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CAREMA DOC

CAREMA

CAREMA

CAREMA

D.O.C.

D. D. 17 Settembre 2010

(fonte GURI)

 

                       

Art. 1

Denominazione e vini.

 

La denominazione di origine controllata “Carema” è  riservata  ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti  prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie  e menzioni:

 

“Carema”

“Carema” riserva

 

Art. 2

Base ampelografica.

 

Il vino a denominazione di origine controllata “Carema”  deve  essere ottenuto dalle uve del vitigno

Nebbiolo dall'85% al 100%

possono concorrere alla produzione  di  detti  vini  uve  provenienti nell'ambito aziendale da vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella provincia di Torino fino ad  un  massimo  del 15%.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve.

 

La  zona  di  produzione  dei  vini  “Carema”  comprende  l'intero territorio del comune di

Carema.

In provincia di Torino

 

 

Art. 4

Norme per la viticoltura.

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla produzione del vino “Carema” devono essere quelle tradizionali  della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e  al  vino  derivato  le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In  particolare  le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: di origine morenica;

giacitura:  coste  rocciose,  sono  da  escludere  i  terreni   di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 300  s.l.m.  e  non  superiore  a metri 600 s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate  in  funzione  delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

per i nuovi impianti e reimpianti,  in  coltura  specializzata,  è adottato un sistema di allevamento a spalliera con  una  densità  di impianto minima di

3000 ceppi per ettaro

ad eccezione della forma  di allevamento a pergola;

forme di allevamento e sistemi di potatura:  devono  essere  quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare, in  negativo  le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura;

è  ammessa  l'irrigazione  disoccorso.

 

3.  Le  rese  massime  di  uva  ad  ettaro  di  vigneto  in   coltura specializzata per la produzione dei vini  di  cui  all'art.  2  ed  i titoli alcolometrici volumici  minimi  naturali  delle  relative  uve destinate  alla  vinificazione  devono  essere   rispettivamente   le seguenti:

 

"Carema":  8,00 t/ha, 11,50% Vol.

"Carema" riserva:  8,00 t/ha, 11,50% Vol.

 

Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  e  da destinare  alla  produzione  del  vino  a denominazione  di  origine controllata “Carema” devono essere riportati nel limiti di cui  sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite  medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore  a  quella  prevista  dal  presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori  interessati  che  prevedano  di  ottenere  una  resa maggiore rispetto a quella fissata dalla  regione  Piemonte,  ma  non superiore  a  quella  fissata  dal  precedente  punto   3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando  tale  data,  la  stima della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi competenti per territorio preposti al controllo, per  consentire  gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima  fissata  in  questo  articolo,  la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può  fissare  i limiti massimi di uva rivendicabile per  ettaro  inferiori  a  quello previsto dal presente disciplinare in  rapporto  alla  necessità  di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In  questo  caso  non  si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

 

Art. 5

Norme per la vinificazione.

 

1. Le operazioni di vinificazione e  di  invecchiamento  del  vini  a denominazione  di  origine   controllata   “Carema”   devono   essere effettuate nella zona di produzione delimitata nel precedente art.  3 e nella frazione di Ivery  nel  comune  di  Pont  St.  Martin  (Valle d'Aosta), secondo gli usi tradizionali della zona.

Le  operazioni   di   imbottigliamento   devono   essere   effettuate nell'ambito degli interi territori  della  regione  Valle  d'Aosta  e della provincia di Torino.

 

2. La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovrà essere superiore a:

 

"Carema": 70%, 56,00 hl/ha;

"Carema" riserva: 70%,  56,00 hl/ha.

 

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma  non  oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc;  oltre  detto  limite  di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

3. Nella vinificazione e maturazione devono essere seguiti i  criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche  enologiche  atte  a conferire al  vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualità,  ivi compreso  l'arricchimento  della  gradazione  zuccherina,  secondo  i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

4.  I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di invecchiamento:

 

"Carema":

24 mesi di cui almeno

12  mesi in botti di legno di rovere o di castagno

a partire dal 1° novembre successivo alla vendemmia;

 

"Carema" riserva:   

36 mesi di cui almeno

12 mesi in botti di legno di rovere o di castagno

a partire dal  1° novembre successivo alla vendemmia

 

 

E'  ammessa  la  colmatura  con  uguale  vino  conservato  in   altri recipienti, per non più del 10% del  totale  del  volume  nel  corso dell'intero invecchiamento obbligatorio.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo e' consentita soltanto  a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

 

"Carema": 1° novembre del 2° anno successivo alla vendemmia

"Carema" riserva:  1° novembre del 3° anno successivo alla vendemmia

 

 

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo.

 

1.  Il  vino  “Carema”  all'atto  dell'immissione  al  consumo   deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Carema”:

colore: rosso rubino tendente al granato;

profumo: fine e caratteristico che ricorda la rosa macerata;

sapore: asciutto, morbido, vellutato, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % Vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

“Carema” riserva:

colore: rosso granato;

profumo: fine e caratteristico;

sapore: asciutto, morbido, vellutato, corposo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:  12,00%  Vol.; 

acidità totale minima: 5,00 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

2. E' facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali - Comitato Nazionale per  la  Tutela  e  la  Valorizzazione delle  Denominazioni  di  Origine  e  delle  Indicazioni  Geografiche Tipiche  dei  Vini,  modificare  i  limiti  dell'acidità totale   e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

 

 

Art. 7

Etichettatura designazione e presentazione.

 

1. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine “Carema” è vietata l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare  di  produzione, ivi  compresi  gli   aggettivi   extra,   fine,   naturale,   scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di origine controllata “Carema”, è consentito l'uso di indicazioni  che facciano riferimento a nomi  o  ragioni  sociali  o  marchi  privati, purché non abbiano significato laudativo.

3. Per i vini di cui all'articolo 1 e' fatto obbligo di  indicare  in etichetta l'annata di produzione delle uve.

 

 

Art. 8

Confezionamento

 

Le bottiglie in cui vengono  confezionati  i  vini  “Carema”  per  la commercializzazione devono essere di forma bordolese o borgognona, di vetro scuro, di capacità consentite dalla  legislazione  vigente  ad esclusione del 200 cl. 

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