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BUTTAFUOCO DOC

VIGNETI PIETRA DE GIORGI

VIGNETI PIETRA DE' GIORGI

BUTTAFUOCO DELL’OLTREPO PAVESE

BUTTAFUOCO

D.O.C.

D. D. 03 Agosto 2010

 (Fonte Guri)

 

Art. 1

 

La denominazione di origine controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” è riservata ai vini,  anche  nella  tipologia “frizzante”, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2

base ampelografica

 

Il vino “Buttafuoco dell'Oltrepò  Pavese  o Buttafuoco  deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

 

Barbera: dal 25% al 65%;

Croatina: dal 25% al 65%;

Uva rara, Ughetta (Vespolina), congiuntamente  o  disgiuntamente: fino a un massimo del 45%.

 

Art. 3

zona di produzione delle uve

 

La zona di produzione delle uve  destinate  alla  produzione  dei vini “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o  Buttafuoco”  comprende  la fascia vitivinicola collinare dell'Oltrepò Pavese per i territori  a sud della via Emilia dei  seguenti  comuni:

Stradella, Broni, Canneto  Pavese,  Montescano,  Castana,  Cigognola, Pietra de' Giorgi,

in provincia di Pavia.

 

Art. 4

norme per la viticoltura

 

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla produzione  del  vino  a   denominazione   di   origine   controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte  a  conferire alle uve e ai vini  le  specifiche  tradizionali  caratteristiche  di qualità.

Su terreni di natura calcarea o calcareo-argillosa e  su  pendici collinari ben soleggiate escludendo comunque i fondovalle e i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme  di  allevamento  e  i  sistemi  di potatura devono essere quelli generalmente usati o  comunque  atti  a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità  dei  ceppi  per ettaro non può essere

inferiore a 4.000, 

per  gli  appezzamenti  di Croatina la densità di ceppi per ettaro non può essere

inferiore  a 3.200.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento (controspalliera) e i sistemi di potatura devono essere  quelli  di  tipo  tradizionale  e, comunque, i vigneti devono essere governati in modo da non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e  del  vino. 

Per  i  vigneti esistenti alla data di pubblicazione del presente  disciplinare  sono consentite le  forme  di  allevamento  già  usate  nella  zona,  con esclusione delle forme di allevamento espanse.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

   

Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura  specializzata dei vigneti destinati alla produzione del  vino  a  denominazione  di origine controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o  Buttafuoco” ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi devono essere:

     

Buttafuoco: 10,50 t/ha, 11,50% vol.;

Buttafuoco frizzante: 10,50 t/ha, 11,50% vol.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa uva ad ettaro dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, ferma restando la  resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Oltre detto  limite  del 20% decade il  diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata “Buttafuoco  dell'Oltrepò  Pavese  o  Buttafuoco”  per  tutta   la partita.

La Regione Lombardia, sentito il parere del Consorzio di  Tutela, annualmente, con  proprio  decreto,  tenuto  conto  delle  condizioni ambientali di  coltivazione,  può  fissare  produzioni  massime  per ettaro inferiori a quelle  stabilite  dal  presente  disciplinare  di produzione, o limitare, per talune zone geografiche, l'utilizzo delle menzioni aggiuntive, dandone  immediata  comunicazione  al  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato  nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

 

Art. 5

norme per la vinificazione

 

Le operazioni di vinificazione  devono  essere  effettuate  nella zona  di  produzione  delimitata  dall'art.  3. 

Tenuto  conto  delle situazioni  tradizionali  di  produzione  e'  consentito   che   tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Pavia, nonché nelle frazioni di Vicobarone e Casa Bella  nel  comune

di Ziano Piacentino in provincia di Piacenza.

Le rese massime dell'uva in vino devono essere le seguenti:

     

Buttafuoco: 70%

Buttafuoco frizzante: 70%

Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra riportati, ma  non oltre il 5%, l'eccedenza non  avrà  diritto  alla  denominazione  di origine  controllata;  oltre  tale  limite  decade  il  diritto  alla denominazione di origine per tutta la partita.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro rispettive caratteristiche. In particolare e' ammessa la vinificazione congiunta o disgiunta delle  uve  che  concorrono  alla denominazione “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco”.

Nel caso della vinificazione disgiunta,  il  coacervo  dei  vini, facenti parte della medesima partita, deve avvenire nella cantina del vinificatore entro il periodo  di  completo  affinamento  e  comunque prima della richiesta della  certificazione  della  relativa  partita prevista  dalla   vigente   normativa   o   prima   della   eventuale commercializzazione, all'interno  della  zona  contemplata  dall'art. 5.1,  come  vino  atto  a   “Buttafuoco   dell'Oltrepò   Pavese o Buttafuoco”.

I  vini  a  denominazione  di  origine  controllata   “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” non possono  essere  immessi  al consumo prima del 30 aprile dell'anno successivo alla vendemmia.

 

Art. 6

caratteristiche del vino al consumo

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  «Buttafuoco dell'Oltrepo'  Pavese»  o  «Buttafuoco»,  deve  rispondere,  all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

 

“Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco”:

colore: rosso vivo, più o meno intenso;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.

 

“Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco» frizzante”:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosso vivo, più o meno intenso;

profumo: vinoso, intenso;

sapore: asciutto, di corpo;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo:  12,00%  vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 1,50% effettivo;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno, il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

E' facoltà del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e forestali, con proprio decreto, modificare per i vini di cui sopra  i limiti indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore.

 

Art. 7

qualificazione, etichettatura, designazione e presentazione

 

Alla   denominazione   di   origine    controllata    “Buttafuoco dell'Oltrepò  Pavese  o  Buttafuoco”  è  vietata  l'aggiunta   di qualsiasi  menzione  diversa  da   quelle   previste   dal   presente disciplinare ivi  compresi  gli  aggettivi  superiore,  extra,  fine, scelto, selezionato, vecchio, riserva e similari.

E'  tuttavia  consentito  l'uso  di  indicazioni   che   facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi  privati,  purché  non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre  in  inganno il consumatore.

Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti   contenenti   “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco”, è  obbligatoria  l'indicazione dell'annata.

La denominazione “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” deve essere indicata  nella  designazione  del  prodotto  in  maniera consecutiva, anche su più righe, seguita immediatamente al di  sotto dalla  menzione  specifica  tradizionale  “denominazione  di  origine controllata”.

Le menzioni facoltative, escluse i marchi  e  i  nomi  aziendali, possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la denominazione di origine del  vino,  salvo  le  norme  generali  più restrittive.

La denominazione di origine controllata “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco” è contraddistinta  obbligatoriamente  dal  un marchio collettivo espresso nella forma grafica e letterale  allegata al  presente  disciplinare,  in  abbinamento  inscindibile   con   la denominazione. 

L'utilizzo   del   marchio   collettivo   è   curato direttamente dal Consorzio  tutela  vini  Oltrepà  Pavese  che  deve

distribuirlo anche ai non  associati,  alle  medesime  condizioni  di utilizzo riservate ai propri associati.

 

Art. 8.

confezionamento

 

Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  “Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese o Buttafuoco”, di cui all'art. 1  deve  essere immesso al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a litri 5.

 

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