SALICE SALENTINO
VIGNETI SALICE SALENTINO
SALICE SALENTINO
D.O.C.
D. D. 8 ottobre 2010
(Fonte GURI)
Articolo 1
denominazione
La denominazione di origine controllata “Salice Salentino” è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
Salice Salentino bianco
Salice Salentibo bianco spumante
Salice Salentino rosato
Salice Salentino rosato spumante
Salice Salentino rosso
Salice Salentino riserva
Salice Salentino Negroamaro
Salice Salentino Negroamaro riserva
Salice Salentino Negroamaro rosato
Salice Salentino Begroamaro rosato spumante
Salice Salentino Pinot bianco
Salice Salentino Pinot bianco spumante
Salice Salentino Fiano
Salice Salentino Fiano spumante
Salice Salentino Chardonnay
Salice Salentino Chardonnay spumante
Salice Salentino Aleatico
Salice Salentino Aleatico dolce
Salice Salentino Aleatico riserva
Salice Salentino Aleatico liquoroso dolce
Salice Salentino Aleatico liquoroso riserva
Articolo 2
base ampelografica
La denominazione di origine controllata "Salice Salentino" rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno Negroamaro per almeno il 75%.
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” e definiti nell'allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 25% della superficie iscritta all'albo dei vigneti.
b) La denominazione di origine controllata “Salice Salentino” Aleatico è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal
vitigno Aleatico per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Negroamaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti in ambito aziendale, fino a un massimo complessivo del 15%
c) La denominazione di origine controllata "Salice Salentino" bianco senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti in ambito aziendale dal
vitigno Chardonnay per almeno il 70%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” e definiti nell'allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003 con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b., presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 30% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
d) I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" bianco con una delle seguenti specificazioni:
Chardonnay
Fiano
Pinot Bianco
devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti
dai corrispondenti vitigni per almeno il 85%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” e definiti nell'allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003 con esclusione del Moscato
bianco e Moscatello selvatico b, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
e) I vini a denominazione di origine controllata "Salice Salentino" rosso e rosato con la seguente specificazione:
Negroamaro o Negro amaro devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negroamaro per almeno il 90%,
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” e definiti nell'allegato A della delibera di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003, presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10% della superficie iscritta allo schedario viticolo.
Articolo 3
zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di
Salice Salentino , Veglie e Guagnano
della provincia di Lecce
San Pancrazio Salentino e Sandonaci
della provincia di Brindisi
inoltre parte del territorio comunale di
Campi Salentina
in provincia di Lecce
Cellino San Marco
in provincia di Brindisi.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla circonvallazione est del centro abitato di Campi Salentina il limite segue verso nord la strada per Cellino San Marco, raggiunto il quale ne attraversa il centro abitato per proseguire verso nord lungo la strada che conduce alla masseria Blasi e un chilometro circa prima di giungervi (quota 58) piega verso nord-ovest per la strada che, passando per le quote 57, 59, 60 e 58, raggiunge il confine tra il comune di Brindisi e Cellino San Marco in località La Gaeta.
Segue quindi verso ovest il confine comunale di Cellino San Marco fino ad incrociare quello di Sandonaci e lungo quest'ultimo in direzione ovest raggiunge quello di San Pancrazio Salentino.
Segue quindi il confine di tale comune verso ovest prima e sud poi sino ad incrociare quello di Salice Salentino lungo il quale prosegue verso sud e poi in direzione est sino ad incontrare quello di Veglie.
Prosegue lungo il confine meridionale di Veglie in direzione est e successivamente verso nord fino a raggiungere quello di Campi Salentina in località Tornatola; lungo il confine di Campi Salentina verso nord-est raggiunge poi la strada statale Salentina in prossimità del chilometro 59 e quindi , lungo questa, verso ovest, si riallaccia alla circonvallazione del centro abitato di Campi Salentina da dove e' iniziata la delimitazione.
Articolo 4
norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'Articolo 1 devono essere quelle della zona di produzione e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche .
In particolare per la produzione del “Salice Salentino” Aleatico di cui l'Articolo 2, lettera b), sono da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione, di natura calcareo - argillosa - silicea anche profondi ma piuttosto asciutti mentre sono da escludere i terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o dei vini.
Non è consentita la forma di allevamento a pergola o tendone.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione, anche con impianti fissi, solo come intervento di soccorso.
Le rese massime di uva per ettaro in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'Art. 1 ed i titoli alcolometrici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
Aleatico: 10,00 t/ha, 14,00% vol.;
Aleatico riserva: 10,00 t/ha, 14,00% vol.;
Rosso: 12,50 t/ha,11,50% vol.;
Rosato: 12,00 t/ha,11,50% vol.;
Negroamaro rosso: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;
Negroamaro rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;
Rosso Riserva: 12,00 t/ha, 12,50% vol.;
Negroamaro rosso riserva: 12,00 t/ha, 12,50% vol.;
Bianco:12,00 t/ha, 10,50% vol.;
Chardonnay: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;
Pinot bianco: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;
Fiano: 12,00 t/ha, 10,50% vol.
Detti limiti di produzione , in annate eccezionalmente favorevoli, potranno essere superati in misura non eccedente il 20%.
Oltre detto limite, l'intera produzione perde il diritto alla Denominazione di Origine.
Qualora le uve destinate alla produzione del Salice Salentino bianco e del Salice Salentino rosato, con o senza le specificazioni previste di cui all'articolo 2, lettere a), c), d) ed e), siano unicamente destinate alla produzione del tipo spumante, e siano oggetto di denuncia separata, possono, in deroga, assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00%.
La Regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Comitato Nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini .
Articolo 5
norme per la vinificazione
Le operazione di vinificazione, ivi compreso l' invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'articolo 3 .
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve .
Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il parere del Comitato Nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, può altresì consentire che le suddette operazioni siano effettuate da aziende che, avendo stabilimenti situati nei comuni confinanti alla zona di produzione delle uve e in possesso degli idonei requisiti, ne facciano richiesta.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche, pur tenendo opportunamente conto degli aggiornamenti della ricerca e delle tecnologie di vinificazione, in accordo con la normativa vigente.
La resa massima dell'uva in vino per le tipologie bianco e rosso, con o senza le specificazioni consentite, non deve essere superiore al 70%.
Qualora tale resa superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato.
La resa massima dell'uva in vino per il tipo Rosato, con o senza la specificazione consentita, non deve essere superiore al 50%.
Il vino residuo fino alla resa massima del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata, ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato.
Per tutte le tipologie previste nel presente disciplinare, qualora la resa dell'uva in vino superi il 75%, l'intera produzione perde il diritto alla denominazione di origine controllata Salice Salentino,
ma potrà essere destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino “Salice Salentino” rosato, deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione.
La preparazione del “Salice Salentino“ Aleatico del tipo Liquoroso deve avvenire secondo i tradizionali sistemi della zona, seguendo le vigenti disposizioni di legge .
I vini a denominazione di origine controllata “Salice Salentino” Aleatico non possono essere immessi al consumo anteriormente al
1° Marzo successivo all'annata di produzione delle uve.
Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatura con un massimo del 5%
di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla denominazione di origine controllata “Salice Salentino”.
Per tutte le tipologie, e' consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.
I vini a denominazione di origine controllata “Salice Salentino “ nelle tipologie bianco e rosato, con o senza le specificazioni di vitigno consentite, possono essere prodotti nei tipi spumante per presa di spuma dei corrispondenti vini “tranquilli” mediante rifermentazione naturale in bottiglia o in autoclave, con
l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.
Per la presa di spuma può essere utilizzato:
saccarosio
mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine
mosto concentrato rettificato.
Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.
Per tutte le tipologie e' consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'apposito schedario viticolo della stessa Denominazione di Origine Controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.
E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale.
Per la versione Spumante, l'indicazione relativa al contenuto zuccherino, nei limiti della vigente normativa, e' obbligatoria
Articolo 6
caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Salice Salentino“ rosso:
colore: rosso rubino pù' o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;
profumo: gradevole e intenso;
sapore: pieno, asciutto o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco non riduttore minimo: 24,00 g/l
“Salice Salentino“ rosso con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;
profumo: caratteristico, gradevole e intenso con sentore di frutti rossi maturi;
sapore: pieno, asciutto o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco non riduttore minimo : 24,00 g/l.
“Salice Salentino” rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
profumo: delicato e gradevolmente fruttato
sapore : asciuttoo abboccato, fresco e armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,50% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l
acidità totale minima : 4,50 g/l;
estratto secco non riduttore minimo: 19,00 g/l.
“Salice Salentino” rosato con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:
colore: rosato intenso ;
profumo: delicato, fruttato con sentori di rosa e ciliegia
sapore : asciutto o abboccato, delicato, fresco e armonico
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,50% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l
acidità totale minima : 4,50 g/l;
estratto secco non riduttore minimo: 19,00 g/l.
“Salice Salentino” Aleatico dolce :
colore : rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
profumo: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento ;
sapore: pieno, moderatamente dolce, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima : 4,50 g/l
estratto secco non riduttore minimo: 25,00 g/l
“Salice Salentino” Aleatico liquoroso dolce:
colore: rosso granato più o meno intenso con riflessi violacei tendente all'arancione con l'invecchiamento;
profumo: aroma delicato caratteristico che si fonde con il profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;
sapore : pieno, caldo, dolce, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 16 ,00% vol.;
acidità totale minima : 4,50 g/l
estratto secco non riduttore minimo: 25,00 g/l;
“Salice Salentino“ bianco
colore : giallo paglierino piu' o meno intenso, che può presentare riflessi verdognoli
profumo: delicato e gradevolmente fruttato se giovane;
sapore : secco o abboccato, fresco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l
acidità totale minima : 4,50 g/l ;
estratto netto non riduttore minimo : 15,00 g/l;
“Salice Salentino“ Chardonnay
colore : giallo paglierino più o meno intenso
profumo: intenso e caratteristico
sapore: secco o abboccato, gradevole, fruttato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l
acidità totale minima : 4,50 g/l ;
estratto netto non riduttore minimo : 15,00 g/l;
“Salice Salentino“ Fiano:
colore : giallo paglierino piu' o meno intenso con eventuali riflessi verdognoli
profumo: delicato, floreale;
sapore: secco o abboccato, fresco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l
acidità totale minima : 4,50 g/l;
estratto netto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
“Salice Salentino“ Pinot Bianco:
colore : giallo paglierino piu' o meno intenso
profumo: fine e delicato ;
sapore: secco o abboccato, armonico e fruttato
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l
acidità totale minima : 4,50 g/l ;
estratto netto non riduttore minimo : 15 g/l;
“Salice Salentino “ rosso Riserva;
colore: rosso rubino più o meno intenso, con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;
profumo: gradevole e intenso, con sentore di frutti rossi maturi;
sapore : pieno, asciutto o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l
acidità totale minima : 4,50 g/l;
estratto secco non riduttore minimo : 25,00 g/l;
“Salice Salentino“ rosso Riserva, con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:
colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;
profumo: caratteristico, gradevole e intenso;
sapore : pieno, asciutto o abboccato, robusto ma vellutato, caldo, armonico, con note speziate;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l
acidità totale minima : 4,50 g/l;
estratto secco non riduttore minimo : 25,00 g/l;
Salice Salentino Bianco Spumante: con o senza le specificazioni previste di cui all'Articolo 2, lettere a), c), d) ed e):
spuma: fine e persistente;
colore: paglierino più o meno intenso o rosato piu' o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico;da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco non riduttore minimo: 14,00 g/l
Salice Salentino Rosato Spumante con o senza le specificazioni previste di cui all'Articolo 2, lettere a), c), d) ed e):
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;
sapore: fresco, armonico;da extrabrut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco non riduttore minimo: 14,00 g/l
E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali modificare , con proprio decreto, i limiti minimi indicati per l' acidità totale nell'estratto non riduttore minimo.
Articolo 7
etichettatura e presentazione
a) Il vino “Salice Salentino “ rosso, con o senza la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro dopo un periodo di invecchiamento minimo di
ventiquattro mesi,
di cui almeno sei mesi in botti di legno,
a partire dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve,
può portare in etichetta la menzione “Riserva”.
b) I vini “Salice Salentino” Aleatico e “Salice Salentino“ Aleatico liquoroso possono portare in etichetta la menzione “Riserva“ qualora siano sottoposti a un periodo di invecchiamento di almeno
ventiquattro mesi.
decorre a partire dal 1 novembre dalla data di alcolizzazione.
Alla denominazione di cui all'Articolo 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Sui recipienti di confezionamento dei vini “Salice Salentino”, per tutte le tipologie previste dal presente disciplinare, con l'esclusione degli spumanti e dei liquorosi, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 8
confezionamento
I vini di cui all'Art.1 non recanti la menzione “Riserva”, ad esclusione della tipologia Aleatico e degli spumanti, possono essere confezionati nei seguenti tipi di contenitori:
a) bottiglie di vetro con capacità da litri 0,250 a litri 15, ad esclusione di dame e damigiane; i sistemi di chiusura consentiti, che devono rispondere ai requisiti della normativa vigente, sono i seguenti:
tappo di sughero raso bocca
tappo in polimero sintetico raso bocca
tappo a vite per i recipienti di capacità non superiore a litri 1,5;
b) contenitori alternativi al vetro tipo “bag in box”, costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o altro materiale rigido, di capacità non superiore a litri 3.
I vini di cui all'Art.1 recanti la menzione “Riserva”, ad esclusione della tipologia Aleatico, devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro, ad esclusione di dame e damigiane, della capacità da litri 0,375 a litri 15 e chiuse con tappo di sughero raso bocca .
I vini di cui all'Art.1 nella tipologia Aleatico dolce e Aleatico liquoroso, con o senza menzione “Riserva” devono essere confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero raso bocca.
I vini di cui all'Art.1 nella tipologia spumante, devono essere confezionati solo in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 15 e chiuse con tappo di sughero a fungo e gabbietta metallica.