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AGLIANICO DEL VULTURE DOC

VIGNETI RIONERO IN VULTURE

VIGNETI RIONERO IN VULTURE

AGLIANICO DEL VULTURE

D.O.C.

D.D. 02 Agosteo 2010

 (Fonte GURI)

 

Art. 1

denominazione

 

1.  La  denominazione  di  origine  controllata  “Aglianico   del Vulture” è riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed  ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le tipologie:

Aglianico del Vulture»”

Aglianico del Vulture spumante”.

 

Art. 2

base ampelografia

 

Il vino a DOC “Aglianico del  Vulture”  deve  essere  ottenuto dalle uve provenienti  dai  vitigni: 

Aglianico  del  Vulture  N.  e/o Aglianico N. al 100%.

 

Art. 3

zona di produzione uve

 

La zona di produzione dei vini di  cui  all'art.  1  comprende l'intero  territorio  dei  comuni  di 

Rionero  in  Vulture,  Barile, Rapolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito, Forenza,  Acerenza,  Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo  San  Gervasio,  Banzi,  Genzano  di Lucania, 

escluse  le  tre  isole  amministrative   di   Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del comune di Atella.

In provincia di Potenza.

 

Art. 4

viticoltura

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve  e  al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da  considerarsi  idonei  unicamente  i  vigneti ubicati su terreni collinari di origine prevalentemente  vulcanica  e comunque di buona costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700 metri s .l. m.

3. I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti  sono quelli già usati nella  zona  (alberello  o  spalliera  semplice)  e comunque atti a non modificare le caratteristiche  delle  uve  e  del vino.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La potatura  deve  essere  effettuata  in  relazione   ai   sistemi   di allevamento della vite.

Per i nuovi impianti e  reimpianti  la  densità  dei  ceppi  per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto, non può essere  inferiore  a 3.350 in coltura specializzata.

4. E' vietata ogni pratica di forzatura, e'  tuttavia  consentita l'irrigazione di soccorso.

 

5. La resa massima di uva ammessa  per  la  produzione  del  vino “Aglianico del Vulture”

non  deve  essere  superiore  a  10  t/ha  di vigneto in coltura specializzata.

6. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la  resa  per ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata, rispetto  a  quella  specializzata,  in   rapporto   alla   effettiva superficie coperta dalla vite.

7. Anche in annate eccezionalmente favorevoli, i quantitativi  di uva ottenuta da destinare  alla  produzione  di  vino  devono  essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale  non superi del 20% i limiti medesimi.

8. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare, al vino “Aglianico del Vulture”, un titolo  alcolometrico  volumico  naturale minimo di:

“Aglianico del Vulture”: 12,00% vol.

“Aglianico del Vulrure spumante”: 11,00% vol.

 

Art. 5

norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione, la  spumantizzazione,  nonché l'imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

2. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 % .

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà  diritto  alla  denominazione  di origine “Aglianico del Vulture”.

Oltre detto limite decade  il  diritto alla DOC per tutto il prodotto.

3.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche enologiche locali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue peculiari caratteristiche.

4. Il vino a DOC “Aglianico del Vulture” deve  essere  immesso al consumo a partire dal

1° settembre dell'anno successivo  a  quello di produzione delle uve.

5. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente  per rifermentazione  naturale  in  bottiglia,  ai   sensi   delle   norme comunitarie, e la durata del procedimento di  elaborazione 

non  deve essere inferiore a mesi 9.

 

Art. 6

caratteristiche del vino al consumo

 

1.  Il   vino   a   DOC   “Aglianico   del   Vulture”,   all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

Aglianico del Vulture” secco:

colore: rosso rubino;

profumo: tipico, gradevole ed intenso;

sapore: asciutto, giustamente  tannico  e  sapido,

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

“Aglianico del Vulture “ abboccato:

colore: rosso rubino;

profumo: tipico, gradevole ed intenso;

sapore: abboccato, morbido, giustamente  tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

residuo zuccherino non massimo: 10,00 g/l;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

 

2. Il vino a  DOC  “Aglianico  del  Vulture  spumante”,  all'atto dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:

 

spuma: fine e persistente;

colore: rosso rubino tendente al granato; con l'evoluzione può assumere riflessi aranciati;

profumo: fruttato, tipico, gradevole;

sapore: tipico e caratteristico, da brut a extra dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Art. 7

etichettatura designazione e presentazione

 

1. Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione diversa  da  quelle  previste  nel  presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine»,  «scelto», «selezionato» e similari.

2. E' tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni  sociali,  marchi  privati  non aventi significato  laudativo  e  non  idonei  a  trarre  in  inganno l'acquirente.

3.  E'  consentito,  altresì,  alle  condizioni  previste  dalla vigente  normativa,  l'uso  di  una  delle  indicazioni   geografiche aggiuntive, riferite a unità amministrative,  contrade  o  frazioni, riportate in allegato al presente disciplinare.

4. Per i  vini  di  cui  all'Art.1,  l'indicazione  in  etichetta dell'annata di produzione dell'uva,  e'  obbligatoria,  ad  eccezione della tipologia spumante.

 

Art. 8

confezionamento

 

1. I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo  in recipienti di vetro di  volume  nominale  fino  a  litri  6;  per  la tappatura valgono le norme comunitarie e nazionali in vigore.

 

       

     

                                                           Allegato A

 

Lista positiva delle indicazioni geografiche di cui all'art. 7, comma 3:

 

1.  Accovatura

2.  Acqua Rossa

3.  Boreano

4.  Braida

5.  Caggiano

6.  Caldara

7.  Cappa Bianca

8.  Carcarola

9.  Casano

10. Castagno

11. Catavatto

12. Celentino

13. Cerentino

14. Ciaulino

15. Colignelli

16. Colle Nero

17. Colonnello

18. Cugno di Atella

19. Finocchiaro

20. Fiumarella

21. Fontana Maruggia

22. Gaudo

23. Gelosia

24. Giardino

25. Gorizza

26. Iatta

27. Incoronata

28. La Balconara

29. La Solagna del Principe

30. La Torre

31. Le Querce

32. Macarico

33. Macchiarulo

34. Monte

35. Monte Lapis

36. Musanna

37. Notarchirico

38. Padula

39. Pantagniuolo

40. Pescarelle

41. Piani dell'Incoronata

42. Piani di Camera

43. Piano del Cerro

44. Piano del Duca

45. Piano dell'Altare

46. Piano di Carro

47. Piano di Croce

48. Piano Regio

49. Pipoli

50. Rotondo

51. San Francesco

52. San Martino

53. San Paolo

54. San Savino

55. Sansaniello

56. Santa Maria

57. Serra del Capitolo

58. Serra del Monaco

59. Serra del Prete

60. Serra del Tesoro

61. Serra del Trono

62. Serra della Noce

63. Serra Macinella

64. Serro di Granato

65. Settanni

66. Sterpara

67. Valla del Titolo

68. Vallone della Noce

69. Vigne di Perrone

70. Vizzarro 

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