CAREMA DOC
CAREMA
CAREMA
D.O.C.
D. D. 17 Settembre 2010
(fonte GURI)
Art. 1
Denominazione e vini.
La denominazione di origine controllata “Carema” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:
“Carema”
“Carema” riserva
Art. 2
Base ampelografica.
Il vino a denominazione di origine controllata “Carema” deve essere ottenuto dalle uve del vitigno
Nebbiolo dall'85% al 100%
possono concorrere alla produzione di detti vini uve provenienti nell'ambito aziendale da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Torino fino ad un massimo del 15%.
Art. 3
Zona di produzione delle uve.
La zona di produzione dei vini “Carema” comprende l'intero territorio del comune di
Carema.
In provincia di Torino
Art. 4
Norme per la viticoltura.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino “Carema” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: di origine morenica;
giacitura: coste rocciose, sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non inferiore a metri 300 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
per i nuovi impianti e reimpianti, in coltura specializzata, è adottato un sistema di allevamento a spalliera con una densità di impianto minima di
3000 ceppi per ettaro
ad eccezione della forma di allevamento a pergola;
forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare, in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;
è vietata ogni pratica di forzatura;
è ammessa l'irrigazione disoccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
"Carema": 8,00 t/ha, 11,50% Vol.
"Carema" riserva: 8,00 t/ha, 11,50% Vol.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Carema” devono essere riportati nel limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5
Norme per la vinificazione.
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento del vini a denominazione di origine controllata “Carema” devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3 e nella frazione di Ivery nel comune di Pont St. Martin (Valle d'Aosta), secondo gli usi tradizionali della zona.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Valle d'Aosta e della provincia di Torino.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:
"Carema": 70%, 56,00 hl/ha;
"Carema" riserva: 70%, 56,00 hl/ha.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
4. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
"Carema":
24 mesi di cui almeno
12 mesi in botti di legno di rovere o di castagno
a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia;
"Carema" riserva:
36 mesi di cui almeno
12 mesi in botti di legno di rovere o di castagno
a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia
E' ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10% del totale del volume nel corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.
Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:
"Carema": 1° novembre del 2° anno successivo alla vendemmia
"Carema" riserva: 1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia
Art. 6
Caratteristiche al consumo.
1. Il vino “Carema” all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Carema”:
colore: rosso rubino tendente al granato;
profumo: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
“Carema” riserva:
colore: rosso granato;
profumo: fine e caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, corposo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.
Art. 7
Etichettatura designazione e presentazione.
1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine “Carema” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Carema”, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo.
3. Per i vini di cui all'articolo 1 e' fatto obbligo di indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini “Carema” per la commercializzazione devono essere di forma bordolese o borgognona, di vetro scuro, di capacità consentite dalla legislazione vigente ad esclusione del 200 cl.