GERMANIA-DEUTSCHLAND › BADEN WÜRTTEMBERG

BADEN WÜRTTEMBERG

VIGNETI WEINSBERG

VIGNETI WEINSBERG

BADEN-WÜRTTEMBERG

ZONE VITICOLE COMUNITARIE:

BADEN “B”

WÜRTTEMBERG “A”

 

Il Baden-Württemberg è il secondo “Land” per estensione e produzione della Germania, la sua superficie vitata (secondo l’inventario comunitario 2005) è di 27.499 ettari tutti dedicati a vini DOP o IGP (la produzione dei vini da tavola è limitata salvo nelle annate climaticamente sfavorevoli).

Questo Land è situato a sud-ovest della Germania, confina ad ovest con la Francia (fiume Reno) per la parte centro sud e con il Land Rheinland Pfalz nella parte più settentrionale, a nord confina con il Land Hessen, ad est con il Land Bayern e a sud con la Svizzera (parte con il fiume Rhein, parte con il lago di Konstanz e la parte del cantone svizzero di Schaffhausen oltre il Rhein).

Il Land Baden-Württemberg amministrativamente è composto da 4 Regierungsbezirke:

Freinurg,

Karlsruhe,

Stuttgart,

Tübingen

a loro volta i distretti sono suddivisi in 35 Landkreise e 9 Municipalità cittadine, il capoluogo è Stuttgart.

La zona vitata è suddivisa in due Anbaugebiete:

Baden

Württemberg

I vigneti sono distribuiti nei seguenti Lankreise e Minicipalità:

Anbaugebiet Baden:

Main Tauber Kreis (parte nord-ovest)

Rhein-Neckar Kreis,

Neckar Odenwald Kreis

Heidelberg (municipalità),

Landkreis Heilbronn (parte)

Hohenlohekreis (parte)

Karlsruhe Kreis,

Karlsruhe (municipalità),

Rastatt Kreis,

Baden Baden (municipalità)

Enzkreis (parte)

Ortenau kreis

Emmendingen Kreis

Freiburg (municipalità)

Breisgau Hochschwarzwald Kreis,

Lorrach Kreis

Konstanz Kreis.

Bodensee Kreis;

Anbaugebiet Württemberg:

Main Tauber Kreis (parte sud-est)

HohenloheKreis,

Landkreis Heilbronn,

Heilbronn (municipalità),

Landkreis Ludwigsburg,

Enzkreis (parte)

Rems-Murr Kreis,

Stuttgart (municipalità),

Landkreis Böblingen,

Landkreis Reutlingen,

Landkreis Esslingen,

Lankreis Tübingen.

Ravensburg Kreis

Bodenseekreis (parte)

Oltre questi kreis del Land Baden-Würtemberg, anche un ridotto territorio coltivato a vigneti del Land Bayern appartiene all’Anbaugebiet Würtemberg, esso è situato nel Lindau Bodensee Kreis .

In realtà i vigneti sono distribuiti su alcuni nastri di territori che da nord-est si portano ad affiancare il Rhein partendo dal confine con il Land Hessen scendono da nord a sud sino nel Kreis Lorrach di fronte a  Basilea in Svizzera , poi scompaiono sino a pochi chilometri prima del Bodensee dove terminano il loro percorso al confine con il Land Bayern.

Lungo la valle del Rhein il nastro di vigneti si allarga perdendo la sua continuità tra Wiesloch  e Bruchsal per riprendere ed interrompersi poco più a sud.

Le viti riprendono a Baden Baden con un altro stretto nastro che scende ad Offenburg e continuare, sempre in direzione sud sino a Freiburg, dove forma due grandi zone attorno a Breisach avvicinandosi sino alla sponda destra del Rhein.

Da Freiburg continua verso sud sino alla curva del fiume, lambendolo di nuovo tra Steinenstadt e Weil poco prima del confine con la Svizzera.

In questo punto il Rhein fa un percorso est-ovest dal lago di Konstanz sino a Basel e per un lungo tratto non abbiamo più vigneti (siamo nella parte più meridionale della Schwarzwald); poi il Rhein entra totalmente nel territorio elvetico nel cantone di Schaffhausen (zona ampiamente vitata), mentre in Germania solo un paio di comuni, situati sul confine svizzero hanno qualche vigneto.

Il tutto si conclude sulle sponde del Bodensee sulla riva destra del lago sino al confine con il Land Bayern.

Sul lato orientale del Land, ad nord- est della Schwarzwald e ad ovest dello Schwäbische Alb nei bacini fluviali del Neckar , Tauber, Jagst e Kocher si trovano in forma più sparsa e ampia i vigneti del Württemberg che dal confine settentrionale del Land scendono verso sud a Stuttgart, passando per Heilbronn e Ludwigsburg e si concludono a TÜbingen

I vigneti del Baden e del Württemberg si lambiscono nel Main Tauber Kreis e tra i Kreis Heilbronn e Karlsruhe ad est di Bruchsal.

Anche in questo Land i vigneti sono caratterizzati dai corsi di fiumi che ne favoriscono la mitezza dei climi e la ricchezza dei terreni, il Baden è caratterizzato dal Rhein anche se viene toccato direttamente solo in tre piccole parti del suo percorso e dal lago di Konstanz; il Württemberg è caratterizzato dal percorso del Neckar e dei suoi affluenti Murr, Kocher e Jagst e dal fiume Tauber affluente del Main.

Il territorio occidentale e meridionale del Land è coperto dalla Schwarzwald che influisce nel proteggere dai venti orientali (Baden) e ne regola l’umidità ambientale, mentre per il Württemberg la Schwarzwald protegge dai venti ed attira le  piogge occidentali e lo Schwäbische Alb lo protegge ad oriente.

Questo Land è il maggior produttore di vini rossi e rosati di tutta la Germania il vitigno Blauer Spätburgunder è il più coltivato del Baden, mentre il Trollinger e lo Schwarzriesling (Müllerrebe) dominano nel Württemberg, per i bianchi i vitigni più coltivati sono il Müller Thurgau e Weißriesling.

Nel suo complesso i vitigni rossi equivalgono in percentuale i bianchi con una netta prevalenza (66%) nel Württemberg

La distribuzione dei vitigni è la seguente (dati 2008- DWI)

uve rosse:

Blauer Spätburgunder: 6.277 ettari,

Trollinger, Blauer Trollinger: 2.668 ettari,

Müllerrebe: 2.151 ettari,

Blaufränkisch: 1.232 ettari,

Dornfelder: 495 ettari,

Blauer Portugieser: 246 ettari,

Regent: 197 ettari,

Samrot: 136 ettari,

Dunkelfelder: 58 ettari,

Heroldrebe: 27 ettari,

Helfenstein: 26 ettari,

Hegel: 8 ettari,

uve bianche:

Müller Thurgau: 4.295 ettari,

Weißriesling: 3.645 ettari,

Rülander: 2.176 ettari,

Gutedel: 1.146 ettari,

Weißburgunder: 1.079 ettari,

Grüner Silvaner: 497 ettari,

Kerner: 681 ettari,

Roter Traminer: 253 ettari,

Chardonnay: 128 ettari,

Bacchus: 64 ettari,

Scheurebe: 49 ettari,

Perle: 20 ettari,

altri bianchi: 15 ettari.

 

I numeri del Baden-Württemberg:

2 Anbaugebiet

Baden

Württemberg

6 Landweine:

Landwein Oberrhein,

Bädischer Landwein,

Landwein Rhein-Neckar,

Taubertäler Landwein

Schwäbischer Landwein

Landwein Neckar.

 

Area vitata totale: 27,417 ettari,

Baden: 15.906 ettari,

Württemberg: 11.511 ettari

 

Produzione (dati 2008 DWI):

Totale: 2.377.319 ettolitri,

Tafelwein/landwein: 8.723 ettolitri

Qualitätswein: 1.727.536 ettolitri,

Prädikatswein: 641.060 ettolitri.

 

VIGNETI DURBACH

VIGNETI DURBACH

 

BADEN-WÜRTTEMBERG WEINRECHT

31 Maggio 1995

23 Gennaio 2007

21 Novembre 2007

10 Giugno 2009

 

Art. 1

Zuständigkeiten (responsabilità)

visto l’art. 1 frase 3, paragrafo 1, della legge del vino;

visti l’art. 20, comma 2, l’art. 22, comma 1, frase 2, 4 e 7, comma 4 e 6, art. 23, comma 1, frase 1 e l’art. 24, comma 1, frase 1, comma2, frase 1 e sezione 4 e 5, l’art. 25, comma 1, l’art. 26, comma 1, frase 1, l’art. 27, comma 2, frase 1, l’art. 32, comma 1 4c, l’art.  32 quinques, comma 1, 2 e 3 e l’art. 45 comma 2 del Weinverordnung del vino;

visti l’art. 7, comma 4, frase 2 e comma 5, l’art. 8, l’art. 12, comma 1, frase 1, l’art. 20, comma 1 e 2, l’art. 22 del presente regolamento;

visto l’art. paragrafo2 del Regolamento (CE) n. 2392/86 del 24 Luglio 1986 relativo all’istituzione dello schedario viticolo comunitario e sue modifiche, si decreta:

le competenze per il controllo e la gestione  della vitivinicoltura regionali è data per:

l’Anbaugebiet  Baden e il Weinbaugebiet Oberrhein lo Staatliche Weinbauinstitut Freiburg;

l’Anbaugebiet Württemberg e il Weinbaugebiet Neckar lo Staatliche Lehr und Versuchsanstalt für Wein und Obstbau Weinsberg.

Visti gli art. 6, comma 2, paragrafo 2, comma 3, paragrafo 2, l’art. 8, comma 1, paragrafo 2 e comma 2 e l’art. 56, comma 5 della Legge del vino,

visto l’art. 3, comma 2 del Weinverordnung,

visti l’art 3, comma2. L’art. 4, comma 1 e 3, paragrafo 2 e comma 6, paragrafo 1 e l’art. 5, comma 2 del presente Regolamento,

Le competenze e la  responsabilità per le finalità normative della viticoltura è data ai:

per  l’Anbaugebiet Württemberg, i Regierungspräsidium Stuttgart, Karlsruhe e per il Regierungsbezirk Tübingen il Regierungspräsidium Stuttgart,

per l’Anbaugebiet Baden il Regierungspräsidium Freiburg.

Le competenze secondo l’art. 5 bis del presente Regolamento sono dei (Consigli Regionali) Regierungspräsidium Stuttgart, Karlsruhe e Freiburg und Tubingen.

 

Art. 2

Wiederbepflanzungen (reimpianto)

(ai sensi degli art. 6, comma 5 e art. 8, comma 4 del Weinverordnung)

Il reimpianto può essere effettuato soltanto in aree autorizzate.

Il trasferimento dei diritti di impianto su altre aree della medesima proprietà può essere autorizzato in casi specifici in cui:

la nuova area sia inclusa nei limiti dell’Anbaugebiet corrispondente,

la nuova area sia dedicata legittimamente alla viticoltura,

il trasferimento non crei nessun aumento potenziale produttivo di cui l’art. 4, paragrafo 4, comma 3 del Regolamento (CE) n 1493 del Consiglio del 17 Maggio 1999 e sue modifiche.

Il trasferimento dei diritti di impianti ad un’altra proprietà viticola può essere autorizzato nel caso che la nuova superficie sia inclusa nei limiti territoriali dell’Anbaugebiet e siano legittimamente dedicati alla viticoltura.

I trasferimenti di cui sopra devono essere richiesti per iscritto; allegando i documenti di programmazione delle due aree interessate e fornire un’indicazione precisa dell’estensione delle superfici.

La richiesta va presentata presso i Consigli Regionali competenti (vedi sopra).

Il diritto di reimpianto deve essere effettuato entro la fine dell’anno successivo alla sua concessione.

 

Art. 3

Neuanpflanzungen, Sachverständigenausschuss (comitato di esperti)

(visto l’art. 6, comma 1 del Weinverordnung)

L’autorizzazione all’idoneità al nuovo impianto per la produzione di vini DOP, viene rilasciata dopo il parere di un Comitato di esperti.

Il Comitato è composto da tre viticoltori a tempo pieno, i membri e i relativi supplenti sono designati dalle   Weinbauverbandes (associazioni di categoria) e durano in carica per cinque anni.

I membri designati e i relativi supplenti possono essere sostituiti per giusta causa.

 

Art. 4

Anbauelgnung von Rebsorten

(visto l’art. 7 del Weinverordnung)

L’impianto sperimentale per testare l’idoneità  alla coltivazione di nuove varietà di viti per l’iscrizione alla classificazione ufficiale, sono permessi dopo l’autorizzazione dell’autorità competente per territorio; la domanda di omologazione  va richiesta almeno tre settimane prima della messa a dimora delle nuove varietà.

L’impianto è concesso nei limiti di superficie del 0,50% dell’azienda autorizzata e deve avere un’estensione minima di 5.000 mq.

Negli esperimenti di nuove varietà di viti, la domanda di approvazione, di cui sopra, va allegata alla richiesta di omologazione  al termine del periodo di prova, da parte del selezionatore per controllare il rispetto delle modalità e dei tempi concessi.

Qualora vi siano un numero sufficiente di esperimenti da confrontarne l’efficacia e il confronto qualitativo con le varietà omologate, l’autorizzazione cessa il suo effetto.

Gli esperimenti per l’iscrizione al Registro delle varietà è concesso anche per le varietà autorizzate ai sensi dell’articolo 55, comma 2 del Saatgutverkehrsgesetzes in der Fassung del 16 Giugno 2004.

I dati sui risultati degli esperimenti e studi sulle nuove varietà devono essere comunicati entro il 31 Dicembre di ogni anno.

Queste comunicazioni sono sotto la responsabilità dell’agricoltore o delle stazioni sperimentali.

 

Art. 5

Umstrukturierung und Umstellung (ristrutturazione e riconversione)

(ai sensi dell’art. 8 del Weinverordnung)

La ristrutturazione e la riconversione dei vigneti è stabilità dal Ministerium für Ernährung und Ländlichen RAUM con l’istituzione di un piano regionale specifico.

La ristrutturazione e la riconversione dei vigneti possono essere ottenuti in considerazione a:

siano coltivati a vite,

siano all’interno di una regione determinata (Anbaugebiet),

siano iscritti al Registro dei vigneti.

E’ richiesta una dimensione minima delle parcelle  di piccole dimensioni, per le quali possono essere concessi aiuti per la ristrutturazione e riconversione, di almeno 1.000 mq.

E’ richiesta una dimensione minima delle parcelle di grandi dimensioni, per le quali possono essere concessi aiuti per la ristrutturazione e riconversione, di almeno 3.000 mq.

La ristrutturazione e riconversione dei vigneti può non determinare un aumento globale del potenziale produttivo di ciascuna Regione Determinata (Anbaugebiet).

Tale obbligo, tenuto conto del miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti non deve essere superiore alle rese per ettaro definite per ogni Anbaugebiet.

Nel caso di aumento delle rese l’utilizzo del territorio sarà limitato in base ai diritti  di impianto per compensare l’aumento delle stesse.

La perdita di reddito e i costi di ristrutturazione e riconversione sono compensati con aiuti su richiesta del conduttore ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 1493 del 1999, nell’ambito della concessione dei fondi della Comunità Europea, assegnati in forma forfettaria.

La richiesta di erogazione degli aiuti va fatta entro il 15 Maggio dell’anno di campagna ove vengono espletate le operazioni di ristrutturazione e riconversione alle autorità competenti per territorio.

La misura di finanziamento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono conformi al Regolamento CE n. 796/2004 del 21 Aprile 2004.

 

Art 5 bis

Absatzförderung auf Drittlandsmärkten und Unterstützung von Investitionen

(promozioni sui mercati dei Paesi Terzi e agli investimenti di supporto)

(ai sensi dell’art. 3 ter della Weingesetzes)

Il sostegno per le misure per la promozione sui mercati dei Paesi Terzi (art. 10 del Regolamento 479/2008 del 20 Aprile 2008) e l’innovazione nell’enologia e commercio (art. 15 del Regolamento 479/2008) ha l’obiettivo di migliorare la capacità competitiva dei viticoltori e le organizzazioni di trasformazione e commercializzazione nel contesto internazionale.

Ciò al fine di garantire le vendite e creare benefici ai redditi d’impresa.

Il finanziamento copre le spese inerenti a:

promozione sui mercati dei Paesi Terzi;

investimenti per fusioni, Joint Venture tra operatori e ampliamento delle aree di commercializzazione;

investimenti per migliorare la qualità, l’innovazione enologica e marketing.

Le misure adottate dalla promozione sui mercati dei Paesi Terzi per esaminare le opportunità di mercato e le relazioni pubbliche, fatte per un aumento delle vendite di vino devono avere i seguenti criteri di ammissibilità:

la presentazione di un piano d’azione e il suo finanziamento;

la presentazione degli obbiettivi da raggiungere e la valutazione dei loro effetti sul mercato;

le qualifiche professionali del richiedente.

L’aiuto sarà  fornito come finanziamento a titolo azionario.

Gli investimenti per fusioni, partnership e ampliamento d’impresa sono finalizzati  a creare strutture della trasformazione e commercializzazione più ampie al fine di ridurre i costi unitari e migliorare la qualità del prodotti e dei servizi offerti.

L’investimento è previsto per il miglioramento della rendita  globale dell’azienda e stimolare ed incoraggiare  le fusioni o la cooperazione di rappresentanza e dell’ampliamento delle imprese.

La presentazione del progetto deve contenere:

le motivazioni per l’investimento in qualità ed innovazione sia nell’enologia che nel marketing per lo sviluppo di nuovi prodotti o per il miglioramento della qualità dei prodotti già esistenti;

una descrizione dei nuovi prodotti;

una descrizione dei mercati di destinazione per i quali i prodotti sono stati sviluppati.

La concessione degli aiuti è rilasciata dalle Autorità competenti per territorio in base alla richiesta con modulo ufficiale

A disposizione.

Le richieste di erogazione, deve essere accompagnata da documentazione inerente alle licenze di produzione.

I pagamenti devono essere comprovati da  regolari fatture e dalle convalide  di pagamento, quando tutto ciò non è possibile, i pagamenti devono essere comprovati con documenti analoghi .

La sovvenzione può essere concessa solo a persone o aziende che realmente si fanno carico dei costi.

In casi motivati, possono essere concesse per la promozione degli investimenti e la promozione sui mercati dei Paesi Terzi le esenzioni dal divieto di inizio delle attività precedenti alla sua omologazione.

 

Art. 6

Klassifizierung der Rebsorte

(ai sensi dell’art 8  della Weingesetzes)

Le varietà idonee alla produzione di vino sono elencate nell’allegato n. 1 di questo Weinverordnung.

Non sono incluse le varietà sperimentali idonee in fase di studio e sperimentazione secondo l’art. 4.

Vengono iscritte altresì le varietà di vite approvate dalla Comunità Europea sulla base dell’idoneità e le caratteristiche analitiche ed organolettiche ottenute in fase sperimentale negli altri Paesi Membri della Comunità.

Tutte le varietà idonee alla coltivazione per la produzione di vino sono approvate e registrate, a livello nazionale,nel “Sortenregister des Bundessortenamtes” ai sensi dell’art. 55, comma 2, della Saatgutverkehrsgesetzes”.

 

Art. 7

Mengenregulierung (controllo del volume)

(ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 5, art. 12, comma 3, paragrafo 4 e 6, comma 4 e 5 della Weingesetzes)

Le rese del vino per ettaro in coltura specializzata devono essere:

Anbaugebiet Baden:

90,00 hl/ha.

Anbaugebiet Württemberg:

110,00 hl/ha.

Nonostante i limiti sopra indicati, per vigneti coltivati su terreni con forte pendenze, riportati dallo schedario viticolo comunitario e indicati come tali dai Consigli Regionali, la resa per ettaro può essere estesa sino a

150,00 hl/ha.

Per l’Anbaugebiet Württemberg è consentito una differenziazione di resa per ettaro per vigneti situati in pianura o su pendii ripidi (>30%).

La resa per ettaro va calcolata per le Cooperative o associazioni di viticoltori o di altre forme giuridiche collettive, come entità unica a prescindere dalla produzione del singolo iscritto (ai sensi degli art. 9, 11 e 12 comma1 e 3 della Weingesetzes).

Il riferimento di cui sopra si applica solamente all’interno di una sola e specifica area di produzione.

I produttori iscritti a cooperative, associazioni e altre forme giuridiche possono ricevere il supero della produzione sottoforma di vino, mosto o mosto parzialmente fermentato, come consumo famigliare.

Il supero della resa per ettaro può essere utilizzato, al termine di ogni campagna, ad usi industriali e non al consumo diretto.

La cessione di eccedenze di cui sopra può essere eseguita solo dai coltivatori iscritti a cooperative o associazione solo nell’anno della produzione.

In questo caso i quantitativi trattati vanno iscritti al Registro di cantina come previsto dall’art. 20, il vino se imbottigliato va accompagnato da un’etichetta secondo l’allegato 2.

I movimenti di cui sopra vanno accompagnati da documenti specifici e conservati per almeno tre anni, disponibili per eventuali controlli dagli enti competenti per territorio, il periodo di conservazione inizia dall’ultima iscrizione sul documento.

 

Art 8

Meldung von Herabgestuftem Qualitätswein b. A.

(declassificazione di un vino di Qualità b. A,)

(ai sensi dell’art. 20, comma 2 del Weinverordnung).

I produttori che intendono declassare un Qualitätswein b. A. devono immediatamente comunicarlo alle autorità competenti per territorio segnalando il A.P. (amtliche Prüfungsnummer) di riferimento alla partita declassata.

 

Art. 9

Beregnung (irrigazione)

(ai sensi dell’art. 17, comma 3, paragrafo 1 della Weingesetzes)

E’ consentita l’irrigazione di soccorso quando le condizioni climatiche lo richiedono, è consentito altresì l’irrigazione come mezzo di protezione antigelo.

 

Art. 10

Natürliche Mindestalkoholgehalte (gradazione alcoolica minima naturale)

(ai sensi dell’art. 17, comma 3, paragrafo 2 della Weingesetzes)

I livelli dei titoli alcolometrici volumici naturali minimi e il peso mosto minimo dell’uva, per i vini di Qualitätswein e Prädikatswein sono elencati nell’allegato n. 3 (vedi i Weinverordnung regionali).

I titoli alcolometrici volumici naturali minimi per i vini Qualitätschaumwein b. A. (vini spumanti) e Qualitätsperlwein b.A. (vini frizzanti) sono:

Anbaugebiet Baden:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 8,00% vol., peso mosto minimo: 63° Öschle (1,063 kg/l);

Anbaugebiet Württemberg:

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 7,00% vol., peso mosto minimo: 57° Öschle (1,057 kg/l);

 

Art. 11

Rebsortenwerzeichnis (elenco varietà di vite)

(ai sensi dell’art. 17, comma 4 della Weingesetzes)

Per la produzione dei Qualitätswein b. A. e Prädikatswein b. A. sono idonee quelle elencate nell’allegato n. 4.

 

Art. 12

Prüfungskommissionen (commissioni di valutazione e di controllo)

(ai sensi dell’art. 25, comma 2 della Weigesetzes)

Per far parte della Commissione di Valutazione dei vini bisogna fare domanda alle autorità competenti per territorio.

Le autorità debbono accertare i requisiti del richiedente e i termini di presentazione, ai sensi dell’art. 26, paragrafo 1 comma 5, del Weinverordnung, salvo quando la richiesta è inerente ad un “premio Regionale o Nazionale o Marchio specifico” riconosciuti dall’art. 30, comma 1 del Weinverordnung.

Il Ministero nomina i membri delle Commissioni di Valutazione tra  i funzionari per il controllo appartenenti alle:

Weinwirtschaft,

Bedienstete der amtlichen Weinüberwachung und der Landwirtschaftsbehörden,

Staatliche Weinbauinstituts Freiburg (WBI),

Staatlichen Lehr und Versuchsanstalt für Wein und Obstbau Weinsberg (LVWO),

e altri soggetti pubblici interessati alla prodotto “vitivinicolo”, inoltre nomina i rappresentanti delle seguenti categorie:

per la regione Baden:

secondo la proposta del Badische Weinbauverband e. V. di Freiburg,

per la regione Württemberg:

secondo la proposta del Weinbauverband Württemberg e. V. di Weinsberg.

I membri rappresentanti degli Autorità pubbliche ad eccezione dei WBI e LVWO, debbono essere nominati dopo consultazione delle associazioni dei viticoltori regionali.

Per i rappresentanti delle varie attività commerciali, produttive ed industriali legati al vino sono condizionate alle proposte di ogni associazione interessata.

Il periodo di nomina dei membri della Commissione di Valutazione è di tre anni.

I membri della Commissione possono essere rimossi e sostituiti per giusta causa, gli stessi sono indipendenti da ogni consiglio e vincoli da parte delle autorità ed associazioni che rappresentano.

A loro è richiesto di svolgere coscientemente la loro attività e di mantenere il segreto d’ufficio.

 

Il Comitato di controllo è composto da quattro membri e si compone di:

tre rappresentanti di associazioni vitivinicole regionali,

un funzionario della Weinüberwachung o da un rappresentante del WBI o LVWO.

La commissione di Valutazione raggiunge il quorum con tre membri, tra cui un rappresentante delle autorità di controllo o di un rappresentante dei dipartimenti dei WBI o LVWO.

Nelle Commissioni di Valutazione deve sempre essere presente un rappresentante del WBI o LVWO o da un loro delegato.

La Commissione si fornirà di uno specifico regolamento di attuazione, accettato e omologato dal Ministero.

 

Art. 13

Landwein (vino ad indicazione geografica tipica) 

(ai sensi dell’art. 22, comma 2 della Weingesetzes)

Per la produzione dei vini ad IGP (Landwein) sono possibili le seguenti menzioni:

per il Weinbaugebiet Neckar:

Schwäbischem Landwein,

Neckar Landwein ;

per il Weinbaugebiet Oberrhein:

Oberrhein Landwein,

Badischem Landwein.

Landwein Ehein-Neckar,

Taubertäler landwein.

Le varietà di viti idonee alla coltivazione per produrre vini Landwein sono elencate nell’allegato n. 1, altresì possono essere utilizzate varietà classificate  a livello nazionale, anche se non specificate nell’elenco delle idonee per queste Regioni viticole. .

Il titolo alcolometrico volumico naturale minimo e il peso mosto minimo sono:

Per i Landwein del Weinbaugebiet Neckar (Schwälbischem Landwein e Neckar Landwein):

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 5,90% vol., 20° Öschle (1,050 kg/l);

per i Landwein del Weinbaugebiet Oberrhein (Badischem Landwein, Landwein Rhein-Neckar, Taubertäler Landwein e Oberrhein Landwein):

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 6,70% vol., 55° Öschle (1,055 kg/l).

Tutti i Landweine debbono avere le caratteristiche tipiche dei vitigni di origine ed avere profumo e sapore liberi da difetti.

 

Art. 14

Einrichtung und Führung der Weinbergsrolle ( istituzione e il mantenimento del catasto viticolo)

(ai sensi dell’art. 23, comma 4 della Weingesetzes).

I nomi delle suddivisioni territoriali (Bereiche, Großlagen ed Einzellagen) si riferiscono a quelli stabiliti dalla Legge 6 Aprile 1971, modificata da ultimo dall’articolo 12 del Weinverordnung del 4 Ottobre 1995, ed hanno valore giuridico ai sensi dell’articolo 23, comma 4 dell’attuale Weingesetzes.

 

Art. 15

Auszeichnungen und ähnliche Angaben (premi e informazioni utili)

(ai sensi dell’art. 24, comma 4, paragrafo 1 della Weinverordnung e l’art. 30, comma 3 del Weinverordnung)

I Weinprämiierungen ai sensi dell’art. 30, comma 1, paragrafo 1 e i Sektprämiierung ai sensi dell’art. 30, comma 4, paragrafo 1 e i Weinverordnung sono organizzati e rilasciati da:

per l’Anbaugebiet Baden:

der Badische Weinbauverband e. V. di Freiburg,

per l’Anbaugebiet Württemberg:

der Weinbauverband Württemberg e. V. di Weinsberg.

In base all’articolo 30, comma 1, paragrafo 2, lettera B del Weinverordnung, i seguenti  riconoscimenti sono definiti come “marchi di qualità”.

Il marchio “Gutezeichen für Badischen Qualitätswein”, rilasciato dal Badische Weinbauverband e. V. di Freiburg;

il marchio “Baden Selection” rilasciato da Badische Weinbauverband e. V. di Freiburg.

Il regolamento e le valutazioni per ottenere questi riconoscimenti devono essere approvati dal Ministero.

In deroga all’articolo 30, comma 2, del Weinverordnung, e dell’art. 21 del Regolamento CE n. 753/2002 del 29 Aprile 2002 recante applicazione del Regolamento CE 1493/1999 per quanto riguarda le menzioni e presentazioni di taluni prodotti vitivinicoli, nella sua versione attuale, la menzione “Baden Selection” deve essere attribuita con un test prelevando la campionatura in un lotto di almeno 400 litri.

 

Art. 16

Affentaler Spätburgunder Rotwein

Ehrentrudis Spätburgunder Weißerbst

(ai sensi dell’art. 24, comma 4, paragrafo 2, della Weingesetzes)

La menzione “Affentaler Spätburgunder” è riservata ai vini “Qualitätswein e Prädikatswein” ottenuti dalle uve del vitigno Pinot nero prodotte a:

Altschweier

Bühl

Eisental,

Neusatz (frazione di Bühl),

Bühlertal

Neuweier

Baden Baden

La menzione “Ehrentrudis Spätburgunder Weißerbst” è riservata ai vini rosati “Qualitätswein e Prädikatswein” ottenuti dalle uve del vitigno Pinot nero vinificate in bianco, prodotte nel:

Bereich Kaiserstuhl-Tuniberg.

 

Art. 17

Classic und Selection

(ai sensi dell’art. 32, capoverso 2 del Weinverordnung)

Per l’utilizzo della menzione “Classic” i vini “Qualitätswein” devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni:

Anbaugebiet Baden:

Weißer Burgunder, Roter Gutedel, Weißer Gutedel, Müllerrebe, Müller Thurgau, Weißer Riesling, Ruländer, Grüner Silvaner, Blauer Spätburgunder.

Anbaugebiet Württemberg:

Dornfelder, Kerner, Blauer Limberger, Müllerrebe, Weißer Riesling, Grüner Silvaner , Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger.

Il vitigno “Müller Thurgau” in etichetta deve  essere indicato con il sinonimo Rivaner;

il vitigno “Rülander “in etichetta deve essere indicato con i sinonimi Grauer Burgunder , Pinot gris.

 

Per l’utilizzo della menzione “Selection” i vini “Prädikatswein” devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni:

Anbaugebiet Baden:

Auxerrois, Weißer Burgunder, Chardonnay, Roter Gutedel, Weißer Gutedel, Müllerrebe, Müller Thurgau, Weißer Riesling, Ruländer, Saint laurent, Grüner Silvaner, Blauer Spätburgunder.

Anbaugebiet Württemberg:

Dornfelder, Kerner, Blauer Limberger, Müllerrebe, Weißer Riesling, Rülander , Grüner Silvaner , Blauer Spätburgunder, Blauer Trollinger.

Il vitigno “Müller Thurgau” in etichetta deve  essere indicato con il sinonimo Rivaner;

il vitigno “Rülander “in etichetta deve essere indicato con i sinonimi Grauer Burgunder , Pinot gris.

 

Art. 18

Gemeindeübergreifende Lagen (Einzellagen suddivisi su più Gemeinde)

(ai sensi dell’art. 39, comma 2 del Weinverordnung)

Per i vini “Qualitätswein e Prädikatswein”  ottenuti da uve prodotte in  Einzellage suddiviso in territori amministrativi di più comuni  devono portare in etichetta il nome del comune o della frazione sotto elencate:

(vedi allegato 5 dei vari Weinverordnung regionali).

 

Art. 19

Herbstbuch (Registro di cantina)

(ai sensi dell’art. 14, comma 1 del Wein-Überwachungsverordnung)

Facsimile del registro di cantina è all’allegato n. 6 del presente Weinverordnung.

 

Art. 20

Meldungen über Rebflächen, Erntemengen und Bestände (dichiarazione di vendemmia e stock)

(ai sensi dell’art. 29, comma 3, del Wein-Überwachungsverordnung)

 

La comunicazione per:

la riconversione, compensazione, nuovi impianti e reimpianti,

la quantità di raccolta delle uve per la produzione differenziata di  Tafelweine, Qualitätsweine, Prädikatsweine e Landweine ,

lo stock dei prodotti differenziati per vitigni  e Tafelweine, Qualitätsweine, Prädikatsweine e Landweine ,

va fatta all’autorità competente per territorio su moduli dalle stesse rilasciati.

La comunicazione  di impianti o di vendemmia va fatta entro il 31 Maggio di ogni anno e se si ha diritto a rimborsi o aiuti, questi verranno liquidati entro il 10 Giugno del medesimo anno.

La comunicazione degli stock va fatta entro il 31 Dicembre di ogni anno, e i rimborsi o aiuti saranno liquidati entro il 20 Agosto dell’anno successivo.

 

Art. 21

Meldungen über önologische Verfahren  (comunicazioni per pratiche enologiche)

(ai sensi dell’art. 30, comma 2 e 3 del Wein-Überwachungsverordnung)

La comunicazione per l’arricchimento deve essere effettuata entro due giorni prima dell’operazione, per permettere eventuali controlli.

Se l’operazione di arricchimento non  può essere fatta alla data indicata, si dovrà fare una seconda comunicazione, sempre due giorni prima, del nuovo intervento.

E’ ammesso l’arricchimento tra il 1 Agosto e il  31 Dicembre di ogni anno ai sensi dell’art.  25, paragrafo 3, frase 1 del Regolamento CE 1622/2000 del 24 Luglio 2000, recante modalità di applicazione del Regolamento 1493/1999  e loro modifiche, inerenti alle pratiche e trattamenti enologiche permesse.

Anche per la dolcificazione è obbligatorio una comunicazione preventiva simile a quella del paragrafo precedente agli enti preposti per territorio ai sensi dell’art. 31, comma 2, frase 1 del Regolamento CE n. 1622/2000.

 

Art. 22

Übermengenmeldung (comunicazione globale)

(ai sensi dell’art. 31 del Wein-Überwachungsverordnung)

Ai sensi dell’art. 9, comma1, frase 1 della Weingesetzes, l’autorità competente per territorio sulla base delle comunicazioni ricevute dagli operatori e le quantità di informazioni sulla raccolta e stock finali e sui rimborsi eseguiti, deve fare una relazione finale e globale per territorio sui risultati conseguiti entro il 20 Agosto di ogni anno rendendola pubblica.

 

Art. 23

Erhebung der Abgabe für den Deutschen Weinfonds (prelievo dei diritti)

( ai sensi dell’art. 44, comma 1 della Weingesetzes)

L’autorità competente per territorio è tenuta a prelevare i diritti per il “Deutschen Weinfonds” dai viticoltori, conduttori e proprietari di vigneti ai sensi dell’art. 43, comma 1 della Weingesetzes.

I diritti vanno pagati entro il 15 Maggio di ogni anno.

La base per il calcolo dei diritti dovuti viene eseguita con i dati dello schedario viticolo di cui al Regolamento CE 2392/1986 del 24 Luglio 1986 nella sua versione attuale.

Le superfici soggette ai diritti comprendono  tutte quelle utilizzate o potenzialmente utilizzabili i, piantate o in attesa di impianto e quelle beneficiarie di diritti d’impianto non ancora eseguiti.

 

Art. 24

Strafvorschriften  (diritti penali)

Art. 25

Bußgeldvorschriften (sanzioni)

Art. 26

Inkrafttreten, Außkraftttreten (entrata in vigore, abrogazioni)

Omissis………………………………………

 

Gli Allegati sono consultabili nei Weinverordnung specifici regionali (Baden o Württemberg)

 

 

VISIT THE SITES BELOW

OR

CLICK HERE

senigallia