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LANGHE DOC

VIGNETI CASTIGLIONE TINELLA

VIGNETI CASTIGLIONE TINELLA

LANGHE

D.O.C.

D. D. 14 Dicembre 2010

(fonre GURI)

 

Art. 1- Denominazione e vini.

 

1. La denominazione di origine controllata “Langhe” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti

stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:

- “Langhe” rosso

- “Langhe” Barbera;

- “Langhe” Cabernet Sauvignon;

- “Langhe” Dolcetto;

- “Langhe” Dolcetto novello;

- “Langhe” Freisa;

- “Langhe” Freisa frizzante;

- “Langhe” Merlot;

- “Langhe” Nebbiolo;

- “Langhe” rosato;

- “Langhe” rosso passito;

- “Langhe” Pinot Nero;

- “Langhe” bianco;

- “Langhe” Arneis;

- “Langhe” Arneis passito;

- “Langhe” bianco passito;

- “Langhe” Chardonnay;

- “Langhe” Favorita;

- “Langhe” Nascetta;

- “Langhe” Riesling;

- “Langhe” Rossese bianco;

- “Langhe” Sauvignon;

- “Langhe” con l’eventuale specificazione della seguente sottozona: “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”

 

2. La sottozona “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”, è disciplinata tramite allegato

in calce al presente disciplinare. Salvo quanto espressamente previsto dall’allegato suddetto, nella sottozona devono

essere applicate le norme previste dal presente disciplinare di produzione.

 

Art. 2 – Base ampelografica.

 

1.La denominazione di origine "Langhe" senza alcuna specificazione è riservata al vino rosso o bianco ottenuto da uve provenienti da vigneti composti in ambito aziendale da uno o più vitigni a bacca di colore analogo non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 189 del 14 agosto 2010.

 

2. La denominazione di origine "Langhe", seguita da una delle specificazioni di vitigno:

Arneis,

Barbera,

Cabernet Sauvignon,

Chardonnay,

Dolcetto,

Favorita,

Freisa, Merlot,

Nascetta,

Nebbiolo,

Pinot Nero,

Riesling,

Rossese bianco,

Sauvignon,

è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno l’85% dei

corrispondenti vitigni;

possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%

 

3. La denominazione di origine "Langhe" rosso passito è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vitigni

Barbera o Dolcetto o Nebbiolo

provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno l’85% del corrispondente vitigno;

possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione

Piemonte, fino ad un massimo del 15% .

La denominazione di origine "Langhe" bianco passito è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vitigni

Arneis o Chardonnay o Nascetta o Riesling

provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno;

possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 40% .

 

La denominazione di origine "Langhe" rosato è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vitigni

Barbera o Dolcetto o Nebbiolo

provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale almeno il 60% del corrispondente vitigno;

possono concorrere altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 40%.

 

Art. 3 – Zona di produzione delle uve.

 

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine

controllata "Langhe" seguita da una delle specificazioni di cui appresso, dovranno essere prodotte nelle zone

rispettivamente indicate:

 

"Langhe" senza alcuna specificazione,

"Langhe" Barbera,

"Langhe" bianco passito;

"Langhe" Cabernet Sauvignon,

"Langhe" Chardonnay,

"Langhe" Dolcetto,

"Langhe" Favorita,

"Langhe" Freisa,

"Langhe" Freisa frizzante,

"Langhe" Merlot,

"Langhe" Nascetta,

"Langhe" Nebbiolo,

"Langhe" Pinot Nero,

"Langhe" Riesling,

"Langhe" rosato,

"Langhe" Rossese bianco,

"Langhe" rosso passito,

"Langhe" Sauvignon:

l'intero territorio dei seguenti comuni

della provincia di Cuneo:

Alba, Albaretto Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia,Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale d'Alba, Carrù, Castagnito, Castellinaldo, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Ciglié, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà d'Alba, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone,

Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglié, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Benedetto Belbo, S. Michele Mondovì, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

 

"Langhe" Arneis

"Langhe" Arneis passito:

l'intero territorio dei seguenti comuni

della provincia di Cuneo:

Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Corneliano d'Alba, Diano, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Rodello, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba.

 

Art. 4 – Norme per la viticoltura.

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine

controllata “Langhe” devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve

ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e

non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non superiore a 800 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti

oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul

sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; con

vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot, il cordone speronato basso, e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve e dei vini);

è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOC “Langhe” ed i

titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente

le seguenti:

"Langhe" Arneis: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Langhe" Arneis passito: 11,00 t/ha, 12,50% vol.;

"Langhe" Barbera: 11,00 t/ha,  10,50% vol.;

"Langhe" bianco: 11,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Langhe" bianco passito: 11,00 t/ha, 13,50% vol.;

"Langhe" Cabernet Sauvignon : 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" Chardonnay : 10,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Langhe" Dolcetto: 10,00 t/ha, 10,00% vol.;

"Langhe" Favorita: 10,00 t/ha, 9,50% vol.;

"Langhe" Freisa:. 9,00 t/ha, 10,50% vol.;

"Langhe" Freisa frizzante: 9,00 t/ha, 10,50% vol.;

"Langhe" Merlot: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" Nascetta: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" Nebbiolo: 10,00 t/ha,  11,00% vol.;

"Langhe" Pinot Nero:10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" Riesling: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" rosato: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" Rossese bianco: 10,00 t/ha, 11,00% vol.;

"Langhe" rosso: 10,00 t/ha,  10,50% vol.;

"Langhe" rosso passito: 10,00 t/ha, 13,50% vol.;

"Langhe" Sauvignon: 10,00,t/ha, 11,00% vol.

 

La denominazione di origine controllata “Langhe” seguita da una delle specificazioni di vitigno:

Cabernet Sauvignon,

Chardonnay,

Favorita,

Freisa, Merlot,

Nascetta,

Pinot Nero,

Riesling,

Rossese bianco

Sauvignon,

può essere accompagnata dalla menzione aggiuntiva "vigna" seguita dal relativo toponimo, purché la produzione massima di uva non sia superiore a

8,00 t/ha.

Le uve destinate alla produzione del vino “Langhe” seguito da una delle specificazioni di vitigno:

Cabernet Sauvignon,

Chardonnay,

 Favorita,

Freisa,

Merlot,

Nascetta,

Pinot Nero,

Riesling,

Rossese bianco

Sauvignon,

che intendano fregiarsi della menzione “vigna” con relativo toponimo devono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di:

“Langhe” Cabernet Sauvignon: 11,50% vol. ;

“Langhe” Chardonnay: 10,50% vol.;

“Langhe” Favorita: 10,50% vol.;

“Langhe” Freisa: 11,00% vol.;

“Langhe” Merlot: 11,50% vol.;

“Langhe” Nascetta: 11,50% vol.;

“Langhe” Pinot Nero: 11,50% vol.;

“Langhe” Riesling: 11,50% vol.;

“Langhe” Rossese bianco: 11,50% vol.;

“Langhe” Sauvignon: 11,50% vol.

 

Nel caso in cui la denominazione d’origine controllata «Langhe» seguita da una delle specificazioni di vitigno:

Cabernet Sauvignon,

Chardonnay,

Favorita,

Freisa,

Merlot,

Nascetta,

Pinot Nero,

Riesling, Rossese bianco

Sauvignon,

con menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, fosse utilizzata per vigneti con meno di sette anni d’età, la produzione di uve ad ettaro ammessa è pari a:

al terzo anno:

 “Langhe” Cabernet Sauvignon: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Chardonnay: 4,80 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Favorita: 4,80 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Freisa: 4,80 t/ha, 11,00% vol.;

“Langhe” Merlot: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Nascetta: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Pinot Nero: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Riesling: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Rossese bianco: 4,80 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Sauvignon: 4,80 t/ha, 11,50% vol.

 

al quarto anno:

“Langhe” Cabernet Sauvignon : 5,60 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Chardonnay: 5,60 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Favorita: 5,60 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Freisa: 5,60 t/ha, 11,00% vol.;

“Langhe” Merlot 5,60 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Nascetta: 5,60 t/ha, 11,50

“Langhe” Pinot Nero 5,6 11,50% vol.;

“Langhe” Riesling: 5,60 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Rossese bianco: 5,60 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Sauvignon: 5,60 t/ha, 11,50% vol.

 

al quinto anno:

“Langhe” Cabernet Sauvignon : 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Chardonnay: 6,40 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Favorita: 6,40 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Freisa: 6,40 t/ha,  11,00% vol.;

“Langhe” Merlot: 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Nascetta: 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Pinot Nero: 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Riesling: 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Rossese bianco: 6,40 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Sauvignon: 6,40 t/ha, 11,50% vol.

 

al sesto anno:

“Langhe” Cabernet Sauvignon : 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Chardonnay: 7,20 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Favorita: 7,20 t/ha, 10,50% vol.;

“Langhe” Freisa :7,20 t/ha, 11,00% vol.;

“Langhe” Merlot: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Nascetta:7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Pinot Nero: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Riesling: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Rossese bianco: 7,20 t/ha, 11,50% vol.;

“Langhe” Sauvignon: 7,20 t/ha, 11,50% vol.

 

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine

controllata “Langhe” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i

limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela fissa una resa rivendicabile inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa rivendicabile maggiore rispetto a quella fissata dalla

Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata al punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5

giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data e la stima della maggiore resa

rivendicabile, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire

gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela

può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto

alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al

comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di Tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del

mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i

vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

8.Non è consentito destinare alla produzione dei vini a DOC Langhe gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti

sulla stessa area di produzione

 

Art. 5. Norme per la vinificazione.

 

1.Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto

conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio

delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino.

2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

"Langhe" Arneis. 70%, 77,00 hl/ha.;

"Langhe" Arneis passito: 30%, 33,00 hl/ha.;

"Langhe" Barbera: 70%, 77,00 hl/ha.;

"Langhe" bianco :70%, 77,00 hl/ha.;

"Langhe" bianco passito: 30%, 33,00 hl/ha.;

"Langhe" Cabernet Sauvignon 70%, 70,00 hl/ha. ;

"Langhe" Chardonnay :70%, 70,00 hl/ha. ;

"Langhe" Dolcetto: 70% ,70,00 hl/ha.;

"Langhe" Favorita: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Freisa :70%, 63,00 hl/ha.;

"Langhe" Freisa frizzante: 70%, 63,00 hl/ha.;

"Langhe" Merlot :70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Nascetta: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Nebbiolo: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Pinot Nero: 70%. 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Riesling: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" rosato: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" Rossese bianco: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" rosso: 70%, 70,00 hl/ha.;

"Langhe" rosso passito: 30%, 30,00 hl/ha.;

"Langhe" Sauvignon :70%, 70,00 hl/ha.

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva/vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all’articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla DOC; oltre

detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Qualora per i vini

"Langhe" Arneis passito,

"Langhe" bianco passito

"Langhe" rosso passito

tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 35%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

Per le tipologie

"Langhe" Arneis passito,

"Langhe" bianco passito

"Langhe" rosso passito

la resa uva/vino di cui al precedente punto 2 si riferisce all'uva fresca prima di ogni appassimento.

3. Nella vinificazione e l’eventuale invecchiamento, devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le

pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, secondo i metodi e i limiti riconosciuti

dalla legislazione vigente.

4. I vini a DOC

"Langhe" Arneis passito,

"Langhe" rosso passito

"Langhe" bianco passito

devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento della durata di

mesi 10

con decorrenza dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.

Durante il periodo di invecchiamento che precede la messa in bottiglia, il vino può compiere una lenta fermentazione

che si attenua nei mesi più freddi.

Per detti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dal

1° settembre dell’anno successivo alla raccolta delle uve.

5. Nel caso che le diverse uve della composizione ampelografica dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo siano

vinificate separatamente, l'assemblaggio definitivo per l'ottenimento delle tipologie dei vini Langhe deve avvenire

prima della richiesta di campionatura per la certificazione analitica ed organolettica della relativa partita, e comunque

prima della estrazione dalla cantina del produttore.

6. Per le tipologie

"Langhe" Arneis passito,

"Langhe" bianco passito

"Langhe" rosso passito

 la metodologia di vinificazione prevede la fermentazione di uve appassite attraverso il mantenimento dei grappoli sulla pianta o su graticci o in altre idonee sistemazioni all’interno di ambienti aerati e biologicamente sani.

7. E’ consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della DOC

“Langhe” a condizione che abbiano con quest’ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di

composizione ampelografia.

E' facoltà del conduttore di tali vigneti, all'atto della denuncia annuale delle uve, effettuare rivendicazioni anche per più

denominazioni di origine per le uve provenienti dallo stesso vigneto.

Nel caso di più rivendicazioni, di denominazioni di origine riferite a quote, parti del raccolto di uve provenienti dallo

stesso vigneto, la resa, complessiva di uva per ettaro del vigneto non potrà superare il limite massimo più restrittivo tra quelli stabiliti dai disciplinari di produzione dei vini a DOC e DOCG rivendicati.

8. Possono essere riclassificati con la denominazione d’origine controllata “Langhe” i vini interamente compresi nella

zona di produzione di cui all’art. 3 e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare,

previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Art. 6 – Caratteristiche dei vini al consumo.

 

I vini a DOC “Langhe” all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

"Langhe" Arneis:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, fine, intenso con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, fresco, delicato, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.

 

"Langhe" Arneis passito:

colore: dal giallo dorato all'ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, complesso, con eventuali sentori di legno;

sapore: dolce, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50 % vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

“Langhe” Barbera:

colore: rosso rubino;

profumo: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, armonico, eventualmente vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Langhe" bianco:

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, fine, intenso con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, delicato, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Langhe" bianco passito:

colore: dal giallo dorato all’ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso, complesso, con eventuali sentori di legno;

sapore: dolce, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,50 % vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

"Langhe" Cabernet Sauvignon

“Langhe” Cabernet Sauvignon “vigna”:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, tenue e delicato;

sapore: asciutto, di buon corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

"Langhe" Chardonnay

“Langhe” Chardonnay “vigna”:

colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;

profumo: profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

"Langhe" Dolcetto:

colore: rosso rubino;

profumo: vinoso, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Langhe" Favorita

“Langhe” Favorita “vigna”:

colore: giallo paglierino;

profumo: caratteristico, delicato con eventuali sentori di legno;

sapore: secco con retrogusto amarognolo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l

 

"Langhe" Freisa

“Langhe” Freisa “vigna”:

colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;

profumo: caratteristico delicato;

sapore: amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Langhe" Freisa frizzante:

spuma: vivace ed evanescente;

colore: rosso rubino o rosso cerasuolo;

profumo: caratteristico delicato;

sapore: amabile, fresco, secco e morbido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Langhe" Merlot

“Langhe” Merlot “vigna”:

colore: rosso rubino;

profumo: caratteristico, tenue e delicato;

sapore: asciutto, di buon corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l in;

estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.

 

"Langhe" Nascetta

“Langhe” Nascetta “vigna”:

colore:giallo paglierino chiaro con eventuali sfumature verdognole;

profumo: profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, eventualmente tannico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Langhe" Nebbiolo:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: caratteristico, tenue e delicato;

sapore: asciutto o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Langhe" Pinot Nero

“Langhe” Pinot nero “vigna”:

colore: rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati;

profumo: caratteristico, tenue e delicato;

sapore: secco, di buon corpo, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.

 

"Langhe" Riesling

“Langhe” Riesling “vigna”:

colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;

profumo: leggero, profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, abboccato, vellutato, morbido, armonico, eventualmente tannico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Langhe" rosato:

colore: rosato o rosso rubino chiaro;

profumo: caratteristico, tenue e delicato;

sapore: secco o amabile, vellutato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

"Langhe" Rossese bianco

“Langhe” Rossese bianco “vigna”:

colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;

profumo: profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

"Langhe" rosso:

colore: rubino, tendente al granato;

profumo: caratteristico, vinoso, intenso;

sapore: asciutto, di buon corpo, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l ;

estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l.

 

"Langhe" rosso passito:

colore: rosso rubino intenso con riflessi granati;

profumo: intenso, complesso, caratteristico;

sapore: dolce, vellutato e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 3,50 g/l in;

estratto non riduttore minimo: 27,00 g/l.

 

"Langhe" Sauvignon

“Langhe” Sauvignon “vigna”:

colore: giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole;

profumo: leggero, profumo caratteristico con eventuali sentori di legno;

sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, talvolta vivace;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50 % vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

 

2. E' in facoltà del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la

valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i

limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7 – Etichettatura e presentazione.

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Langhe" è vietata l'aggiunta di

qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine,

naturale, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. Nella designazione dei vini “Langhe” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni

sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. I vini rossi atti a fregiarsi della denominazione di origine controllata “Langhe” Dolcetto, possono utilizzare in

etichetta la dicitura “novello” secondo la vigente normativa per i vini novelli.

4. Nella designazione di tutte le tipologie della denominazione di origine “Langhe” è vietato l'impiego di indicazioni

geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, cascine, zone e località comprese nella zona delimitata

dall'art. 3 fatto salvo quanto previsto per la sottozona “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”.

5. Nella designazione e presentazione dei vini “Langhe”, la denominazione di origine controllata seguita da una delle

specificazioni di vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8, del

decreto legislativo n. 61/2010;

coloro i quali, nella designazione e presentazione dei vini Langhe seguita da una delle specificazioni di vitigno:

Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con

l’indicazione della vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna»

seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50%

del carattere usato per la denominazione di origine.

6. In sede di designazione dei vini “Langhe” la denominazione di origine "Langhe" immediatamente seguita dalla

dicitura "denominazione di origine controllata", deve precedere immediatamente in etichetta la specificazione relativa al vitigno, tuttavia per i vini “Langhe” senza alcuna specificazione di vitigno, l’indicazione del colore è facoltativa.

7. La specificazione del vitigno deve essere altresì riportata in etichetta in caratteri di dimensioni inferiori o uguali a

quelli utilizzati per indicare la denominazione “Langhe", ma senza alcun obbligo di uguaglianza di tipo e di colore del

carattere.

8. Nella presentazione e designazione dei vini a DOC "Langhe"di cui all’articolo 1, con l’esclusione della tipologia

frizzante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8 – Confezionamento

 

1. Le bottiglie nelle quali viene confezionato e commercializzato il vino a denominazione di origine controllata

“Langhe” devono essere di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non

inferiori a 18,75 cl.

2. Le bottiglie nelle quali si confeziona e commercializza il vino "Langhe" seguito da una delle specificazioni di

vitigno: Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Favorita, Freisa, Merlot, Nascetta, Pinot Nero, Riesling, Rossese bianco e Sauvignon, con menzione "vigna" e relativo toponimo, devono essere di capacità inferiore o pari a 500 cl con specifica esclusione del contenitore da 200 cl.

4. E’ consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata “Langhe” rosso e “Langhe” bianco senza

specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di

polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacità non inferiore a 2 litri

 

SOTTOZONA

“Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”

 

Art. 1 – Denominazione e vini.

 

1- La denominazione di origine controllata Langhe seguita dalla specificazione della sottozona: “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta di Novello” è riservata ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello

Nascetta del comune di Novello Passito o Nas-cëtta del comune di Novello Passito

 

Art. 2 – Base ampelografica.

 

1. La denominazione Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e la

denominazione Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito sono riservate ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti esclusivamente dal vitigno

Nascetta.

 

Art. 3 – Zona di produzione delle uve.

 

La zona di produzione delle uve comprende l’intero territorio amministrativo del comune di

Novello,

in provincia di Cuneo.

Comprende altresì le porzioni dei comuni di Barolo e Monforte d’Alba delimitate come di seguito indicato.

In comune di Barolo (CN),

la porzione di territorio ricadente sul foglio di mappa n° 2 avente come dividente:

- ad Ovest la linea di confine tra il comune di Barolo ed il comune di Narzole;

- a Nord-Est la strada che dal confine con Narzole attraversa la Borgata San Ponzio e si affianca al rio Pezzole sino al

confine con il comune di Novello;

- a Sud la linea di confine tra il comune di Barolo ed il comune di Novello.

In comune di Monforte d’Alba (CN),

la porzione di terreno ricadente sul foglio di mappa n° 4, avente come dividente:

- ad Ovest la linea di confine tra il comune di Novello ed il comune di Monforte;

- a Nord la linea di confine tra il comune di Barolo ed il comune di Monforte;

- ad Est la strada Boschetti - San Giovanni, dal confine con il comune di Barolo sino alla Borgata San Giovanni e

successivamente la comunale San Giovanni sino al confine con il comune di Novello.

 

Art. 4 – Norme per la viticoltura.

 

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine

controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e la denominazione Langhe “Nascetta del comune di Novello”Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: sono da preferire i terreni marnosi, sia tendenti al sabbioso che tendenti all’argilloso, preferibilmente poco

fertili. Sono accettabili anche terreni argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente

soleggiati;

- altitudine: compresa tra i 200 e i 500 metri s.l.m.; per i nuovi impianti non inferiore a 250 m s.l.m.;

- esposizione: soleggiata,adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti

oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul

sesto d’impianto, non inferiore a 4.000;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con

vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot, il cordone speronato e/o altre forme comunque atte a non

modificare in negativo la qualità delle uve);

- è vietata ogni pratica di forzatura.

 

3. Le rese massime ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve per la produzione del vino a

denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, devono essere i

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”:

9,00 t/ha, 11,50% vol.;

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito:

9,00 t/ha, 13,00% vol.;

La denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di

Novello” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché i relativi vigneti abbiano un’età di impianto di

almeno 3 anni e siano rispettate le seguenti rese massime di uva per ettaro e titoli alcolometrici volumici minimi

naturali:

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”

terzo anno: 4,80 t/ha, 12,00% vol.;

quarto anno: 5,60 t/ha, 12,00% vol.;

quinto anno: 6,40 t/ha, 12,00% vol.;

sesto anno: 7,20 t/ha, 12,00% vol.;

Dal settimo: 8,10 t/ha, 12,00% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine

controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”, anche per la tipologia “Passito”, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla Regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente comma 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela

può fissare limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare, in rapporto

alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta dei rappresentanti dei produttori, vista la situazione del mercato, può stabilire la

sospensione e/o la regolamentazione, temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo di nuovi impianti che

aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

 

Art. 5 – Norme per la vinificazione.

 

1. Le operazioni di vinificazione del vino Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di

Novello” e del vino Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni di

Novello, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, La Morra, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba e Roddi.

2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, tali operazioni possono essere svolte nel territorio della provincia di Cuneo.

 

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Langhe “Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello” 70%, 63,00 hl/ha.;

Langhe “Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello” Passito 30%, 27,00 hl/ha.

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.

Qualora tale resa per i vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Qualora, per i vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 35%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Per la tipologia Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, la resa uva/vino di cui al precedente punto 3, si riferisce all’uva fresca prima di ogni appassimento.

 

5. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a

conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina,

secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

6. E’ consentita a scopo migliorativo, nella misura massima del 15% del volume, la correzione del mosto o del vino

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” più giovane con analogo mosto o vino più vecchio e viceversa.

7. I vini a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di

mesi 5

a decorrere dal 1° novembre

dell’anno di raccolta delle uve. L’ immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data del 20 aprile dell'anno

successivo a quello di raccolta delle uve .

I vini a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello”passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” passito devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento di

mesi 10

a decorrere dal 1° novembre dell’anno di raccolta delle uve.

L’ immissione al consumo è consentita solo a partire dalla data del

1° settembre dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve

Nel periodo tra il termine del periodo di invecchiamento obbligatorio e la data di immissione al consumo, le aziende

potranno procedere alla certificazione del prodotto alla DOC.

8. Per la tipologia Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito, la metodologia di produzione prevede la fermentazione di uve appassite attraverso il mantenimento sui tralci nei filari o su graticci o con altre idonee sistemazioni dei grappoli all’interno di ambienti adeguatamente aerati.

9. Per i vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Nascetta.

10. I vini destinati a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”, possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza

specificazione di vitigno o “Langhe” Nascetta, purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo

disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

 

Art. 6 – Caratteristiche al consumo.

 

1.Il vino a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

 

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”:

colore: giallo paglierino anche leggermente carico, con eventuali riflessi verdognoli;

profumo: mediamente aromatico, fruttato, delicato e fresco con eventuali sentori di agrumi, fiori di acacia e legno;

sapore: elegante, armonico, di buona struttura,con eventuale retrogusto amarognolo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.

 

Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” con indicazione della menzione “vigna”:

colore: giallo paglierino anche leggermente carico, con eventuali riflessi verdognoli;

profumo: mediamente aromatico, fruttato, delicato e fresco con eventuali sentori di agrumi, fiori di acacia e legno;

sapore: elegante, armonico, di buona struttura,con eventuale retrogusto amarognolo, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.

 

Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito:

colore: dal giallo dorato all’ambrato, più o meno intenso;

profumo: intenso, di vino passito, con eventuali note aromatiche e legnose;

sapore: strutturato, dolce, pieno, armonico, eventualmente tannico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;

titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;

zuccheri residui minimi: 50,00 g/l

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,00 g/l.

 

4. E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Comitato Nazionale per la tutela e la

valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche, modificare con proprio decreto, i

limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

 

Art. 7 – Etichettatura e presentazione.

 

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

Nella designazione delle tipologie Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o Langhe “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito la menzione “passito” deve figurare al di sotto della denominazione medesima.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta di Novello” Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello ", la denominazione di origine controllata può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- i relativi toponimi o nomi tradizionali figurino in un apposito elenco regionale ai sensi dell’art. 6, comma 8, del

decreto legislativo n. 61/2010;

- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello ", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano

effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

- la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione "vigna"

seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo non sia di dimensione di dimensione uguale o inferiore del

carattere usato per la denominazione a quelle utilizzate per la denominazione Langhe “Nascetta del comune di

Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello”.

4. Nella designazione e presentazione dei vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” e Langhe “Nascetta del comune di Novello” Passito o “Nas-cëtta del comune di Novello” Passito , è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Art. 8 – Confezionamento.

 

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini Langhe “Nascetta del comune di Novello” o “Nas-cëtta del comune di Novello” devono essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 37,50 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.

 

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