AGLIANICO DEL VULTURE DOC
VIGNETI RIONERO IN VULTURE
AGLIANICO DEL VULTURE
D.O.C.
D.D. 02 Agosteo 2010
(Fonte GURI)
Art. 1
denominazione
1. La denominazione di origine controllata “Aglianico del Vulture” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le tipologie:
Aglianico del Vulture»”
Aglianico del Vulture spumante”.
Art. 2
base ampelografia
Il vino a DOC “Aglianico del Vulture” deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni:
Aglianico del Vulture N. e/o Aglianico N. al 100%.
Art. 3
zona di produzione uve
La zona di produzione dei vini di cui all'art. 1 comprende l'intero territorio dei comuni di
Rionero in Vulture, Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania,
escluse le tre isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.
In provincia di Potenza.
Art. 4
viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente vulcanica e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m.
3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (alberello o spalliera semplice) e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.
La potatura deve essere effettuata in relazione ai sistemi di allevamento della vite.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere inferiore a 3.350 in coltura specializzata.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura, e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.
5. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino “Aglianico del Vulture”
non deve essere superiore a 10 t/ha di vigneto in coltura specializzata.
6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
7. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi di uva ottenuta da destinare alla produzione di vino devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino “Aglianico del Vulture”, un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Aglianico del Vulture”: 12,00% vol.
“Aglianico del Vulrure spumante”: 11,00% vol.
Art. 5
norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione, la spumantizzazione, nonché l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.
2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % .
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine “Aglianico del Vulture”.
Oltre detto limite decade il diritto alla DOC per tutto il prodotto.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
4. Il vino a DOC “Aglianico del Vulture” deve essere immesso al consumo a partire dal
1° settembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
5. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente per rifermentazione naturale in bottiglia, ai sensi delle norme comunitarie, e la durata del procedimento di elaborazione
non deve essere inferiore a mesi 9.
Art. 6
caratteristiche del vino al consumo
1. Il vino a DOC “Aglianico del Vulture”, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Aglianico del Vulture” secco:
colore: rosso rubino;
profumo: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: asciutto, giustamente tannico e sapido,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
“Aglianico del Vulture “ abboccato:
colore: rosso rubino;
profumo: tipico, gradevole ed intenso;
sapore: abboccato, morbido, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
residuo zuccherino non massimo: 10,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
2. Il vino a DOC “Aglianico del Vulture spumante”, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
spuma: fine e persistente;
colore: rosso rubino tendente al granato; con l'evoluzione può assumere riflessi aranciati;
profumo: fruttato, tipico, gradevole;
sapore: tipico e caratteristico, da brut a extra dry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
Art. 7
etichettatura designazione e presentazione
1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. E' consentito, altresì, alle condizioni previste dalla vigente normativa, l'uso di una delle indicazioni geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative, contrade o frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.
4. Per i vini di cui all'Art.1, l'indicazione in etichetta dell'annata di produzione dell'uva, e' obbligatoria, ad eccezione della tipologia spumante.
Art. 8
confezionamento
1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di volume nominale fino a litri 6; per la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.
Allegato A
Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 3:
1. Accovatura
2. Acqua Rossa
3. Boreano
4. Braida
5. Caggiano
6. Caldara
7. Cappa Bianca
8. Carcarola
9. Casano
10. Castagno
11. Catavatto
12. Celentino
13. Cerentino
14. Ciaulino
15. Colignelli
16. Colle Nero
17. Colonnello
18. Cugno di Atella
19. Finocchiaro
20. Fiumarella
21. Fontana Maruggia
22. Gaudo
23. Gelosia
24. Giardino
25. Gorizza
26. Iatta
27. Incoronata
28. La Balconara
29. La Solagna del Principe
30. La Torre
31. Le Querce
32. Macarico
33. Macchiarulo
34. Monte
35. Monte Lapis
36. Musanna
37. Notarchirico
38. Padula
39. Pantagniuolo
40. Pescarelle
41. Piani dell'Incoronata
42. Piani di Camera
43. Piano del Cerro
44. Piano del Duca
45. Piano dell'Altare
46. Piano di Carro
47. Piano di Croce
48. Piano Regio
49. Pipoli
50. Rotondo
51. San Francesco
52. San Martino
53. San Paolo
54. San Savino
55. Sansaniello
56. Santa Maria
57. Serra del Capitolo
58. Serra del Monaco
59. Serra del Prete
60. Serra del Tesoro
61. Serra del Trono
62. Serra della Noce
63. Serra Macinella
64. Serro di Granato
65. Settanni
66. Sterpara
67. Valla del Titolo
68. Vallone della Noce
69. Vigne di Perrone
70. Vizzarro
VISITATE I SITI IN CALCE