COLLINE TEATINE IGT
VIGNETI FILETTO
COLLINE TEATINE
I.G.T.
D.D. 18/Febbraiio/2010
Rettificato D.D. 23 Luglio 2010
(fonte GURI)
Art 1
La indicazione geografica tipica “Colline Teatine”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Colline Teatine” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
rosato novello
I vini ad IGT “Colline Teatine” bianchi, rossi e rosati e passito devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo.
I vini ad IGT “Colline Teatine” bianchi con la specificazione del nome del vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% da uno dei seguenti vitigni:
Bombino
Chardonnay
Cococciola
Falanghina
Fiano
Garganega
Greco
Malvasia
Manzoni bianco
Montonico
Moscato
Passerina
Pecorino
Pinot bianco
Pinot grigio
Riesling
Sauvignon
Trebbiano (da Trebbiano abruzzese e da Trebbiano toscano)
Vermentino
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Colline Teatine” rossi e rosati con la specificazione del nome del vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% da uno dei seguenti vitigni:
Aglianico
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Ciliegiolo
Merlot
Pinot nero
Primitivo
Sangiovese
Syrah
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione per la Regione Abruzzo, fino ad un massimo del 15%.
Nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Colline Teatine” è consentito utilizzare il riferimento al nome di due vitigni a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da ciascuno dei due vitigni deve essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni interessati non superi il corrispondente limite fissato dall’art. 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente limite fissato dall’art. 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve essere riportata in etichetta in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Colline Teatine” comprende l’intero territorio amministrativo d ei comuni di:
Ari, Arielli, Bucchianico, Canosa Sannita, Casacanditella, Casalincontrada, Chieti, Crecchio, Filetto, Francavilla al mare, Guardiagrele, Giuliano Teatino, Miglianico, Orsogna, Ortona, Poggiofiorito, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Tollo, Torevecchia Teatina, Vacri, Villamagna,
in provincia di Chieti.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve e ai vini che ne derivano le specifiche caratteristiche di qualità.
Per i vini a IGT “Colline Teatine” bianco, rosso e rosato, la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, già comprensiva della maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 2 Agosto 1996, non deve essere superiore a:
Colline Teatine bianco, rosso e rosato: 26,00 tonnellate/ettaro
Colline Teatine più vitigno: 24,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Colline Teatine” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Colline Teatine bianco: 9,50% vol.;
Colline Teatine rosso e rosato: 10,00% vol.;
Colline Teatine più vitigno: 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la Regione Abruzzo può autorizzare con proprio atto, sentite le organizzazioni/associazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all’interno del territorio amministrativo della Regione Abruzzo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino, ad eccezione del passito che non deve essere superiore al 50%.
Qualora vengano superati detti limiti, tutto il prodotto perde il diritto ad utilizzare la indicazione geografica
Art 6
I vini ad IGT “Colline Teatine”, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Colline Teatine bianco: 10,00% vol.;
Colline Teatine bianco con vitigno: 11,00% vol.;
Colline Teatine rosso: 10,50% vol.;
Colline Teatine rosso con vitigno: 11,00% vol.;
Colline Teatine rosato: 10,50% vol.;
Colline Teatine rosato con vitigno: 11,00% vol.;
Colline Teatine novello: 11,00% vol.;
Colline Teatine passito: 15,00% vol.
Art 8
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini a IGT “Colline Teatine” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT “Colline Teatine” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.