CRIŞANA DOC

DECIZIE NR. 2449 22/09/2006
Pentru acordea dreptului de producere a vinurilor cu denumirea de origine controlată

Articolo 1

La DOC “denumirea de origine controlată” “Crişana” è attribuita ai vini bianchi, ottenuti da uve prodotte nell’area delimitata per questa DOC all’articolo 4, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dal presente “decizia”.
Le condizioni generali per produrre e commercializzare vini con “Denumire de origine controlată” sono stabilite dal documento tecnico approvato dal Ministero dell’Agricoltura con “Ordinul nr. 52/2003”.

Articolo 2

La DOC “Crişana” può essere completata, in funzione dell’interesse dei produttori, con una delle seguenti menzioni di posizioni viticole “plai viticol”:
Biharia
Diosig
Săcueni
Sălard
Săniob
Dealul Şimleului
Zalău
Samsud
Sărmăşag

Articolo 3

In funzione della tipologia e qualità delle uve di origine, della tecnologia utilizzata, la loro proprietà organolettica e composizione, la DOC “Crişana” e le sue sub-zone:
Biharia
Diosig
Şimleul Silvaniei
possono essere inserita nelle seguenti categorie:

uve bianche:
Sub-zone:
Crişana Biharia, Crişana-Diosig DOC-CT:
Muscat Ottonel, Fetească Albă, sortiment alb;
Crişana Biharia Crişana-Diosig DOC-CMD:
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Furmint, Fetească Regală, Riesling Italian, Mustoasă de Măderat, sortiment alb;
Sub-zona:
Crişana Şimleul Sivaniei DOC-CT:
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Pinot gris, Sauvignon, Traminer roz, sortiment alb;
Crişana Simleul Silvaniei DOC-CMD:
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Pinot gris, Sauvignon, Traminer roz, Fetească Regală, Riesling Italian, Mustoasă de Măderat, sortiment alb;

Articolo 4

L’area geografica delimitata per la produzione della DOC “Crişana” comprende la totalità dei seguenti territori delle località: municipalità cittadine (municipii) o città (oraşe), comuni centri extra urbani (comune), villaggi (satele):

sub-zona Biharia:
distretto di Bihor:
comune di Biharia: villaggio di Biharia;
comune di Cetariu: villaggi di: Cetariu, Sisterea, Paleu;
sub-zona Diosig:
distretto di Bihor:
comune di Diosig: villaggi di: Diosig, Vaida;
comune di Sacuieni: villaggi di: Sacuieni, Cadea;
comune di Sălard: villaggi di: Sălard, Sântimreu;
comune di Ciuhoi: villaggi di: Sâniob, Ciuhoi;

sub-zona Simleul Silvaniei:
distretto di Sălaj:
comune di Şimleul Silvaniei: villaggi di: Şimleul Silvaniei, Cehei;
Orasul (città) di Zalău: località di Zalău;
comune di Samsud: villaggio di Samsud;
comune di Sărmăşag: villaggi di: Sărmăşag, Ilisua, Lompirt;
comune di Carastelec: villaggio di Carastelec;
comune di Ip: villaggi di Ip, Zauan, Zauan-Bai;
comune di Camar: villaggio di Camar;
comune di Dobrin: villaggi di: Dobrin, Doba;
comune di Crişeni: villaggi di: Crişeni, Garceiu;
comune di Crasna: villaggio di Crasna;
comune di Horoatu Crasnei: villaggi di: Horoatu Crasnei, Seredeiu;
comune di Hereclean: villaggi di: Hereclean, Diosod, Guruslău, Badon;
comune di Bocşa: villaggi di: Bocşa, Borla;
comune di Coseiu: villaggi di: Coseiu, Archid;
comune di Maerişte: villaggi di: Ulieacu, Simleului, Doh;
comune di Nuşfalău: villaggi di: Nuşfalău, Bilghez, Borghiş;
comune di Pericei: villaggi di: Pericei, Badacin, Sici.

Articolo 5

I vini a DOC “Crişana” possono essere prodotti nelle tipologie indicate nell’allegato di questa “decizie”, a condizione che rispettino le caratteristiche di composizione delle varietà di vite e dei requisiti specifici per ogni classificazione.

Articolo 6

Per produrre vini a DOC “Crişana” nelle tipologie elencate nell’allegato, i produttori devono rispettare le condizioni di coltura dell’uva al fine di raggiungere il minimo di zuccheri naturali richiesti nell’allegato per ciascun tipo di vino.
La densità di impianto per ettaro non deve essere inferiore a 3.330 ceppi.
Le forme di allevamento sono basse o semialte e il sistema di potatura deve lasciare una carica massima per ceppo di:
30 gemme per Pinot gris, Furmint, Muscat Ottonel, Riesling Italian, Traminer roz;
36 gemme per i restanti vitigni;
E’ ammessa l’irrigazione in anni particolarmente siccitosi, previa approvazione di ONDOV, quando il contenuto di umidità del suolo nella profondità da 0 a 100 cm, è inferiore del 50%, con utilizzo moderato di quantità di acqua (400-600 mc/ettaro).
Se la produzione potenzialmente supera il limite massimo ad ettaro è obbligatorio eseguire una cernita sulla pianta dei grappoli prima della vendemmia.

Articolo 7

La produzione massima per ettaro di uva ammessa per ottenere vini a DOC “Crişana” dovrà rispettare i i seguenti limiti massimi:
uve bianche:
Crişana DOC-CT:
Muscat Ottonel, Traminer roz, Sauvignon, Pinot gris: 70,00 q/ha.;
Fetească Albă: 80,00 q/ha.;
Crişana DOC-CMD:
Muscat Ottonel, Traminer roz, Pinot gris, Sauvignon, Furmint: 80,00 q/ha.;
Riesling Italian, Fetească Albă: 100,00 q/ha.;
Fetească Regală, Mustoasă de Măderat: 120,00 q/ha.;

Articolo 8

Per le pratiche enologiche utilizzate per la produzione dei vini a DOC “Crişana” vengono stabilite le seguenti condizioni:
accurata scelta dei grappoli delle uve (in modo accurato per CT);
pressatura con torchi discontinui per le uve bianche; macerazione pellicolare per le uve aromatiche e semiaromatiche;
resa massima dell’uva in vino 65%;
controllo della temperatura ideale di fermentazione.

Articolo 9

Nei casi in cui il vino non rispetti le condizioni e requisiti stabiliti del presente disciplinare di produzione, il vino perde il diritto alla DOC è viene declassato a categorie inferiori “vinuri de calitate superiora “ o “vinuri de consum curent” dall’ONDOV, oppure il produttore può optare volontariamente al declassamento previa dichiarazione agli organi Ispettivi dell’ONDOV.

Allegato

Limiti produttivi per categorie di qualità, vitigni o uvaggi e tipologia di vini DOC “Crişana” subdenumirile Diosig e Biharia, pronti per la commercializzazione:

vinuri DOC-CT:
Muscat Ottonel, Fetească Albă, sortiment alb secchi (sec): zucchero minimo del mosto:
220,00 gr/l.; titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.; zuccheri residui massimo: 4,00 gr/l.; estratto non riduttore minimo:21,00 gr/l.;
Muscat Ottonel, Fetească Albă, sortiment alb abboccati (demisec):
zucchero minimo del mosto: 220,00 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;
zuccheri residui: da 4,00 a 12,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.;
Muscat Ottonel, Fetească Albă, sortiment alb amabili (demidulce):
zucchero minimo del mosto: 220,00 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui minimo:12,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.;

vinuri DOC-CMD:
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Furmint, Fetească Regală, Riesling Italian, Mustoasă de Măderat, sortiment alb secchi (sec):
zucchero minimo del mosto: 187,00 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimi: 4,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 19,00 gr/l.;
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Furmint, Fetească Regală, Riesling Italian, Mustoasă de Măderat, sortiment alb abboccati (demisec):
zucchero minimo del mosto: 192,00 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui: da 4,00 a 12,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 19,00 gr/l.;
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Furmint, Fetească Regală, Riesling Italian, Mustoasă de Măderat, sortiment alb amabili (demidulce):
zucchero minimo del mosto: 200,00 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui minimo: 12,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 19,00 gr/l.;

Limiti produttivi per categorie di qualità, vitigni o uvaggi e tipologia di vini DOC “Crişana” subdenumirea Şimleul Silvaniei, pronti per la commercializzazione: >br>
vinuri DOC-CT:
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Pinot gris, Sauvignon, Traminer roz, sortiment alb secchi (sec):
zucchero minimo del mosto: 220,00 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.;
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Pinot gris, Sauvignon, Traminer roz, sortiment alb abboccati (demisec):
zucchero minimo del mosto: 220,00 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,50% vol.;
zuccheri residui: da 4,00 a 12,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.;
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Pinot gris, Sauvignon, Traminer roz, sortiment alb amabili (demidulce):
zucchero minimo del mosto: 220,00 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui minimo: 12,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 21,00 gr/l.;

vinuri DOC-CMD:
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Pinot gris, Sauvignon, Traminer roz, Fetească Regală, Mustoasă de Măderat, Riesling Italian, sortiment alb secchi (sec):
zucchero minimo del mosto: 187,00 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimi: 4,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 19,00 gr/l.;
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Pinot gris, Sauvignon, Traminer roz, Fetească Regală, Mustoasă de Măderat, Riesling Italian, sortiment alb abboccati (demisec):
zucchero minimo del mosto: 192,00 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui: da 4,00 a 12,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 19,00 gr/l.;
Muscat Ottonel, Fetească Albă, Pinot gris, Sauvignon, Traminer roz, Fetească Regală, Mustoasă de Măderat, Riesling Italian, sortiment alb amabili (demidulce):
zucchero minimo del mosto: 200,00 gr/l.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui minimo: 12,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 19,00 gr/l.;

le caratteristiche uniche per tutte le tipologie sono:

acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
acidità volatile massima:
vini bianchi e rosati: 1,08 gr/l.;
I vini con due anni di invecchiamento e/o con il titolo alcolometrico volumico totale superiore a 13,00% vol. possono superare i detti limiti per l’acidità volatile purché vi sia armonia perfetta gusto-olfattiva.
anidride solforosa totale massima:
vini bianchi secchi: 210,00 mgr/l.;
vini bianchi abboccati: 260,00 mgr/l.;
vini bianchi amabili o dolci: 300,00 mgr/l.

Sortiment alb: vini bianchi della DOC-CT e CMD, ottenuti da un coacervo di uve a bacca bianca autorizzate per questa denominazione con proporzioni (minimo 15% per il vitigno in minoranza) a scelta del produttore purché, in etichetta sotto la menzione “Sortiment Alb” siano scritti in modo decrescente tutti i vitigni che fanno parte dell’uvaggio.
Uvaggio tradizionale Fetească Albă minimo 60%, Fetească Regală massimo 40%.
Per tutte le DOC i vitigni menzionati in etichetta devono rappresentare un minimo dell’85% del volume vinificato.
I vini devono presentare le seguenti caratteristiche organolettiche:
limpidezza perfetta, colore caratteristico secondo il tipo di uva e di invecchiamento, aroma tipico dell’uva di origine e bouquet ampio nei vini vecchi, armonia gusto-olfattiva, caratteri di finezza e tipicità dovuti all’origine geografica e al tipo di suolo.