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PIAVE MALANOTTE DOCG

VIGNETI SAN POLO DI PIAVE

VIGNETI SAN POLO DI PIAVE

PIAVE MALANOTTE

MALANOTTE DEL PIAVE

D.O.C.G.

D. D. 22 Dicembre 2010

 

Articolo 1

 

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» è

riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Articolo 2

 

2. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave»

deve essere ottenuto da uve prodotte dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione

ampelografica:

 

Raboso Piave per almeno il 70%;

Raboso Veronese fino al 30%;

il Raboso Veronese può essere sostituito nella misura massima del 5% da altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, tra quelle idonee alla coltivazione per le provincie di Treviso e Venezia.

 

Articolo 3

 

1. Le uve destinate alla produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» devono essere prodotte nell'intero territorio ricadente nel bacino del Piave con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di vini di qualità e di pregio previsti dal presente disciplinare.

In particolare la zona di produzione comprende:

2. Provincia di Treviso:

l’intero territorio dei comuni di

Arcade, Breda di Piave, Casale sul Sile, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Codognè, Fontanelle, Godega Sant’Urbano, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Monastier, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Portobuffolè, Povegliano, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, Spresiano, Vazzola, Zenson di Piave.

parte del territorio dei comuni di

Carbonera, Casier, Gaiarine, Mansuè, Mogliano Veneto, Orsago, Preganziol, Silea, Villorba, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Giavera del Montello, Montebelluna, Motta di Livenza, Nervesa della Battaglia, Paese, San Vendemiano, Susegana, Trevignano, Vittorio Veneto, Volpago del Montello.

 

3. Provincia di Venezia:

l’intero territorio dei comuni di

Fossalta di Piave, Marcon, Meolo, Noventa di Piave, Quarto d’Altino, San Donà di Piave.

Parte del territorio dei comuni di

Venezia, Ceggia, Eraclea, Jesolo, Musile di Piave, Torre di Mosto.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dal fiume Livenza, dove la provincia di Treviso confina con quella di Venezia, la linea di delimitazione segue l’argine destro del fiume stesso fino al ponte della frazione La Salute di Livenza; che detto ponte continua per la strada Fausta fino al ponte girevole sul canale Livenza Morta, in località La Salute, indi prende la strada che corre lungo l’argine destro del canale fino alla località Brian.

Da questa località segue il canale Largon ed il canale S. Croce fino alla sua confluenza col canale delle Talpe, quindi

percorre tale canale fino all’incrocio dello stesso col collettore principale del Livenzuola fino all’incrocio con il canale Revedoli, continua per il canale medesimo fino alla confluenza col fiume Piave e passato il fiume giunge a Cortellazzo.

Da Cortellazzo prosegue lungo il canale Cavetta fino all’incrocio con lo stradone per C. Carrar e percorre detto stradone fino alla sua intersezione col canale Cortellazzo.

Prosegue lungo detto canale fino all’incrocio con lo stradone Bova Mochè, che percorre fino ad incontrare (q. 0.2) e seguire verso ovest, la strada che corre parallela, ed a sud, al canale Cortellazzo fino all’incrocio con la strada di congiunzione tra via Cavetta di Marina e via Corer, segue, verso sud, questa strada (che coincide con l’acquedotto sotterraneo) per circa 300 metri fino al punto d’incontro con via Corer.

Segue tale via ad ovest, raggiunge la via Pazienti e piegando a sud, raggiunge il canale delle Dune. Percorre quindi il canale suddetto fino all’incrocio con via Roma destra (strada litoranea) e continuando per detta via raggiunge il fiume Sile che risale fino a Cà Uliana (C. Bianca). Viene seguito, quindi, l’argine litoraneo fino a C. Ghisa d’onde piega ad ovest la strada per Cà Luciana riprendendo a seguire l’argine litoraneo fino al suo congiungimento con l’argine di S. Marco.

Proseguendo lungo quest’ultimo argine raggiunge Caposile. Da Caposile la linea di delimitazione segue la strada per Portegrandi fino al bivio con la strada Interessati: risale quindi la strada Interessati raggiungendo l’incrocio con la strada delle Millepertiche e, percorsa detta strada verso ovest fino alla località Millepertiche.

Continua per la stessa strada per un tratto di circa 300 metri, volgendo quindi a sud per il canale che passa per le q. 1 fino a C. Storta dove incontra il canale Canellera. Costeggia detto canale fino ad immettersi presso C. della Macchinetta, sul canale Lanzoni che segue verso ovest fino all’incrocio con la strada che congiunge Trezze con la strada Caposile-Portegrandi e sulla medesima fino al punto d’incontro con la Caposile-Portegrandi che percorre verso ovest fino a Portegrandi.

Da Portegrandi la linea di delimitazione continua con la strada statale n. 14 e poco prima di Terzo (km. 8 + 225) sale lungo la via che costeggia Cà Zorzi per raggiungere il fiume Dese proseguendo per detto fiume fino al punto d’intersezione dello stesso con il confine della provincia di Treviso. La delimitazione prende quindi a seguire (verso nord) tale confine fino al suo incrocio con la strada Marcon-Mogliano e, piegato ad ovest lungo tale strada raggiunge l’abitato di Mogliano e si dirige verso nord lungo la statale n. 13 Pontebbana, che lascia in corrispondenza della località Madonna delle Grazie.

Di qui piega ad est seguendo la strada che da Madonna delle Grazie porta a Dosson attraverso la località Case Minime e quindi attraverso le scuole elementari di detto paese, prosegue lungo la nuova strada Dosson-Casier e giunti a Casier passa sull’altra sponda del Sile all’altezza dei “Silos” raggiungendo Silea.

Di qui la linea di delimitazione prende la strada per Lanzago, poi quella per Carbonera ed oltrepassato Biban giunge a Pezzan.

Piega quindi ad ovest lungo la strada per Lancenigo e passando per villa Brambullo e villa Gemma, raggiunge la statale n. 13 Pontebbana in corrispondenza dell’abitato di Carità di Villorba.

Segue a sud la statale Pontebbana fino all’incrocio con la strada per borgo Fontane che segue finché, oltrepassato detto borgo, incontra e segue verso est il confine del comune di Treviso fino alla sua intersezione con la statale Feltrina (n. 348).

Di qui la linea di delimitazione si identifica con la suddetta statale fino al suo incrocio con la statale Schiavonesca-

Marosticana (n. 248), in località Pilastroni.

Piega quindi ad est lungo detta statale per attraversare poi, subito dopo passato l’abitato di Nervesa della Battaglia, il fiume Piave con la linea retta tra il ponte sul canale della Vittoria (q. 80) in territorio del comune di Nervesa e la strada che conduce a borgo Battistella (q. 77) sull’altra sponda.

Di qui piega a destra e, superato l’argine del Piave, segue la strada per la località Colfosco, d’onde prosegue per Susegana immettendosi sulla statale Pontebbana immediatamente prima dell’abitato di quest’ultimo paese. Costeggiando il tracciato della statale Pontebbana fino all’incrocio di questa con la statale n. 51 (stazione di San Vendemiano).

Prosegue in coincidenza con il percorso di detta statale fino alla località Casello Cinque, dove piega lungo la strada per Colle Umberto. Attraversato il paese raggiunge borgo Pigatti ed, a borgo S. Rocco, gira a sinistra lungo la strada di raccordo con la provinciale S. Giacomo di Veglia, Cordignano, Ponte della Muda.

Prosegue poi ad est lungo detta provinciale fino a Ponte della Muda; indi gira a sud lungo la strada che attraversando il vecchio percorso della statale Pontebbana, porta a Palù di Ponte e quindi a borgo Palù.

Di qui la delimitazione della zona si identifica con la provinciale per Francenigo, dove si salda con il fiume Aralt e quindi con il confine tra le province di Treviso e di Pordenone che segue verso sud fino a Cà Salice. Piega quindi ad ovest lungo il fiume Livenza fino all’intersezione con la strada Portobuffolè-Mansuè (q. 11) e la percorre fino a questa località.

A Mansuè la linea di delimitazione volge ad est coincidendo con la strada per Navolè, ma giunta a Fossabiuba piega a nord lungo la strada che porta in località Ponti di Tremeacque.

 

Dalla zona sopra delimitata viene escluso il seguente territorio:

partendo dalla confluenza del canale Piavon con il canale Canalat in località Ceggia, la linea di delimitazione segue il canale Canalat fino alla strada che va a congiungersi col canale Nogariola in prossimità di Cà Simonetto: segue a nord il canale Nogariola fino alla sua confluenza col canale Casaratta.

Percorre a sud-est il canale Casaratta raggiungendo la località Staffolo e per la strada Staffolo-Stretti fino alla località Osteria al Marochino. Prosegue verso est lungo il canale S. Martino e per breve tratto il canale Casaratta, quindi, passato il canale di Taglio, percorre il canale collettore “Principale primo” per raggiungere Ponte Capitello.

Da Ponte Capitello la linea di delimitazione segue la strada Fausta fino al suo incrocio con la strada che, passando per la località Tre Case, si dirige verso sud.

Percorre detta strada fino alla confluenza col collettore “Principale secondo” e segue detto collettore fino alla località Senzielli e poi lungo il canale Cavanella fino al ponte Tre Cai, quindi verso nord, per la strada Salici, fino al ponte Salici.

Continua per la strada diretta a San Giorgio di Livenza che viene lasciata prima di giungere al Livenza Morta - in prossimità dell’opificio a forza elettrica - per piegare verso sud-est lungo lo stradone che inizia dall’Agenzia Romiati, e

seguire poi, sempre in direzione sud-est, il sentiero fino al canale Paletti.

Scende per detto canale fino al suo incrocio con la strada Valle Tagli e di qui prosegue, in linea retta, fino alla località Cà Pernice.

Percorre ora lo stradone tra Cà Pernice ed il canale Valle dei Tagli e poi lungo detto canale, verso nord, fino alla località

Camavita.

Prende la strada vicinale per la località Socchiera, piega lungo il canale Mazzotto ed in corrispondenza della località Carranta, prosegue lungo il canale Sette Casoni fino alla sua confluenza col canale Braccio di Sacca.

Percorre tale canale fino al suo congiungimento con il collettore “Principale secondo” (Agenzia Sette Casoni), costeggia detto collettore fino al ponte la Parada e prosegue per il canale “Emo primo” in direzione ovest prima e poi nord fino allo stradone che va da Cà Fornassari a Stretti.

La linea di delimitazione segue tale stradone fino al ponte sul canale Brian (nord di Stretti), lo attraversa per seguire verso ovest detto canale fino ad incontrare e seguire, verso nord, il canale della Pace e lo stradone pedonale tangente a Cà Speranza che percorre fino al canale della Bella Madonna.

Continua ancora ad ovest per detto canale fino alla località Osteria dove, passato il ponte, segue verso nord il canale Piavon raggiungendo il bivio col canale Fossa che viene seguito fino alla sua confluenza col canale Maliso.

Percorre il canale Maliso fino al suo incontro col canale Taglietto; quindi in linea retta, lungo la carrareccia, raggiunge il canale Piavon in prossimità di Case San Biagio ed il canale Piavon fino a Ceggia, punto di inizio della delimitazione.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

2. Sono pertanto da considerare idonei, alla produzione dei vini di cui all’articolo 1 unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, di origine sedimentaria-alluvionale e di natura prevalentemente argillosa, calcarea e ghiaiosa.

3. Sono invece da escludere i terreni torbosi, umidi o freschi e quelli decisamente silicei.

4. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli genericamente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

5. È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

6. Per i vigneti piantati dopo l’entrata in vigore del presente disciplinare, i sesti di impianto devono garantire un numero minimo di ceppi ad ettaro pari a 2.500 piante per le spalliere semplici e doppie e 1.250 piante per

il tradizionale e storico sistema a “raggi” (Bellussi), a condizione che sia garantita la tradizionale potatura

con una carica massima di 55.000 gemme ad ettaro.

 

7. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino di cui all’art. 1 non deve essere superiore a

12,00 tonnellate per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nel limite di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.

8. Le uve destinate alla vinificazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave

Malanotte» o «Malanotte del Piave»” devono assicurare un

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.

9. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di Tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate può, con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione e per le elaborazioni particolari

 

1. Le operazioni di appassimento, vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall’art. 3.

2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l’intero territorio della provincia di Treviso e nel territorio situato ad oriente del fiume Brenta, in provincia di Venezia.

3. Sono fatte salve le autorizzazioni sinora rilasciate per la lavorazione dei prodotti derivati dai vitigni Raboso Piave e Raboso veronese nei comuni di Fontanafredda, Porcia, Sacile, Caneva, Pasiano e Prata della provincia di Pordenone.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

5. Nella preparazione del vino di cui art. 1 devono essere utilizzate uve delle varietà Raboso Piave e/o Raboso veronese, sottoposte ad appassimento, per un minimo del 15% ad un massimo del 30%, rispetto al quantitativo totale destinato alla produzione del vino a DOCG.

6. La resa massima dell’uva in vino ammessa alla certificazione non deve essere superiore al 65% per le uva fresche ed al 40% per le uve appassite.

7. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non rispettivamente il 75% e il 45%, l’eccedenza non ha diritto alla presente denominazione d’origine.

8. Oltre detti limiti invece decade il diritto alla denominazione d’origine controllata e garantita per tutta la partita.

9. Per l’appassimento delle uve ci si può avvalere anche di sistemi di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.

10. Le uve destinate all’appassimento non possono essere pigiate in data antecedente al 8 dicembre.

La regione Veneto con proprio provvedimento, a seguito di motivata richiesta del Consorzio di Tutela, può anticipare detta data.

11. Il vino «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» non può essere immesso al consumo se non dopo

essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno

trentasei mesi di cui almeno dodici in botte e quattro in bottiglia

a decorrere dal primo novembre dell'anno della vendemmia.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

 

1.Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei, tendente al granato con l’invecchiamento;

profumo: tipico, di marasca/ciliegia, speziato;

sapore: austero, sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 5,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,00 g/l;

residuo zuccherino massimo: 8,00 g/l.

 

2. In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare sentore di legno.

3. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio Decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

Etichettature, designazione e presentazione

 

1. Nella presentazione e designazione del vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave» è obbligatorio riportare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

3. È consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.

4. Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola dell’imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

 

Articolo 8

Confezionamento

 

1. Il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Piave Malanotte» o «Malanotte del Piave»

deve essere immesso al consumo unicamente nelle tradizionali bottiglie di vetro scuro, fino ad una capacità massima di litri 9, chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l’uso del tappo a vite.

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