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MOSCATO DI SORSO SENNORI DOC

VIGNETI SORSO SENNORI

VIGNETI SORSO SENNORI

MOSCATO DI SORSO SENNORI

D.O.C.

D. D. 18 Gennaio 2011

(fonte Guri)

 

Articolo 1

Denominazioni e vini

 

La denominazione di origine controllata "Moscato di Sorso -  Sennori" o "Moscato di Sorso" o "Moscato di Sennori" è riservata ai vini  che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti  stabiliti  nel  presente disciplinare di produzione nelle seguenti tipologie:

 

"Moscato di Sorso - Sennori" o  "Moscato  di  Sorso"  o  "Moscato  di Sennori" bianco

"Moscato di Sorso - Sennori" o  "Moscato  di  Sorso"  o  "Moscato  di Sennori" liquoroso

"Moscato di Sorso - Sennori" o  "Moscato  di  Sorso"  o  "Moscato  di Sennori" passito

"Moscato di Sorso - Sennori" o  "Moscato  di  Sorso"  o  "Moscato  di Sennori" spumante .

 

Articolo 2

Base ampelografica

 

I vini a DOC "Moscato di Sorso - Sennori"devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal  vitigno

Moscato bianco minimo 90%,

possono concorrere anche le uve provenienti da vitigni a bacca bianca idonei  alla  coltivazione  nella  regione  Sardegna,  presenti   nei vigneti, fino ad un massimo del 10 per cento.

Per la tipologia spumante  detta  percentuale  deve  essere  ottenuta esclusivamente da  uve  provenienti  da  vitigni  aromatici  a  bacca bianca.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte all'interno dei territori  comunali  di

Sorso e Sennori.

In provincia di Sassari

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali  e  di  coltura  delle  uve  destinate  alla produzione dei vini  di  cui  all'articolo  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire  alle  uve,  ai mosti ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono   essere   comunque   tali   da   assicurare   le   necessarie caratteristiche alle uve.

E' escluso  il  sistema  di  allevamento  a tendone.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione  di soccorso.

I nuovi impianti ed i  reimpianti  dovranno  avere  una  densità di almeno 3500 ceppi per ettaro.

 

La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DO "Moscato di Sorso - Sennori" non deve essere superiore a 

9,00  tonnellate  per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

La resa per  ettaro  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente articolo 2.

La resa dovrà essere  riportata  a  detto  limite  anche  in  annate eccezionalmente favorevoli purché la produzione globale del  vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

 

Le uve destinate alla  vinificazione  devono  assicurare  ai  vini  a denominazione d'origine controllata "Moscato di Sorso -  Sennori" 

un titolo alcolometrico volumico minimo naturale del 14,00% vol.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

 

Le  operazioni  di  vinificazione  e  di  imbottigliamento   per   la produzione del "Moscato di Sorso - Sennori" devono essere  effettuate entro i territori comunali di Sorso e Sennori.

E'  tuttavia  consentito  che  le  operazioni   di   elaborazione   e imbottigliamento degli spumanti siano  effettuate  all'interno  della regione Sardegna.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto  le  pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le  sue peculiari caratteristiche.

Per tutte le tipologie di vino a Denominazione di Origine Controllata "Moscato di Sorso -  Sennori"  è  vietato  aumentare  la  gradazione alcolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base, o impiego di mosti o di vini che siano  stati  oggetto di concentrazione.

E' comunque consentito un leggero appassimento delle uve su pianta  o su telai, ovvero la parziale disidratazione con aria  ventilata,  con ventilazione forzata o in appositi locali termocondizionati.

Per la preparazione del tipo liquoroso è  consentita  l'aggiunta  di alcol di origine vinica al mosto o al vino di base.

Nella  produzione  del  vino  spumante  sono  consentite   tutte   le operazioni di spumantizzazione  così  come  previste  dalle  attuali norme di legge.

Per i vini di cui all'articolo 1, con  l'esclusione  della  tipologia passito, la resa dell'uva in vino non dovrà essere superiore al 70 %.

Qualora detta resa superi questo  limite,  ma  non  l'80%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine, ma  può ricadere  nella   IGT   corrispondente   qualora   ne   abbia   le caratteristiche.

Oltre la resa dell'80% decade il diritto a  qualsiasi  denominazione, sia essa DOC o IGT, per tutto il prodotto.

La resa massima delle uve in vino per la tipologia passito non dovrà essere superiore al 50% con riferimento all'uva fresca.

Il vino "Moscato di Sorso -  Sennori"  non  può  essere  immesso  al consumo prima del

1 novembre dell'annata di produzione delle uve   per la  tipologia  spumante; 

1  marzo  successivo   all'annata   di produzione  delle  uve  per  la  tipologia  bianco 

1  giugno successivo all'annata  di  produzione  delle  uve  per  le  tipologie liquoroso e passito.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

I vini a denominazione di origine controllata  "Moscato  di  Sorso  - Sennori" all'atto dell' immissione al consumo, devono  presentare  le seguenti caratteristiche:

 

"Moscato di Sorso - Sennori" bianco

colore: giallo dorato;

profumo: intenso ,caratteristico;

sapore: dolce, fine, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.

 

"Moscato di Sorso - Sennori" passito

colore: giallo dorato;

profumo: intenso, etereo, di frutta matura;

sapore: dolce, pieno, mielato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

zuccheri residui minimo 45,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Moscato di Sorso - Sennori" liquoroso

colore: giallo dorato;

profumo: intenso, caratteristico, etereo;

sapore: dolce, complesso, fine;

titolo alcolometrico vol. effettivo minimo: 17,50%;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 21,00%;

zuccheri residui: minimo 60,00g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Moscato di Sorso - Sennori" spumante

spuma: fine ed evanescente

colore: giallo paglierino;

profumo: aromatico, delicato, caratteristico;

sapore: dolce, delicato, fruttato, caratteristico di Moscato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 8,00% vol.;;

zuccheri riduttori: da 50,00 a 95,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.

 

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e forestali , con proprio decreto, di modificare i limiti indicati  per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettatura, designazione e presentazione

 

Alla denominazione di cui all'articolo 1  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  dal  presente disciplinare; ivi compresi gli aggettivi "extra",  "fine",  "scelto", "selezionato" e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che fanno  riferimento  a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi   significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito fare precedere alla denominazione di cui all'art  1  il nome  geografico  «SARDEGNA»,  così  come   previsto   dal   decreto ministeriale 31 marzo 2001.

Nella designazione e presentazione dei  i  vini  a  denominazione  di origine controllata "Moscato di  Sorso-Sennori"  con  l'esclusione delle tipologie liquoroso e spumante, è  obbligatoria  l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al  consumo  soltanto in bottiglie di vetro consone, ai caratteri di un vino di pregio,  di capacità non superiore a litri  3,  ad  esclusione  delle  tipologie "passito" e "liquoroso" per il quale  sono  consentite  bottiglie  di capacità non superiore a 0,750 litri, chiuse con tappo in sughero  o con altre chiusure consentite dalle norme vigenti, ad esclusione  del tappo corona.

Per  il  confezionamento  dei  vini  spumanti,  non   è   consentito l'utilizzo del tappo a fungo di plastica.

 

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