CERVETERI DOC
VIGNETI CERVETERI
CERVETERI
D.O.C.
D.D. 21 Luglio 2010
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
(fonte GURI)
ART. 1
La denominazione di origine controllata «Cerveteri» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed a i requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Cerveteri»bianco;
«Cerveteri» bianco amabile;
«Cerveteri» bianco frizzante;
«Cerveteri» rosso;
«Cerveteri» rosso amabile;
«Cerveteri» rosato;
«Cerveteri» rosato frizzante;
«Cerveteri» Trebbiano o Procanico.
ART. 2
I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere ottenuti esclusivamente mediante la vinificazione delle uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito aziendale presentino la seguente composizione ampelografica:
“Cerveteri bianco”:
Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno il 50%;
Malvasia di Candia fino ad un massimo del 35%;
possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
“Cerveteri rosso e rosato”:
Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura non inferiore al 60%,
con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;
Merlot fino ad un massimo del 35%;
possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%;
“Cerveteri Trebbiano o Procanico”
Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno l'85%;
possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.
ART. 3
La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» e' costituita, dagli interi territori dei comuni di
Cerveteri, Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia
e da parte dei territori dei comuni di
Roma, Allumiere e Tolfa,
tutti in provincia di Roma
e da parte del comune di Tarquinia
in provincia di Viterbo.
Tale zona e' così delimitata:
a nord-ovest il limite segue dalla foce verso nord il fiume Mignone sino alla località Pietrara, prende poi per la strada che porta a c.le Lazi e prima di giungervi, piega verso nord-est per la strada che costeggia il corso del Mignone passando per c.le Germini (q.27), c.le Corpaccio (q.25) e a sud della località Spalle di S. Maria fino ad incrociare, in prossimita' della q.27, il confine di provincia di Roma e Viterbo.
Segue verso nord-est il confine provinciale lungo il corso del Mignone sino a incontrare la strada ferrata, quindi lungo questa scende verso sud-ovest sino al confine di provincia, in prossimità di Poggio dell'Aretta, prosegue lungo questi nella stessa direzione sino ad incrociare il confine del comune di Civitavecchia presso c. Sterpeto.
Da qui segue il confine comunale tra Civitavecchia e Al lumiere prima e quello tra Santa Marinella e Allumiere poi sino in prossimità di m. Quartuccio; prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Santa Marinella e Tolfa raggiungendo in località le Fondacce la quota 48 da dove, lungo una retta immaginaria verso est, raggiunge il punto di confluenza del fosso di Chiavaccio con rio Fiume, e sul proseguimento la strada per Santa Severa in prossimità del km 3,5.
Il limite prosegue quindi verso est per la strada che porta alla q.144 del m. Fagiolano e ne discende per il sentiero che conduce a q.61 in prossimità del fosso Smeraldo.
Da q.61 segue una linea retta in direzione sud-est fino a raggiungere la q.97 sul sentiero che conduce alla Cava di Caolino, prosegue per tale sentiero passando a sud della q.118 fino a incontrare il segno convenzionale di muro a secco che delimita la r.va Pian Sultano e lungo la medesima prosegue passando per le quote 44, 116 e 129 il
località Castellaccio.
ART. 4
Le caratteristiche naturali dell'ambiente, come i terreni, i microclimi, la giacitura e l'esposizione in cui si trovano i vigneti ammessi alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», devono essere atte a conferire a detti vini le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.
La densità d'impianto minima deve essere di
3.300 ceppi/ha,
nei nuovi impianti e nei reimpianti.
La potatura deve assicurare le caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese massime consentite.
Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di allevamento devono essere a «controspalliera», o ad altro sistema che assicuri le caratteristiche tradizionali delle uve, con esclusione delle forme espanse tipo tendone.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' ammessa l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva per ettaro e' di
14,00 tonnellate per le uve bianche
13,00 tonnellate per le uve rosse.
Nella coltura promiscua la resa va calcolata, con gli stessi massimali, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve devono presentare un tenore zuccherino tale da assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo non inferiore al
10,50% vol. per i vini bianchi
11,00% vol. per i vini rossi.
La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
ART. 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve delimitata nel precedente art. 3 nonché nell'intero territorio comunale di Tarquinia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata «Cerveteri», pronto per il consumo, non deve superare il 70%.
Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» per tutto il prodotto.
I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Cerveteri», ad esclusione del mosto concentrato rettificato.
ART. 6
I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Cerveteri» bianco:
- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
- profumo: vinoso, gradevole, delicato;
- sapore: secco, pieno, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Cerveteri» bianco amabile:
- colore: giallo paglierino;
- profumo: fruttato gradevole, delicato;
- sapore: amabile;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Cerveteri» bianco frizzante:
- spuma: vivace, evanescente;
- colore: giallo paglierino;
- profumo: gradevole, delicato;
- sapore: dal secco all'abboccato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.
- acidità totale minima: 4,50 g/l; ;
- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.
«Cerveteri» rosso secco:
- colore: rosso rubino più o meno intenso;
- profumo: vinoso, caratteristico;
- sapore: secco, sapido, armonico, di giusto corpo;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima: 4,50 g/l; ;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Cerveteri» rosso amabile:
- colore: rosso intenso;
- profumo: vinoso, caratteristico;
- sapore: amabile, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
- acidita' totale minima: 4,50 g/l; ;
- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Cerveteri» rosato anche nella tipologia frizzante:
- spuma: vivace ed evanescente;
- colore: rosa più o meno intenso;
- profumo: fruttato gradevole;
- sapore: fine, delicato, armonico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1100% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l; ;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Cerveteri» rosato frizzante:
- spuma: vivace ed evanescente;
- colore: rosa più o meno intenso;
- profumo: fruttato gradevole;
- sapore: delicato, armonico, fresco e vivace;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1100% vol.;
- acidità totale minima: 5,00 g/l; ;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Cerveteri» Trebbiano o Procanico:
- colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
- profumo: gradevole, delicato, fruttato;
- sapore: secco, di giusto corpo, armonico, vellutato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
- acidità totale minima 4,50 g/l;
- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i sopra indicati limiti di acidità totale e dell'estratto secco
ART. 7
Alla denominazione di origine controllata «Cerveteri» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «superiore», «scelto», «selezionato» e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non aventi significato laudativo e non suscettibili di indurre in errore l'acquirente circa la natura e l'origine del prodotto.
E' consentito indicare nomi di unità amministrative o località dalle quali provengono le uve da cui il vino così designato e' stato ottenuto.
E' consentito indicare il termine «vigna» seguito dal corrispondente toponimo, purché in conformità alla normativa vigente
ART. 8
I vini a denominazione di origine controllata «Cerveteri» devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti di capacità nominale fino a 10 litri.
E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri" senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri .".
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata "Cerveteri" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
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