TRENTINO-ALTO ADIGE › CALDARO DOC

CALDARO DOC

VIGNETI CALDARO

VIGNETI CALDARO

LAGO DI CALDARO

CALDARO

D.O.C.

D.D. 06 Agosto 2010

(Fonte GURI)

 

                                                             

Art. 1

denominazione e vini

 

La denominazione di  origine  controllata  “Lago  di  Caldaro  o Caldaro”  in  lingua  tedesca   rispettivamente   “Kalterersee  o Kalterer”, è riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie, menzioni e specificazioni aggiuntive:

 

“Lago di Caldaro o Caldaro”

“Lago  di  Caldaro  o  Caldaro  scelto”  in  lingua  tedesca “Kaltersee o Kalterer Auslese”

“Lago di Caldaro o Caldaro classico”,

“Lago di Caldaro o Caldaro classico superiore”,

“Lago di Caldaro o Caldaro scelto classico”,

“Lago di Caldaro o Caldaro scelto classico superiore”.

 

Art. 2

base ampelografica

 

Il vino “Lago di Caldaro o Caldaro” deve essere ottenuto da uve provenienti in  ambito  aziendale  dai  vitigni 

Schiava  grossa  e/o Schiava  gentile  e  Schiava  grigia, minimo 85%, 

possono  essere  presenti  nei vigneti, per la differenza fino al 15%  altri  vitigni  a  frutto  di colore analogo idonei alla coltivazione nelle  province  autonome  di Bolzano e di Trento.

 

Art. 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione del vino “Lago di Caldaro o  Caldaro”  è costituita  dai  territori  di  produzione  delimitati  con   decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 290 del 17 dicembre 1931, nonché dai territori ad essi vicini.

Tale zona - che comprende in parte  i  territori  dei  comuni  di

Caldaro,  Appiano,  Termeno,  Cortaccia,  Vadena,  Nalles,  Andriano, Magre' all'Adige, Egna, Montagna, Ora  e  Bronzolo 

in  provincia  di Bolzano

ed in parte i territori dei comuni  di 

Rovere'  della  Luna, Mezzocorona, Faedo, San Michele all'Adige, Lavis, Giovo, Lisignago  e Cembra

in provincia di Trento

e' delimitata, per ciascuna di  dette province, come appresso:

 

Provincia di Bolzano.

Il  territorio  di  produzione  e'  costituito   dalle   seguenti sottozone:

 

Zona A.:

Per tale zona  alla quale appartengono i comuni  di 

Caldaro, Appiano,  Cortaccia,  Magre'  all'Adige,  Termeno  e  Vadena      

La delimitazione inizia a sud di Magre' all'Adige, in corrispondenza del bivio formato, a quota 215, dalla strada del vino con la comunale che porta al centro abitato.

Da tale punto il limite ovest della zona, in direzione nord, e' dato dal bosco raggiungendo solo per brevi  tratti

e cioè in corrispondenza del Maso Hofstaatt nel comune di Cortaccia, delle località Sant'Antonio e San Nicolò nel comune di Caldaro, del Maso San Valentino, nonché della località  Sasso  della  Croce  nel comune di Appiano, il limite altimetrico di m 600.

In particolare, tale limite ovest, rimane così  delimitato: 

dal bivio suddetto a quota 215 la linea di confine coincide con la strada comunale fino all'inizio dell'abitato  di  Magre'  all'Adige,  quindi passa in prossimità della quota 330 in corrispondenza di C. Mayer  e per la quota 304.

In prossimità del Castello di  Niclara  il  limite piega verso sud-ovest passando per quota 518 da  dove  ripiega  verso

nord, interseca la strada che porta a Niclara all'altezza della quota 518, prosegue verso nord passando in prossimità delle località Rain di Sopra fino a giungere a Maso Hofstatt.

Da Maso Hofstatt il  limite piega verso nord-est  fino  a  C.  Weger  da  cui  corre  in  maniera pressoché parallela alla strada Cortaccia-Termeno passando  per  le quote 415-457 per Maso Erivert fino a Kastellaz.

Da questo  punto  il confine - del lato ovest della zona, sempre  verso  nord  -  tocca  la quota 350, il Molino Mayer, Valcovara, Maso Disertori fino a giungere a Maso Undstein, qui volge a sud-est, passa per  Platterhof  da  dove

aggira alla base il Monte di Sella e risale verso nord  passando  per Unterstein e lungo il sentiero che costeggia  Aussester  Riegel  fino all'inserimento con la provinciale n. 14 (q. 220).

Il limite di  zona prosegue quindi verso nord, passando per le quote 263, 281, costeggia il Betulletto e Unterplaniminietschi,  aggira  la  localita'  Moslen, costeggia la Pineta al termine della quale riprende verso nord, passa

per Sant'Antonio, dove la linea di confine coincide con  l'acquedotto sotterraneo, e all'esterno dei centri abitati  di  San  Rocco  e  San Nicolò.

A nord di San Nicolò, il confine  segue  verso  nord-est  la carrareccia che si inserisce sulla strada per  Pianizza  di  Sopra  e costeggia, verso destra, detta strada finche' a nord dell'abitato  di Pianizza,  il  limite  volge  verso  est,  aggira   escludendole   le cosiddette Buche  di  Ghiaccio. 

Risale,  quindi,  verso  nord  e  in corrispondenza di Maso Nova segue la curva di livello  di  600  metri sino al bosco Gfill.

Costeggia bosco Gfill, attraverso Rio dei Prati, passa per Caste] Corba (quota 444) prosegue sempre verso nord e tocca le quote 464, 449, il Castello  di  Appiano  fino  a  intersecare  la strada Andriano-Riva di Sotto.

Il limite della  zona,  lasciato  il  versante  ovest,  corre  in direzione sud-est, segue la strada che congiunge Riva di Sotto con la strada statale n. 42 lasciandola prima del  bivio  a  quota  250  per proseguire in direzione est parallelamente alla strada statale n.  42 fino al km 240 della  strada  stessa  nella  frazione  di  Frangarto.

Facendo quindi angolo in direzione sud, segue il confine  comunale  di Appiano fino alla Casa sull'Adige (Haus an de Etsch).

Costeggia il bosco comprendendo la località  Bellavista  nonché la frazione di Colterenzio.

Raggiunge Sant'Antonio di  Monticolo  poi il Lido di Monticolo, si dirige quindi verso sud, passa per l'Albergo Moser e arrivato a quota 469 prende la carrareccia che passa  per  la Valle Fuscalai congiungendosi, cosi', con il Maso Kreit nel comune di Vadena.

Ritornando in direzione est e quindi verso nord si identifica con il confine comunale di Vadena  seguendolo  fino  all'altezza  del Maso Rosi.

Si dirige nuovamente verso sud seguendo la fossa di Vadena che corre lungo il piede del monte fino a comprendere il Maso  Stadio nel comune di Vadena.

All'altezza del Maso  Stadio  si  volge  quindi verso ovest comprendendo la località Novale al  Varco  dello  stesso

comune, raggiungendo la quota  227  sulla  sponda  est  del  Lago  di Caldaro.

Costeggiando il lago predetto in direzione nord-ovest e aggirando - escludendoli - i cosiddetti  Prati  dei  Cavalli,  raggiunge  sulla sponda ovest del Lago di Caldaro la località San Giuseppe  al  Lago, comprendendola.

Toccando al km 10,5 la  strada  del  vino,  segue  il confine fra il comune di Caldaro e quello di Termeno fino alla  quota 218, raggiunge, escludendolo, il Campo sportivo (quota 229), passa al di sopra del Maso Moser (quota 225) e del Maso Staffler  (quota  215) pure esclusi.

Dal Maso Staffler il confine tocca, sempre in direzione sud-ovest, le quote 213  in  corrispondenza  del  centro  abitato  di Cortaccia, 214 nella  localita'  Rio  Largo,  221  all'altezza  della località  Niclara,  seguendo,  dopo  aver  intersecato  il   confine comunale tra Cortaccia e Magre' all'Adige, la carrareccia che a quota 215 circa taglia la strada  provinciale  che  porta  da  Magre'  alla stazione ferroviaria di Magre-Cortaccia.

Prosegue poi sempre lungo la carrareccia fino a incontrare a quota 215 il punto di partenza  della descrizione.

Vanno inclusi nella  zona  precedentemente  descritta  i vigneti situati nella località Piccolungo del comune di Vadena; tale zona è delimitata a sud-est dal tratto di  strada  compreso  tra  le quote 229 e 223 e anteriormente dalla curva di livello di 300 metri.

 

Zona B: 

Tale zona cui  appartiene  il  comune  di  Andriano 

è circoscritta come segue:

il limite, partendo  a  sud  della  Cava  di Pietra  in  corrispondenza  della  quota  251,  segue  in   direzione nord-ovest la rotabile e costeggia il monte  fmo  al  ponte  sul  rio Gaido,  sotto  il  Castello  Tordilupo,  continua  lungo   la   linea

altimetrica di m 400 a piè del monte sino a raggiungere  il  confine comunale che segue fino a quota 250.

Ritorna verso sud-est  lungo  la rotabile Güsshübel per immettersi in  corrispondenza  del  ponte  sul Gaido  (quota  254)  sulla  vecchia  strada  Terlano-Andriano. 

Segue quest'ultima  fino  all'imbocco  della  stessa  nella  nuova   strada provinciale Terlano-Andriano tagliandola per seguire  volgendo  verso sud la curva di livello quota 250 fino al  punto  di  partenza  della descrizione.

 

Zona C:

Per tale zona cui appartiene il comune  di  Nalles, 

la delimitazione ha inizio a sud del comune  stesso,  in  corrispondenza del bivio (quota 256) della strada Andriano-Nalles.

Da  questo  punto il limite ovest corre in direzione nord-ovest lungo il rio del Bavaro fino a raggiungere il Castel del Cigno (quota 357), passa per le quote 385 e 429 fino a incontrare la linea di confine con il comune di Tesino e lo segue verso nord fino in corrispondenza della quota 280.

Lascia quindi la linea di confine e piega verso sud passando per quota  280, interseca la provinciale Nalles-Vilpiano a quota 276 e la provinciale Nalles-terlano a quota 263 e prosegue quindi in direzione  sud  lungo la carrabile che passando per le quote 265 e 261 chiude  la  zona  al punto di partenza della descrizione.

 

Zona D:

Per tale  zona,  cui  appartengono  i  comuni  di  Ora, Montagna ed Egna

la linea di delimitazione ha inizio a  sud  di  Egna dal km 413,500 della nuova strada statale n.  12  (circonvallazione),

segue quest'ultima in direzione nord fino  all'incrocio  nord  con  la vecchia strada statale n. 12.

Piega verso nord-est e raggiunge la  strada  statale  n.  48  nei pressi  della  quota  416;  prosegue  verso  nord   per   raggiungere nuovamente la strada statale n. 48 a quota 286.

Segue detta statale per breve tratto fino al ponte sul rio  Nero; discende in direzione ovest lungo il rio Nero fino alla confluenza con il fiume Adige.

La  delimitazione  segue,  in  direzione  nord,  prima  il  corso dell'Adige e poi la Fossa di Bronzolo fino a  quota  226  nei  pressi della stazione ferroviaria di Ora. Piega verso  est  e  passando  per quota 228 raggiunge la strada statale n. 12 al km 420,500.

Da  questo punto essa costeggia la roccia fino al cimitero di Montagna, continua lungo la strada statale n. 48 fino alla tenuta Tenz comprendendola.

Prosegue verso sud passando per quote 570, 591, 496  raggiungendo la linea ferroviaria nei pressi della quota 622. Continua lungo detta linea ferroviaria fino a quota 603 per  poi  deviare  verso  ovest  e raggiungere il rio Trodena passando per Maso Claus e Gleno Inferiore.

La delimitazione segue la sponda destra del rio Trodena fino al ponte Villa Alta per costeggiare di seguito  il  bosco  fino  al  punto  di partenza in corrispondenza del km 413,500 della strada statale n. 12.

 

Zona E:

Per tale zona, cui appartiene il comune di Bronzolo,

la delimitazione ha inizio a sud di Bronzolo dalla quota  229,  traversa in linea retta, in direzione nord, il centro abitato, per raggiungere la fossa di Uhl nei pressi della stazione ferroviaria.

Segue detta fossa fino alla strada provinciale  (quota  228)  per raggiungere, in direzione nord est, il cimitero di Bronzolo,  ritorna quindi verso sud costeggiando il bosco ceduo cosiddetto Judenberg  e passando a sud di San Leonardo (quota 290) si riallaccia al punto  di partenza (quota 229).

 

Provincia di Trento:

Il  territorio  di  produzione  e'  costituito   dalle   seguenti sottozone:

 

Zona A:

Per tale zona, cui appartengono in parte  i  comuni  di Rovere' della Luna e di Mezzocorona,

la  linea  di  delimitazione  ha inizio da quota 324 allo sbocco della  Valle  dei  Molini,  segue  le pendici del monte  Craun  fino  a  raggiungere  il  limite  comunale.

Attraversa  tale  confine  per  proseguire,   sempre   in   direzione sud-ovest, lungo le pendici del Tovo Lungo, del  Laibatol,  del  Tovo del Parol e attraversata la Valle del Piaget costeggia, in  direzione ovest, le pendici a sud del Monte e successivamente quelle del Las in direzione nord-ovest per proseguire verso ovest lungo  quelle  a  sud dei monti  Faltari  sino  a  incontrare  il  confine  occidentale  di Mezzocorona.

Segue quindi tale  confine  verso  sud-ovest  e  poi  in direzione sud-est lungo il  T.  Noce  fino  a  incontrare  la  strada Mezzolombardo-Mezzocorona a quota 228, prosegue  lungo  questa  verso Mezzocorona e giunta a quota 224 prende la strada per S. Gottardo per attraversare il centro abitato del comune toccando le quote 223, 222, 219 e 212.

Da quota 212, in direzione est, la linea di  delimitazione segue la strada per Sottomonte e giunta in prossimità della ferrovia prosegue in direzione  nord  lungo  il  sentiero  che  attraversa  la località Sottomonte e raggiunge la strada Mezzocorona-Rovere'  della Luna, la segue in direzione del centro abitato  e  superata  sorgente Boioni prosegue per la strada carrareccia e quindi  il  sentiero  che costeggia F.so Boioni fino a  incrociare  nuovamente  la  strada  per Rovere' della Luna a quota 213.

Segue quest'ultima in  direzione  del centro abitato e al punto di attraversamento con il confine comunale, poco prima di quota 216, prosegue in direzione  est  e  poi  nord-est lungo il sentiero che si immette  sulla  strada  in  uscita  est  del centro abitato, fino a raggiungere, in direzione nord-est,  la  quota 213 da dove prosegue verso  nord  fino  a  incontrare  la  quota  212 (località Dosseni)  da  dove  costeggiando  in  direzione  ovest  il costone  roccioso raggiunge  quota  324  da  dove  e'  iniziata   la delimitazione.

 

Zona B:

Per tale zona cui appartengono in parte i comuni di  S. Michele  all'Adige,  Faedo,  Lavis,  Giovo,  Lisignago  e  Cembra 

La delimitazione inizia dal km 398,150 (quota 213) della strada  statale n. 12, prosegue in direzione sud su tale strada per  seguire  poi  il limite di confine di S. Michele all'Adige al momento che lo incrocia, superata la località Masetto. Proseguendo lungo il confine, incrocia nuovamente la strada statale n. 12  in  prossimità  del  km  395,700 circa.

Segue quest'ultima in direzione sud fino a raggiungere  il  km 389,150 (quota 213) da dove segue per  breve  tratto  la  strada  per Pressano e quindi il sentiero che, in direzione sud-est, raggiunge la quota 225 sulla strada per  Lavis,  lungo  la  strada  che  costeggia l'acquedotto.

Attraversa il centro abitato di  Lavis  e  raggiunge  il ponte per S. Lazzaro sul T. Avisio. Segue il T. Avisio  in  direzione nord e  quindi  nord-est  e  in  località  Pizzanga  prosegue  verso nord-ovest  lungo  il  Rivo  Mercor  fino  a  incontrare  la   strada Cembra-Faver (quota 680) al km 15.150 circa. 

Segue  tale  strada  in direzione del centro abitato di Cembra per costeggiarlo a  sud  sulla strada che passa per le quote 670,  664,  660  (S.  Rocco),  654  (S. Carlo) e 665 dove riprende la strada Cembra-Lisignago,  la  segue  in

direzione sud-ovest, attraversa il  centro  abitato  di  Lisignago  e prosegue per Verla fino a raggiungere  il  km  6,800  circa  da  dove prosegue, in direzione nord, per la strada che conduce alle Ville  di Giovo fino a raggiungere quota 642 in località  Pigiorin. 

Da  quota 612 segue un sentiero in direzione ovest fino a incrociare quello che costeggiando  la  località  Chiaradone  raggiunge  Ville  di  Giovo.

Dall'incrocio segue una linea retta  in  direzione  ovest  sino  alla quota 574 sulla carrareccia per Palù, prosegue per tale strada  sino al centro abitato di Palù e quindi la strada che in direzione  ovest e sud-ovest costeggia per un breve tratta l'acquedotto e  poi  quella Mosana-Lavis nella quale va  poi  a  confluire  con  un  sentiero  in prossimità del km 3 circa dopo aver toccato le quote 492 e 469. 

Dal km 3 prosegue per breve tratto verso Lavis e quindi sulla strada  che in direzione ovest raggiunge il confine comunale di Lavis all'altezza del M.so Clinga, prosegue verso nord lungo il  confine  fino  a  M.so Giaz da dove segue una retta in direzione est, raggiungendo la strada che attraversa le località Fovi  e  Vie  Rosse,  prosegue  per  tale

strada verso nord e poco prima  del  M.so  Sette  Fontane  prende  il sentiero che lo costeggia a est, supera quota 502  e  all'altezza  di M.so S. Valentino, prosegue per una  retta  in  direzione  nord-ovest fino a quota 471  e  poi,  verso  ovest,  l'impluvio  incrociando  il confine di S. Michele all'Adige.

Segue  tale  confine,  lo  segue  in direzione nord e poi est incrociando  il  sentiero  che  costeggia  a ovest la località Fartoni e lungo questi verso nord-est raggiunge la strada per Faedo, la segue verso ovest e  a  quota  513  raggiunge  i

Molini seguendo la carrareccia  per  proseguire  poi  discendendo  il corso d'acqua che da' origine al Rivo  di  Faedo  fino  in  località Dossi, da dove prosegue verso nord per il sentiero che attraversa  il corso d'acqua e passa per le quote 424 e 436  raggiungendo  il  fosso sul lato  nord-est  del  Castello. 

Segue  tale  fosso  in  direzione nord-ovest e raggiunge la carrareccia che segue poi verso  nord  fino alla strada statale  n.  12  (quota  213)  da  dove  e'  iniziata  la delimitazione.

 

Nel comune di Cembra la zona di produzione comprende le  porzioni

vitate ubicate tra il torrente Avisio e la provinciale della  Val  di Cembra denominate:

Valvalle',  Casella,  Saosent,  Vedron,  Lovergan, Crosana, Camin, Mosinago, Fontane e Ischia.

La zona comprende anche la porzione denominata “Nasci” in  comune di Faedo,

sita sulla sinistra della strada n. 12 tra il km 400 e  401 delimitata a nord dal tratto di strada anzidetto e negli altri  punti dalle pendici dei monti antistanti (Dosson, M. Basso, Gaier Normale).

 

Art. 4.

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  del  vino  di  cui  all'art.  1  devono   essere   quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle  uve  ed  ai vini le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da  considerare  idonei,  ai  fini  dell'iscrizione all'albo dei vigneti della  denominazione  di  origine  in  questione soltanto i vigneti ben esposti ubicati a quote non superiori a m  600 e con esclusione di quelli siti nel fondo valle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente  usati   o   comunque   atti   a   non   modificare   le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso.

 

La resa massima di uva ammessa alla produzione del  vino  di  cui all'art. 1 non deve essere superiore a

14,00 tonnellate  per ettaro di vigneto  in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo  sopra  indicato,  la  resa  per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate  eccezionalmente  favorevoli,  la resa dovrà essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle uve, purché la produzione non superi del  20  per  cento  il  limite medesimo.

Le province autonome di Trento e Bolzano, di comune  accordo  con deliberazioni  delle  rispettive  giunte   provinciali   annualmente, sentite le organizzazioni professionali di categoria e  tenuto  conto delle condizioni ambientali e di coltura, possono fissare  produzioni massime per ettaro aventi diritto  alla  D.O.C.  inferiori  a  quelle stabilite  dal   presente   disciplinare   di   produzione,   dandone comunicazione al Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali Comitato nazionale per la  tutela  delle  denominazioni  di origine  dei  vini  ed  alle  camere  di  commercio  competenti   per territorio.

 

Le uve destinate alla vinificazione  devono  assicurare  al  vino “Lago di  Caldaro  o  Caldaro”  un  titolo  alcolometrico  volumico naturale minimo di:

“Lago di Caldaro o Caldaro” 10,00%vol.,

“Lago di Caldaro o Caldaro scelto (Auslese)” 11,00% vol.

In annate con andamento climatico particolarmente sfavorevole  le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  comune  accordo,  con deliberazioni delle rispettive giunte provinciali,  possono  ridurre, con esclusione della tipologia “Lago di Caldano classico  superiore”, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo nella misura massima

dello 0,50% vol.

 

Art. 5

norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di   vinificazione   devono   essere   effettuate all'interno delle zone di produzione delimitate nel  precedente  art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di  produzione è  consentito  che  tali  operazioni  siano  effettuate  nell'ambito dell'intero territorio delle province autonome di Bolzano e Trento.

La resa massima dell'uva  in  vino  non  deve  superare  il  70%.

Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non  l'80%,  l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata “Caldaro  o Lago di Caldaro”, ma può  essere  presa  in  carico,  se  ne  ha  i requisiti, come vino.

Oltre questi ultimi limiti  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.

E ammesso l'arricchimento alle condizioni e nei  limiti  previsti dalla normativa comunitaria in vigore.

 

Art. 6

caratteristiche al consumo

 

Il vino “Lago di Caldaro o Caldaro”,  all'atto  dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino, da chiaro a medio;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, leggermente di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/1;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/1;

 

Il vino “Lago di Caldaro scelto” in lingua  tedesca  “Kalterersee Auslese”, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino, da chiaro a medio;

profumo: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: morbido, armonico, gradevole, leggermente di mandorla;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/1;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/1

 

E' in facoltà del Ministro delle politiche agricole,  alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7

etichettatura e presentazione

 

L'uso  della  specificazione  “classico”,   in   lingua   tedesca “klassisches  Ursprungsgebiet”  o  “klassisch”,  in   aggiunta   alla denominazione di origine controllata “Lago di Caldaro o Caldaro” è consentito per il vino ottenuto da  uve  prodotte  e  vinificate  nei territori dei comuni di

Caldaro, Appiano, Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo,

già delimitati nel  precedente  art.3.

 

La vinificazione del vino designabile con la menzione  aggiuntiva di cui al comma precedente deve essere effettuata  all'interno  della relativa zona di produzione.

Tuttavia, tenuto conto di situazioni tradizionali, è  consentito che tali operazioni di vinificazione possono essere effettuate  fuori dai territori suddetti purché ricadenti nella provincia di Bolzano.

Il vino “Lago  di  Caldaro  o  Caldaro”  che  ha  diritto  alla qualifica di “classico”, ottenuto da uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,50% vol.

e che sia stato sottoposto  ad adeguate operazioni di affinamento, 

può  portare  la  qualifica  di “classico superiore”.

Il vino a DOC “Lago di Caldaro o Caldaro” ottenuto da uve selezionate aventi  

un   titolo   alcolometrico   volumico    naturale    minimo dell'11,00% vol.

ed immesso al  consumo  con 

un  titolo  alcolometrico volumico totale minimo non inferiore all'11,50% vol.

può  portare  la qualificazione aggiuntiva “scelto” in lingua tedesca “Auslese”.

In  caso  di  annate  con  andamento  climatico   particolarmente sfavorevole, le province autonome di Trento e Bolzano,  di  concerto, possono ridurre il predetto titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo

dall'11,00% vol. al 10,50% vol.

Per il vino “Lago di Caldaro o Caldaro” qualificato “scelto” in lingua  tedesca  “Auslese”  non  e' consentito   l'arricchimento.  

E'   vietato   usare   assieme   alla denominazione “Lago di Caldaro o Caldaro” qualsiasi  qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi riserva,  vecchio  e  similari non ammessi dal presente disciplinare di produzione.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il vino  “Lago  di Caldaro o Caldaro” di cui al presente disciplinare,  può  figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purché  veritiera e documentabile.

Il  vino  “Lago  di  Caldaro  o  Caldaro” ,  “Kalterersee»   o Kalterer”  con la  specificazione  “classico  o  classico  superiore” ottenuto da uve prodotte nei comuni  di 

Caldaro,  Appiano,  Termeno, Cortaccia, Vadena, Egna, Montagna, Ora e Bronzolo

come  previsto  dal precedente  comma 1 del presente  articolo,  può  essere  designato  con  la  specificazione aggiuntiva “Alto Adige” in lingua tedesca “Südtirol”  in conformità all'art. 118-septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 67 del Regolamento (CE) n. 607/2009.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi, ragioni sociali,  marchi  privati  veritieri  non aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno l'acquirente.

Le  indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attività   agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore,  fattoria,  tenuta,  podere, cascina ed  altri  similari,  sono  consentite  in  osservanza  delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

 

Art. 8

confezionamento

 

Il vino “Lago di Caldaro o  Caldaro”  qualificato  ”scelto”  o “Auslese” deve essere immesso al consumo esclusivamente  in  bottiglie di vetro di volume nominale  da  0,375  litri  e  da  0,750  litri  e rispettivi multipli. 

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