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PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE

VIGNETI MANDURIA

VIGNETI MANDURIA

PRIMITIVO DI MANDURIA

DOLCE NATURALE

D.O.C.G.
Decreto 23 febbraio 2011

(fonte GURI)

 

Art. 1

Denominazione

 

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo  di Manduria Dolce  Naturale"  è  riservata  al  vino  rispondente  alle condizioni ed ai requisiti stabiliti  dal  presente  disciplinare  di produzione.

 

 Art. 2

Base ampelografica

 

1. La Denominazione di Origine Controllata e Garantita «Primitivo  di Manduria Dolce Naturale" è riservata al vino proveniente da  vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione  ampelografica:

Primitivo al 100%.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve atte alla produzione  del  vino  a Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita  "Primitivo  di Manduria Dolce Naturale" ricade nelle provincie di Taranto e Brindisi e comprende i terreni vocati alla  qualità  di  tutto  o  parte  dei Comuni  compresi  nelle  suddette  province. 

Tale  zona   è   così delimitata:  in  provincia  di  Tarantoi 

territori  dei  comuni  di 

Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di  San  Giuseppe,  Fragagnano,  Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio,  Avetrana 

e  quello  della  frazione  di Talsano  e  delle  isole  amministrative  del  comune   di   Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.

 

Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate:   partendo   al   km   87   sulla   strada    provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il  confine  comunale di Carosino, fino ad  incontrare  quello  di  Monteparano,  località Macchiella, lungo il  quale  prosegue,  sempre  verso  sud,  sino  ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello.

Prosegue quindi lungo il confine sud  di  Roccaforzata  fino  all'incrocio  di questi con quello di Faggiano, a sud del  centro  abitato  di  questo comune.

Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500  circa),  prosegue  poi  lungo  il  confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa.

Quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano  che  segue  poi verso nord fino a raggiungere quello  di  Fragagnano  in  prossimità della masseria San Grifone. Quindi, lungo  il  confine  orientale  di Fragagnano.

Prosegue  verso  nord  sino  ad  incontrare  quello   di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il  confine  comunale  di Grottaglie  in  direzione   nord-est   raggiungendo,   sulla   strada provinciale Francavilla-Carosino, il km 87 da dove  la  delimitazione era iniziata.

 

In provincia di Brindisi

i territori dei comuni  di 

Erchie,  Oria  e Torre S. Susanna.

 

Art. 4

Norme per la coltivazione

 

1. Le condizioni ambientali di coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a DOCG "Primitivo  di  Manduria dolce naturale"  devono  essere  quelle  tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. Per i nuovi impianti e reimpianti i  sesti  di  impianto  dovranno consentire l'allocamento  di  un  numero  di  ceppi  per  ettaro  non inferiore a 3.500 calcolato sul sesto d'impianto.

Le forme di allevamento e  i  sistemi  di  potatura  consentiti  sono l'alberello pugliese e la contro  spalliera,  quest'ultima  potata  a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto  una altezza dal suolo non superiore a 1 metro.

3. E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione  di soccorso.

4. Ogni pratica colturale dovrà essere tale  da  non  modificare  le caratteristiche delle uve e del vino.

5. Nella produzione della  Denominazione  di  Origine  Controllata  e Garantita  "Primitivo  di  Manduria  Dolce  Naturale"  è  consentito esclusivamente l'uso di  uve  raccolte  nella  prima  fruttificazione (grappoli),  mentre   sono   da   escludersi   espressamente   quelle provenienti dalle "femminelle"(racemi).

 

6.  La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la   produzione   della Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita  "Primitivo  di Manduria Dolce Naturale" non  deve  essere  superiore  a 

7,00  t/ha  di vigneto in coltura specializzata.

7. Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da destinare  alla  produzione  dei  vini  a  Denominazione  di  Origine Controllata e  Garantita  "Primitivo  di  Manduria  Dolce  Naturale", devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Puglia, su richiesta motivata  del  Consorzio  di  Tutela, sentite le  organizzazioni  professionali  di  categoria,  può,  con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro  rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati,   dandone immediata  comunicazione  al  Ministero  delle   politiche   agricole alimentari e forestali.

8.  Alla  vendemmia,  le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare,  al  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata   e Garantita  "Primitivo  di  Manduria   Dolce   Naturale"  

un   titolo alcolometrico naturale minimo di 16,00 % vol.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

 

1. Le operazioni di vinificazione  e  preparazione  dei  vini  devono essere effettuate  nell'interno  della  zona  di  produzione  di  cui all'art. 3.

2. Le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento  sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in  locali  anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata.

3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro  peculiari caratteristiche.

E' vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini.

4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al  60% pari ad una resa massima di 42 ettolitri per ettaro.

Qualora la resa dell'uva in vino superi tale limite decade il diritto alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita  "Primitivo  di Manduria Dolce Naturale" per tutto il prodotto.

5. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" non  può  essere  immesso  al consumo  prima  del 

  giugno  dell'anno  successivo  a  quello  di produzione delle uve.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

 

1. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale"  all'atto  dell'immissione  al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

colore: rosso intenso, con sfumature tendenti al granato;

profumo: ampio, complesso, talvolta con sentore di prugna;

sapore: dolce, vellutato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico  totale  minimo:  16,00 %  vol.;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;

residuo zuccherino minimo:  50,00 g/l;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto non riduttore minimo: 30,00 g/l.

 

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini - modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore  con proprio decreto.

 

Art. 7

Presentazione, etichettatura

 

1. In etichetta è vietata ogni altra qualificazione  aggiuntiva  non prevista dal disciplinare di produzione ivi  compresi  gli  aggettivi "riserva", "superiore",  "extra",  "fine",  "scelto",  "selezionato", "classico", e similari.

2. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

3. E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a nomi, ragioni sociali, marchi privati, e l'indicazioni  di  fattorie, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da  trarre in inganno il consumatore.

4. Nella designazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita  "Primitivo  di  Manduria  Dolce  Naturale"  può  essere utilizzata la menzione "vigna"  a  condizione  che  sia  seguita  dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata  nello  schedario  vitivinicolo, 

che  la  vinificazione, elaborazione  e  conservazione  del  vino  avvengano  in   recipienti separati

e che tale menzione, seguita dal toponimo,  venga  riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti  di accompagnamento.

I relativi  toponimi  o  nomi  tradizionali  devono  figurare  in  un apposito elenco regionale ai sensi dell' articolo  6,  comma  8,  del Decreto legislativo n° 61/2010.

 

Art. 8

confezionamento

 

1. Il  vino  a  Denominazione  di  Origine  Controllata  e  Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" deve essere immesso al consumo esclusivamente in recipienti di vetro di volume nominale  fino  a  un massimo di 6 litri secondo le disposizioni vigenti in materia.

Per gli stessi è obbligatorio il tappo raso bocca, tuttavia  per  le bottiglie fino a litri 0,25 e' consentito anche  l'uso  del  tappo  a vite. 

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