d'Asti: 9,00 t/ha, 12,00% vol.;

Barbera d'Asti superiore: 9,00 t/ha, 12,50% vol.

 

 

La quantità massima di uva ammessa per la produzione dei vini  a  di cui all'art.  1  con  la  menzione  aggiuntiva  “vigna”  seguita  dal relativo  toponimo  deve  essere  di  8  t  per  ettaro  di   coltura specializzata.

Le uve destinate alla produzione dei  vini  di  cui  all'art.  1  che intendano fregiarsi della specificazione aggiuntiva  “vigna”  debbono presentare  un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo  naturale  di

12,50% vol.

 

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva  “vigna”, il vigneto, di età inferiore ai sette anni, dovrà  avere  una  resa ettaro ulteriormente ridotta come di seguito indicato:

 

al terzo anno di impianto:

Barbera d'Asti vigna: 4,80 t/ha,  12,50% vol.;

Barbera d'Asti superiore vigna: 4,80 t/ha, 12,50% vol.

 

Al quarto anno di impianto:

Barbera d'Asti vigna: 5,60 t/ha, 12,50% vol.;

Barbera d'Asti superiore vigna: 5,60 t/ha, 12,50% vol.

 

Al quinto anno di impianto:

Barbera d'Asti vigna: 6,40 t/ha, 12,50% vol.;

Barbera d'Asti superiore vigna: 6,40 t/ha, 12,50% vol.

 

Al sesto anno di impianto:

Barbera d'Asti vigna: 7,20 t/ha, 12,50% vol.;

Barbera d'Asti superiore vigna: 7,20 t/ha, 12,50% vol.

 

Dal settimo anno di impianto in poi:

Barbera d'Asti vigna: 8,00 t/ha, 12,50% vol.;

Barbera d'Asti superiore: 8,00 t/ha, 12,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vini a DOCG “Barbera d'Asti”,  devono  essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione  globale  non superi del 20% il limite medesimo,  fermo  restando  il  limite  resa uva/vino per i quantitativi  di  cui  trattasi. 

La  possibilità  di destinare detto esubero alla rivendicazione dei vini di altre  DOC insistenti nella medesima area di produzione, ai sensi dell'art.  10, comma 1, lett. d) del  D. L.  61/2010,  è  subordinata  a  specifica autorizzazione regionale, su richiesta  del  Consorzio  di  tutela  e sentite le Organizzazioni professionali di categoria.

4. In caso di annata sfavorevole, se necessario, la Regione Piemonte  fissa una resa inferiore a quella prevista dal

presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori  interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  Regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   3,   dovranno tempestivamente, e comunque almeno  5  giorni  prima  della  data  di inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima  fissata  in  questo  articolo,  la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela,  può  fissare limiti massimi di uva da rivendicare per ettaro  inferiori  a  quello previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessità  di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. I  vigneti  iscritti  agli  schedari  viticoli  del  “Barbera  del Monferrato” e del “Barbera del Monferrato Superiore” non possono fare parte dell'albo dei vigneti del “Barbera d'Asti”.

 

Art. 5

norme per la vinificazione

 

1.  Per  i  vini  a  DOCG “Barbera  d'Asti”  le  operazioni   di vinificazione  e   di   invecchiamento   devono   essere   effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni  tradizionali,  è  consentito che  tali  operazioni  siano   effettuate   nell'ambito   dell'intero territorio della regione Piemonte.

 

2. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovrà  essere superiore a:

 

Barbera d'Asti : 70%, 63,00 hl/ha;

Barbera d'Asti superiore: 70%,  63,00 hl/ha.

 

Per  l'impiego  della  menzione  "vigna",  fermo  restando  la   resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino in  l/ha  ottenibile  è  determinata  in  base  alle rispettive rese uva in Kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non  oltre il 75%, l'eccedenza non  avrà  diritto  alla DOCG oltre  detto limite percentuale decade il  diritto  alla  DOCG  per  tutto  il prodotto.

3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i  criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche  enologiche  atte  a conferire al  vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualità,  ivi compreso  l'arricchimento  della  gradazione  zuccherina,  secondo  i metodi riconosciuti dalla legge.

 

4. I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  ad  un  periodo  di invecchiamento:

 

Barbera d'Asti:

Barbera d'Asti "vigna"

minimo 4 mesi,

a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;

Barbera d'Asti "superiore":

Barbera d’Asti “superiore vigna”:       

Minimo 14 mesi

di cui almeno 6 mesi in botti di legno di rovere

a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve;

 

E'  ammessa  la  colmatura  con  uguale  vino  conservato  in   altri contenitori, per non più del 10% del totale del  volume,  nel  corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

5. Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG  “Barbera d'Asti”, la scelta vendemmiale è consentita, ove  ne  sussistano  le condizioni di legge,  soltanto  verso  le denominazioni  di  origine “Monferrato” rosso, “Piemonte” Barbera e  “Monferrato”  Chiaretto  e Ciaret.

6. Il vini destinati alla DOCG “Barbera d'Asti” di  cui  all'art. 1. possono essere riclassificati, con  la  denominazione  di  origine controllata “Monferrato” rosso, “Piemonte” Barbera, “Piemonte” rosso, purché corrispondano alle condizioni ed ai  requisiti  previsti  dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

 

Art. 6

caratteristiche dei vini al consumo

 

1. I vini di cui  all'art.  1  all'atto  dell'immissione  al  consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Barbera d'Asti”:

colore: rosso   rubino   tendente   al   rosso   granato    con l'invecchiamento;

profumo: intenso  e   caratteristico,   tendente   all'etereo   con l'invecchiamento;

sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato  invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;

titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,00%  vol.; 

con indicazione di "vigna" 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l;

 

“Barbera d'Asti” superiore:

colore: rosso   rubino   tendente   al   rosso   granato  con l'invecchiamento;

profumo: intenso  e   caratteristico,   tendente   all'etereo con l'invecchiamento;

sapore: asciutto tranquillo, di corpo, con adeguato  invecchiamento più armonico, gradevole, di gusto pieno;

titolo alcolometrico  volumico  totale  minimo:  12,50%  vol.; 

con indicazione di "vigna": 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l.

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

2. E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole,  alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

 

Art. 7

etichettatura, designazione e presentazione

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini  a  DOCG  “Barbera d'Asti” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa  da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “naturale”,  “scelto”,  “selezionato”, “vecchio”, e simili.

2. Nella designazione e presentazione dei vini  a  DOCG “Barbera d'Asti” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi  o  ragioni  sociali  o  marchi  privati,  purché  non  abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore  e  non si confondano con le “sottozone”.

3. Nella designazione e presentazione dei vini a DOCG “Barbera d'Asti” la denominazione di origine può essere

accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo purché:

le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;

tale  menzione  sia  iscritta  nella  “Lista  positiva”  istituita dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento dei vini siano  stati svolti in recipienti separati e  la  menzione  "vigna",  seguita  dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei  registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo sia riportata  in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al  50%  del carattere usato per la DOCG “Barbera d'Asti”.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art.  1  è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

 

Art. 8

confezionamento

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di vetro, di forma e  colore tradizionale,  di  capacità  consentita  dalle  vigenti  leggi,   ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione  del  contenitore da 200 cl..

Ai soli fini promozionali, i vini di cui all'art.  1  possono  essere confezionati in contenitori della capacità di 600 cl, 900 cl e  1200 cl.

2. E vietato il confezionamento e la presentazione in  bottiglie  che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino. 

VIGNETI NIZZA MONFERRATO

VIGNETI NIZZA MONFERRATO

ALLEGATO N. 1

SOTTOZONA “NIZZA”

 

Art. 1

 

La denominazione di origine controllata e  garantita  "Barbera d'Asti”  superiore  seguita  dalla  specificazione  della  sottozona: "Nizza", è riservata al vino che corrisponde ai requisiti  stabiliti nel presente disciplinare.

 

Art. 2

 

Il vino a DOCG “Barbera  d'Asti”  superiore  "Nizza"  deve essere ottenuto dal vitigno 

Barbera  nella  misura  minima  dell'90%

altri vitigni a bacca nera non aromatici,  idonei  alla  coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%. In deroga alle  disposizioni  di cui al comma 1, i vigneti che alla data di pubblicazione del presente decreto sono iscritti allo schedario viticolo per  la  DOCG  “Barbera d'Asti” in conformità  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2  del relativo disciplinare, approvato con DM 8 luglio  2008,  sono  idonei alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

 

Art. 3

 

La zona di produzione del  vino  a  DOCG “Barbera  d'Asti” superiore "Nizza" comprende l'intero territorio dei seguenti  comuni:

Agliano Terme, Belveglio, Calamandrana, Castel Boglione,  Castelnuovo Belbo,  Castelnuovo  Calcea,  Castel  Rocchero,  Cortiglione,  Incisa Scapaccino, Mombaruzzo, Mombercelli, Nizza Monferrato, Vaglio  Serra, Vinchio, Bruno, Rocchetta Palafea, Moasca, San Marzano Oliveto;

in provincia di Asti.

 

Art. 4

 

Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione del vino di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelli tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione allo schedario viticolo i vigneti idonei sono quelli  ubicati  su   pendii   o   dossi   collinari   soleggiati   e caratterizzati da marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate.

La giacitura dei terreni  citati,  per  favorire  l'insolazione  deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.

La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot  a vegetazione assurgente e  con  un  numero  di  gemme  mediamente  non superiore a 10 per ceppo.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino  a  DOCG  “Barbera d'Asti” superiore “Nizza” è di

7,00 t/ha  pari a 49,00 hl/ha,

in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  e garantita “Barbera d'Asti”  superiore  con  la  specificazione  della sottozona “Nizza”, devono essere riportate nei limiti di  cui  sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

La  vendemmia  dovrà  essere  realizzata  avvalendosi  di   tecniche tradizionali  atte  a  salvaguardare  l'integrità  dei  grappoli  al momento della pigiatura.

 

Art. 5

 

Le operazioni  di  vinificazione  ed  imbottigliamento  devono essere effettuate nella zona di produzione  delimitata  dall'art.  3; tenuto conto delle situazioni tradizionali, è  consentito  che  tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio delle Province  di Cuneo - Asti - Alessandria.

 

L'aumento della gradazione  alcolica  è  consentito  nella  misura massima di 1 grado alcolico.

Le uve devono assicurare

un  titolo  alcolometrico  volumico  minimo naturale non inferiore al 12,50 % vol.

 

La resa massima di uva in vino non  deve  superare  il  70%. 

Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto  alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita  per tutto il prodotto.

 

Art. 6

 

Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al  consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore:  rosso  rubino,   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento.

profumo: intenso caratteristico, etereo

sapore: asciutto, corposo, armonico e rotondo.

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

Il vino a DOCG “Barbera  d'Asti”  superiore  "Nizza"  non  può essere immesso al consumo se non dopo un periodo  di  affinamento  di

almeno 18 mesi

decorrere dal 1° gennaio successivo alla vendemmia.

Durante detto periodo è obbligatoria una permanenza  di  almeno 

Sei mesi in botti di legno.

Il  vino  a  DOCG “Barbera  d'Asti”   superiore   “Nizza”   dopo l'invecchiamento può presentare un lieve sentore di legno.

 

Art. 7

 

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare.

E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigne, fattorie o  cascine  e  marchi  aziendali  dalle

quali  provengano  effettivamente  le  uve  di  cui  il  vino   così qualificato e' stato ottenuto,  a  condizione  che  vengano  indicate all'atto di denuncia dei  vigneti  e  che  il  vino  sia  prodotto  e imbottigliato dall'azienda che ha prodotto l'uva.

Il vino a denominazione di origine controllata e  garantita  “Barbera d'Asti” superiore con specificazione  della  sottozona  “Nizza”  deve essere immesso al consumo in  recipienti  di  vetro  della  capacità massima di 5 litri.

Sulle bottiglie o altri  recipienti  contenenti  il  vino  a  DOCG “Barbera d'Asti”  superiore  "Nizza”  è  obbligatoria  l'indicazione dell'annata di vendemmia da cui il vino deriva.

 

VIGNETI COSTIGLIOLE D'ASTI

VIGNETI COSTIGLIOLE D'ASTI

ALLEGATO N. 2

SOTTOZONA “TINELLA”

 

Art. 1

 

La denominazione di origine controllata e  garantita  “Barbera d'Asti” superiore seguita dal  nome  della  sottozona  “Tinella”,  è riservata al vino che corrisponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

 

Art. 2

 

Il vino a docg “Barbera d'Asti” superiore  “Tinella”  deve essere ottenuto dal vitigno 

Barbera  nella  misura  minima  dell'90%

altri vitigni a bacca nera non aromatici,  idonei  alla  coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%.

In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,  i  vigneti  che  alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  sono  iscritti  allo schedario viticolo per la DOCG “Barbera d'Asti” in  conformità alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo  disciplinare,  approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione  dei  vini  di  cui all'art. 1.

 

Art. 3

 

La zona di produzione del vino  a  DOCG “Barbera  d'Asti” superiore “Tinella”, comprende  l'intero  territorio  dei  Comuni  di

Costigliole d'Asti, Calosso, Castagnole Lanze, Coazzolo, Isola d'Asti

(limitatamente  al  territorio  situato   a   destra   della   strada Asti-Montegrosso),

In provincia di Asti.

 

Art. 4

 

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione  del  vino  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelli tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione all'albo i vigneti idonei sono quelli ubicati su pendii o dossi collinari  soleggiati  e  caratterizzati  da  marne argilloso - sabbiose e arenarie stratificate.

La giacitura dei terreni  citati,  per  favorire  l'insolazione  deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.

La forma di allevamento è la controspalliera con potatura a Guyot  a vegetazione assurgente e  con  un  numero  di  gemme  mediamente  non superiore a 10 per ceppo.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino  a  DOCG “Barbera d'Asti” superiore “Tinella” è di

7,00 t/ha, pari  a  49,00 hl/ha, 

in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  e garantita “Barbera d'Asti”  superiore  con  la  specificazione  della sottozona “Tinella”, devono essere riportate nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi, fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

La  vendemmia  dovrà  essere  realizzata  avvalendosi  di   tecniche tradizionali  atte  a  salvaguardare  l'integrità  dei  grappoli  al momento della pigiatura.

 

Art. 5

 

Le operazioni di vinificazione e  di  imbottigliamento  devono essere effettuate nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione, devono  assicurare  al  vino  un

titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50% vol.

 

La resa massima di uva in vino non  deve  superare  il  70%. 

Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto  alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita  per tutto il prodotto.

 

Il vino a DOCG “Barbera  d'Asti”  superiore  “Tinella”  non  può essere immesso al consumo se non dopo un periodo  di  affinamento  di

almeno 24 mesi

a decorrere dal 1° ottobre successivo alla  vendemmia.

Durante detto periodo e' prevista una permanenza di

almeno 6 mesi  in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno  6  mesi. 

Il vino  a  DOCG “Barbera   d'Asti”   superiore   “Tinella”   dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.

 

Art. 6

 

Il  vino  a  DOCG “Barbera  d'Asti”  superiore  “Tinella” all'atto dell'immissione al consumo deve corrispondere alle  seguenti caratteristiche :

colore:  rosso  rubino,   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento.

profumo: intenso caratteristico, etereo.

sapore: asciutto, corposo, armonico e rotondo.

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

l'aumento della gradazione  alcolica  e'  consentita  nella  misura massima di 0,5 gradi.

 

Art. 7

 

Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare. E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie  o  cascine  dalle  quali  provengono effettivamente le uve di cui  il  vino  così  qualificato  è  stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia  dei vigneti e che il vino sia imbottigliato  dall'azienda  di  produzione dell'uva.

Il vino a denominazione di origine controllata e  garantita  “Barbera d'Asti” superiore con la  specificazione  della  sottozona  “Tinella” deve essere immesso al consumo in recipienti di vetro della capacità massima di 5 litri.

Sulle bottiglie  contenenti  il  vino  a  DOCG “Barbera  d'Asti” superiore “Tinella”  è  obbligatoria  l'indicazione  dell'annata  di vendemmia da cui il vino deriva. 

VIGNETI SAN MARZANOTTO ASTI

VIGNETI SAN MARZANOTTO ASTI

ALLEGATO N. 3

SOTTOZONA "COLLI ASTIANI” o “ASTIANO”

 

Art. 1

 

La denominazione di origine controllata e  garantita  “BarberaM d'Asti”  superiore  con  la  specificazione  della  sottozona  “Colli Astiani”  o  “Astiano”  è  riservata  al  vino  che  corrisponde  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

 

Art. 2

 

Il vino a docg “Barbera d'Asti” superiore “Colli  Astiani” o “Astiano”, deve essere ottenuto dal vitigno 

Barbera  nella  misura minima del 90%

altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei  alla coltivazione nella regione Piemonte: massimo 10%.

In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,  i  vigneti  che  alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  sono  iscritti  allo schedario viticolo per la DOCG “Barbera d'Asti” in  conformità  alle disposizioni di cui all'art. 2 del relativo  disciplinare,  approvato con DM 8 luglio 2008, sono idonei alla produzione  dei  vini  di  cui all'art. 1.

 

Art. 3

 

La zona di produzione del vino  a  DOCG “Barbera  d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano” comprende per il comune di Asti la circoscrizione Montemarzo e S. Marzanotto  Valle  Tanaro, 

per il comune d'Isola d'Asti, il territorio a sinistra della strada  Asti  - Montegrosso d'Asti

e l'intero territorio dei  Comuni  di 

Mongardino, Vigliano, Montegrosso  d'Asti,  Montaldo  Scarampi,  Rocca  d'Arazzo, Azzano,

in provincia di Asti.

 

Art. 4

 

Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione del vino di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelli tradizionali della zona di produzione.

Al fine dell'iscrizione all'albo vigneti idonei sono  quelli  ubicati su pendii o dossi collinari  soleggiati  e  caratterizzati  da  marne argilloso sabbiose e arenarie stratificate.

La giacitura dei terreni  citati,  per  favorire  l'insolazione  deve essere collinare con esposizione da sud a sud ovest - sud est.

La forma di allevamento e' la controspalliera con potatura a Guyot  a vegetazione assurgente e  con  un  numero  di  gemme  mediamente  non superiore a 10 per ceppo.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

 

La resa massima di uva ammessa per la produzione di vino  a  DOCG “Barbera d'Asti” superiore “Colli Astiani” o “Astiano” è di

7,00 t/ha, pari a 49,00 hl/ha,

in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione  di  origine  controllata  e garantita “Barbera d'Asti”  superiore  con  la  specificazione  della sottozona “Colli Astiani” o “Astiano”, devono  essere  riportate  nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20%

i limiti medesimi, fermi  restando  i  limiti  resa  uva/vino  per  i quantitativi di cui trattasi.

La  vendemmia  dovrà  essere  realizzata  avvalendosi  di   tecniche tradizionali  atte  a  salvaguardare  l'integrità dei  grappoli  al momento della pigiatura.

 

Art. 5

 

Le operazioni di vinificazione e  di  imbottigliamento  devono essere effettuare nelle Province di Cuneo - Asti - Alessandria.

Le uve destinate alla vinificazione, devono  assicurare  al  vino  un

titolo alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 12,50% vol.

 

La resa massima di uva in vino non  deve  superare  il  70%. 

Qualora superi tale limite ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto  alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita  per tutto il prodotto.

 

Art. 6

 

Il vino di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al  consumo deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore:  rosso  rubino,   intenso,   tendente   al   granato   con l'invecchiamento.

profumo: intenso caratteristico, etereo

sapore: asciutto, corposo, armonico e rotondo.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: gradi 13,00% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

 

Art. 7

 

Il vino a DOCG “Barbera d'Asti” superiore ”Colli  Astiani” o ”Astiano”, non può essere  immesso  al  consumo  se  non  dopo  un periodo di affinamento di almeno

24 mesi a partire dal 1 ° Ottobre dell’anno della vendemmia.

Durante detto periodo è previsto una permanenza di almeno 

sei  mesi in botti di legno ed un affinamento in bottiglia di almeno sei mesi.

Il vino a  DOCG “Barbera  d'Asti  superiore  “Colli  Astiani”  o “Astiano”, dopo l'invecchiamento, può presentare un lieve sentore di legno.

L'aumento  della  gradazione  alcolica  e'  consentita  nella  misura massima di 1 grado alcolico.

 

Art. 8

 

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare.

E' tuttavia possibile l'uso di indicazioni che facciano riferimento a vigneti, fattorie  o  cascine  dalle  quali  provengono effettivamente le uve di cui  il  vino  così qualificato  è  stato ottenuto, a condizione che vengano indicate all'atto di denuncia  dei vigneti e che il vino sia imbottigliato  dall'azienda  di  produzione dell'uva.

Sulle  bottiglie  contenenti   “Colli   Astiani”   o   “Astiano”   è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'annata di  vendemmia  da cui il vino deriva.

Il vino  DOCG “Barbera  d'Asti”  superiore  “Colli  Astiani”  o” Astiano” deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di  una delle seguenti capacità: 0,375; 0,500; 0,750; 1,500; 3,00; 5,00.

 

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