BUTTAFUOCO DOC
VIGNETI PIETRA DE' GIORGI
BUTTAFUOCO DELL’OLTREPO PAVESE
BUTTAFUOCO
D.O.C.
D. D. 03 Agosto 2010
(Fonte Guri)
Art. 1
La denominazione di origine controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” è riservata ai vini, anche nella tipologia “frizzante”, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
base ampelografica
Il vino “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
Barbera: dal 25% al 65%;
Croatina: dal 25% al 65%;
Uva rara, Ughetta (Vespolina), congiuntamente o disgiuntamente: fino a un massimo del 45%.
Art. 3
zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” comprende la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per i territori a sud della via Emilia dei seguenti comuni:
Stradella, Broni, Canneto Pavese, Montescano, Castana, Cigognola, Pietra de' Giorgi,
in provincia di Pavia.
Art. 4
norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche tradizionali caratteristiche di qualità.
Su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e su pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere
inferiore a 4.000,
per gli appezzamenti di Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere
inferiore a 3.200.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere quelli di tipo tradizionale e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.
Per i vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente disciplinare sono consentite le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere:
Buttafuoco: 10,50 t/ha, 11,50% vol.;
Buttafuoco frizzante: 10,50 t/ha, 11,50% vol.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Oltre detto limite del 20% decade il diritto alla denominazione di origine controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” per tutta la partita.
La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di Tutela, annualmente, con proprio decreto, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può fissare produzioni massime per ettaro inferiori a quelle stabilite dal presente disciplinare di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Art. 5
norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona di produzione delimitata dall'art. 3.
Tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella nel comune
di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.
Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:
Buttafuoco: 70%
Buttafuoco frizzante: 70%
Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma non oltre il 5%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare e' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco”.
Nel caso della vinificazione disgiunta, il coacervo dei vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo di completo affinamento e comunque prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla vigente normativa o prima della eventuale commercializzazione, all'interno della zona contemplata dall'art. 5.1, come vino atto a “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco”.
I vini a denominazione di origine controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” non possono essere immessi al consumo prima del 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.
Art. 6
caratteristiche del vino al consumo
Il vino a denominazione di origine controllata «Buttafuoco dell'Oltrepo' Pavese» o «Buttafuoco», deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
“Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco”:
colore: rosso vivo, più o meno intenso;
profumo: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
“Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco» frizzante”:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso vivo, più o meno intenso;
profumo: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 1,50% effettivo;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.
E' facoltà del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7
qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione
Alla denominazione di origine controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco”, è obbligatoria l'indicazione dell'annata.
La denominazione “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” deve essere indicata nella designazione del prodotto in maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di sotto dalla menzione specifica tradizionale “denominazione di origine controllata”.
Le menzioni facoltative, escluse i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salvo le norme generali più restrittive.
La denominazione di origine controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” è contraddistinta obbligatoriamente dal un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare, in abbinamento inscindibile con la denominazione.
L'utilizzo del marchio collettivo è curato direttamente dal Consorzio tutela vini Oltrepà Pavese che deve
distribuirlo anche ai non associati, alle medesime condizioni di utilizzo riservate ai propri associati.
Art. 8.
confezionamento
Il vino a denominazione di origine controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco”, di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.
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