SARDEGNA › MOSCATO DI SARDEGNA DOC

MOSCATO DI SARDEGNA DOC

VIGNETI TEMPIO PAUSANIA

VIGNETI TEMPIO PAUSANIA

MOSCATO DI SARDEGNA

D.O.C.

D. D. 18 Gennaio 2011

(fonte GURI)

 

Articolo 1

Denominazioni e vini

 

La denominazione di origine  controllata  "Moscato  di  Sardegna"  è riservata ai vini che rispondono  alle  condizioni  ed  ai  requisiti stabiliti nel presente  disciplinare  di  produzione  nelle  seguenti

tipologie:

 

"Moscato di Sardegna" bianco

"Moscato di Sardegna" passito

"Moscato di Sardegna" da uve stramature

"Moscato di Sardegna" spumante .

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC "Moscato di Sardegna" devono essere ottenuti  dalle  uve provenienti dai vigneti composti  in  ambito  aziendale  dal  vitigno

Moscato bianco.

E' ammessa la presenza di uve provenienti da vitigni a bacca  bianca, fino ad un massimo del 10%, idonei alla  coltivazione  nella  Regione Sardegna.

Per la tipologia spumante  detta  percentuale  deve  essere  ottenuta esclusivamente da  uve  provenienti  da  vitigni  aromatici  a  bacca bianca.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della  Regione Sardegna.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali  e  di  coltura  delle  uve  destinate  alla produzione dei vini  di  cui  all'articolo  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire  alle  uve,  al mosto ed al vino derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere tali da assicurare le necessarie  caratteristiche  alle uve.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.

I nuovi impianti ed i  reimpianti  dovranno  avere  una  densità  di almeno 3500 ceppi per ettaro.

 

La resa massima di  uva  ammessa  alla  produzione  dei  vini  a  DOC "Moscato di Sardegna" non deve essere superiore a 10,00  tonnellate  per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La  resa  per  ettaro  in coltura  promiscua  deve  essere   calcolata,   rispetto   a   quella specializzata, in  rapporto  all'effettiva  superficie  vitata  nelle condizioni di cui al precedente articolo 2.

La resa dovrà essere  riportata  a  detto  limite  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli purché la produzione globale del  vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

 

Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini  a denominazione d'origine controllata " Moscato di Sardegna" un  titolo alcolometrico volumico minimo  naturale  del 

14,00% vol. per  la  tipologia bianco,

16,00% vol. per la tipologia passito

15,00% vol. per la  tipologia uve stramature.

 

Le uve destinate alla produzione del "Moscato di  Sardegna"  spumante debbono assicurare un titolo alcolometrico volumico  minimo  naturale di 9,00% vol .

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di  vinificazione  devono   essere   effettuate   nel territorio della Regione Sardegna.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto  le  pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le  sue peculiari caratteristiche.

Per le tipologie "Moscato di Sardegna" bianco, da  uve  stramature  e passito, è vietato aumentare la gradazione alcolica complessiva  del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Qualora il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve di una determinata partita destinata alla  produzione  del  "Moscato  di Sardegna" spumante sia superiore a 13,00% vol.  è  vietato  l'uso  dello sciroppo zuccherino per la presa di  spuma,  dovendosi  in  tal  caso procedere  alla  spumantizzazione   utilizzando   esclusivamente   lo zucchero naturale della partita.

Per i  vini  di  cui   all'articolo  1,  con  l'esclusione  della tipologia passito,  la  resa  dell'uva  in  vino  non  dovrà  essere superiore al 70 % per cento.

Qualora detta resa superi questo limite, ma non l' 80%, l'eccedenza non avrà diritto  alla  denominazione  di origine, ma può ricadere nella IGT "Isola dei Nuraghi" qualora ne abbia le caratteristiche.

Oltre la resa dell'80% decade il diritto a  qualsiasi  denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovrà essere superiore al 50% con riferimento all'uva fresca.

Per la tipologia "passito" è consentito  l'appassimento  su  stuoie, anche in locali  idonei,  fino  al  raggiungimento  di  un  contenuto zuccherino di almeno 272 g/l .

E' altresì ammessa la parziale disidratazione  con  aria  ventilata, con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.

Il vino "Moscato di Sardegna" non  può  essere  immesso  al  consumo prima del

15 ottobre dell'annata  di  produzione  delle  uve  per  la tipologia spumante,

1° marzo successivo all'annata di  produzione delle uve  per  la  tipologia  bianco 

  luglio  successivo all'annata  di  produzione  delle  uve  per  le  tipologie  "da   uve stramature" e "passito".

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata "Moscato  di  Sardegna" all'atto dell' immissione al consumo, devono presentare  le  seguenti caratteristiche:

 

"Moscato di Sardegna" bianco:

colore: giallo dorato;

profumo: intenso aroma caratteristico;

sapore: dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Moscato di Sardegna" passito:

colore: da giallo dorato ad ambrato;

profumo: intenso, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Moscato di Sardegna" da uve stramature:

colore: giallo da dorato ad ambrato;

odore: intenso, caratteristico;

sapore: fine,dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Moscato di Sardegna" spumante:

spuma: fine ed evanescente;

colore: giallo paglierino;

profumo: aromatico, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 8,00 vol.;

zuccheri riduttori: minimo 50,00 g/l;

zuccheri riduttori massimo:  95,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all'articolo 1  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno riferimento a nomi, ragioni sociali,  marchi  privati,  non aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno l'acquirente.

Le sotto denominazioni geografiche tradizionali

"Tempio  Pausania"  o "Tempio"

"Gallura"

sono riservate al "Moscato di Sardegna" spumante spumantizzato in Gallura e proveniente da  uve  ammesse,  prodotte  e vinificate rispettivamente nel territorio  amministrativo  di 

Tempio Pausania

e nel  territorio  geograficamente  definito  "Gallura",  il quale comprende l'intero territorio dei comuni di 

Aggius,  Aglientu, Arzachena,  Badesi,  Berchidda,  Bortigiadas,  Budoni,   Calangianus, Luogosanto, Luras, Monti,  Olbia,  Oschiri,  Palau,  S.  Teodoro,  S. Teresa di Gallura, Telti,  Tempio  Pausania,  Trinita'  d'Agultu, 

in Provincia di Olbia-Tempio.

Per i  vini  a  denominazione  di  origine  controllata  "Moscato  di Sardegna", con l'esclusione della tipologia spumante, e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al  consumo  soltanto in bottiglie di vetro consone, ai caratteri di un vino  di  pregio  e chiuse con tappo in sughero o altre chiusure consentite  dalle  norme vigenti, ad eccezione delle tipologie da "uve stramature" e "passito" per le quali sono consentite bottiglie di capacità non  superiore  a 0,750 litri.

L'utilizzo del tappo a  vite  è  consentito  esclusivamente  per  la chiusura delle bottiglie di capacità di 0,375 litri.

Per il confezionamento dei vini spumanti non è consentito l'utilizzo del tappo a fungo di plastica.

 

VISITATE I SITI IN CALCE

O

CLICCATE QUI

senigallia