PROVINCIA DI PAVIA IGT
VIGNETI STRADELLA
PROVINCIA DI PAVIA
I.G.T.
D.D. 04/Giugno/2010
Art 1
La indicazione geografica tipica “Provincia di Pavia”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Provincia di Pavia” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Provincia di Pavia” bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Pavia a bacca di colore corrispondente.
La IGT “Provincia di Pavia”, con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Barbera
Croatina
Riesling
Cortese
Moscato
Malvasia
Pinot nero
Pinot grigio
Chardonnay
Sauvignon
Cabernet Sauvignon
Dolcetto
Freisa
Vespolina o Ughetta
Uva rara
Muller Thurgau
Merlot
Nebbiolo
È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni raccomandati e/o autorizzati a bacca di colore analogo, per la provincia di Pavia fino ad un massimo del 15%
I vini ad IGT “Provincia di Pavia” con la specificazione di uno dei vitigni sopra indicati di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a bacca rossa anche nella tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Provincia di Pavia” comprende gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni in provincia di Pavia:
Bagnaria, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Bosnasco, Brallo di Pergola, Broni, Calvignano, Canevino, Canneto Pavese, Castana, Casteggio, Cecima, Cigognola, Codevilla, Corvino San Quirico, Fortunago, Godiasco, Golferenzo, Lirio, Menconico, Montalto Pavese, Montecalvo Versiglia, Montescano, Montesegale, Montù Beccaria, Mornico Losana, Montebello della Battaglia, Oliva Gessi, Pietra de’ Giorgi, Ponte Nizza, Redavalle, Retorbido, Rivanazzano, Rocca de’ Giorgi, Rocca Susella, Romagnese, Rovescala, Ruino, San Damiano al Colle, Santa Giuletta, Santa Margherita Staffora, Santa Maria della Versa, Stradella, Torrazza Coste, Torricella Verzate, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Volpara, Zavattarello, Zenevredo, Arena Po, Casanova Lonati, Barbianello, Albaredo Arnaboldi, Campospinoso, Miradolo Terme, Inverno e Monteleone.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, già compensativa dell’aumento previsto dal D.M. 02/08/1996, per i vini ad IGT “Provincia di Pavia” per le tipologie bianco, rosso e rosato, non deve essere superiore a:
23,00 tonnellate/ettaro
Per i vini ad IGT “Provincia di Pavia” con la specificazione del vitigno la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore a:
Provincia di Pavia Barbera: 24,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Croatina: 23,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Riesling: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Cortese: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Moscato: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Malvasia: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Pinot nero: 20,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Pino grigio: 20,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Chardonnay: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Sauvignon: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Cabernet Sauvignon: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Dolcetto: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Freisa: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Vespolina: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Uva rara: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Muller Thurgau: 22,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Merlot: 17,00 tonnellate/ettaro
Provincia di Pavia Nebbiolo: 17,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Provincia di Pavia”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Provincia di Pavia bianco: 9,00% vol.;
Provincia di Pavia rosso: 9,00% vol.;
Provincia di Pavia rosato: 9,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall’articolo 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella del comune di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
Sono altresì consentite le operazioni atte all’elaborzazione di vibni frizzanti nell’intero territorio delle Regioni Lombardia e confinanti, quali Piemonte, Emilia, Veneto e Trentino Alto DIGE.
Esclusivamente per l’ottenimento della tipologia Moscato, tali operazioni sono consentite anche con prodotti a monte del vino, quali mosto e mosto parzialmente fermentato.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al l’80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia “passito”, per la quale non deve essere superiore al 50%.
Art 6 I vini ad IGT “Provincia di Pavia” anche con la specificazione del nome del vitigno, per tutte le tipologie, all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
per tutte le tipologie: 9,00% vol.;
per la tipologia novello: 11,00% vol.;
per la tipologia passito: 15,00% vol.
Inoltre il vino ad IGT “Provincia di Pavia Moscato” deve avere un titolo alcolometrico svolto minimo di 4,50% vol.,
e può essere caratterizzato, alla stappatura del recipiente, da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione, che conservato alla temperatura di 20° C. in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, non superiore a 1,8 bar.
Art 7
Alla IGT “Provincia di Pavia” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Provincia di Pavia” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.
VISITATE I SITI IN CALCE