PUGLIA › SALICE SALENTINO DOC

SALICE SALENTINO

VIGNETI SALICE SALENTINO

VIGNETI SALICE SALENTINO

SALICE SALENTINO     

D.O.C.
D. D.  8 ottobre 2010

(Fonte GURI)

 

Articolo 1

denominazione

 

La  denominazione  di  origine  controllata  “Salice  Salentino”   è riservata ai seguenti  vini  che  rispondono  alle  condizioni  e  ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:

 

Salice Salentino bianco

Salice Salentibo bianco spumante

Salice Salentino rosato

Salice Salentino rosato spumante

Salice Salentino rosso

Salice Salentino riserva

Salice Salentino Negroamaro

Salice Salentino Negroamaro riserva

Salice Salentino Negroamaro rosato

Salice Salentino Begroamaro rosato spumante

Salice Salentino Pinot bianco

Salice Salentino Pinot bianco spumante

Salice Salentino Fiano

Salice Salentino Fiano spumante

Salice Salentino Chardonnay

Salice Salentino Chardonnay spumante

Salice Salentino Aleatico

Salice Salentino Aleatico dolce

Salice Salentino Aleatico riserva

Salice Salentino Aleatico liquoroso dolce

Salice Salentino Aleatico liquoroso riserva

 

Articolo 2

base ampelografica

 

La denominazione di origine controllata "Salice Salentino" rosso e rosato senza alcuna specificazione di vitigno è  riservata  ai  vini ottenuti  dalla  vinificazione  delle  uve  provenienti  dai  vigneti composti in ambito aziendale dal vitigno  Negroamaro  per  almeno  il 75%.

possono concorrere alla produzione di  detti  vini,  da  sole  o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni  a  bacca  nera  idonei alla coltivazione in  Puglia  per  la  zona  di  produzione  omogenea “Salento-Arco Ionico” e definiti nell'allegato A  della  delibera  di Giunta Regione  Puglia  n.1371  del  4/09/2003,  presenti  in  ambito aziendale, nella misura massima del  25%  della  superficie  iscritta all'albo dei vigneti.

 

b)  La  denominazione  di  origine  controllata  “Salice   Salentino” Aleatico è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle  uve provenienti dai vigneti composti  dal 

vitigno  Aleatico  per  almeno l'85%.

Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino,  da  sole   o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni  Negroamaro,  Malvasia nera e Primitivo, presenti in ambito aziendale,  fino  a  un  massimo complessivo del 15%

 

c) La denominazione di origine controllata "Salice Salentino"  bianco senza alcuna specificazione di vitigno è riservata ai vini  ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti  dai  vigneti  composti  in ambito aziendale dal

vitigno Chardonnay per almeno  il  70%,

possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole  o  congiuntamente, anche  le  uve  di  altri  vitigni  a  bacca  bianca,   idonei   alla coltivazione  in  Puglia  per  la   zona   di   produzione   omogenea “Salento-Arco Ionico” e definiti nell'allegato A  della  delibera  di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003 con esclusione del Moscato bianco e Moscatello selvatico b., presenti in ambito aziendale,  fino ad un massimo  del  30%  della  superficie  iscritta  allo  schedario viticolo.

 

d) I vini a denominazione di origine controllata  "Salice  Salentino" bianco con una delle seguenti specificazioni:

Chardonnay

Fiano

Pinot Bianco

devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti  dai vigneti composti 

dai  corrispondenti  vitigni  per  almeno  il  85%,

possono  concorrere  alla  produzione  di  detti  vini,  da  sole   o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca,  idonei alla coltivazione in  Puglia  per  la  zona  di  produzione  omogenea “Salento-Arco Ionico” e definiti nell'allegato A  della  delibera  di Giunta Regione Puglia n.1371 del 4/09/2003 con esclusione del Moscato

bianco e Moscatello selvatico b, presenti in ambito  aziendale,  fino ad un massimo  del  15%  della  superficie  iscritta  allo  schedario viticolo.

e) I vini a denominazione di origine controllata  "Salice  Salentino" rosso e rosato con la seguente specificazione:

Negroamaro o Negro amaro devono essere ottenuti  dalla  vinificazione delle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Negroamaro per almeno il 90%,

possono concorrere alla produzione di detti  vini,  da sole o congiuntamente, anche le uve di altri  vitigni  a  bacca  nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea “Salento-Arco Ionico” e definiti nell'allegato A  della  delibera  di Giunta Regione  Puglia  n.1371  del  4/09/2003,  presenti  in  ambito aziendale, nella misura massima del  10%  della  superficie  iscritta allo schedario viticolo.

 

Articolo 3

zona di produzione delle uve

 

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che  comprende tutto il territorio amministrativo di

Salice  Salentino  ,  Veglie  e Guagnano

della  provincia  di  Lecce 

San  Pancrazio  Salentino  e Sandonaci 

della  provincia  di  Brindisi 

inoltre  parte  del territorio comunale di 

Campi  Salentina 

in  provincia  di  Lecce 

Cellino San Marco

in provincia di Brindisi.

 

Tale zona è così delimitata:

partendo dalla circonvallazione  est  del  centro  abitato  di  Campi Salentina il limite segue verso nord la strada per Cellino San  Marco, raggiunto il quale ne attraversa il centro abitato  per  proseguire verso nord lungo la strada che  conduce  alla  masseria  Blasi  e  un chilometro circa prima di giungervi (quota 58) piega verso nord-ovest per la strada che, passando per le quote 57, 59, 60 e  58,  raggiunge il confine tra il comune di Brindisi e Cellino San Marco in località La Gaeta.

Segue quindi verso ovest il confine comunale  di  Cellino  San  Marco fino ad incrociare  quello  di  Sandonaci  e  lungo  quest'ultimo  in direzione ovest raggiunge quello di San  Pancrazio  Salentino. 

Segue quindi il confine di tale comune verso ovest prima e sud poi sino  ad incrociare quello di Salice Salentino lungo il quale  prosegue  verso sud e poi in direzione est  sino  ad  incontrare  quello  di  Veglie.

Prosegue lungo il confine meridionale di Veglie in  direzione  est  e successivamente  verso  nord  fino  a  raggiungere  quello  di  Campi Salentina in località Tornatola; lungo il confine di Campi Salentina verso  nord-est  raggiunge  poi  la  strada  statale   Salentina   in prossimità del chilometro 59 e quindi , lungo questa,  verso  ovest, si riallaccia alla  circonvallazione  del  centro  abitato  di  Campi Salentina da dove e' iniziata la delimitazione.

 

Articolo 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di  coltura  dei  vigneti  destinati  alla produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di  cui all'Articolo 1 devono  essere  quelle  della  zona  di  produzione  e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati  le  specifiche caratteristiche .

In particolare per la produzione del “Salice Salentino”  Aleatico  di cui l'Articolo 2, lettera b), sono da considerarsi idonei  i  terreni di buona esposizione, di natura calcareo - argillosa - silicea  anche profondi ma piuttosto asciutti mentre sono  da  escludere  i  terreni prevalentemente argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi  di  potatura devono essere  quelli  generalmente  usati  o  comunque  atti  a  non modificare le caratteristiche delle uve o dei vini.

Non è consentita la forma di allevamento a pergola o tendone.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione, anche  con  impianti  fissi,  solo  come intervento di soccorso.

Le rese massime di uva per ettaro in  coltura  specializzata  per  la produzione dei vini di cui  all'Art.  1  ed  i  titoli  alcolometrici naturali minimi delle  relative  uve  destinate  alla  vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

 

Aleatico: 10,00  t/ha, 14,00% vol.;

Aleatico riserva: 10,00 t/ha, 14,00% vol.;

Rosso: 12,50 t/ha,11,50% vol.;

Rosato: 12,00 t/ha,11,50% vol.;

Negroamaro rosso: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Negroamaro rosato: 12,00 t/ha, 11,50% vol.;

Rosso Riserva: 12,00 t/ha, 12,50% vol.;

Negroamaro rosso riserva: 12,00 t/ha, 12,50% vol.;

Bianco:12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Chardonnay: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Pinot bianco: 12,00 t/ha, 10,50% vol.;

Fiano: 12,00 t/ha, 10,50% vol.

 

Detti limiti di produzione , in  annate  eccezionalmente  favorevoli, potranno essere superati in misura non eccedente il 20%.

Oltre  detto limite, l'intera produzione perde il diritto  alla  Denominazione  di Origine.

Qualora le uve destinate alla produzione del Salice Salentino  bianco e del Salice Salentino rosato, con o senza le specificazioni previste di cui all'articolo 2, lettere a), c), d)  ed  e),  siano  unicamente destinate alla produzione del  tipo  spumante,  e  siano  oggetto  di denuncia  separata,  possono,  in  deroga,   assicurare   un  

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00%.

La Regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni  di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire  un limite massimo di uva rivendicabile per  ettaro  inferiore  a  quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al

Ministero delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  e  al Comitato Nazionale per la tutela delle denominazioni di  origine  dei vini .

 

Articolo 5

norme per la vinificazione

 

Le  operazione  di  vinificazione,  ivi  compreso  l'  invecchiamento obbligatorio devono  essere  effettuate  all'interno  della  zona  di produzione di cui all'articolo 3 .

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero  territorio  dei  comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona  di  produzione  delle uve .

Il  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali, sentito  il  parere  del  Comitato  Nazionale  per  la  tutela  delle denominazioni di origine dei vini, può altresì  consentire  che  le suddette  operazioni  siano  effettuate  da   aziende   che,   avendo stabilimenti situati nei comuni confinanti alla  zona  di  produzione delle  uve  e  in  possesso  degli  idonei  requisiti,  ne   facciano richiesta.

Nella vinificazione sono  ammesse  soltanto  le  pratiche  enologiche leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari caratteristiche, pur tenendo opportunamente conto degli aggiornamenti della ricerca e delle tecnologie di vinificazione, in accordo con  la normativa vigente.

La resa massima dell'uva in vino per le tipologie bianco e rosso, con o senza le specificazioni consentite, non deve  essere  superiore  al 70%.

Qualora tale resa superi il limite sopra riportato, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di  origine  ma potrà  essere  destinata,  qualora  sussistano  i   requisiti   alla produzione di vini a Indicazione  Geografica  nell'ambito  geografico delimitato.

La resa massima dell'uva in vino per il tipo Rosato, con o  senza  la specificazione consentita, non deve essere superiore al 50%.

Il  vino residuo  fino  alla  resa  massima  del  75%,  non  ha  diritto  alla denominazione di origine controllata,  ma  potrà  essere  destinata, qualora sussistano i requisiti alla produzione di vini a  Indicazione Geografica nell'ambito geografico delimitato.

Per tutte le tipologie previste nel presente disciplinare, qualora la resa dell'uva in vino superi il 75%,  l'intera  produzione  perde  il diritto alla denominazione di origine controllata  Salice  Salentino,

ma potrà essere  destinata,  qualora  sussistano  i  requisiti  alla produzione di vini a Indicazione  Geografica  nell'ambito  geografico delimitato entro i limiti previsti dalla normativa vigente.

Per la trasformazione delle uve destinate alla  produzione  del  vino “Salice Salentino” rosato, deve attuarsi il  tradizionale  metodo  di vinificazione.

La preparazione del “Salice Salentino“ Aleatico  del  tipo  Liquoroso deve avvenire secondo i tradizionali sistemi della zona, seguendo  le vigenti disposizioni di legge .

I vini a denominazione  di  origine  controllata  “Salice  Salentino” Aleatico non possono essere immessi al consumo  anteriormente  al 

1° Marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

Per tutte le tipologie, è ammessa la colmatura con un massimo del 5%

di altri vini dello stesso colore  e  varietà,  ma  non  soggetti  a invecchiamento obbligatorio, aventi  diritto  alla  denominazione  di origine controllata “Salice Salentino”.

Per tutte le tipologie, e' consentito l'appassimento delle uve  sulla pianta  oppure  su  stuoie  o  in  cassette,  anche  in  fruttaio  in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate.

I vini a denominazione di origine  controllata  “Salice  Salentino  nelle tipologie bianco e rosato, con o  senza  le  specificazioni  di vitigno consentite, possono essere prodotti  nei  tipi  spumante  per presa  di  spuma  dei  corrispondenti  vini   “tranquilli”   mediante rifermentazione  naturale  in   bottiglia   o   in   autoclave,   con

l'esclusione di qualsiasi aggiunta di anidride carbonica.

Per la presa di spuma può essere utilizzato:

saccarosio

mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della denominazione di origine

mosto concentrato rettificato.

 

Le  operazioni   di   spumantizzazione   devono   essere   effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art.3.

Per tutte le tipologie  e'  consentito  l'arricchimento,  nei  limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti  concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'apposito schedario  viticolo della stessa Denominazione di Origine Controllata  oppure  con  mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione  a  freddo  o  altre tecnologie consentite.

E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente  normativa comunitaria e nazionale.

Per  la  versione  Spumante,  l'indicazione  relativa  al   contenuto zuccherino, nei limiti della vigente normativa, e' obbligatoria

 

Articolo 6

caratteristiche al consumo

 

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al  consumo  devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

“Salice Salentino“ rosso:

colore: rosso rubino pù' o  meno  intenso  con  eventuali  riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

profumo: gradevole e intenso;

sapore: pieno, asciutto  o  abboccato,  robusto  ma  vellutato,  caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco non riduttore minimo: 24,00 g/l

 

“Salice Salentino“ rosso con la specificazione del vitigno Negroamaro o Negro amaro:

colore: rosso rubino più o  meno  intenso  con  eventuali  riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, gradevole e intenso  con  sentore  di  frutti rossi maturi;

sapore: pieno, asciutto  o  abboccato,  robusto  ma  vellutato,  caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto secco non riduttore minimo : 24,00 g/l.

 

“Salice Salentino” rosato:

colore: rosato piu' o meno intenso;

profumo: delicato e gradevolmente fruttato

sapore : asciuttoo abboccato, fresco e armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l

acidità totale minima : 4,50 g/l;

estratto secco non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

“Salice  Salentino”  rosato  con  la   specificazione   del   vitigno Negroamaro o Negro amaro:

colore: rosato intenso ;

profumo: delicato, fruttato con sentori di rosa e ciliegia

sapore : asciutto o abboccato, delicato, fresco e armonico

titolo alcolometrico volumico totale minimo : 11,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l

acidità totale minima : 4,50 g/l;

estratto secco non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

 “Salice Salentino” Aleatico dolce :

colore : rosso granato più o meno intenso con  riflessi  violacei, tendente all'arancione con l'invecchiamento;

profumo: aroma delicato caratteristico che si fonde con  il  profumo che acquista il vino con l'invecchiamento ;

sapore: pieno, moderatamente dolce, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 13,00% vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l

estratto secco non riduttore minimo: 25,00 g/l

 

“Salice Salentino” Aleatico liquoroso dolce:

colore: rosso granato più o meno  intenso  con  riflessi  violacei tendente all'arancione con l'invecchiamento;

profumo: aroma delicato caratteristico che si fonde con  il  profumo che acquista il vino con l'invecchiamento;

sapore : pieno, caldo, dolce, armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 16 ,00% vol.;

acidità totale minima : 4,50 g/l

estratto secco non riduttore minimo: 25,00 g/l;

 

 

“Salice Salentino“ bianco

colore : giallo paglierino piu' o meno intenso, che può presentare riflessi verdognoli

profumo: delicato e gradevolmente fruttato se giovane;

sapore : secco o abboccato, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l

acidità totale minima : 4,50 g/l ;

estratto netto non riduttore minimo : 15,00 g/l;

 

“Salice Salentino“ Chardonnay

colore : giallo paglierino più o meno intenso

profumo: intenso e caratteristico

sapore: secco o abboccato, gradevole, fruttato

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l

acidità totale minima : 4,50 g/l ;

estratto netto non riduttore minimo : 15,00 g/l;

 

“Salice Salentino“ Fiano:

colore : giallo  paglierino  piu'  o  meno  intenso  con  eventuali riflessi verdognoli

profumo: delicato, floreale;

sapore: secco o abboccato, fresco e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l

acidità totale minima : 4,50 g/l;

estratto netto non riduttore minimo: 15,00 g/l;

 

“Salice Salentino“ Pinot Bianco:

colore : giallo paglierino piu' o meno intenso

profumo: fine e delicato ;

sapore: secco o abboccato, armonico e fruttato

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l

acidità totale minima : 4,50 g/l ;

estratto netto non riduttore minimo : 15 g/l;

 

“Salice Salentino “ rosso Riserva;

colore: rosso rubino più o meno  intenso,  con  eventuali  riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

profumo: gradevole e intenso, con sentore di frutti rossi maturi;

sapore : pieno, asciutto o abboccato,  robusto  ma  vellutato,  caldo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l

acidità totale minima : 4,50 g/l;

estratto secco non riduttore minimo : 25,00 g/l;

 

“Salice Salentino“ rosso Riserva, con la specificazione  del  vitigno Negroamaro o Negro amaro:

colore: rosso rubino più o meno intenso con eventuali riflessi tendenti al granato con l'invecchiamento;

profumo: caratteristico, gradevole e intenso;

sapore : pieno, asciutto o abboccato,  robusto  ma  vellutato,  caldo, armonico, con note speziate;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

zuccheri riduttori residui: massimo 10,00g/l

acidità totale minima : 4,50 g/l;

estratto secco non riduttore minimo : 25,00 g/l;

 

Salice Salentino Bianco Spumante:  con o senza le specificazioni previste di cui all'Articolo 2, lettere a), c), d) ed e):

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino più o meno intenso o rosato piu' o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico;da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco non riduttore minimo: 14,00 g/l

 

Salice Salentino Rosato Spumante con o senza le specificazioni previste di cui all'Articolo 2, lettere a), c), d) ed e):

spuma: fine e persistente;

colore: rosato più o meno intenso;

profumo: delicato, fruttato, con note di lievito;

sapore: fresco, armonico;da extrabrut a extradry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,00 g/l;

estratto secco non riduttore minimo: 14,00 g/l

 

E' facoltà del Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e forestali modificare , con proprio decreto, i limiti minimi  indicati per l' acidità totale nell'estratto non riduttore minimo.

 

Articolo 7

etichettatura e presentazione

 

a) Il vino “Salice Salentino “ rosso, con o senza  la  specificazione del  vitigno  Negroamaro  o  Negro   amaro   dopo   un   periodo   di invecchiamento minimo di

ventiquattro mesi,

di cui almeno sei mesi in botti di legno,

a  partire  dal   1   novembre dell'annata di produzione delle uve,

può portare in etichetta la menzione “Riserva”.

b) I vini “Salice Salentino” Aleatico e “Salice  Salentino“  Aleatico liquoroso possono portare in etichetta la menzione “Riserva“  qualora siano  sottoposti  a  un  periodo   di   invecchiamento   di   almeno

ventiquattro mesi.

decorre  a  partire  dal   1   novembre dalla data  di  alcolizzazione.

Alla denominazione di cui all'Articolo 1  è  vietata  l'aggiunta  di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quelle  previste  nel presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano  riferimenti a nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Sui recipienti di confezionamento dei vini  “Salice  Salentino”,  per tutte  le  tipologie  previste   dal   presente   disciplinare,   con l'esclusione  degli  spumanti  e  dei  liquorosi,   è   obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

confezionamento

 

I vini di  cui  all'Art.1  non  recanti  la  menzione  “Riserva”,  ad esclusione della tipologia Aleatico e degli spumanti, possono  essere confezionati nei seguenti tipi di contenitori:

a) bottiglie di vetro con capacità da litri 0,250  a  litri  15,  ad esclusione di dame e damigiane; i sistemi di chiusura consentiti, che devono rispondere  ai  requisiti  della  normativa  vigente,  sono  i seguenti:

tappo di sughero raso bocca

tappo in polimero sintetico raso bocca

tappo a vite per i recipienti di capacità non  superiore  a  litri 1,5;

b) contenitori alternativi al vetro tipo “bag in box”, costituiti  da un otre in materiale plastico pluristrato idoneo all'uso  alimentare, racchiuso in un involucro di cartone o  altro  materiale  rigido,  di capacità  non superiore a litri 3.

I vini di cui all'Art.1 recanti la menzione “Riserva”, ad  esclusione della  tipologia  Aleatico,  devono  essere  confezionati   solo   in bottiglie  di  vetro,  ad  esclusione  di  dame  e  damigiane,  della capacità da litri 0,375 a litri 15 e chiuse  con  tappo  di  sughero raso bocca .

I vini di cui all'Art.1 nella tipologia  Aleatico  dolce  e  Aleatico liquoroso, con o senza menzione “Riserva” devono essere  confezionati esclusivamente in bottiglie di vetro della capacità da litri 0,375 a litri 0,750 e chiuse con tappo in sughero raso bocca.

I vini di cui  all'Art.1  nella  tipologia  spumante,  devono  essere confezionati solo in bottiglie di  vetro  della  capacità  da  litri 0,375 a litri 15 e chiuse con tappo di sughero a  fungo  e  gabbietta metallica.

 

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