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CERVETERI DOC

VIGNETI CERVETERI

VIGNETI CERVETERI

CERVETERI

D.O.C.

D.D. 21 Luglio 2010

 

DISCIPLINARE DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A  DENOMINAZIONE  DI  ORIGINE CONTROLLATA

(fonte GURI)

 

ART. 1

 

La denominazione di origine controllata «Cerveteri» è  riservata  ai vini che rispondono alle condizioni ed a  i  requisiti  del  presente disciplinare di produzione per  le  seguenti  tipologie: 

«Cerveteri»bianco;

«Cerveteri» bianco  amabile; 

«Cerveteri» bianco  frizzante;

«Cerveteri» rosso;

«Cerveteri» rosso  amabile; 

«Cerveteri» rosato;

«Cerveteri» rosato frizzante;

«Cerveteri» Trebbiano o Procanico.

 

ART. 2

 

I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Cerveteri»  devono essere ottenuti esclusivamente mediante la  vinificazione  delle  uve prodotte da vigneti situati nella zona indicata nel successivo art. 3 e che, nell'ambito  aziendale  presentino  la  seguente  composizione ampelografica:

 

“Cerveteri bianco”:

Trebbiano toscano (localmente detto Procanico) per almeno il 50%;

Malvasia di Candia fino ad un massimo del 35%;

possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca bianca,  idonei  alla  coltivazione per  la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.

“Cerveteri rosso e rosato”:

Sangiovese e Montepulciano congiuntamente in misura  non  inferiore al 60%,

con un minimo di presenza dell'uno o dell'altro  vitigno  non inferiore al 25%;

Merlot fino ad un massimo del 35%;

possono concorrere alla produzione altri vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per  la  Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%;

“Cerveteri Trebbiano o Procanico”

Trebbiano toscano (localmente detto Procanico)  per  almeno  l'85%;

possono concorrere alla produzione altri vitigni a  bacca  bianca,  idonei  alla  coltivazione per  la Regione Lazio, fino ad un massimo del 15%.

 

ART. 3

 

La zona di produzione delle uve ammessa alla produzione  dei  vini  a denominazione di origine controllata «Cerveteri» e' costituita, dagli interi territori dei comuni di

Cerveteri, Ladispoli, Santa  Marinella e Civitavecchia 

e  da  parte  dei  territori  dei  comuni  di 

Roma, Allumiere e Tolfa,

 tutti in provincia di Roma

e da parte  del  comune di Tarquinia

in provincia di Viterbo.

 

Tale zona e' così delimitata:

a nord-ovest il limite segue dalla foce verso nord il  fiume  Mignone sino alla località Pietrara, prende poi per la strada  che  porta  a c.le Lazi e prima di giungervi, piega verso nord-est per la strada  che costeggia il corso del Mignone passando per c.le Germini  (q.27), c.le Corpaccio (q.25) e a sud della località  Spalle di S. Maria fino ad incrociare, in prossimita' della q.27, il confine di provincia  di Roma e Viterbo.

Segue verso nord-est il confine provinciale lungo  il corso del Mignone sino a incontrare la strada ferrata,  quindi  lungo questa scende verso  sud-ovest  sino  al  confine  di  provincia,  in prossimità di Poggio dell'Aretta, prosegue lungo questi nella stessa direzione sino ad incrociare il confine del comune  di  Civitavecchia presso  c.  Sterpeto. 

Da  qui  segue   il   confine   comunale   tra Civitavecchia e Al lumiere prima  e  quello  tra  Santa  Marinella  e Allumiere poi sino in prossimità di  m.  Quartuccio;  prosegue  quindi verso sud lungo il confine tra Santa Marinella e  Tolfa  raggiungendo in località le Fondacce  la  quota  48  da  dove,  lungo  una  retta immaginaria verso est, raggiunge il punto di confluenza del fosso  di Chiavaccio con rio Fiume, e sul proseguimento  la  strada  per  Santa Severa in prossimità del km 3,5.

Il limite prosegue quindi verso est per la strada che porta alla q.144 del m. Fagiolano e ne discende per il sentiero che conduce a q.61 in prossimità del fosso Smeraldo.

Da q.61 segue una linea retta in direzione sud-est fino a raggiungere la q.97 sul sentiero che conduce alla Cava di Caolino,  prosegue  per tale sentiero passando a sud della q.118 fino a incontrare  il  segno convenzionale di muro a secco che delimita la  r.va  Pian  Sultano  e lungo la medesima prosegue passando per le quote 44,  116  e  129  il

località Castellaccio.

 

ART. 4

 

Le  caratteristiche  naturali  dell'ambiente,  come  i   terreni,   i microclimi, la giacitura e l'esposizione in cui si trovano i  vigneti ammessi  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione   di   origine controllata «Cerveteri», devono essere atte a conferire a detti  vini le specifiche  caratteristiche  di  qualità  previste  dal  presente disciplinare di produzione.

La densità d'impianto minima deve  essere  di 

3.300  ceppi/ha, 

nei nuovi impianti e nei reimpianti.

La potatura deve assicurare le caratteristiche tradizionali delle uve e il rispetto delle rese massime consentite.

Nei nuovi impianti e nei reimpianti i sistemi di  allevamento  devono essere a «controspalliera»,  o  ad  altro  sistema  che  assicuri  le caratteristiche tradizionali delle uve, con  esclusione  delle  forme espanse tipo tendone.

E' vietata ogni pratica di forzatura. 

E'  ammessa  l'irrigazione  di soccorso.

 

La resa massima di uva per ettaro e' di

14,00 tonnellate per le uve bianche

13,00 tonnellate per le uve rosse.

Nella  coltura  promiscua  la  resa  va  calcolata,  con  gli  stessi massimali, sulla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata «Cerveteri» devono essere riportati nei limiti di cui  sopra  purché la produzione globale non superi del 20%  i  limiti  medesimi,  fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

Le uve devono presentare un tenore zuccherino tale da  assicurare  al vino un titolo alcolometrico volumico minimo non inferiore  al 

10,50% vol. per i vini bianchi

11,00% vol. per i vini rossi.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le  organizzazioni  di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia,  tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazione,  può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a  quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali -  Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

ART. 5

 

Le operazioni di vinificazione devono essere  effettuate  all'interno della zona di produzione delle uve delimitata nel precedente  art.  3 nonché nell'intero territorio comunale di Tarquinia.

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche.

La  resa  massima  dell'uva  in  vino  a  denominazione  di   origine controllata «Cerveteri», pronto per il consumo, non deve superare  il 70%.

Qualora superi detto limite, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non  ha diritto alla denominazione di origine; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata «Cerveteri»  per  tutto  il prodotto.

I prodotti utilizzabili per  la  correzione  dei  mosti  e  dei  vini dovranno  provenire  esclusivamente  da  uve  prodotte  nei   vigneti iscritti  all'albo  dei  vigneti  della  denominazione   di   origine controllata  «Cerveteri»,  ad  esclusione   del   mosto   concentrato rettificato.

 

ART. 6

 

I vini a denominazione di origine controllata  «Cerveteri»,  all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

 

«Cerveteri» bianco:

- colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;

- profumo: vinoso, gradevole, delicato;

- sapore: secco, pieno, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Cerveteri» bianco amabile:

- colore: giallo paglierino;

- profumo: fruttato gradevole, delicato;

- sapore: amabile;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

- acidità totale minima: 5,00 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Cerveteri» bianco frizzante:

- spuma: vivace, evanescente;

- colore: giallo paglierino;

- profumo: gradevole, delicato;

- sapore: dal secco all'abboccato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.

- acidità totale minima: 4,50 g/l; ;

- estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

«Cerveteri» rosso secco:

- colore: rosso rubino più o meno intenso;

- profumo: vinoso, caratteristico;

- sapore: secco, sapido, armonico, di giusto corpo;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

- acidità totale minima: 4,50 g/l; ;

- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Cerveteri» rosso amabile:

- colore: rosso intenso;

- profumo: vinoso, caratteristico;

- sapore: amabile, vellutato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

- acidita' totale minima: 4,50 g/l; ;

- estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

«Cerveteri» rosato anche nella tipologia frizzante:

- spuma: vivace ed evanescente;

- colore: rosa più o meno intenso;

- profumo: fruttato gradevole;

- sapore: fine, delicato, armonico;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1100% vol.;

- acidità totale minima: 5,00 g/l; ;   

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Cerveteri» rosato frizzante:

- spuma: vivace ed evanescente;

- colore: rosa più o meno intenso;

- profumo: fruttato gradevole;

- sapore: delicato, armonico, fresco  e vivace;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1100% vol.;

- acidità totale minima: 5,00 g/l; ;   

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

«Cerveteri» Trebbiano o Procanico:

- colore: giallo paglierino piu' o meno carico;

- profumo: gradevole, delicato, fruttato;

- sapore: secco, di giusto corpo, armonico, vellutato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

- acidità totale minima 4,50 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

E' facoltà del Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali - Comitato nazionale per  la  tutela  e  la  valorizzazione delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche tipiche dei vini di modificare con proprio decreto i  sopra  indicati limiti di acidità totale e dell'estratto secco

 

ART. 7

 

Alla denominazione di  origine  controllata  «Cerveteri»  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi  qualificazione  non  prevista  dal  presente disciplinare,   ivi   compresi   gli   aggettivi   «extra»,   «fine», «superiore», «scelto», «selezionato» e simili.

E' consentito l'uso di indicazioni di nomi, ragioni  sociali,  marchi privati purché non aventi significato laudativo e  non  suscettibili di indurre in errore l'acquirente circa la  natura  e  l'origine  del prodotto.

E' consentito indicare nomi  di  unità  amministrative  o  località dalle quali provengono le uve da cui il vino così designato e' stato ottenuto.

E' consentito indicare il termine «vigna» seguito dal  corrispondente toponimo, purché in conformità  alla normativa vigente

 

ART. 8

 

I vini a denominazione  di  origine  controllata  «Cerveteri»  devono essere immessi al consumo esclusivamente in recipienti  di  capacità nominale fino a 10 litri.

E'  consentito  confezionare  i  vini  a  denominazione  di   origine controllata   "Cerveteri"   senza   specificazioni   aggiuntive,   in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre  in  materiale plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un involucro di cartone o di altro materiale rigido,  di  capacità non inferiore a 2 litri .".

Nell'etichettatura dei vini a denominazione  di  origine  controllata "Cerveteri" e' obbligatoria l'indicazione dell'annata  di  produzione delle uve.

 

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